Articolo 1 della Legge 19 aprile 1962, n. 176
Articolo 2
Versione
18 maggio 1962
Art. 1.
Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati civili del Ministero dell'interno, appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, e' attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila:

Carriera direttiva:
Amministrazione civile - carriera amministrativa;
Amministrazione civile - ragionerie delle prefetture (carriera speciale);
Servizi antincendi - direttore ginnico sportivo;
Archivi di Stato;
Affari di culto (ruolo ad esaurimento);
Fondo per il culto (ruolo ad esaurimento).
Servizio speciale riservato (ruolo ad esaurimento).

Carriera di concetto:
Archivi di Stato;
Affari di culto (ruolo ad esaurimento);
Amministrazione della pubblica sicurezza - servizi elettrici;
Amministrazione della pubblica sicurezza - segretari di polizia;
Servizio speciale riservato (ruolo ad esaurimento);
Amministrazione civile - ragionerie delle prefetture (carriera speciale).

Carriera esecutiva:
Amministrazione civile personale di archivio;
Amministrazione civile - personale dell'ufficio telegrafico e cifra;
Amministrazione civile - personale dell'ufficio crittografico;
Amministrazione civile - personale della biblioteca;
Affari di culto (ruolo ad esaurimento);
Archivi di Stato;
Amministrazione della pubblica sicurezza personale di polizia (ruolo ad esaurimento);
Amministrazione della pubblica sicurezza - personale di archivio;
Servizi antincendi (ruolo degli aiutanti);
Servizio speciale riservato (ruolo ad esaurimento).

Carriera del personale ausiliario:
Amministrazione civile;
Archivi di Stato;
Amministrazione della pubblica, sicurezza;
Affari di culto (ruolo ad esaurimento);
Servizio speciale riservato (ruolo ad esaurimento).
Entrata in vigore il 18 maggio 1962
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