Articolo 1326 del Codice della navigazione
Articolo 1317Articolo 1327
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21 aprile 1942
Art. 1326.
(Spese per l'inchiesta formale).

Le spese per l'inchiesta formale, di cui agli articoli 579 a 583; 827 a 829 quando l'inchiesta e' stata disposta di ufficio, ovvero ad istanza delle associazioni sindacali o delle persone indicate nel secondo comma dell'articolo 583, restano a carico dell'erario.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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