CA
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/09/2025, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 1007/2023 r.g., promossa con atto di citazione da
Parte_1
(c.f. e p. iva n. ), in persona del curatore avv. difeso P.IVA_1 Parte_2
dall'avv. Renzo Fausto Scappini del foro di Verona (appellante) nei confronti di
(p. iva n. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, difeso dall'avv. Antonio Sala del foro di Verona
(appellato)
e nei confronti di on sede in Trento (c.f. n. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti P.IVA_3
1 Lorenzo Biscaglia ed Enrico Giammarco del Foro di Trento e dall'avv. Dario
Bianchini del foro di Venezia
(appellata)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
Previo rigetto di tutte le eccezioni e le difese del e di Controparte_1
l'appellante insiste per l'accoglimento delle conclusioni che vengono CP_2
qui nuovamente riportate:
In via principale e nel merito:
A) in riforma della sentenza n. 668/2023 del Tribunale di Verona accogliere integralmente la presente impugnazione, per i motivi esposti in narrativa;
conseguentemente:
B) accogliere integralmente le domande proposte in primo grado dal
[...]
che vengono qui riproposte integralmente: Parte_1
In via principale, nel merito:
Previa conferma dell'avvenuta acquisizione alla presente controversia del fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo svolto davanti al Tribunale di Verona avente R.G. n. 15438/2013 ed alla relazione tecnica finale dell'ing.
[...]
Per_1
B.1) accertarsi e dichiararsi che ha realizzato l'impianto Parte_1
sportivo – ricreativo polifunzionale comprendente una serie di strutture per
l'attività sportiva acquatica e per le attività connesse e/o collegate in Via Pt_1
Cirillo Salaorni n. 10 e che i lavori dalla stessa eseguiti hanno comportato una spesa pari ad € 11.683.777,98 oltre ad IVA come risulta dalla relazione tecnica finale dell'ing. svolta nell'accertamento tecnico preventivo - Persona_1
2 Tribunale di Verona R.G. n. 15438/2013 acquisito formalmente dal Giudice nel presente giudizio;
B.2) accertarsi e dichiararsi che, dopo la dichiarazione di intervenuto fallimento, il
Curatore del ha restituito al Parte_1
l'impianto sportivo – ricreativo polifunzionale di Via Controparte_1 Pt_1
Cirillo Salaorni n. 10 avente un valore pari ad € 10.039.000,00 in perfette condizioni come risulta dal verbale di consegna delle chiavi e della struttura Pt_3
svolto in contraddittorio il 13 novembre 2013 e dalla relazione tecnica finale
[...]
dell'ing. svolta nell'accertamento tecnico preventivo - Tribunale di Persona_1
Verona R.G. n. 15438/2013 acquisito formalmente dal Giudice nel presente giudizio;
B.3) accertarsi e dichiararsi che durante gli anni di gestione Parte_1
ha ottenuto ricavi nella misura di € 5.676.356,00 ma che detti ricavi sono stati interamente destinati alla copertura delle spese di gestione e di investimento e non hanno prodotto utili come risulta dalla relazione tecnica finale dell'ing.
[...]
svolta nell'accertamento tecnico preventivo - Tribunale di Verona R.G. n. Per_1
15438/2013 acquisito formalmente dal Giudice nel presente giudizio;
B.4) accertarsi e dichiararsi che il ha acquisito alla sua Controparte_1
proprietà l'impianto sportivo – ricreativo polifunzionale sito in Via Cirillo Pt_1
Salaorni n. 10 utilizzando il bene fin da subito per i propri scopi istituzionali e percependo un canone di locazione annuale pari, per ora, ad € 31.333,00.
Conseguentemente previo accertamento dell'impossibilità giuridica per il di Controparte_3
proseguire nel rapporto contrattuale in essere con il : Controparte_1
B.5) ai sensi del combinato disposto degli artt. 134, 135, 136, 152 e 158 del D. Lgs.
n. 163/2006, e dell'art. 1672 c.c. condannare il a pagare al Controparte_1
la somma di € 11.683.777,98 oltre ad Parte_1
IVA a titolo di pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed utilizzati e/o di indennizzo per danno emergente nonché ogni altra voce di spesa, detratta
3 eventualmente la parte di finanziamento versato dal e rapportato Controparte_1
alla durata complessiva della Concessione ed al periodo di non utilizzo, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla restituzione del bene al saldo effettivo, o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa.
In via subordinata, nel merito:
B.6) accertarsi e dichiararsi quanto già chiesto nei precedenti punti B.1, B.2, B.3,
B.4 delle presenti conclusioni, da intendersi qui riportate, e conseguentemente condannarsi il al pagamento dell'indennizzo, ai sensi dell'art. Controparte_1
2041 c.c., nella misura di € 10.039.000,00 corrispondente al valore dell'impianto sportivo – ricreativo polifunzionale sito in Via Cirillo Salaorni n. 10 e Pt_1
riconsegnato dalla Curatela attrice al , valore corrispondente alla Controparte_1
diminuzione patrimoniale subita attrice ed al correlativo arricchimento indebito del
, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla restituzione del Controparte_1
bene al saldo effettivo, o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa.
In ogni caso:
B.7) spese di causa, diritti ed onorari, spese gen. 15%, CPA 4% ed IVA 22% e contributo unificato interamente rifusi comprensive delle spese tecniche e legali sostenute dalla Curatela per l'Accertamento Tecnico Preventivo.
In via istruttoria:
B.8) si chiede di confermare la già avvenuta acquisizione al presente giudizio del fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo svolto davanti al Tribunale di
Verona avente R.G. n. 15438/2013 ed alla relazione tecnica finale dell'ing.
[...]
Per_1
B.9) qualora il Giudice non ritenesse esaustiva la prova documentale si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui capitoli di prova di seguito formulati premessa la formula “vero che”:
4 1) il costo contabilizzato dalla concessionaria per le opere eseguite quando era in bonis è pari ad € 11.095.235,34, oltre a IVA, spese di manutenzione e pagamenti diretti della concessionaria a subappaltatori dell'importo di ulteriori € 588.542,64;
2) i ricavi dalla gestione dell'impianto da parte della concessionaria, derivati da vendite e prestazioni e dedotti dal libro inventari e partitari disponibili, recano il totale medio non ponderato per gli anni d'attività piena (2009/2012 – con inizio
l'08.11.2008 e fine il 29.05.2013) pari ad € 1.419.089,00, con massimo di €
1.590.585,00 nel 2011;
3) il finanziamento dell'amministrazione comunale è stato finalizzato a rendere possibile una gestione della struttura a prezzi controllati per la popolazione;
4) il valore attuale delle opere è pari ad € 10.039.000,00;
5) la società gestisce a partire dal 2013 il complesso natatorio Controparte_4
di Garda, restituito dal Parte_1
6) il ha restituito il complesso natatorio in perfetto Parte_1
stato di manutenzione.
Si chiede di essere abilitati alla prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi
a controparte. Si indicano quali testimoni sia a prova diretta che a prova contraria
l'ing. il legale rappresentante di di Verona, i Persona_1 Controparte_4
dirigenti del che hanno approvato il progetto definitivo, esecutivo Controparte_1
ed il collaudo.
Si chiede l'interrogatorio formale delle parti.
