Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00292/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02216/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2216 del 2025, proposto da Li AS EL, rappresentata e difesa dall’avv. Santo Botta, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune di Sciacca, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Bellia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'ottemperanza:
al giudicato di cui alla sentenza del T.a.r. Sicilia – Palermo, sez. II, n. 1646/2024;
Visti il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sciacca, con i relativi allegati;
Vista la memoria difensiva di parte ricorrente;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Visti gli artt. 112 ss. c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026, il Presidente, dott.ssa DE RI;
Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- la ricorrente, con ricorso ritualmente notificato e depositato, ha adito il T.a.r. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Comune di Sciacca è stato condannato al pagamento in suo favore, delle somme dovute a titolo di spese legali pari a Euro 2.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge); lamentando l’inottemperanza, chiede che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato provvedendo al pagamento delle somme dovute (compreso l’importo di Euro 650,00, pagato a titolo di contributo unificato nel giudizio di merito), e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta, con vittoria di spese e condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, c. 4, lett. e), d.lgs. n. 104/2010;
- l’Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso invocando un presunto accordo transattivo relativo alla rinuncia da parte del Comune alla proposizione del giudizio di appello avverso la sentenza n. 1646/2024, a fronte della rinuncia da parte della ricorrente al credito relativo alle spese di giudizio;
- parte ricorrente ha depositato memoria chiedendo l’estromissione dal giudizio della corrispondenza tra i difensori e dei richiami nell’atto di costituzione in giudizio del Comune a tali documenti, insistendo per l’accoglimento del ricorso;
- alla camera di consiglio del giorno 29/1/2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Pregiudizialmente va accolta l’istanza del difensore di parte ricorrente in merito alla questione della corrispondenza tra difensori (all. 4), il cui divieto di produzione è previsto dall’art. 48 del codice deontologico forense, stante il fatto che essa non prova l’esistenza di alcun accordo transattivo.
Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti, nei sensi e per gli effetti di seguito specificati.
Invero:
- risulta dalla documentazione di causa che il provvedimento per la cui esecuzione è causa, è stato ritualmente trasmesso al Comune; esso è passato in giudicato ed è decorso il termine di legge per provvedere (v. art. 14, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997);
- le spese legali, comprensive degli accessori di legge e del contributo unificato non sono state pagate;
- va rigettata la domanda di condanna ex art. 114, c. 4, lett. e) d.lgs. n. 104/2010, in ragione del fatto che le somme dovute producono interessi dalla data del passaggio in giudicato del titolo oggetto dell’ottemperanza;
Ritenuto, in conclusione, che:
- va dichiarato l’obbligo del Comune di Sciacca, di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento delle somme in forza dello stesso risultanti dovute nei modi ivi indicati, nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza;
- per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Ribera il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di giorni sessanta (60), previa richiesta del ricorrente.
- le spese del giudizio (da liquidarsi in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della controversia, assimilabile ai giudizi civili di esecuzione mobiliare – cfr., ex multis, T.a.r. Palermo, sez. II, 11/4/2017, n. 993) seguono la soccombenza;
- le eventuali spese del compenso del Commissario ad acta sono poste a carico del Comune di Sciacca e saranno liquidate con separato provvedimento previa presentazione di apposita istanza, con allegata nota specifica, entro il termine decadenziale previsto dalla legge (v. art. 71 d.p.r. n. 115/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Sciacca, al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore della parte ricorrente in Euro 600,00, oltre accessori di legge.
Manda alla Segreteria di estromettere dal giudizio l’allegato 4 di parte resistente del 2/1/2026.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DE RI, Presidente, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
Elena FA, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DE RI |
IL SEGRETARIO