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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/07/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1918 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Vanessa Calabrò (tutore nominato con provvedimento del 24.09.2021 ed autorizzato alla nomina del procuratore con provvedimento del G.T. del 30.09.2021), rappresentato e difeso dall'Avv. Fortunato Sgro;
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Emmanuel Tosi del Piano;
OPPOSTA
NONCHÉ
(P.I. ), in persona del Sindaco l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Piccinini;
(P.I. , in Controparte_3 P.IVA_3 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
Giulia Ferrante e Giuseppe Lammirato;
TERZI CHIAMATI
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 570/2021 del 23.08.2021.
Conclusioni: come in atti.
Cui è riunita la causa iscritta al n. 1970 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
1 (C.F. ), rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Felicia Frontera;
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Emmanuel Tosi del Piano;
OPPOSTA
NONCHÉ
(P.I. ), in persona del Sindaco l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Piccinini;
(P.I. , in Controparte_3 P.IVA_3 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
Giulia Ferrante e Giuseppe Lammirato;
TERZI CHIAMATI
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 570/2021 del 23.08.2021.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, costituitosi per il tramite del tutore Avv. Vanessa Calabrò, ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 570/2021 del 23.08.2021 con il quale l'intestato Tribunale gli ha ingiunto di pagare, in solido con ed Parte_2 in favore di la somma di € 102.190,50, oltre interessi e spese della Controparte_1 procedura di ingiunzione, a titolo di quota tariffaria dovuta ai sensi del Decreto del
Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 95 del 29.12.2009, per la sua degenza nel periodo dal 01.07.2010 al 31.03.2021 presso il centro di riabilitazione residenziale di
Fonte Nuova (RM).
A sostegno dell'opposizione ha dedotto di essere affetto da “insufficienza mentale di grado elevato e cerebropatia infantile, sindrome di Down ed assenza del linguaggio”; che sin dal 06.06.1991, quando aveva 17 anni, si trova ricoverato presso la clinica sita in Fonte Nuova (RM); che non si conoscono i dettagli della Controparte_1 regolamentazione della propria permanenza presso la clinica, in mancanza di contratto o altro accordo avente forma scritta, non prodotto dalla ricorrente in sede monitoria;
che, su ricorso di sua madre, l'intestato Tribunale con sentenza n. 101/93 emessa in
2 data 19.02.1993, ha dichiarato l'interdizione di esso opponente, nominando la madre quale tutrice;
che successivamente, deceduta la madre nell'anno 2009, le sue cure sono state assunte dal fratello, , il quale ha tuttavia giurato quale Parte_2 tutore solo in data 18.02.2021; che nel corso del tempo il fratello si è periodicamente recato presso la clinica per fargli visita, senza ricevere mai alcuna richiesta di pagamento, fatta eccezione per le spese relative ad abiti, pannoloni e farmaci;
che a partire dall'anno 2011, la struttura ha iniziato ad emettere fatture mensili dell'ammontare di € 1.106,84, intestate all'interdetto e trasmesse a Parte_1
, aventi quale causale “quota di compartecipazione alla spesa Parte_2 degli utenti in regime residenziale e semiresidenziale dei centri ex art. 26 L. 833/78, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta U0095/2009 e U0051/2010 Regione
Lazio”; che tuttavia nessuna volontà è stata espressa da esso opponente in merito al ricovero, posto che lo stesso è avvenuto dapprima su iniziativa della madre nel 1992 e si è successivamente protratto senza alcuna regolamentazione scritta e senza che la struttura avanzasse alcuna richiesta di pagamento, sino al 2011; che il decreto del
Commissario ad acta U009/2009, sul quale la creditrice fonda la propria pretesa, prevede che una quota di compartecipazione alla retta di spedalità sia posta a carico dell'utente o del Comune di residenza, a seconda del reddito personale del paziente, e che secondo l'allegato A del Regolamento della Giunta Regione Lazio n. 790 del 20
Dicembre 2016, il diritto alla compartecipazione alla spesa da parte del Comune territorialmente competente è subordinato a un reddito ISEE non superiore ad euro
20.000,00; che tale soglia non è mai stata superata nel corso degli anni da esso opponente, il quale ha un reddito ISEE pari ad € 4.500,00; che il Controparte_4 ha provveduto al pagamento di tale quota (pari al 30% della retta) per gli anni
[...]