In ogni caso:
C) Spese di causa, diritti ed onorari, contributo unificato, spese gen. 15%, CPA 4% ed IVA 22% interamente rifusi per entrambi i gradi di giudizio ivi comprese le spese dell'ATP da porre a carico dei convenuti con restituzione delle spese anticipate dagli attori;
In via istruttoria:
5 D) Qualora la Corte di Appello ritenesse necessario acquisire le prove non acquisite in primo grado, la causa dovrà essere rimessa in istruttoria e si insiste per
l'ammissione di prove per interpello e testi, senza inversione dell'onere della prova
e con eventuale abilitazione alla prova contraria, sulle circostanze già indicate nel punto B.9 delle conclusioni contenute nel presente atto;
E) Nel caso in cui la Corte di Appello dovesse respingere la domanda di indennizzo nella misura corrispondente al valore dell'impianto sportivo – ricreativo polifunzionale ci si associa alla richiesta di CTU formulata in primo grado dal per determinare il più probabile canone concessorio e si chiede che essa CP_1
venga estesa al diverso valore dell'immobile derivante dalla vetustà dell'edificio dopo 7 anni e dopo 28 anni dalla costruzione.
per l'appellato Controparte_1
1. Respingersi l'appello proposto dal Parte_1
, risultando infondati tutti i motivi e le domande formulate, anche a
[...]
seguito dell'avvenuta riassunzione, e meritando la sentenza del Tribunale di Verona conferma;
2. Con vittoria delle spese.
In via istruttoria, per la invero non creduta ipotesi che l'Ill.ma Corte ritenga di rimettere la causa in istruttoria, si ripropongono espressamente le istanze istruttorie già dedotte in primo grado e confermate in sede di precisazione delle conclusioni di quel giudizio:
“in via istruttoria ci si oppone, per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., all'accoglimento delle istanze istruttorie, di interpello e prova testimoniale, formulate da controparte, con richiesta, in caso di loro accoglimento, di ammissione, a prova contraria, del teste Geom. , Responsabile Testimone_1
dell'Area Lavori Pubblici del ”. Controparte_1
6 per l'appellata Controparte_2
Voglia la Corte d'Appello di Venezia, constatato che nel giudizio di primo grado né la convenuta chiamante né l'attrice hanno proposto alcuna domanda nei confronti di Controparte_2
la cui chiamata fu strumentale ad una richiesta, non accolta, di riunione dal
[...]
giudizio ad altro pendente di cui erano parte il e e preso atto CP_1 CP_2
che, conseguentemente, non ha assunto in primo grado né può CP_2
assumere in questa sede proprie conclusioni, in ordine all'oggetto della controversia, condannare il appellante alla rifusione delle spese del Parte_1
grado ovvero compensarle nei rapporti con il , ove si giudicasse Controparte_1
che alla rifusione debba esservi tenuto il quale originario chiamante. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17 ottobre 2017, Parte_1 Parte_1
conveniva, davanti al Tribunale di Verona, il affinché fosse Controparte_1
condannato al pagamento di euro 11.683.777,98, quale corrispettivo di opere eseguite in forza di appalto pubblico (consistenti nella realizzazione d'impianto sportivo-ricreativo polifunzionale oggetto di convenzione tra il e Controparte_1
alla quale la società attrice era subentrata ex art. 37 quinquies l. n. Controparte_5
109/1994: struttura trasferita al Comune in conseguenza del fallimento di
). Pt_1
In subordine, l'attrice chiedeva la condanna del all'indennizzo, ex art. 2041 CP_1
c.c., di euro 10.039.000,00, pari al valore dell'impianto sportivo al momento della consegna, alla diminuzione patrimoniale da essa subita e all'arricchimento conseguito dal il quale aveva ottenuto la disponibilità del CP_1 CP_1
compendio immobiliare vent'anni prima del termine previsto in convenzione, così potendone affidare la gestione a terzi a titolo oneroso.
7 Si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente la carenza Controparte_1
di giurisdizione del Tribunale di Verona in favore del giudice amministrativo, ed evidenziando che già pendeva, davanti al TAR Veneto, il giudizio r.g. n. 153/2021, promosso dal per ottenere la condanna del Parte_4
al pagamento della somma di euro 11.683.779,98 a titolo di Controparte_1
indennizzo per la revoca della concessione gestoria del centro sportivo.
Il chiedeva, poi, di essere autorizzato alla chiamata in causa di CP_1
e instava per la riunione del processo con Controparte_2
quello promosso, sempre davanti al Tribunale di Verona, dalla banca nei confronti del del , iscritto al n. 86/2017 r.g. CP_6 Parte_1
Nel merito, il chiedeva il rigetto delle domande attoree poiché infondate in CP_1
fatto e in diritto e, in via subordinata, che fosse accertato che l'ipoteca iscritta da per euro 12.000.000,00 sulla nuda proprietà Controparte_2
degli immobili, nonché il pignoramento compiuto dalla banca, impedivano il riconoscimento di qualsiasi diritto a favore del . Parte_1
Chiamata in causa dal si CP_1 Controparte_2
costituiva opponendosi alla richiesta di riunione dei processi;
in assenza di domande nei suoi confronti, la banca domandava la condanna del alla rifusione delle CP_1
spese di lite.
Rigettata la richiesta di riunione delle cause (in quanto pendenti in fasi diverse e prive di rapporto di pregiudizialità), venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183, comma 6°, c.c.; quindi, il Tribunale acquisiva relazione di a.t.p.
(di cui al procedimento n. 15438/2013 r.g., promosso dal ) relativa alla Parte_1
valutazione di quanto restituito al CP_1
Precisate le conclusioni e concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche, la causa era decisa con sentenza n. 668/2023 del 7 aprile 2023. Il Tribunale di Verona rigettava le domande dell'attore, condannandolo a rifondere al le spese di lite;
il era, a CP_1 CP_1
sua volta, condannato a rifondere le spese processuali alla terza chiamata;
il
8 era altresì condannato a rifondere alla banca le spese di lite del Parte_1
procedimento per a.t.p. n. 15438/2013 r.g. e a sostenere le spese di perizia.
Il Tribunale, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, riteneva che il rapporto concessorio si fosse risolto ipso iure, in applicazione dell'art. 81 l.fall., a seguito del fallimento di e che la concessionaria non avesse diritto a un Parte_4
indennizzo, non previsto né dalla convenzione né dalla legge, dovendo sopportare le conseguenze dell'infruttuosa gestione economica della struttura sportiva. Il
Tribunale giudicava infondata anche la domanda proposta ai sensi dell'art. 2041
c.c., poiché l'anticipata disponibilità dei beni non aveva comportato, per il CP_1
un arricchimento.
Con atto di citazione notificato il 20 maggio 2023, Parte_4
appellava la sentenza;
il resisteva al gravame, proponendo
[...] Controparte_1
appello incidentale;
si costituiva in Controparte_2
giudizio, chiedendo la rifusione delle spese di lite del grado.
