Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2025, n. 6508
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Sentenza 11 marzo 2025

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In caso di conversione di una procedura esecutiva ordinaria in riscossione coattiva, in conseguenza della notificazione della dichiarazione di surroga dell'agente della riscossione ai sensi dell'art. 50 (ora art. 51) del d.P.R. n. 602 del 1973, l'effettiva pendenza della procedura decorre dal primo atto esecutivo dell'agente successivo alla surroga; conseguentemente, a norma dell'art. 39 del d.lgs. n. 46 del 1999, recante disposizioni transitorie, la nuova disciplina della riscossione coattiva è immediatamente applicabile quando il primo atto esecutivo è posto in essere dopo la data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 46 del 1999.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2025, n. 6508
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6508
    Data del deposito : 11 marzo 2025

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