TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2597 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32868/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32868/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CECCONI MATTEO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIAGNONI LUCA ( ) V.LE DELLA REPUBBLICA, 245 59100 C.F._1
PRATO;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERIO Controparte_2 P.IVA_2
GIOVANNI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1 CP_1 per l'importo di euro 12.776,58, oltre interessi, quale corrispettivo della somministrazione di
[...] energia.
si oppone eccependo che la somministrante avrebbe violato il dovere di buona fede che CP_1 le imponeva di rinegoziare le condizioni economiche del contratto, e in particolare il prezzo della componente energia, agganciato ai prezzi di mercato, che, a partire dai mesi estivi del 2022, erano diventati eccessivamente onerosi per essa opponente a causa dell'imprevedibile e straordinario aumento, in seguito alle note crisi geopolitiche mondiali. L'opponente eccepisce, quindi, l'inadempimento di controparte al dovere contrattuale di buona fede (art. 1375 c.c.) per giustificare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., il mancato pagamento delle fatture ingiunte.
replica facendo presente che la straordinaria situazione di mercato riferita dalla CP_2 opponente ha riguardato anche i venditori dell'energia, che si sono dovuti a loro volta rifornire ai prezzi di mercato aumentati a causa delle medesime crisi, così che non si applicherebbe la disciplina dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, prevedente in ogni caso non il diritto alla rinegoziazione, ma la risoluzione a richiesta della parte svantaggiata, né vi sarebbe stata alcuna violazione da parte sua della buona fede contrattuale, in quanto la sua condotta, in particolare la modifica unilaterale delle condizioni economiche, era comunque intervenuta il primo di agosto del 2022, e quindi prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 del DL 115/22, in data 10 agosto 2022, che prevede l'obbligo di rinegoziazione e che fa espressamente salve le modifiche perfezionatesi prima. che non domanda l'applicazione diretta né della disciplina dell'eccessiva Parte_2 onerosità sopravvenuta, né del decreto legislativo sopra citato, semmai espressioni del principio generale di buona fede, che ritiene leso in suo danno, e che, se il somministrante è cautelato rispetto all'aumento dei prezzi con la previsione in contratto di un differenziale che gli garantisce un margine di utile e con l'adozione di strumenti negoziali slegati dai prezzi di mercato, in grado di metterli al riparo dai rischi legati agli andamenti del mercato, ciò non vale per il somministrato, che non potrebbe sottrarsi a tali rischi.
Il Tribunale rileva, innanzitutto, come evidenziato dalle parti del giudizio, che non si applica in maniera diretta, né la disciplina della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, che legittima la parte svantaggiata a domandare la risoluzione del contratto, non richiesta dall'opponente, né la disciplina ex DL 115/22, per l'efficacia temporale di essa, nella quale non ricade la modifica unilaterale intervenuta prima della sua entrata in vigore.
In secondo luogo, il Tribunale osserva che, pur non escludendo in astratto che il dovere di buona fede possa imporre l'obbligo di rinegoziare le condizioni contrattuali in maniera da riequilibrare un rapporto contrattuale sbilanciato a favore di una parte in seguito ad avvenimenti straordinari e imprevedibili, non ritiene che esso sia applicabile al caso di specie, a causa dell'insufficiente allegazione e deduzione da parte della somministrata degli elementi a sostegno della domanda attorea.
Invero, l'allegazione dell'opponente risulta insufficiente sotto un duplice profilo e ognuno di tali lacune sarebbe sufficiente a determinare il rigetto della sua domanda.
Il primo aspetto riguarda la mancata allegazione dei criteri per operare il riequilibro del rapporto, che avrebbe dovuto riflettersi in una ipotesi di quantificazione di ciò che sarebbe stato dovuto da CP_1
, in luogo di quanto richiesto da . L'opponente avrebbe, ad esempio, potuto
[...] CP_2 proporre l'applicazione di un prezzo medio tra quella anteriore ai rialzi straordinari e quello effettivo in seguito ad essi, così da ripartire gli svantaggi tra le parti contrattuali. Senza tale calcolo e senza la conseguente quantificazione, non è neanche possibile valutare se l'eccezione di inadempimento sia pagina 2 di 3 proporzionata rispetto alla richiesta di pagamento dell'importo ingiunto.
Il secondo aspetto, anche esso autonomamente decisivo, riguarda la mancata allegazione della possibilità o meno per di mettersi al riparo, parzialmente o integralmente, dall'aumento CP_1 dei prezzi dell'energia scaricando sugli acquirenti dei suoi beni e/o dei suoi servizi il maggior costo sostenuto per l'energia, ossia proprio la situazione che denuncia a favore della somministrante. Ciò, evidentemente, renderebbe ingiustificato un rimedio volto al riequilibrio di un rapporto, se non del tutto simmetrico tra le parti del contratto, comunque analogo sotto l'aspetto rilevante della sopportazione degli oneri straordinari di cui si discute.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e quindi conferma il decreto ingiuntivo n. 11202/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
condanna rimborsare a le spese di lite, che si liquidano, Controparte_1 Parte_1 in € 3.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32868/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CECCONI MATTEO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIAGNONI LUCA ( ) V.LE DELLA REPUBBLICA, 245 59100 C.F._1
PRATO;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERIO Controparte_2 P.IVA_2
GIOVANNI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1 CP_1 per l'importo di euro 12.776,58, oltre interessi, quale corrispettivo della somministrazione di
[...] energia.