L'appellante principale formulava cinque motivi d'impugnazione: i) il giudice aveva erroneamente ritenuto che la fattispecie non fosse disciplinata dal d.lgs. 163/2006, ma - in ragione della norma transitoria dell'art. 253 - dalla l. 109/1994; ii) il giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda d'indennizzo per l'anticipata restituzione della struttura sportiva, realizzata in convenzione di finanza di progetto: il rigetto della domanda violava gli artt. 158 d.lgs. 163/2006 e 37 septies l. 109/1994, l'art. 13 della convenzione, l'art. 12 delle preleggi e l'art. 21 quinquies l. n. 241/1990; iii) il rigetto della domanda era conseguenza di un'errata interpretazione dell'art. 1672
c.c. e dell'art. 12 delle preleggi;
iv) il giudice, travisando i fatti di causa, aveva erroneamente rigettato la domanda ex art. 2041 c.c., incorrendo in violazione dello stesso art. 2041 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. e 2697 c.c.; v) la liquidazione delle spese processuali a favore del nella misura di euro 67.322,00, oltre ad CP_1
accessori, e delle spese del procedimento per a.t.p. a favore sia del che CP_1
della Banca, violava l'art. 92, 2° co., c.p.c., che avrebbe imposto la compensazione.
9 In via istruttoria, l'appellante reiterava l'istanza di ammissione di prove testimoniali, con particolare riferimento ai capitoli nn. 2, 3 e 5, e chiedeva l'ammissione ex art. 345 c.p.c. di nuovi documenti riguardanti la gestione della struttura, i connessi ricavi e il suo affidamento a terza società per un canone concessorio;
chiedeva ancora l'ammissione di c.t.u. finalizzata a determinare la redditività ipotetica del bene.
Il appellato domandava il rigetto dell'impugnazione principale e, CP_1
proponendo appello incidentale, si doleva: i) della violazione ed errata interpretazione dell'art. 91 c.p.c., per avere il giudice condannato il CP_1
alla rifusione delle spese di lite di
[...] Controparte_2
chiamata in causa esclusivamente per chiedere la riunione del giudizio con altro processo, connesso e già pendente davanti il Tribunale di Verona, senza quindi formulare alcuna domanda nei suoi confronti;
ii) della violazione dell'art. 5 d.m. 20 marzo 2014, n. 55, per avere il giudice erroneamente liquidato le spese di lite secondo lo scaglione previsto per le cause di valore superiore a euro 8.000.000,00
(importo che, pur rappresentando il valore della domanda attorea nei confronti del non era in alcun modo riferibile alla chiamata della banca, in assenza di CP_1
domande nei suoi confronti).
Si costituiva nel giudizio di appello anche Controparte_2
evidenziando che non erano state proposte domande nei suoi confronti e affermando che aveva diritto alla rifusione delle spese processuali, di cui faceva richiesta, da parte dell'appellante o del che l'aveva originariamente chiamata in causa. CP_1
Con ordinanza 5-6 febbraio 2023, erano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni, sopra trascritte, nel termine concesso.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 4 settembre 2025, sostituita da trattazione scritta.
Ciò premesso, l'appello principale non è fondato e non può trovare accoglimento, mentre è solo parzialmente fondato l'appello incidentale del Controparte_1
10 0. Si rileva, preliminarmente, che la sentenza n. 668/2023, pronunciata dal Tribunale di Verona, è divenuta definitiva sulla statuizione di rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, non essendo stata sul punto appellata.
1. Con il primo motivo d'impugnazione, il Parte_4
lamenta che il Tribunale non abbia correttamente interpretato l'art. 253 del d.lgs.
163/2006 e abbia erroneamente individuato la disciplina applicabile alla convezione,
e quindi alla controversia, nella l. n. 109/1994, anziché nel codice dei contratti pubblici.
Il Tribunale aveva trascurato di rilevare che: i) la curatela non può mai essere considerata inadempiente;
ii) l'impossibilità per la curatela di subentrare direttamente nella gestione della struttura o di trarre beneficio dalla sub concessione ad altri determina l'interruzione ex lege della concessione;
iii) ai sensi dell'art. 159
d.lgs. 163/2006 e dell'art. 37-octies, l. n. 109/1994 solo il soggetto finanziatore
(nella specie può nominare un terzo che Controparte_2
subentri nella prosecuzione della concessione.
Il motivo è manifestamente infondato.
La convenzione è stata conclusa il 18 agosto 2005 e non può perciò ad essa applicarsi il d.lgs. 163/2006, entrato in vigore il 1° luglio 2006. Come già evidenziato dal Tribunale, l'art. 253 del predetto d.lgs. esclude espressamente la retroattività delle nuove norme. Infatti, la disposizione è così formulata: “le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.
1.1. Si rileva poi che l'appellante non ha specificamente censurato l'accertamento del Tribunale, secondo cui il rapporto concessorio si è sciolto di diritto ai sensi dell'art. 81 l.fall., allorché il 21 ottobre 2013 fu dichiarato il fallimento di
[...]
subentrata ad (quest'ultima, che era la società di Parte_1 Controparte_5
11 progetto, si era avvalsa dell'art. 12 della convenzione del 18 agosto 2005, costituendo per realizzare e gestire l'opera pubblica). Parte_1
Il Tribunale ha così motivato:
“In primo luogo, si osserva che devono essere condivise le conclusioni cui è pervenuto il Giudice delegato del Tribunale di Bolzano, il quale ha ritenuto
l'intervenuto scioglimento ipso iure della concessione a seguito del fallimento di
(v. doc. 8 parte attrice). Parte_1
L'art. 81 della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) vigente al momento dell'intervenuto fallimento prevedeva, infatti, che: “Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.
Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche”.
In materia di contratti pubblici le qualità soggettive del contraente assumono una particolare rilevanza, essendo previste dalla normativa vigente una serie di requisiti il cui possesso è presupposto necessario dell'aggiudicazione e della stipula del contratto al fine di garantire l'affidabilità e la meritevolezza del contraente ed il positivo svolgimento del rapporto contrattuale.
Nella disciplina applicabile alla controversia tali requisiti erano disciplinati dalla
L. 109/1994 e dal regolamento di attuazione D.P.R. 554/1999 (in particolare, con riferimento alla concessione di lavori pubblici, si veda l'art. 99 del regolamento citato).
12 Invero, i contratti di appalto pubblico sono connotati dall'intuitu personae, con conseguente impossibilità di applicazione dell'art. 81, co. 1, l. fall. (a tenore del quale il curatore fallimentare può dichiarare di voler subentrare nell'appalto, se questo non è intuitu personae) e non è possibile nemmeno applicare agli appalti pubblici l'art. 81, co. 2, l. fall., secondo cui negli appalti intuitu personae
l'appaltante può consentire alla prosecuzione del rapporto con l'appaltatore fallito
(in questi termini, v. Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale,
Parere del 22 gennaio 2008 n. prot. 4575/2007). Alla luce dei requisiti soggettivi richiesti per la scelta del contraente dalla disciplina vigente al momento della stipula della concessione in esame, tali principi espressi dal Consiglio di Stato, sebbene nella vigenza del D.lgs 163/2006, devono ritenersi applicabili anche alla vertenza in esame. Infatti, nonostante siano stati enunciati in materia di contratti pubblici, devono ritenersi applicabili anche ai contratti di costruzione e gestione di opera pubblica, non sussistendo motivi idonei a giustificare in questo ambito una diversa disciplina delle due tipologie negoziali. Come, infatti, è stato ripetutamente affermato, l'appalto e la concessione di lavori pubblici sono due figure che presentano alcuni caratteri analoghi dal momento che la seconda: “ha ad oggetto
“l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici
o di pubblica utilità e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo” ( IV sez., sent. n. 3653/2016). CP_7
Pertanto, il rapporto che sorge fra amministrazione e concessionario, analogamente a quello che sorge fra amministrazione e appaltatore è un rapporto che si fonda sull'intuitu personae.
