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Decreto 15 aprile 2025
Decreto 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1539/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea Il Tribunale di Catania in composizione monocratica nella persona del dott. Luca Perilli ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c., promosso da nato l'[...] in [...]– Bangladesh, codice CUI , rappresentato e Pt_1 C.F._1 difesa, giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione del 21 maggio
2023 con revoca del precedente difensore, ricorso, dall'Avv. Lucio Seconnino del Foro di
Napoli;
- ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore - Commissione Controparte_1 [...]
; Controparte_2
- resistente - con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: ricorso ex artt. 35 e segg. D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.
FATTO
§ Svolgimento del procedimento
Con ricorso ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 depositato l'08.02.2021, il ricorrente, assistito dall'avv.
Angela Pennisi di Acireale, ha proposto opposizione al provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Catania il 02.12.2020 e notificato al ricorrente a mezzo posta il 14.01.2021 (allegato 1 alla nota di deposito del 10.01.2024, con il quale la Commissione ha respinto la domanda di protezione internazionale del ricorrente.
Risulta dunque rispettato il termine di legge per la proposizione del ricorso previsto, a pena di inammissibilità dell'opposizione, dal comma 2 dell'art. 35 bis D.Lgs. 25/2008. Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero, con nota del 20 settembre 2024, ha concluso “rimettendosi al giudice”.
La difesa, in data 17 maggio 2024 ha presentato istanza ai sensi dell'art. 7 quinquies del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 convertito dalla legge 5 maggio 2023, n. 50,
Con decreto di data odierna, il giudice, considerato che
• il difensore è munito di procura speciale;
• l'istanza della difesa è motivata e corredata di tutta la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale;
• l'istanza è stata comunicata dalla Cancelleria in conformità alle previsioni di legge;
• nei quindici giorni dalla comunicazione la Commissione territoriale non ha depositato controdeduzioni;
ha ammesso l'istanza, ha revocato l'udienza fissata al 28 gennaio 2026, dichiarando di procedere all'esame della domanda e alla decisione del ricorso secondo la procedura semplificata.
§ I fatti di causa
Il ricorrente ha svolto l'audizione davanti alla Commissione territoriale il primo dicembre 2020
e, parlando in lingua assistito da un interprete, ha dichiarato quanto segue:
- di essere cittadino del Bangladesh;
- di essere nato e vissuto nel distretto di Gazipur e di essersi trasferito a Dacca nel 2017 e nel 2018;
- di professare la religione musulmana;
- di aver frequentato le scuole elementari e di avere poi lasciato la scuola per problemi economici;
di avere lavorato come autista, gommista e in una fabbrica di ferro;
- quanto alla composizione della famiglia di origine che essa è composta dai genitori, un fratello e una sorella;
di essere spostato e di avere due figlie,
- di aver lasciato il Paese di origine l'8 settembre 2019;
- di essere arrivato in Italia nel maggio 2020.
Quanto ai motivi dell'espatrio, il richiedente ha dichiarato di essere espatriato a causa di liti familiari per un terreno, sfociate in denunce penali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ L'art 7 quinquies del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 convertito dalla legge 5 maggio 2023, n. 50 ha introdotto una procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e ha previsto che, come accaduto nel presente giudizio, il difensore, munito di procura speciale contenente il potere di chiedere al giudice l'esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata l'esame della domanda di protezione internazionale, possa, fino al momento in cui il giudice ha rimesso la decisione al collegio, depositare appunto istanza di esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata della domanda di protezione internazionale.
In questo caso il giudice, in composizione monocratica, esamina in via preliminare la domanda di protezione speciale e, quando ne ricorrono i presupposti, la accoglie allo stato degli atti con decreto non reclamabile e dichiara l'estinzione della domanda proposta in via subordinata, provvedendo sulle spese e, quando la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, procede alla liquidazione in conformità all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
§ La protezione umanitaria e la protezione speciale assicurata dal d.l.130/2020. Va premesso che il presente giudizio, nel merito, ha come oggetto l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale introdotto dal d.l.20/2023, convertito con modificazione in legge n.50/2023.