si oppone eccependo che la somministrante avrebbe violato il dovere di buona fede che CP_1 le imponeva di rinegoziare le condizioni economiche del contratto, e in particolare il prezzo della componente energia, agganciato ai prezzi di mercato, che, a partire dai mesi estivi del 2022, erano diventati eccessivamente onerosi per essa opponente a causa dell'imprevedibile e straordinario aumento, in seguito alle note crisi geopolitiche mondiali. L'opponente eccepisce, quindi, l'inadempimento di controparte al dovere contrattuale di buona fede (art. 1375 c.c.) per giustificare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., il mancato pagamento delle fatture ingiunte.
replica facendo presente che la straordinaria situazione di mercato riferita dalla CP_2 opponente ha riguardato anche i venditori dell'energia, che si sono dovuti a loro volta rifornire ai prezzi di mercato aumentati a causa delle medesime crisi, così che non si applicherebbe la disciplina dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, prevedente in ogni caso non il diritto alla rinegoziazione, ma la risoluzione a richiesta della parte svantaggiata, né vi sarebbe stata alcuna violazione da parte sua della buona fede contrattuale, in quanto la sua condotta, in particolare la modifica unilaterale delle condizioni economiche, era comunque intervenuta il primo di agosto del 2022, e quindi prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 del DL 115/22, in data 10 agosto 2022, che prevede l'obbligo di rinegoziazione e che fa espressamente salve le modifiche perfezionatesi prima. che non domanda l'applicazione diretta né della disciplina dell'eccessiva Parte_2 onerosità sopravvenuta, né del decreto legislativo sopra citato, semmai espressioni del principio generale di buona fede, che ritiene leso in suo danno, e che, se il somministrante è cautelato rispetto all'aumento dei prezzi con la previsione in contratto di un differenziale che gli garantisce un margine di utile e con l'adozione di strumenti negoziali slegati dai prezzi di mercato, in grado di metterli al riparo dai rischi legati agli andamenti del mercato, ciò non vale per il somministrato, che non potrebbe sottrarsi a tali rischi.
Il Tribunale rileva, innanzitutto, come evidenziato dalle parti del giudizio, che non si applica in maniera diretta, né la disciplina della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, che legittima la parte svantaggiata a domandare la risoluzione del contratto, non richiesta dall'opponente, né la disciplina ex DL 115/22, per l'efficacia temporale di essa, nella quale non ricade la modifica unilaterale intervenuta prima della sua entrata in vigore.
In secondo luogo, il Tribunale osserva che, pur non escludendo in astratto che il dovere di buona fede possa imporre l'obbligo di rinegoziare le condizioni contrattuali in maniera da riequilibrare un rapporto contrattuale sbilanciato a favore di una parte in seguito ad avvenimenti straordinari e imprevedibili, non ritiene che esso sia applicabile al caso di specie, a causa dell'insufficiente allegazione e deduzione da parte della somministrata degli elementi a sostegno della domanda attorea.
Invero, l'allegazione dell'opponente risulta insufficiente sotto un duplice profilo e ognuno di tali lacune sarebbe sufficiente a determinare il rigetto della sua domanda.
Il primo aspetto riguarda la mancata allegazione dei criteri per operare il riequilibro del rapporto, che avrebbe dovuto riflettersi in una ipotesi di quantificazione di ciò che sarebbe stato dovuto da CP_1
, in luogo di quanto richiesto da . L'opponente avrebbe, ad esempio, potuto
[...] CP_2 proporre l'applicazione di un prezzo medio tra quella anteriore ai rialzi straordinari e quello effettivo in seguito ad essi, così da ripartire gli svantaggi tra le parti contrattuali. Senza tale calcolo e senza la conseguente quantificazione, non è neanche possibile valutare se l'eccezione di inadempimento sia pagina 2 di 3 proporzionata rispetto alla richiesta di pagamento dell'importo ingiunto.
Il secondo aspetto, anche esso autonomamente decisivo, riguarda la mancata allegazione della possibilità o meno per di mettersi al riparo, parzialmente o integralmente, dall'aumento CP_1 dei prezzi dell'energia scaricando sugli acquirenti dei suoi beni e/o dei suoi servizi il maggior costo sostenuto per l'energia, ossia proprio la situazione che denuncia a favore della somministrante. Ciò, evidentemente, renderebbe ingiustificato un rimedio volto al riequilibrio di un rapporto, se non del tutto simmetrico tra le parti del contratto, comunque analogo sotto l'aspetto rilevante della sopportazione degli oneri straordinari di cui si discute.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e quindi conferma il decreto ingiuntivo n. 11202/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
condanna rimborsare a le spese di lite, che si liquidano, Controparte_1 Parte_1 in € 3.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3