A tale conclusione non osta il fatto che il comma 3 dell'art. 110 del vigente codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 50/2016) – il quale prevede che in caso di
13 liquidazione giudiziale il curatore autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa possa proseguire l'esecuzione dei contratti già stipulati – dal momento che si tratta di una norma introdotta in epoca successiva alla vicenda in esame alla quale non può quindi essere applicata.
Pertanto, deve essere condivisa la conclusione cui è giunto il Giudice delegato del
Tribunale di Bolzano in ordine all'intervenuta risoluzione ipso iure della convenzione a seguito della dichiarazione di fallimento della società
[...]
e la conseguente riunione del diritto di superficie al diritto di Parte_1
proprietà sul terreno facente capo al . Le parti hanno, invero, Controparte_1
dimostrato con comportamento concludente di essersi conformate alla statuizione del Giudice delegato in ordine all'intervenuta risoluzione della concessione in quanto l'impianto è stato consegnato dal al e la Parte_1 Controparte_1
gestione temporanea del complesso sportivo è stata aggiudicata dall'ente locale con un bando nel quale si è qualificato, tra l'altro, come proprietario dell'immobile
(doc. 11 parte attrice).
Non è dunque condivisibile la ricostruzione operata dal secondo Controparte_1
cui il contratto si sarebbe risolto a seguito della decadenza di parte attrice e di
ai sensi dell'art. 37 octies L. 109/1994. Sebbene Controparte_2
la norma citata faccia generico riferimento nel primo comma ai casi di risoluzione per motivi attribuibili al concessionario, al secondo comma, nel prevedere le condizioni di operatività della disposizione, si riferisce esclusivamente a ipotesi di inadempimento a cui il fallimento non può essere equiparato. Inoltre, si evidenzia che, essendosi già risolta ipso iure la concessione ed avendo il in CP_1
conseguenza di tale presupposto, preso in consegna l'impianto sportivo, l'invito di cui all'art. 37 octies citato, non poteva impedire la risoluzione già avvenuta.
In considerazione dell'avvenuto scioglimento ipso iure della convenzione, dunque, non può essere accolta la ricostruzione di parte attrice secondo la quale si sarebbe verificato un recesso del dal contratto riconducibile all'ipotesi di revoca CP_1
per motivi di pubblico interesse di cui all'art. 158 d. lgs. 163/2006 (rectius art. 37
14 septies L. 109/1994) e all'art. 13 della convenzione, con la spettanza in capo a del rimborso previsto da tale disciplina. La revoca per Parte_1
sopravvenuti motivi di pubblico interesse si sostanzia in un atto espresso che presuppone una valutazione discrezionale degli interessi pubblici coinvolti dal rapporto di concessione. Nel caso in esame, la cessazione del rapporto concessorio si è determinata per effetto di legge discendente dalla dichiarazione di fallimento della società di progetto, senza che fosse possibile alcuna valutazione da parte dell'amministrazione. Rimane quindi preclusa la possibilità di sussumere il caso concreto nella previsione legale azionata da parte attrice, stante le differenze strutturali tra le due fattispecie, e non può quindi trovare applicazione nemmeno
l'indennizzo di cui all'art. 37 septies L. 109/1994. Per le stesse ragioni l'indennizzo non può essere disposto nemmeno ai sensi dell'art. 13 della convenzione, il quale peraltro distingue espressamente il caso di revoca per motivi di pubblico interesse dalla revoca per fallimento del concessionario e prevede la corresponsione del rimborso solo nella prima ipotesi. Né può assumere rilievo la revoca di cui alla determina del 18.08.2020 in quanto, come sopra enunciato, il rapporto si era già sciolto nel 2013 e potrebbe avere effetti esclusivamente ex nunc”.
L'appellante riconosce che “la concessione si è interrotta ex lege per fallimento della SdP non essendo possibile né il subentro della Curatela nella gestione della struttura e neppure una sub concessione che potesse portare alla Curatela un beneficio economico” (così, testualmente, a pag. 14 dell'atto di citazione in appello).
1.2. Precisato che il rapporto concessorio si è risolto di diritto per un fatto non ascrivibile al e che la legge applicabile alla concessione è la l. 11 febbraio CP_1
1994, n. 109 (Legge quadro sui lavori pubblici), si rileva che tale legge non prevede un diritto all'indennizzo.
L'art. 37 septies della l. n. 109/94, pur invocato dall'appellante (dopo avere contraddittoriamente affermato che il Tribunale avesse errato nel ritenere applicabile la suddetta legge), disciplina la diversa fattispecie in cui la concessione sia risolta
15 per inadempimento del concedente o sia revocata per motivi di pubblico interesse
(“Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario: a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico finanziario”).
Si tratta, in entrambi i casi, di accadimenti che il concessionario subisce e che non sono a lui imputabili, né soggettivamente né oggettivamente.
L'inadempimento o la revoca per pubblico interesse della concessione (eventi ascrivibili all'ente concedente) non sono “analoghi” alla caducazione della concessione per il fallimento del concessionario (accadimento non ascrivibile al concedente), sicché non è possibile ricavare dall'art. 37 septies, attraverso il ricorso al procedimento analogico, una norma che riconosca il diritto all'indennizzo anche nel caso in cui la concessione cessi per fallimento del concessionario.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante si duole del rigetto della domanda di condanna del che sarebbe stato compiuto dal Tribunale CP_1
sull'erroneo convincimento che: i) al fallimento della società di progetto non possa seguire la revoca della concessione per motivi di pubblico interesse;
ii) alla finanza di progetto non si possano applicare analogicamente, ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, le regole sull'interruzione del rapporto e il conseguente indennizzo previste in materia di appalti di lavori pubblici;
iii) nella finanza di progetto il rischio debba restare a carico della società concessionaria e non possa trasferirsi all'ente.
16 Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe confuso il fallito con la curatela, escludendo l'applicabilità delle norme indicate, senza precisare quali regolerebbero il fallimento della società di progetto e così “creando un vuoto normativo”.
Nell'affermare che il trasferimento del rischio è a carico della concessionaria e non può essere trasferito al il Tribunale avrebbe trascurato che soggetto fallito CP_1
e curatela sono entità distinte, che la restituzione anticipata del bene non comporta spostamento del rischio, ma anzi arricchimento per il che ha potuto affittare CP_1
la struttura e che, comunque, una simile eventualità atterrebbe al rapporto tra il e la società di progetto con esclusione, invece, della curatela la cui richiesta CP_1
di indennizzo, peraltro, non riguarderebbe la gestione della concessione, ma la realizzazione dell'opera trasferita all'ente.
Il giudice sarebbe inoltre caduto in contraddizione, affermando, da un lato, che tra finanza di progetto e appalti pubblici vi sarebbe analogia tale da consentire di definirli entrambi come rapporti fondati sull'intuitu personae e, dall'altro, che non sarebbe applicabile per analogia alla finanza di progetto la normativa sugli appalti pubblici, senza motivare sul punto.