2011/2012/2013/2014 e 2015, e si è successivamente dichiarato non legittimato passivo, per ragioni territoriali;
che in definitiva le somme richieste sono dovute dal
, quale Comune di residenza di esso ricorrente al momento del Controparte_2 ricovero.
Tutto ciò esposto, ha chiesto disporsi il differimento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in giudizio del ex art. 269 c.p.c.; nel merito Controparte_2 ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo, disporsi il pagamento delle somme richieste in capo al , e tenersi conto delle proprie condizioni di incapacità in Controparte_2
3 relazione all'assunzione del debito, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese legali e al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Si è costituita la quale ha resistito alle avverse deduzioni, precisando Controparte_1 di essere totalmente estranea ai rapporti tra il paziente ed il Comune di residenza, rispetto al quale non può avanzare alcuna pretesa in mancanza di un atto amministrativo che riconosca il diritto alla compartecipazione da parte dell'ente locale;
ha altresì precisato che una parte della somma ingiunta, pari ad oltre €
60.000,00, è dovuta a titolo di indennità di accompagnamento percepita nel periodo
2010-2021, che, in base alla normativa applicabile, il paziente avrebbe dovuto versare direttamente alla struttura ospitante.
Con autonomo atto di citazione, ha proposto opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo , lamentando l'insussistenza dei presupposti per Parte_2
l'emissione del provvedimento monitorio;
la violazione, da parte dell'opposta, dei provvedimenti emessi dal giudice tutelare nell'ambito del procedimento di tutela;
l'insussistenza di alcuna solidarietà passiva da parte di e Parte_1 Parte_2
nonché la legittimazione passiva del , che ha chiesto di
[...] Controparte_2 poter chiamare in giudizio, quale terzo tenuto al pagamento delle somme richieste.
L'opposta ha resistito alle deduzioni di , chiedendo la conferma Parte_2 del decreto ingiuntivo e in subordine la condanna del al pagamento Controparte_2 delle somme richieste.
In particolare, con riferimento alla posizione di , ha precisato Parte_2 che l'azione nei confronti di questi – unico fratello dell'interdetto – si fonda sulla disposizione di cui all'art. 25, comma 10, del Regolamento regionale n. 1 del
06.09.1994, Regione Lazio, la quale stabilisce che i familiari del paziente - per la cui individuazione viene richiamato l'art. 433 c.c. - sono personalmente obbligati a sostenere la quota di spesa gravante sull'ospite stabilita dalle deliberazioni regionali
(nella fattispecie dal Decreto del Commissario ad Acta n. 95 del 29.12.2009); ha inoltre allegato che risponde in proprio anche a titolo di Parte_2 rivalsa, avendo sostenuto i costi per le prestazioni alimentari erogate CP_1 all'ospite, che rientrano nelle prestazioni di cui agli artt. 433 e ss. c.c.. Infine ha dichiarato di agire nei confronti di anche a titolo di Parte_2 responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. da lesione del credito, esponendo che questi
4 si è appropriato nel corso degli anni delle somme di denaro relative all'indennità di accompagnamento del tutelato e le ha utilizzate per far fronte al pagamento di propri debiti personali (come dichiarato dallo stesso nell'ambito Parte_2 della procedura relativa alla tutela dell'interdetto, R.G.V.G. n. 146/2021, Trib. Civ. di
Crotone).
Il giudizio di opposizione così incardinato (R.G. n. 1970/2021) è stato riunito al precedente, per evidenti ragioni di connessione.