Preliminarmente si deve dare atto che in data 1l marzo 2023 è entrato in vigore il d.l. 20/2023 recante «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare» –convertito con modificazione nella legge n. 50 del 2023, entrata in vigore il 6 maggio 2023. La nuova normativa prevede, tra l'altro, l'abrogazione del terzo e quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del TU sull'immigrazione. L'intervento abrogativo che non va, in ogni caso, ad incidere sull'articolo 5, comma 6 del TUI, trova applicazione solo per le nuove domande di protezione, come espressamente stabilito dalla
2 norma transitoria, con espressa esclusione delle istanze già presentate al 11 marzo 2023 e dei casi in cui lo straniero ha già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente (art.7 del D.l.20/2023). La disciplina applicabile al caso di specie, ratione temporis, resta pertanto, quella dettata dall'art.19.1.1, come introdotta dal D.L.130/2020 che ha modificato l'art. 19 del D. Lgs. 286/1998, estendendo espressamente - al paragrafo 1.1. - l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti ed ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale -di durata biennale ex articolo 32 terzo comma de D.lgs. 25 del 2008- anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale (di cui al D.L.130/2020) si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n.
113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del
13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). La sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha poi definitivamente sancito la retroattività della formulazione dell'art. 19. 1.1. del d.l.130/2020 alle cause pendenti. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I. d.l.130/2020, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare in Italia del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine. Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui egli verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998; tale valutazione sulla vita privata e familiare va effettuata in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.3.2023, n. 9080). Nell'effettuare tale analisi, il giudice deve tenere conto di possibili situazioni di vulnerabilità. Sulla nozione di vulnerabilità, la Cassazione, in sede ricostruttiva, ha precisato: “Le Sezioni Unite ... chiamate a stabilire come debba interpretarsi la nozione di "vulnerabilità" che costituisce il fondamento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina applicabile ratione temporis), hanno affermato che tale presupposto di fatto può ricorrere in due serie di ipotesi (Cass. SU 29459/19, Rv. 656062-02). Giustifica il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, in primo luogo, “la "vulnerabilità soggettiva", e cioè quella dipendente dalle condizioni personali del richiedente (come nel caso, ad esempio, dei motivi di salute o di età). Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tuttavia, può essere giustificato anche dalla "vulnerabilità oggettiva": e cioè quella dipendente dalle condizioni del paese di provenienza del richiedente. Sussiste, in particolare, una condizione di vulnerabilità oggettiva quando nel paese di provenienza del richiedente protezione sia a questi impedito l'esercizio dei diritti fondamentali della persona. Impedimento che non necessariamente deve essere di diritto, ma può essere anche soltanto di fatto”. (Cass. n. 33228 del 25/05/2021).
3 In via esemplificativa, nel solco di questa giurisprudenza, la Corte di cassazione ha così riconosciuto i presupposti per la protezione speciale in un'ampia serie di situazioni: quali le violenze subite nel Paese di transito (13096/19, 13565/20, 3583/21, 89920/21, 12649/21, 25734/21, 3768/23 ); gli eventi calamitosi, causa dell'emigrazione, verificatisi nel Paese di origine (2563/20); il rischio di una lesione del diritto alla salute (2558/20; 27544/22), che comprende anche l' accertato disturbo post-traumatico da stress a causa delle violenze/sevizie subite nel Paese di origine, durante il viaggio o nei Paesi di transito;
il diritto alla vita privata e familiare (9304/19, SS.UU. 24413/21, 41778/21) e, a tali fini, l'esistenza e la consistenza dei legami familiari e affettivi del richiedente in Italia (23720/20, 32237/21, 34096/21) e il suo percorso di integrazione in Italia, non solo sotto il profilo lavorativo, ma anche culturale e sociale (ad es., con riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed alle attività di volontariato svolte con continuità, 16716/23, 14370/23) e valutando il livello di integrazione raggiunto “non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”; lo sfruttamento lavorativo quale elemento in grado di incidere gravemente sul quadro psicologico dello straniero che richiede protezione (17204/21); il considerevole periodo di ingiusta detenzione sofferta in Italia, con conseguenti problemi di natura psicopatologica (4369/23).
Orbene, nel caso di specie, premesso che per la giurisprudenza del Tribunale non ricorrono in
Bangladesh le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria della lettera C dell'art. 14 del D. Lgs. 251/2017, la difesa ha dedotto e comprovato per documenti allegati alla memoria del 17 maggio 2024 e alla successiva del 01.04.2025 che:
- il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società Effea Moda S.r.l. con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 4 maggio 2021 a febbraio 2023, con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, svolgendo la mansione di cucitore a macchina (doc.
4. comunicazione obbligatoria Unilav relativa all'assunzione del 4 maggio 2021; doc.
5. buste paga da gennaio a novembre 2022 e febbraio 2023);
- Egli ha lavorato alle dipendenze della ditta SH AA con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 21 settembre 2023 (doc.