Anche questo motivo d'impugnazione è manifestamente infondato.
Come già s'è detto, non vi è stata revoca della concessione, ma risoluzione ex lege della stessa a causa del fallimento della concessionaria. Non possono, pertanto, applicarsi analogicamente regole previste per la diversa ipotesi in cui la concessione sia revocata per determinazione del CP_1
Non è poi comprensibile per quale ragione il rischio di un accadimento cui il
Comune è estraneo, ossia l'insolvenza e il fallimento della concessionaria, debba
“trasferirsi” a carico del concedente, che ne dovrebbe sopportare le conseguenze economiche.
E' poi evidente che, non trattandosi di azione di responsabilità, il curatore, quale rappresentante dei creditori concorsuali, non può che fare valere le ragioni della società fallita, non avendo i creditori autonome ragioni esercitabili nei confronti del concedente.
17 Il giudice ha esattamente indicato la disciplina applicabile e anche la norma in forza del quale il rapporto è cessato a causa del fallimento della concessionaria (art. 81 l. fall.), e già si è osservato che sull'applicabilità della disposizione non si rinviene uno specifico motivo d'impugnazione.
E' il caso di aggiungere che, proprio applicando la disciplina degli appalti pubblici
(ossia la l. 11 febbraio 1994, n. 109 - Legge quadro sui lavori pubblici), si giunge alla conclusione che l'indennizzo è previsto solamente per le ipotesi di cessazione della concessione che siano imputabili alla concedente (inadempimento della concedente oppure revoca della concessione a seguito di nuova determinazione circa il migliore modo di tutela del pubblico interesse).
Anche l'art. 37 octies della l. n. 109/1994 (secondo cui “in tutti i casi di risoluzione di un rapporto di concessione per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che: a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1”) viene richiamato a sproposito dall'appellante, trattandosi di norma a tutela dell'interesse dei finanziatori, che non concerne i rapporti tra il concessionario revocato e l'ente concedente.
[...]
poteva indicare al un nuovo soggetto Controparte_2 CP_1
concessionario, ma ciò non avrebbe comportato il sorgere di un diritto indennitario a favore del fallimento di Parte_1
18 2.1. L'appellante precisa che la richiesta d'indennizzo, da esso formulata, non riguarda la gestione della concessione, ma la realizzazione dell'opera trasferita all'ente pubblico.
E' necessario innanzitutto precisare che non ha compiuto atti Parte_1
di trasferimento. L'opera è stata realizzata su terreno del Comune (v. art. 2 della convenzione) e il trasferimento della proprietà all'ente pubblico è effetto automatico della cessazione del rapporto concessorio (v. art. 4 della convenzione). La gestione della struttura per la durata di 28 anni avrebbe parzialmente retribuito il concessionario (che ha sostenuto i costi per la realizzazione dell'opera), aggiungendosi al corrispettivo pecuniario di Euro 2.550.000 (indicato all'art. 9 della convenzione quale “prezzo”), ma avrebbe altresì sgravato il da obblighi CP_1
manutentivi e dall'onere di occuparsi del polo sportivo.
La convenzione non prevedeva che, venuta meno per una qualunque causa la concessione, la concessionaria maturasse il diritto a un ulteriore corrispettivo pecuniario.
Ne consegue che non sussiste un diritto, scaturito dalla convenzione, all'indennizzo, ossia al pagamento di ulteriore prezzo per la realizzazione dell'opera pubblica.
2.2. Sempre con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante lamenta ancora che il Tribunale abbia escluso l'applicabilità dell'art. 158 del codice dei contratti pubblici, dell'art. 37 septies della l. 109/1994 e dell'art. 13 della convenzione.
Circa l'inapplicabilità dell'art. 37 septies della l. 109/1994, basti ribadire che la cessazione del rapporto concessorio è avvenuta ope legis per un fatto estraneo alla sfera giuridica del concedente. Non vi è stata una riconsiderazione, da parte del del pubblico interesse con conseguente revoca della concessione. CP_1
Si è già detto che il d.lgs. n. 163/2006, pure esso ora abrogato, non trova applicazione ratione temporis, poiché la convenzione, che ha generato il rapporto concessorio, è anteriore alla sua entrata in vigore.
19 Per mera completezza di ragionamento, si osserva che, quand'anche il codice dei contratti pubblici avesse trovato applicazione, il suo art. 158 non avrebbe portato a una diversa soluzione della controversia, avendo la disposizione un contenuto sovrapponibile all'art. 37 septies della l. n. 109/94: anche l'art. 158 riconosce il diritto d'indennizzo nelle sole ipotesi di risoluzione del rapporto di concessione per
“inadempimento del soggetto concedente” ovvero per “revoca della concessione per motivi di pubblico interesse”: accadimenti che – come già detto – non possono essere assimilati alla cessazione del rapporto per fallimento della concessionaria.
Infine, l'art. 13 della convenzione prevedeva che, qualora il rapporto fosse stato risolto per inadempimento del o per motivi d'interesse pubblico (le stesse CP_1
situazioni contemplate dall'art. 37 septies della l. n. 109/94, cui espressamente le parti contraenti rimandavano), la concessionaria avrebbe maturato il diritto all'indennizzo (valore dell'opera realizzata al netto degli ammortamenti e 10% del valore della parte di servizio ancora da gestire).
Dunque, la convenzione, sottoscritta dalla concessionaria, non diversamente dalla legge, limitava il diritto al valore delle opere (il diritto che l'appellante afferma di avere fatto valere in giudizio) all'ipotesi in cui la cessazione del rapporto fosse dipesa da un fatto obiettivamente ascrivibile all'ente concedente, quale senz'altro non è il fallimento del concessionario.
E' pertanto condivisibile la conclusione del Tribunale, secondo cui la concessionaria sopportava il rischio economico connesso all'impossibilità di proseguire la gestione dell'opera. Si richiama all'uopo la motivazione del giudice veronese: “Le norme sugli appalti di cui agli artt. 118, 119 e 122 D.P.R. 554/1999, nel prevedere possibili cause di cessazione anticipata del rapporto, fanno pertanto esclusivo riferimento alla fase di realizzazione dell'opera e stabiliscono che nelle previste ipotesi di risoluzione l'amministrazione (che avrebbe in ogni caso dovuto pagare
l'intero prezzo in caso di conclusione dell'opera) corrisponda un indennizzo parametrato ai lavori effettivamente eseguiti.