Disposto il differimento della prima udienza, si è costituito il , il Controparte_2 quale – premesso il proprio recente commissariamento antimafia e il proprio stato di dissesto finanziario – ha dedotto che sulla base della Legge regionale della Calabria n.
11/2015, art. 5, il complesso delle competenze relative alla quota sociale delle prestazioni in materia sociosanitaria erogate dalle RSA è trasferito alla responsabilità del , ossia dell'Asp territorialmente competente, da Controparte_5 individuarsi nel caso di specie nell'Asp di Crotone, la quale è pertanto tenuta al pagamento della quota del 30% della retta. Ha dunque chiesto disporsi la chiamata del terzo Asp di Crotone e nel merito rigettarsi la domanda spiegata nei propri confronti per carenza di legittimazione passiva.
Disposta la chiamata in giudizio dell'Asp di Crotone, si è costituita anche quest'ultima, la quale ha eccepito la propria estraneità alla pretesa creditoria azionata, deducendo che nella specie è applicabile la Legge regionale della Regione Lazio e che in virtù dell'art. 12 del D.lgs. 502/92 e dell'interpretazione dello stesso data dalla
Suprema Corte di Cassazione, il Comune tenuto al rimborso delle somme richieste è il e mai potrebbe essere l'Asp di Crotone. Controparte_4
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Procedendo con ordine, occorre in primo luogo chiarire qual è la normativa applicabile al caso di specie.
La pretesa creditoria azionata trae origine dal rapporto di degenza di Parte_1 presso la struttura sociosanitaria sita in Fonte Nuova (RM) in regime CP_1 convenzionato con il Servizio Sanitario pubblico, che pacificamente si protrae dal
06.06.1991 (epoca in cui il paziente era ancora minorenne) sino all'attualità.
Anzitutto, occorre precisare che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti non richiede la forma scritta a pena di nullità.
5 Ne deriva che anche in mancanza di produzione di un accordo sottoscritto tra le parti, la pretesa creditoria può considerarsi esigibile.
Ciò posto, con riferimento alla normativa applicabile, deve precisarsi che la fattispecie soggiace alle norme che disciplinano il fatto generatore dell'obbligazione, ossia alle norme vigenti nel luogo dove tale fatto si è prodotto, secondo il principio di territorialità; non può invece trovare applicazione il principio di personalità del diritto, in virtù del quale ogni persona porta con sé, ovunque si rechi, le leggi dell'ordinamento giuridico di appartenenza (cfr. Cass. n. 19353/2017).
Da tanto deriva che, nella specie, occorre fare applicazione della normativa regionale vigente nella Regione Lazio, ove è avvenuto il ricovero di presso la Parte_1 struttura convenzionata, e non le norme regionali della Regione Calabria (ove risiedeva il al momento del ricovero), come invece sostenuto dal Parte_2 CP_2
.
[...]
Orbene, il Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio U0095 del
29.12.2009 stabiliva che per la degenza in strutture convenzionate con il SSN, relativamente all'ipotesi di attività riabilitativa in regime residenziale e in modalità di mantenimento, la tariffa totale era suddivisa in una quota c.d. sanitaria, pari al 70%, a carico del Servizio sanitario pubblico, e una quota c.d. sociale, pari al 30%, a carico dell'utente, salvo l'eventuale diritto – di quest'ultimo nei confronti del Comune di residenza – di ricevere un contributo di entità variabile per il pagamento della quota sociale (v. l'inciso “% Quota sociale utente/Comune”, nella tabella del Decreto del
Commissario ad Acta U0095/2009).
Il Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. U0051/2010 ha indicato il
01.07.2010 quale data di decorrenza per l'introduzione della quota di compartecipazione a carico dell'utente e stabilito di applicare alle attività riabilitative i criteri come specificati nell'allegato A (secondo i quali al fine di ricevere il contributo da parte del l'utente doveva recarsi presso il comune di residenza CP_2 presentando il reddito ISEE, al fine di stabilire la quota di compartecipazione alla spesa a decorrere dal 1° luglio 2010).
