Sentenza 11 marzo 2025
Massime • 1
In caso di conversione di una procedura esecutiva ordinaria in riscossione coattiva, in conseguenza della notificazione della dichiarazione di surroga dell'agente della riscossione ai sensi dell'art. 50 (ora art. 51) del d.P.R. n. 602 del 1973, l'effettiva pendenza della procedura decorre dal primo atto esecutivo dell'agente successivo alla surroga; conseguentemente, a norma dell'art. 39 del d.lgs. n. 46 del 1999, recante disposizioni transitorie, la nuova disciplina della riscossione coattiva è immediatamente applicabile quando il primo atto esecutivo è posto in essere dopo la data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 46 del 1999.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2025, n. 6508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6508 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
composta dai signori magistrati:
dott. Giacomo TRAVAGLINO
dott. Chiara GRAZIOSI
dott. Enzo VINCENTI
dott. Augusto TATANGELO dott. Marilena GORGONI
ha pronunciato la seguente
Numero registro generale 26607/2022 Numero sezionale 339/2025 Numero di raccolta generale 6508/2025 Data pubblicazione 11/03/2025
Presidente
Consigliera
Oggetto:
RESPONSABILITÀ CIVILE
ESECUZIONE ESATTORIALE ILLEGITTIMA
Consigliere
Consigliere relatore Consigliera
Ud. 27/01/2025 P.U.
R.G. n. 26607/2022
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 26607 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto
da
US RU & FIGLI S.r.l. a socio unico (C.F.: 00044210706), in persona dell'Amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, LA Pe- trucciani rappresentata e difesa dagli avvocati Mario PE (C.F.: [...]), LU AR (C.F.: [...]) e BR NI (C.F.: [...])
nei confronti di
-ricorrente-
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001) AGENZIA DEL DEMANIO (C.F.: 06340981007) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F.: 80207790587) in persona del rispettivo Direttore o Ministro pro tem- pore
AGENZIA
DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F.: 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587)
-controricorrenti-
Ric. n. 26607/2022 - Sez.
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Rep.
Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575- Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 14be613163974daf
Oscuramento disposto
Numero registro generale 26607/2022 Numero sezionale 339/2025 Numero di raccolta generale 6508/2025 Data pubblicazione 11/03/2025
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Cam- pobasso n. 109/2022, pubblicata in data 6 aprile 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 27 gennaio 2025 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Alessandro Pepe, che ha concluso per l'accogli- mento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. l'avvocato LU AR, per la società ricorrente;
l'avvocato dello Stato Francesco Meloncelli per gli enti controri- correnti.
Fatti di causa
La società GI PE & Figli S.r.l. ha agito in giudizio nei confronti dell'Agenzia del Demanio, dell'Agenzia delle En- trate, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché del locale agente della riscossione (Equitalia Sud S.p.A., cui è suc- cessivamente subentrata l'Agenzia delle Entrate - Riscossione), per ottenere la restituzione di alcuni immobili, oggetto di espro- priazione forzata in suo danno, nelle forme della procedura di riscossione esattoriale, che si assume svolta secondo modalità illegittime, ovvero, in subordine, il risarcimento dei danni subiti. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Campobasso. La Corte d'appello di Campobasso ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la società GI PE & Figli S.r.l., sulla base di due motivi. Resistono, con unico controricorso, l'Agenzia del Demanio, l'Agenzia delle Entrate, il Ministero dell'Economia e delle Fi- nanze e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione. È stata inizialmente disposta la trattazione in camera di consi- glio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c. e le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c., in vista dell'adunanza camerale.
Ric. n. 26607/2022 - Sez.
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Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575- Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 14be613163974daf
Oscuramento disposto
Numero registro generale 26607/2022
Il Collegio ha, successivamente, disposto la trattazione in pub- Numero sezionale 339/2025 Numero di raccolta generale 6508/2025 blica udienza e le parti hanno depositato ulteriori memorie ai Data pubblicazione 11/03/2025 sensi dell'art. 378 c.p.c..
Ragioni della decisione
1. Va, in primo luogo, disattesa l'istanza di cancellazione delle pretese espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi di parte ricorrente, formulata nel corso dell'udienza pubblica dalla parte controricorrente: a giudizio della Corte, infatti, si tratta di espressioni che non risultano det- tate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non eccedono le esigenze difensive, onde esse si iscrivono nella nor- male dialettica difensiva, rientrano, seppure in modo piuttosto graffiante, nell'esercizio del diritto di difesa e non possono, quindi, ritenersi lesive della dignità umana e professionale
dell'avversario.