20 In ambito di finanza di progetto, invece, il corrispettivo della realizzazione dell'opera è costituito unicamente dal diritto di sfruttamento economico della stessa. In caso di cessazione anticipata del rapporto, pertanto, la disciplina prevista in materia di appalti non pare adeguata a regolare questa diversa fattispecie: in tema di appalti, infatti, il diritto all'indennizzo dei lavori eseguiti è strettamente correlato alle caratteristiche strutturali dell'appalto (il pagamento di un prezzo quale corrispettivo della realizzazione di lavori) che lo differenziano dalla concessione di costruzione e gestione (dove il prezzo non viene in tutto o in parte corrisposto e l'opera realizzata si trasferisce gratuitamente all'amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione). Inoltre, mentre di regola a seguito della realizzazione dell'opera e delle verifiche successive l'appalto di lavori trova la sua conclusione;
nell'ambito della finanza di progetto il rapporto si protrae a lungo dopo il termine dei lavori per tutta la durata della concessione. Pertanto, le regole applicabili alla cessazione anticipata dell'appalto fanno necessariamente riferimento (anche nella quantificazione dell'indennizzo) ai costi dei lavori regolarmente eseguiti con un criterio che mal si adatta alla concessione di costruzione e gestione nella quale rilevano elementi ulteriori e diversi quali la durata della concessione, il valore residuo dell'opera al netto degli ammortamenti, il valore residuo che avrebbe avuto il bene al termine del rapporto, le previsioni di profitto etc. E ciò soprattutto nei casi, come il presente, in cui l'opera al momento dello scioglimento del rapporto sia stata da tempo ultimata.
Per tutte le ragioni indicate, con riferimento alle ipotesi di cessazione anticipata del contratto, tra l'appalto e la concessione di lavori pubblici non sussistono le ragioni giustificative che rendano necessaria l'applicazione alla finanza di progetto delle regole previste in generale per gli appalti pubblici.
Inoltre, nel caso di specie, si deve rilevare che la è una Parte_1
società di progetto costituita ai sensi dell'art. 37 quinquies l. 109/1994 allo scopo di dare attuazione alla convenzione. Come dedotto dalla stessa parte attrice, la messa
21 in liquidazione e il fallimento sono stati determinati dalle perdite maturate negli anni nella gestione dell'impianto di cui alla concessione (v. p. 4 atto di citazione).
A tal proposito si evidenzia che il contratto di costruzione e gestione, riconducibile alla categoria dei contratti di concessione di lavori pubblici, è una figura negoziale prevista dall'art. 19 co. 2 della l. 109/1994, applicabile alla controversia in esame.
Secondo la definizione normativa si tratta di “contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente
e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara”. Ciò che caratterizza e distingue il contratto di concessione di lavori pubblici dall'appalto avente lo stesso oggetto è proprio la circostanza per cui il corrispettivo della realizzazione dell'opera pubblica, come già evidenziato, non è costituito da una somma di denaro corrisposta dall'ente aggiudicatore, bensì dal diritto di gestire l'opera realizzata trattenendone i ricavi. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, affinché possa parlarsi di contratto di concessione di lavori pubblici è necessario che con la concessione della gestione dell'opera sia trasferito in capo alla società aggiudicataria anche il relativo rischio che consiste nell'assenza di garanzia che in condizioni normali il flusso della domanda sia sufficiente a conseguire un ritorno economico tale da compensare le spese sostenute. Come sostenuto più volte dalla giurisprudenza: “il trasferimento del rischio rappresenta l'elemento dirimente per differenziare la finanza di progetto, mediante la quale l'amministrazione ottiene il rilevante vantaggio di veder realizzati un'opera o un servizio, di notevole interesse pubblico per la collettività,
22 riducendo al minimo gli esborsi finanziari a carico delle casse pubbliche” (Cons. di Co
sez. III, sent. n. 8244/2021).
L'inquadramento della fattispecie nell'ambito della finanza di progetto, pertanto, è strettamente collegato al trasferimento del rischio di gestione dell'opera realizzata in capo all'aggiudicatario. Le norme di legge che disciplinano tale istituto, dunque, devono essere lette e interpretate in accordo con questo principio di modo che non possono essere accolte ricostruzioni che portino a sovvertire la ripartizione dei rischi garantendo al gestore il recupero delle spese effettuate, pur a fronte di una gestione che (in assenza di fattori eccezionali) non ha consentito un proficuo ritorno economico. Pertanto, nell'individuare le conseguenze che scaturiscono dallo scioglimento del rapporto per intervenuto fallimento, deve essere sempre tenuta in considerazione questa ripartizione del rischio di modo che se il fallimento non è conseguenza di fattori esterni al normale andamento delle dinamiche di domanda e offerta dei servizi oggetto della convenzione bensì è determinato proprio dall'insufficienza della domanda a consentire introiti tali da permettere
l'economicità della gestione, le conseguenze negative del fallimento non possono essere poste a carico all'amministrazione senza con ciò realizzare un'alterazione della struttura del rapporto.
Per questi motivi
non può trovare accoglimento la domanda di indennizzo proposta dall'attore. L'attribuzione di un rimborso parametrato alle spese sostenute o al valore dell'opera costruita realizzerebbe, infatti, un indebito trasferimento del rischio di gestione che normativamente fa capo all'aggiudicatario. Né questa conclusione può essere ritenuta irragionevole. Con la proposta del progetto e con la stipula della convenzione, il rischio derivante dalla gestione dell'opera è stato consapevolmente assunto dalla società aggiudicataria. Le parti hanno stabilito che la avrebbe fatto propri i proventi della gestione dell'opera anche Parte_1
qualora si fossero rivelati superiori rispetto a quanto previsto;
allo stesso tempo (ad esclusione dei casi caratterizzati da eccezionalità) l'aggiudicataria si è fatta carico delle possibili perdite derivanti da una domanda inferiore alle attese. Pertanto, se le
23 eventuali perdite maturate nel corso dello svolgimento della concessione sarebbero rimaste a carico del gestore, a maggior ragione nel caso, come il presente, in cui tali perdite determinino uno stato di squilibrio tale da causare la dichiarazione di fallimento, non è possibile sobbarcare ex post all'amministrazione i costi sostenuti per realizzare l'opera.
Una delle finalità per cui la finanza di progetto è stata introdotta dal legislatore è proprio quella di consentire alle amministrazioni di realizzare opere pubbliche di rilevante complessità e valore in maniera più flessibile e senza dover sostenere (in tutto o in parte) i relativi esborsi. Pertanto, verrebbe meno la stessa ratio dell'istituto se, in assenza di fattori eccezionali, fosse posto a carico dell'amministrazione il sostenimento delle spese di realizzazione dell'opera”.
In definitiva, preso atto che l'appellante ha espressamente dichiarato “che la
Curatela non ha richiesto di essere indennizzata per la gestione della concessione ma per la realizzazione dell'opera pubblica già completata” (pag. 17 dell'atto di citazione in appello), si deve necessariamente concludere che, poiché la convenzione prevedeva quale corrispettivo delle opere (oltre il prezzo pecuniario già corrisposto) esclusivamente la possibilità di gestire la struttura sportiva per ventotto anni (dal 2005), non vi è un diritto contrattuale ad ottenere dal in luogo CP_1
della concessione, cessata nel 2013 per fallimento della concessionaria, una compensazione monetaria.
3. Con il terzo motivo di appello, il appellante si duole che il Tribunale Parte_1
abbia escluso l'applicabilità dell'art. 1672 c.c., ritenendo la norma limitata all'ipotesi che l'impossibilità sopravvenuta non sia riconducibile a eventi di carattere personale, quali il fallimento dell'appaltatore, e che si possa presentare solo nella fase di realizzazione dei lavori e non invece ad opera compiuta.