Avevano diritto alla compartecipazione alla spesa da parte del le persone con CP_2 un reddito ISEE non superiore ad € 13.000,00 annui (v. D.G.R. n. 380 del 07.08.2010, punto n. 7, all. A); l'allegato A della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 790
6 del 20.12.2016, stabiliva invece che “il diritto alla compartecipazione alla spesa da parte del Comune territorialmente competente è subordinato a un reddito ISEE non superiore ad euro 20.000,00”.
Inoltre, il Comune tenuto alla contribuzione alla spesa era da individuarsi nel
“Comune di residenza prima dell'inizio delle attività riabilitative” (v. D.G.R. n. 380 del 07.08.2010, punto n. 7, all. A).
L'Allegato A alla Delibera della Giunta Regione Lazio n. 790 del 20.12.2016 precisava inoltre: “l'onere della compartecipazione decorrerà a partire dalla data di presentazione dell'istanza da parte dell'utente, o dalla data di trasmissione dell'istanza da parte dell'assistente sociale del distretto presente in UVM al comune territorialmente competente qualora il suddetto comune sia diverso da quello di residenza, e comunque decorrerà non prima dell'ingresso in struttura dell'utente”; ancora “il compiute le verifiche in merito alle dichiarazioni ISEE prodotte CP_2 dall'utente, dovrà provvedere, nel rispetto delle indicazioni regionali, alla determinazione della quota di compartecipazione a carico dell'utente e della corrispondente quota a suo carico e dovrà rilasciare l'attestazione relativa alle suddette quote di compartecipazione all'utente e alla struttura interessata entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza o entro il diverso termine di conclusione del procedimento previsto dalla regolamentazione comunale nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 241/1990 e smi”.
Da quanto sopra esposto deriva anzitutto che in nessun caso può essere affermata la compartecipazione dell'Asp di Crotone, la cui responsabilità è stata invocata dal sulla base della normativa della Regione Calabria, non applicabile al Controparte_2 caso di specie;
deriva, ancora, che il soggetto astrattamente tenuto alla compartecipazione alla spesa è da individuarsi nel di , essendo pacifico CP_2 CP_2 che , al momento del ricovero, risiedesse presso tale Comune. Parte_1
Ciò posto, nella specie non vi è evidenza in atti che sia stato adottato dal Comune di residenza un provvedimento di riconoscimento in favore di del diritto Parte_1 alla compartecipazione alla retta, secondo quanto disposto dalla normativa regionale richiamata.
Né può provvedersi in questa sede a valutare la sussistenza del diritto, in capo a
, alla predetta compartecipazione da parte del Comune di residenza. Parte_1
7 Al riguardo, è stato invero affermato che, in materia di integrazione delle rette di ricovero in strutture residenziali sociosanitarie, i Comuni devono determinare la quota di compartecipazione dell'assistito esclusivamente valutandone la capacità economica in base ai criteri ISEE e l'utente vanta un vero e proprio diritto soggettivo
(direttamente discendente dall'art. 38 Cost.) a non vedersi richiedere una compartecipazione di misura superiore a quella determinata in base a detti criteri (v. sentenza n. 1825/2021, TAR Lombardia-Milano, secondo cui i Comuni non possono incidere negativamente su tale diritto invocando generici limiti di bilancio, dovendo semmai il bilancio comunale adeguarsi ai bisogni dell'utenza).
Nella specie, tuttavia, non ha fornito adeguata prova circa la Parte_1 sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa regionale al fine di ottenere il diritto alla compartecipazione da parte del Comune di residenza, limitandosi a depositare una mera dichiarazione ISEE, peraltro riferita alla sola annualità del 2021.
Ne deriva che la creditrice in nessun caso avrebbe potuto rivolgersi direttamente al
Comune di residenza al fine di ottenere il pagamento delle somme dovute;
né in questa sede può affermarsi il diritto alla compartecipazione alla quota in favore dell'opponente.
