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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/10/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g.n. 974/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
PP EL AM - Presidente
NZ IC - Giudice relatore
G. Claudia Ragusa - Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 974/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Zanchi Antonella) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Zanchi Antonella) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione personale tra coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza
1 dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e , con ricorso depositato in Parte_1 Controparte_1 data 24 giugno 2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. “autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. nulla statuirsi relativamente all'affido e al mantenimento dei figli essendo entrambi maggiorenni ed autosufficienti;
3. statuirsi che la casa sita in Canicattì via Toti n. 1 già adibita a casa coniugale venga affidata alla IG unitamente ai mobili e agli arredi Controparte_1 che vi sono all'interno;
4. nulla statuirsi quale contributo per il mantenimento della IG ”. Controparte_1
che all'udienza dell'8.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nel ricorso;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
che sussistono i presupposti per la separazione di cui all'art.151, 1° co., e 158 c.c.;
che in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio;
visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(Svizzera) il 03/10/1965 e , nata a [...] il [...], i quali Controparte_1 hanno contratto matrimonio il 9.11.1988 a Canicattì, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Canicattì al n. 167, parte II, serie A, dell'anno 1988;
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa le condizioni concordate dai coniugi nella richiesta di separazione consensuale, sopra riportate;
2 dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Canicattì;
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale il 9.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NZ IC PP EL AM
(atto firmato digitalmente)
3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
PP EL AM - Presidente
NZ IC - Giudice relatore
G. Claudia Ragusa - Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 974/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Zanchi Antonella) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Zanchi Antonella) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione personale tra coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza
1 dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e , con ricorso depositato in Parte_1 Controparte_1 data 24 giugno 2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. “autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. nulla statuirsi relativamente all'affido e al mantenimento dei figli essendo entrambi maggiorenni ed autosufficienti;
3. statuirsi che la casa sita in Canicattì via Toti n. 1 già adibita a casa coniugale venga affidata alla IG unitamente ai mobili e agli arredi Controparte_1 che vi sono all'interno;
4. nulla statuirsi quale contributo per il mantenimento della IG ”. Controparte_1
che all'udienza dell'8.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nel ricorso;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
che sussistono i presupposti per la separazione di cui all'art.151, 1° co., e 158 c.c.;
che in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio;
visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(Svizzera) il 03/10/1965 e , nata a [...] il [...], i quali Controparte_1 hanno contratto matrimonio il 9.11.1988 a Canicattì, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Canicattì al n. 167, parte II, serie A, dell'anno 1988;
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa le condizioni concordate dai coniugi nella richiesta di separazione consensuale, sopra riportate;
2 dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Canicattì;
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale il 9.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NZ IC PP EL AM
(atto firmato digitalmente)
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