Assume l'appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale,
l'interruzione della concessione ex lege per il fallimento della concessionaria configuri causa d'impossibilità sopravvenuta non imputabile alla curatela e che, nell'art. 1672 c.c., non si trovi alcun riscontro alla tesi per cui la sua applicazione
24 sarebbe esclusa per i contratti di finanza di progetto: la norma riguarderebbe qualsiasi appalto di opera, tanto più che la definizione codicistica dell'appalto (art. 1655 c.c.) richiama, proprio come accade nella finanza di progetto, la “gestione a proprio rischio” da parte dell'appaltatore.
Anche questo motivo d'impugnazione non può trovare accoglimento.
La tesi dell'appellante è tanto artificiosa quanto sprovvista di fondamento giuridico.
La cessazione del rapporto concessorio non è avvenuta perché “l'opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti” (art. 1672 c.c.). L'opera, infatti, è stata interamente realizzata e il rapporto concessorio si
è estinto nel 2013 in conseguenza del fallimento della concessionaria e non per un'impossibilità di esecuzione.
Non può perciò confondersi l'impossibilità di esecuzione dell'opera, disciplinata dall'art. 1672 c.c., con il fallimento della concessionaria. Quest'ultima era già stata retribuita per l'opera realizzata, ottenendo una somma di denaro e il diritto di gestire la struttura fino al 2033. La perdita di quest'ultimo diritto, peraltro per un fatto riconducibile alla stessa (incapace di gestire profittevolmente Parte_1
l'impianto sportivo, tanto da divenire insolvente), non consente di accampare la pretesa alla corresponsione del prezzo dell'opera.
In altre parole, fermo quanto osservato al punto che precede (ossia “che la Curatela non ha richiesto di essere indennizzata per la gestione della concessione ma per la realizzazione dell'opera pubblica già completata”), l'asserita “impossibilità di esecuzione” non attiene all'opera pubblica (compiutamente realizzata), ma tutt'al più al rapporto concessorio, per la cui perdita l'appellante ha precisato di non avanzare una richiesto d'indennizzo. Invero, la concessione rappresentava la modalità con cui le parti si erano accordare per retribuire la società di progetto, impegnatasi a costruire l'impianto sportivo-ricreativo polifunzionale, la cui esecuzione non ha trovato impedimento. E' perciò palese che l'art. 1672 c.c. non possa trovare applicazione.
25 4. Con il quarto motivo di appello, il insiste per Parte_1
l'accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c.
Il giudice avrebbe errato nel ritenere che l'indebito arricchimento del non CP_1
fosse provato e che, ove esistente, sarebbe stato integralmente assorbito dall'ipoteca gravante sul diritto di superficie costituito in capo ad , iscritta a favore di Pt_1
per un valore di euro 12.000.000,00 a fronte di Controparte_2
una stima di valore del compendio in euro 10.039.000,00, compiuta dal c.t.u. in sede di a.t.p. acquisita agli atti.
Anche questo motivo d'impugnazione è infondato, e ciò per una molteplicità di ragioni.
4.1. L'azione ex art. 2041 c.c. non è esperibile quando l'arricchimento è conseguenza di una vicenda contrattuale, che regola il rapporto tra le parti (cfr.
Cass. civ. 12 giugno 2018, n. 15243: “L'azione generale di arricchimento presuppone che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenga in assenza di giusta causa, la quale non può essere invocata quando l'arricchimento sia conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato”).
Come si è visto ai punti precedenti, era previsto dalla convenzione che il CP_1
acquistasse la proprietà delle opere realizzate dalla società di progetto al
[...]
termine della concessione. Il fatto che il rapporto sia cessato anzitempo non significa che l'acquisto, che secondo l'appellante concretizza la locupletazione, sia avvenuto senza causa. Esso rimane pur sempre effetto della convenzione, sicché solo nella convenzione il diritto all'indennizzo avrebbe potuto trovare la sua fonte
(il fatto che la convenzione non l'abbia previsto non consente di ricorrente all'azione generale di arricchimento).
4.2. Occorre inoltre rilevare che il fallimento di è stato Parte_1
dannoso anche per il il quale ha subito la chiusura al pubblico del polo CP_1
sportivo (dall'ottobre 2013), la necessità di prendere in carico la struttura, con tutti gli onere manutentivi e conservativi a ciò connessi, nonché la necessità di trovare un nuovo gestore.
26 Dunque, l'acquisto della proprietà superficiaria del compendio, avvenuta anzitempo, non ha comportato un effettivo arricchimento, se solo si considera che la struttura sarebbe stata comunque acquisita dal alla naturale scadenza del rapporto CP_1
concessorio.
La nuova concessione, a favore della società è un fatto diverso Controparte_4
da quello che ha determinato l'impoverimento di e si è reso Parte_1
necessario per ovviare alla chiusura dell'impianto e all'impossibilità della concessionaria di continuarne la gestione.
Ora, se anche fosse vero che dalla nuova concessione il ha percepito, dal CP_1
2015 al 2018, un canone medio annuo di Euro 36.499,75 (circostanza dedotta dall'appellante, omettendo però di considerare che le piscine sono rimaste chiuse dal febbraio 2018 al 2022 e che per gli anni 2020-2021 il ha dovuto accordare CP_1
alla nuova concessionaria un contributo economico a fondo perduto di Euro 250.000 per coprire il disavanzo causato dall'emergenza Covid-19), ed anche volendo ipotizzare che i canoni percepiti siano superiori ai costi rimasti a carico del CP_1
rimane il fatto che tale ipotetico incremento patrimoniale è solo indirettamente conseguenza del fallimento di e della cessazione del rapporto Parte_1
concessorio costituito nel 2005.
4.3. L'appellante non spiega, poi, come potrebbe il canone concessorio compensare il peso dell'ipoteca, iscritta dalla banca (sulle opere realizzate dalla società di progetto in virtù del diritto di superficie costituito dal per dodici milioni di CP_1
euro a garanzia di un credito per capitale, definitivamente accertato con provvedimento giudiziale, in Euro 6.976.529,56.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13983/2023, ha rigettato il ricorso del che si opponeva all'ammissione al passivo in via ipotecaria del credito Parte_1
suddetto (v. documento prodotto in causa dall'appellata Controparte_2
.
[...]
27 Al termine della concessione, avrebbe dovuto consegnare al Parte_1
la struttura in buono stato manutentivo e libera da ipoteche. Il l'ha CP_1 CP_1
invece ricevuta gravata da ipoteca addirittura superiore al valore attuale dei beni.
Dunque, non ha affatto comportato un incremento patrimoniale il ricevimento delle opere gravate da ipoteca a garanzia di un debito di importo capitale di Euro
6.976.529,56 (cui occorre aggiungere gli interessi convenzionali), che verosimilmente il fallimento non sarà in grado di pagare. Parte_1
Il ha perciò subito un danno, vedendosi ora costretto alla seguente Controparte_1
alternativa: estinguere l'ipoteca che grava sui beni ovvero corrispondere alla creditrice ipotecaria tutto quanto potrà da essi percepire fino al 2033, anno in cui il diritto di superficie si estinguerà (e con esso l'ipoteca): v. sempre l'ord. n.
13983/2023 della Corte di Cassazione.
A questo proposito è del tutto irrilevante quali siano i possibili futuri ricavi della gestione della struttura sportiva, atteso che il Comune non si occupa della sua gestione, ma l'ha concessa a terzi per un canone annuo grandemente insufficiente a pagare il debito di nei confronti di Parte_1 Controparte_2
(canone che dovrà essere messo a disposizione della creditrice
[...]
ipotecaria).