Ciò posto, occorre chiarire le diverse poste oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo.
Come precisato dalla creditrice, la pretesa azionata ha ad oggetto le prestazioni sociosanitarie rese nel periodo di ricovero di dal 01.07.2010 sino al Parte_1
31.03.2021.
In particolare, dal 01.07.2010 al 25.03.2016 vi è stata la compartecipazione alla quota da parte del che ha a ciò provveduto sulla base di propri atti Controparte_4 amministrativi di concessione della compartecipazione emessi per le singole annualità
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.
Sulla base di tali provvedimenti, la quota tariffaria del 30%, pari ad € 36,54 al giorno,
è stata ulteriormente suddivisa come segue: a) una porzione (inizialmente pari ad €
15,52 al giorno, nel corso del tempo aumentata fino a € 22,38 nell'ultimo provvedimento relativo all'annualità 2015) è rimasta a carico dell'utente, in quanto corrispondente all'indennità di accompagnamento, per la quale vige l'obbligo, in capo all'utente, di corresponsione alla struttura ospitante, come previsto dalla normativa regionale (v. Allegato A Delibera Giunta Regionale Lazio n. 790 del 20.12.2016,
8 pagina 12, penultimo capoverso); b) una porzione (inizialmente pari a € 20,12 al giorno, nel corso del tempo diminuita fino a 13,26 nell'ultimo provvedimento relativo all'annualità 2015) corrispondente al contributo economico in questione, è stata ulteriormente suddivisa, essendo il 20% di questa direttamente a carico del e CP_2
l'altro 80% in virtù di rapporti interni tra gli enti pubblici, erogata dal Fondo
Assistenziale in vece dell'ente territoriale.
Ne deriva che – con riferimento al periodo dal 01.07.2010 al 25.03.2016 – CP_1 ha circoscritto la pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo alla sola
[...] indennità di accompagnamento (siccome direttamente dovuto dall'utente alla struttura, secondo l'Allegato A Delibera Giunta Regionale Lazio n. 790 del 20.12.2016, pagina
12, penultimo capoverso), per il complessivo importo di € 36.583,12.
Di conseguenza risultano del tutto prive di fondamento le eccezioni di parte opponente circa l'asserita errata quantificazione delle somme oggetto di ingiunzione, non essendosi verificata alcuna duplicazione tra quanto già versato dal Controparte_4 nel periodo dal 01.07.2010 al 25.03.2016 e quanto invece richiesto con il
[...] ricorso per decreto ingiuntivo.
Con riferimento, invece, al periodo dal 26.03.2016 al 31.03.2021 è mancato un provvedimento amministrativo di riconoscimento della compartecipazione da parte di un ente locale.
Difatti, per l'annualità 2016 e le successive, il non ha più Controparte_4 emesso il provvedimento in questione, ritenendo sussistente la competenza territoriale del Quest'ultimo non ha adottato alcun provvedimento di Controparte_2 riconoscimento del diritto alla compartecipazione. Di conseguenza, ha Controparte_1 addebitato all'utente l'intera quota tariffaria del 30% fissata dal Decreto del
Commissario ad Acta n. 95 del 29.12.2009, pari a € 35,64 al giorno (nella quale è inclusa l'indennità di accompagnamento) per l'importo complessivo di € 65.607,38 (di cui € 31.016,28 a titolo di indennità di accompagnamento;
v. conteggi allegati alla terza memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. di parte opposta).
Ne deriva che del tutto correttamente l'opposta ha individuato nell'utente (ossia in
) il soggetto obbligato: come già evidenziato, in base alla normativa Parte_1 regionale, l'utente è obbligato a versare alla struttura l'indennità di accompagnamento percepita;
quanto agli importi residui, è mancato nella specie un atto amministrativo
9 del Comune di residenza di riconoscimento del diritto alla compartecipazione e, come si è detto, in questa sede non è consentito valutare il diritto alla compartecipazione alla quota in favore dell'opponente, in mancanza di prova dei requisiti.