1. comunicazione obbligatoria Unilav relativa all'assunzione del 21 settembre 2023; doc.
3. buste paga dal mese di gennaio a ad aprile 2024) a febbraio 2024 (buste paga da luglio a dicembre 2024, con retribuzioni medie di € 700,00 mensili allegate alla memoria depositata l'01.04.2025).
- Egli lavora alle dipendenze della ditta YA MD FA con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 06 febbraio 2025 (comunicazione obbligatoria Unilav relativa all'assunzione del 6 febbraio 2025, allegata alla memoria depositata l'01.04.2025) Dalla Certificazione unica del 2022 riferita all'anno reddituale 2021 (doc. 6) risulta che in quell'anno il ricorrente ha percepito redditi annui lordi per 5620,00 euro.
Dalla Certificazione unica del 2024 riferita all'anno reddituale 2023 (doc. 2) risulta che in quell'anno il ricorrente ha percepito redditi annui lordi per 2430,00 euro.
Presenza in Italia da quasi 5 anni, lavoro continuativo e stabile, reddito idoneo a consentire lo svolgimento di una vita dignitosa e autonoma sono elementi solidi della vita privata che il ricorrente ha stabilito da quattro anni, così dimostrando grandi e volontà di integrazione sociale nel nostro Paese. Un rimpatrio in Bangladesh reciderebbe, pertanto, il suo percorso di crescita professionale e le relazioni umane costruite dal ricorrente nel nostro Paese. Ciò porrebbe a rischio la sua capacità di condurre una vita in condizioni dignitose, determinando già di per sé una lesione del suo diritto alla vita privata. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per "protezione speciale", previsto dall'articolo 32 terzo comma del D.lgs 25 del 2018.
§ Le spese di lite
4 Sussistono i motivi per la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c., come risultante a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, in considerazione del fatto che la protezione è riconosciuta in ragione di fatti che si sono consolidati corso di procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea così provvede:
- in accoglimento del ricorso proposto, riconosce a nato l'[...] in Pt_1
Gazipur– Bangladesh, codice CUI 0621SSB il diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, nella forma disciplinata dall'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998 e 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 prima delle modifiche apportate dal DL 20/2023, e quindi un permesso di soggiorno rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dichiara l'estinzione delle domande di protezione internazionale Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
15 aprile 2025
Il giudice
Dott. Luca Perilli
5
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea Il Tribunale di Catania in composizione monocratica nella persona del dott. Luca Perilli ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c., promosso da nato l'[...] in [...]– Bangladesh, codice CUI , rappresentato e Pt_1 C.F._1 difesa, giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione del 21 maggio
2023 con revoca del precedente difensore, ricorso, dall'Avv. Lucio Seconnino del Foro di
Napoli;
- ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore - Commissione Controparte_1 [...]
; Controparte_2
- resistente - con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: ricorso ex artt. 35 e segg. D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.
FATTO
§ Svolgimento del procedimento
Con ricorso ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 depositato l'08.02.2021, il ricorrente, assistito dall'avv.
Angela Pennisi di Acireale, ha proposto opposizione al provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Catania il 02.12.2020 e notificato al ricorrente a mezzo posta il 14.01.2021 (allegato 1 alla nota di deposito del 10.01.2024, con il quale la Commissione ha respinto la domanda di protezione internazionale del ricorrente.
Risulta dunque rispettato il termine di legge per la proposizione del ricorso previsto, a pena di inammissibilità dell'opposizione, dal comma 2 dell'art. 35 bis D.Lgs. 25/2008. Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero, con nota del 20 settembre 2024, ha concluso “rimettendosi al giudice”.
La difesa, in data 17 maggio 2024 ha presentato istanza ai sensi dell'art. 7 quinquies del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 convertito dalla legge 5 maggio 2023, n. 50,
Con decreto di data odierna, il giudice, considerato che
• il difensore è munito di procura speciale;
• l'istanza della difesa è motivata e corredata di tutta la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale;
• l'istanza è stata comunicata dalla Cancelleria in conformità alle previsioni di legge;
• nei quindici giorni dalla comunicazione la Commissione territoriale non ha depositato controdeduzioni;
ha ammesso l'istanza, ha revocato l'udienza fissata al 28 gennaio 2026, dichiarando di procedere all'esame della domanda e alla decisione del ricorso secondo la procedura semplificata.