Si aggiunga che la Corte di Appello di Venezia, dopo avere riconosciuto la validità dell'ipoteca (respingendo la tesi del secondo cui Controparte_8
l'ipoteca si era estinta insieme al diritto di superficie: v., sul punto, anche la motivazione dell'ord. 13983/2023 della Corte di Cassazione, che ha ritenuto applicabile il 2° co. dell'art. 2816 c.c. concludendo per la sopravvivenza dell'ipoteca), ha condannato il a risarcire Controparte_1 Controparte_2
del danno consistente nell'impossibilità di agire esecutivamente
[...]
sui beni oggetto di garanzia (sentenza non definitiva n. 712/2022, depositata il 28 marzo 2022: la causa è ancora pendente per la determinazione del danno).
Può perciò concludersi che, in ragione della permanenza dell'ipoteca sulla struttura sportiva fino al 2033 (data in cui il rapporto concessorio si sarebbe naturalmente
28 estinto), l'anticipato ricevimento dei beni non è stato per il causa Controparte_1
di arricchimento.
5. Con l'ultimo motivo d'impugnazione, il censura la sentenza in punto Parte_1
spese di lite. Il Tribunale avrebbe errato nel condannarlo al pagamento d'ingenti spese processuali, nonostante la controversia fosse connotata da elementi di novità con questioni giuridiche controverse, prestandosi perciò alla compensazione delle spese.
Il motivo non può essere accolto.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza, applicando i parametri di legge. Le spese sono ingenti poiché la curatela, imprudentemente, ha introdotto una causa di valore spropositato, superiore a undici milioni di euro.
La compensazione non avrebbe trovato alcuna giustificazione, attesa la manifesta infondatezza delle argomentazioni difensive dell'attore. Non può certamente dirsi che le questioni affrontate avessero il carattere dell'“assoluta novità” (art. 92, 2° co.,
c.p.c.).
6. Con il primo motivo di appello incidentale il censura la Controparte_1
sentenza nella parte in cui l'ha condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata nonostante Controparte_2
quest'ultima fosse stata evocata in causa al solo fine di chiedere la riunione del giudizio con altro connesso e già pendente avanti il Tribunale di Verona e quindi senza che fosse stata formulata alcuna domanda nei suoi confronti.
Detta condanna violerebbe, secondo il i princìpi dell'art. 91 c.p.c. secondo CP_1
cui le spese seguono la soccombenza: essendo la chiamata in causa esclusivamente finalizzata alla riunione dei processi, mancherebbe una vera contrapposizione tra le parti. Quindi, il fatto che il Tribunale non abbia disposto la riunione non consentirebbe d'individuare una soccombenza in senso tecnico. Il giudice avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese.
29 Con il secondo motivo di appello incidentale, il si duole della CP_1
quantificazione delle spese di lite, compiuta secondo lo scaglione delle cause di valore superiore a euro 8.000.000,00 che, pur proporzionato al valore della domanda svolta dal nei confronti del non sarebbe in alcun modo Parte_1 CP_1
riferibile alla chiamata in causa della banca, in assenza di domande proposte nei suoi confronti o da essa avanzate verso il Poiché la determinazione del CP_1
valore della controversia dipende dall'entità economica dell'interesse sostanziale tutelato dalla decisione, il Tribunale, in assenza di domande del verso la CP_1
banca, avrebbe dovuto rilevare la carenza di un interesse sostanziale economicamente valutabile e considerare la controversia di valore indeterminabile con applicazione delle relative tariffe: ciò avrebbe portato alla determinazione delle spese di lite in euro 4.488,50, anziché in euro 17.499,00.
I due motivi di impugnazione incidentale possono essere esaminati congiuntamente e sono parzialmente fondati.
La condanna alle spese del è senz'altro giustificata, poiché per richiedere la CP_1
riunione dei giudizi non era necessario chiamare in causa Controparte_2
[...]
La riunione non era possibile per le ragioni già espresse dal Tribunale, rispetto alle quali il Comune ha fatto quiescenza. In ogni caso, non era necessaria la riunione delle cause per dimostrare che aveva Controparte_2
esercitato pretese creditorie che sarebbero gravate sull'ente pubblico, e ciò senza considerare la contraddittorietà delle difese del (che in una causa eccepiva CP_1
l'invalidità dell'ipoteca e nell'altra ne invocava l'esistenza per respingere la domanda di arricchimento formulata dal ). Parte_1
ha sostenuto spese processuali per Controparte_2
costituirsi in giudizio, sicché, secondo il principio di causalità, tali spese le devono essere rifuse da chi l'ha chiamata in causa.
Il Tribunale ha tuttavia errato nell'applicazione del d.m. 20 marzo 2014, n. 55.
Infatti, non avendo il proposto alcuna domanda nei confronti della terza CP_1
30 chiamata, il valore della causa tra il convenuto e Controparte_2
non era ricompreso tra euro 8.000.000 ed euro 16.000.000, ma era
[...]
indeterminabile.
Il giudice avrebbe dovuto applicare i parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità (considerato che lo stesso giudice veronese dà atto che la chiamata è stata, per quanto erroneamente, “determinata esclusivamente dall'intento di proporre istanza di riunione del presente giudizio con altra causa pendente tra le due parti”: pag. 22 della motivazione).
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, le spese processuali del primo grado di giudizio, nel rapporto tra il convenuta e la terza chiamata, sono rideterminate in Euro 7.616,00 per compensi.
7. In conclusione, l'appello principale dev'essere interamente respinto, mentre l'appello incidentale trasversale viene accolto nei limiti sopra indicati.
Tra il e il le spese del grado Parte_1 Controparte_1
seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto delle fasi effettivamente svolte e riconoscendo un compenso compreso tra i parametri medi e i parametri minimi del d.m. n. 147/2022 relativi allo scaglione di valore
8.000.000-16.000.000 euro.
Tra il e le spese del Controparte_1 Controparte_2
grado sono compensate, atteso l'accoglimento parziale dell'impugnazione vertente esclusivamente sulle spese processuali liquidate dal Tribunale di Verona.
8. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante Parte_1
di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già
[...]
corrisposto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 1007/2023 r.g. promossa da
[...]
[... (appellante principale) nei confronti di Parte_5 CP_1
(appellata ed appellante incidentale) e di
[...] Controparte_2
(appellata), ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così ha deciso:
[...]
1) rigetta l'appello di avverso Parte_5
la sentenza n. 688/2023, pronunciata dal Tribunale di Verona;
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale di e in Controparte_1
parziale riforma dell'impugnata sentenza, ridetermina in Euro 7.616,00, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge, le spese processuali del primo grado di giudizio che il è tenuto a corrispondere a Controparte_1
Controparte_2
3) condanna il a rifondere al Parte_4 Parte_1
le spese processuali del grado che liquida in Euro Controparte_1
28.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
4) compensa le spese del grado tra il e Controparte_1 Controparte_2
[...]
5) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di Parte_4
contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 5 settembre 2025 Il Presidente dott.ssa Gabriella Zanon
Il Consigliere estensore dott. Alessandro Rizzieri
32