Quanto alla posizione di , deve precisarsi quanto segue. Parte_2
Con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha dedotto di individuare il Controparte_1 titolo della pretesa avanzata nei confronti di (unico fratello Parte_2 dell'utente) nell'art. 25, comma 10, del Regolamento regionale n. 1 del 06.09.1994,
Regione Lazio e nell'obbligazione alimentare di cui all'art. 433, n. 6) e 438 c.c., essendo egli fratello dell'interdetto e non essendovi altre persone obbligate, per come individuate nell'ordine individuato dalla norma.
Orbene, la domanda nei confronti di non può essere accolta Parte_2 sulla base del disposto di cui all'art. 25, comma 10, del Regolamento regionale n. 1 del
06.09.1994, Regione Lazio, il quale stabilisce che “Nel caso in cui l'ospite non sia in grado di far fronte, in tutto o in parte, alla quota parte della diaria a suo carico, i familiari tenuti all'obbligo degli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile dovranno contribuire al pagamento della diaria stessa”, difettando la prova – il cui onere era a carico di – che l'ospite non sia in grado di far fronte in Controparte_1 tutto o in parte del pagamento della quota con le proprie risorse.
Ancora, non ha titolo per agire direttamente nei confronti di Controparte_1 Parte_2 al fine di far valere l'obbligo alimentare ex artt. 433 e ss c.c. spettante a
[...]
. Trattasi infatti, come noto, di diritto personalissimo che può essere Parte_1 azionato solo dall'avente diritto. Né sussistono nel caso di specie i presupposti di una eventuale azione surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c., non avendo l'opposta argomentato alcunché al riguardo.
Ancora, come già accennato, nel costituirsi in giudizio al fine di resistere all'opposizione spiegata da (R.G. n. 1970/2021), Parte_2 CP_1 ha dedotto di ampliare la causa petendi, chiedendo la condanna di
[...] Parte_2 al pagamento della somma ingiunta (limitatamente alla parte relativa
[...] all'indennità di accompagnamento) anche a titolo di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., per lesione del diritto di credito in termini di danno emergente o perdita di chance.
10 Ha in particolare allegato che questi, per oltre 10 anni, ha illecitamente sottratto tutti i fondi spettanti all'interdetto a titolo di indennità di Parte_1 accompagnamento, rendendo così impossibile il recupero del credito diretto nei confronti di quest'ultimo. Ha inoltre evidenziato di aver presentato, in data
15.12.2021, una denuncia-querela avente ad oggetto tali fatti in relazione al reato di peculato, cui è seguita l'apertura del procedimento penale R.G.N.R. 4/2022 –
1763/2022 RG Gip a carico di (all'epoca tutore di Parte_2 Parte_1
), nell'ambito del quale, in data 17.07.2023, il PM ha formulato richiesta di
[...] rinvio a giudizio, quantificando in un totale di € 94.424,13 l'importo sottratto da a titolo di indennità di accompagnamento. Parte_2
Con atto del 06.11.2023, si è costituita parte civile nel citato Controparte_1 procedimento penale, nell'ambito del quale il Gip, all'esito dell'udienza preliminare, ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato.
Orbene, deve ritenersi che l'azione risarcitoria spiegata nei confronti di Parte_2
limitatamente agli importi richiesti a titolo di indennità di
[...] accompagnamento ritenuti illecitamente sottratti dal medesimo, sia estinta in applicazione dell'art. 75 c.p.p., stante l'avvenuta costituzione di parte civile di
[...] nel procedimento penale, successivamente all'instaurazione del CP_1 procedimento civile (avvenuta con la notifica del decreto ingiuntivo).