§ I fatti di causa
Il ricorrente ha svolto l'audizione davanti alla Commissione territoriale il primo dicembre 2020
e, parlando in lingua assistito da un interprete, ha dichiarato quanto segue:
- di essere cittadino del Bangladesh;
- di essere nato e vissuto nel distretto di Gazipur e di essersi trasferito a Dacca nel 2017 e nel 2018;
- di professare la religione musulmana;
- di aver frequentato le scuole elementari e di avere poi lasciato la scuola per problemi economici;
di avere lavorato come autista, gommista e in una fabbrica di ferro;
- quanto alla composizione della famiglia di origine che essa è composta dai genitori, un fratello e una sorella;
di essere spostato e di avere due figlie,
- di aver lasciato il Paese di origine l'8 settembre 2019;
- di essere arrivato in Italia nel maggio 2020.
Quanto ai motivi dell'espatrio, il richiedente ha dichiarato di essere espatriato a causa di liti familiari per un terreno, sfociate in denunce penali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ L'art 7 quinquies del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 convertito dalla legge 5 maggio 2023, n. 50 ha introdotto una procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e ha previsto che, come accaduto nel presente giudizio, il difensore, munito di procura speciale contenente il potere di chiedere al giudice l'esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata l'esame della domanda di protezione internazionale, possa, fino al momento in cui il giudice ha rimesso la decisione al collegio, depositare appunto istanza di esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata della domanda di protezione internazionale.
In questo caso il giudice, in composizione monocratica, esamina in via preliminare la domanda di protezione speciale e, quando ne ricorrono i presupposti, la accoglie allo stato degli atti con decreto non reclamabile e dichiara l'estinzione della domanda proposta in via subordinata, provvedendo sulle spese e, quando la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, procede alla liquidazione in conformità all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
§ La protezione umanitaria e la protezione speciale assicurata dal d.l.130/2020. Va premesso che il presente giudizio, nel merito, ha come oggetto l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale introdotto dal d.l.20/2023, convertito con modificazione in legge n.50/2023.
Preliminarmente si deve dare atto che in data 1l marzo 2023 è entrato in vigore il d.l. 20/2023 recante «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare» –convertito con modificazione nella legge n. 50 del 2023, entrata in vigore il 6 maggio 2023. La nuova normativa prevede, tra l'altro, l'abrogazione del terzo e quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del TU sull'immigrazione. L'intervento abrogativo che non va, in ogni caso, ad incidere sull'articolo 5, comma 6 del TUI, trova applicazione solo per le nuove domande di protezione, come espressamente stabilito dalla
2 norma transitoria, con espressa esclusione delle istanze già presentate al 11 marzo 2023 e dei casi in cui lo straniero ha già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente (art.7 del D.l.20/2023). La disciplina applicabile al caso di specie, ratione temporis, resta pertanto, quella dettata dall'art.19.1.1, come introdotta dal D.L.130/2020 che ha modificato l'art. 19 del D. Lgs. 286/1998, estendendo espressamente - al paragrafo 1.1. - l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti ed ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale -di durata biennale ex articolo 32 terzo comma de D.lgs. 25 del 2008- anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale (di cui al D.L.130/2020) si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n.
113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del
13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). La sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha poi definitivamente sancito la retroattività della formulazione dell'art. 19. 1.1. del d.l.130/2020 alle cause pendenti. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I. d.l.130/2020, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare in Italia del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine. Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui egli verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998; tale valutazione sulla vita privata e familiare va effettuata in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.3.2023, n. 9080). Nell'effettuare tale analisi, il giudice deve tenere conto di possibili situazioni di vulnerabilità. Sulla nozione di vulnerabilità, la Cassazione, in sede ricostruttiva, ha precisato: “Le Sezioni Unite ... chiamate a stabilire come debba interpretarsi la nozione di "vulnerabilità" che costituisce il fondamento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina applicabile ratione temporis), hanno affermato che tale presupposto di fatto può ricorrere in due serie di ipotesi (Cass. SU 29459/19, Rv. 656062-02). Giustifica il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, in primo luogo, “la "vulnerabilità soggettiva", e cioè quella dipendente dalle condizioni personali del richiedente (come nel caso, ad esempio, dei motivi di salute o di età). Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tuttavia, può essere giustificato anche dalla "vulnerabilità oggettiva": e cioè quella dipendente dalle condizioni del paese di provenienza del richiedente. Sussiste, in particolare, una condizione di vulnerabilità oggettiva quando nel paese di provenienza del richiedente protezione sia a questi impedito l'esercizio dei diritti fondamentali della persona. Impedimento che non necessariamente deve essere di diritto, ma può essere anche soltanto di fatto”. (Cass. n. 33228 del 25/05/2021).
