Art. 4. (deroghe ulteriori) 1. L'articolo 5, commi 3 e 6, e gli articoli da 6 a 12 non si applicano al trasporto di MOGM su strada, per ferrovia, per via navigabile interna, per mare o per via aerea.
2. Il presente decreto non si applica alla conservazione, alla coltura, al trasporto, alla distruzione, allo smaltimento o all'impiego di MOGM immessi sul mercato in base al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92 ,e al Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993.
Note all' art. 4:
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92 , reca:
"Attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
- Il regolamento (CEE) n. 2309/93 e' pubblicato in GUCE L 214 del 24 agosto 1993.
2. Il presente decreto non si applica alla conservazione, alla coltura, al trasporto, alla distruzione, allo smaltimento o all'impiego di MOGM immessi sul mercato in base al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92 ,e al Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993.
Note all' art. 4:
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92 , reca:
"Attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
- Il regolamento (CEE) n. 2309/93 e' pubblicato in GUCE L 214 del 24 agosto 1993.