Ai sensi dell'art. 75 c.p.p. “L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio;
il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile”.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la predetta norma va interpretata nel senso che l'esercizio, mediante la costituzione di parte civile, della facoltà di trasferire nel processo penale l'azione civile proposta davanti al giudice civile, comporta l'estinzione del processo civile ipso facto per rinuncia agli atti, effetto che si produce con la rituale proposizione dell'atto di costituzione nei modi e nelle forme di cui all'articolo 79, mentre l'azione civile prosegue, a seguito della translatio iudicii, dinanzi al giudice penale, senza che sia quindi configurabile alcuna ipotesi di
11 litispendenza, posto che l'estinzione del giudizio civile esclude la contemporanea pendenza di due giudizi (Cass. n. 2908/2021).
Non rileva la circostanza che il petitum della domanda risarcitoria spiegata in sede civile sia parzialmente diverso rispetto alla domanda proposta in sede penale.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'azione risarcitoria è unica e che l'art. 75 c.p.p. prevede semplicemente il trasferimento della sede in cui la stessa viene proposta.
Ne consegue che, se la persona offesa dal reato trasferisce l'azione civile già pendente nel giudizio penale ivi costituendosi parte civile e chiedendo per la stessa causa petendi e nei confronti del medesimo convenuto-imputato la condanna al risarcimento del danno derivante da quello stesso illecito, non si determina alcun mutamento della domanda (mutatio libelli). Se poi rispetto alla domanda civile originaria, la parte civile intende modificare la pretesa (emendatio libelli) circoscrivendola ad alcune voci di danno soltanto, si tratta di una scelta discrezionale dell'attore-danneggiato che non incide affatto sulla identità dell'azione svolta. Il petitum ha per oggetto la medesima obbligazione risarcitoria e le voci di danno costituiscono allegazioni in fatto che sottostanno alle regole del processo ed alle relative preclusioni ma non modificano i termini essenziali della azione risarcitoria. (Cass. n. 2908/2021, in motivazione). Deve essere, infatti, affermata l'unitarietà dell'azione di condanna al risarcimento dei danni derivanti dal medesimo fatto illecito, non rilevando la sede in cui è proposta e poi trasferita, ed essendo parimenti irrilevanti eventuali modifiche della domanda volte a ridurre o ad ampliare il quantum risarcitorio in relazione alle diverse voci di danno
(Cass. n. 1985/2008).
Per quanto sopra esposto, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 75
c.p.p. limitatamente alla pretesa azionata da nei confronti di Controparte_1 Parte_2 avente ad oggetto la richiesta di corresponsione dell'indennità di
[...] accompagnamento dovuta dal 01.07.2010 al 31.03.2021, per l'importo complessivo di
€ 67.599,40 (v. doc. 22, allegato alla terza memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. di parte opposta).
Considerata la parziale estinzione del giudizio ex art. 75 c.p.p. instaurato nei confronti di (rispetto alla quale il giudice penale provvederà in merito Parte_2
12 alle spese anche del procedimento civile), si ritiene sussistano eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese processuali tra e l'opposta. Parte_2
Stante la particolarità della vicenda sostanziale, considerato lo stato di incapacità di intendere e volere di – in forza del quale si è trovato nella oggettiva Parte_1 impossibilità di far fronte ai propri interessi personali anche di natura economica – si ritiene sussistano eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese processuali tra e l'opposta. Parte_1
Sussistono altresì eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese processuali nei rapporti con i terzi chiamati, considerata la complessità della normativa di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- conferma il decreto ingiuntivo n. 570/2021 del 23.08.2021 limitatamente alla posizione di , e lo dichiara esecutivo;
Parte_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 570/2021 del 23.08.2021 limitatamente alla posizione di , dichiarando in particolare l'estinzione del giudizio ex art. Parte_2
75 c.p.p. relativamente alla domanda formulata da nei confronti di Controparte_1
, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 67.599,40 Parte_2 richiesta a titolo di indennità di accompagnamento;
- rigetta le domande formulate nei confronti del;
Controparte_2
- rigetta le domande formulate nei confronti dell'Asp di Crotone;
- compensa integralmente le spese processuali tra tutte le parti del giudizio.
Così deciso in Crotone, il 21.07.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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