3 In via esemplificativa, nel solco di questa giurisprudenza, la Corte di cassazione ha così riconosciuto i presupposti per la protezione speciale in un'ampia serie di situazioni: quali le violenze subite nel Paese di transito (13096/19, 13565/20, 3583/21, 89920/21, 12649/21, 25734/21, 3768/23 ); gli eventi calamitosi, causa dell'emigrazione, verificatisi nel Paese di origine (2563/20); il rischio di una lesione del diritto alla salute (2558/20; 27544/22), che comprende anche l' accertato disturbo post-traumatico da stress a causa delle violenze/sevizie subite nel Paese di origine, durante il viaggio o nei Paesi di transito;
il diritto alla vita privata e familiare (9304/19, SS.UU. 24413/21, 41778/21) e, a tali fini, l'esistenza e la consistenza dei legami familiari e affettivi del richiedente in Italia (23720/20, 32237/21, 34096/21) e il suo percorso di integrazione in Italia, non solo sotto il profilo lavorativo, ma anche culturale e sociale (ad es., con riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed alle attività di volontariato svolte con continuità, 16716/23, 14370/23) e valutando il livello di integrazione raggiunto “non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”; lo sfruttamento lavorativo quale elemento in grado di incidere gravemente sul quadro psicologico dello straniero che richiede protezione (17204/21); il considerevole periodo di ingiusta detenzione sofferta in Italia, con conseguenti problemi di natura psicopatologica (4369/23).
Orbene, nel caso di specie, premesso che per la giurisprudenza del Tribunale non ricorrono in
Bangladesh le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria della lettera C dell'art. 14 del D. Lgs. 251/2017, la difesa ha dedotto e comprovato per documenti allegati alla memoria del 17 maggio 2024 e alla successiva del 01.04.2025 che:
- il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società Effea Moda S.r.l. con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 4 maggio 2021 a febbraio 2023, con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, svolgendo la mansione di cucitore a macchina (doc.
4. comunicazione obbligatoria Unilav relativa all'assunzione del 4 maggio 2021; doc.
5. buste paga da gennaio a novembre 2022 e febbraio 2023);
- Egli ha lavorato alle dipendenze della ditta SH AA con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 21 settembre 2023 (doc.
1. comunicazione obbligatoria Unilav relativa all'assunzione del 21 settembre 2023; doc.
3. buste paga dal mese di gennaio a ad aprile 2024) a febbraio 2024 (buste paga da luglio a dicembre 2024, con retribuzioni medie di € 700,00 mensili allegate alla memoria depositata l'01.04.2025).
- Egli lavora alle dipendenze della ditta YA MD FA con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 06 febbraio 2025 (comunicazione obbligatoria Unilav relativa all'assunzione del 6 febbraio 2025, allegata alla memoria depositata l'01.04.2025) Dalla Certificazione unica del 2022 riferita all'anno reddituale 2021 (doc. 6) risulta che in quell'anno il ricorrente ha percepito redditi annui lordi per 5620,00 euro.
Dalla Certificazione unica del 2024 riferita all'anno reddituale 2023 (doc. 2) risulta che in quell'anno il ricorrente ha percepito redditi annui lordi per 2430,00 euro.
Presenza in Italia da quasi 5 anni, lavoro continuativo e stabile, reddito idoneo a consentire lo svolgimento di una vita dignitosa e autonoma sono elementi solidi della vita privata che il ricorrente ha stabilito da quattro anni, così dimostrando grandi e volontà di integrazione sociale nel nostro Paese. Un rimpatrio in Bangladesh reciderebbe, pertanto, il suo percorso di crescita professionale e le relazioni umane costruite dal ricorrente nel nostro Paese. Ciò porrebbe a rischio la sua capacità di condurre una vita in condizioni dignitose, determinando già di per sé una lesione del suo diritto alla vita privata. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per "protezione speciale", previsto dall'articolo 32 terzo comma del D.lgs 25 del 2018.
§ Le spese di lite
4 Sussistono i motivi per la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c., come risultante a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, in considerazione del fatto che la protezione è riconosciuta in ragione di fatti che si sono consolidati corso di procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea così provvede:
- in accoglimento del ricorso proposto, riconosce a nato l'[...] in Pt_1
Gazipur– Bangladesh, codice CUI 0621SSB il diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, nella forma disciplinata dall'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998 e 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 prima delle modifiche apportate dal DL 20/2023, e quindi un permesso di soggiorno rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dichiara l'estinzione delle domande di protezione internazionale Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
15 aprile 2025
Il giudice
Dott. Luca Perilli
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