2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615, 616, 617 e 618 c. p. c., vio- lazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 54 nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 46 del 1999, vio- lazione dell'art. 36, co. 9 del D.Lgs. n. 46 del 1999 in riferi- mento all'art. 360 c.p.c., comma 1 n.
3. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, omessa valutazione di prove di cui la parte ha espli- citamente dedotto la decisività in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 preleggi, 1362 e 1363 c.c. in relazione all'art. 50, co. 2, DPR n. 602/1973 (nel testo ante riforma 1999) in combinato disposto con l'art. 36, co. 9 del D.Lgs. n. 46/1999 in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3 Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1148, 2042 e 2043 c.c., nonché del combinato disposto di cui agli artt. 136 Cost. e 30, co. 3, L. 11.3.1953, n. 87, in riferi- mento all'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3 e 4».
Ric. n. 26607/2022 - Sez.
3 - Ud. 27 gennaio 2025 - Sentenza - Pagina 3 di 17
Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575- Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 14be613163974daf
Oscuramento disposto
Numero registro generale 26607/2022 Numero sezionale 339/2025 Numero di raccolta generale 6508/2025 Data pubblicazione 11/03/2025
2.1 La società ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha «(confermando la sentenza di primo grado) ritenuto preclusa ogni forma di tutela della soc. ricorrente avverso il decreto di devoluzione dei propri beni im- mobili in data 15.4.2002, sul rilievo del mancato esperimento delle opposizioni esecutive, in specie dell'opposizione agli atti esecutivi, con la quale - secondo i giudici di merito la soc. PE avrebbe potuto e dovuto fare valere l'illegittimità dell'esecuzione forzata» (vengono richiamati, in proposito, i principi di diritto in proposito enunciati da questa Corte, cui va certamente data continuità: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17661 del 25/08/2020, Rv. 658687-01), sostenendo che, al contra- rio, l'esperibilità dell'opposizione agli atti esecutivi nel corso della procedura esecutiva esattoriale le sarebbe stato precluso, in virtù del regime normativo alla stessa applicabile (cioè, a suo dire, quello anteriore alle modificazioni introdotte con il decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46). In particolare, sostiene che la nuova disciplina della riscossione mediante ruolo introdotta nel 1999 non sarebbe nella specie applicabile, in virtù dell'art. 39, comma 9, dello stesso decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, in quanto la procedura ese- cutiva in oggetto avrebbe avuto inizio in epoca precedente all'entrata in vigore di tale decreto legislativo, nelle forme ordi- narie, per poi convertirsi in quelle speciali a seguito della di- chiarazione di surroga del concessionario, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nella formulazione vi- gente anteriormente al 1999.
Il motivo è infondato.
2.2 La surroga dell'agente della riscossione nei procedimenti esecutivi già iniziati, attualmente prevista dall'art. 51 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (e, anteriormente al 1999, dall'art. 50 del medesimo decreto, peraltro secondo identica disciplina), determina l'improseguibilità dell'azione esecutiva già promossa
Ric. n. 26607/2022 Sez.
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Numero registro generale 26607/2022 Numero sezionale 339/2025 Numero di raccolta generale 6508/2025
nelle forme ordinarie e, quindi, l'improcedibilità del processo esecutivo ordinario pendente, per consentire l'avvio di una pro- Data pubblicazione 11/03/2025 cedura esecutiva speciale (certamente "nuova", in quanto tale), all'esito di "conversione" della precedente, a meno che entro dieci giorni dalla notificazione della dichiarazione di surroga il creditore procedente o il debitore non corrispondano al conces- sionario l'importo del suo credito. La procedura esecutiva che si instaura all'esito della "conversione" della precedente è, a differenza di quest'ultima, regolata dalle forme speciali della ri- scossione mediante ruolo di cui al citato D.P.R. n. 602/1973 (cd. esecuzione esattoriale). La procedura esecutiva speciale esattoriale per espropriazione immobiliare promossa dall'agente della riscossione, dopo la no- tificazione (al debitore ed al creditore procedente) della dichia- razione di surroga (ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 602 del 1973, nella attuale formulazione e, in precedenza, dell'art. 50 del medesimo decreto) e in mancanza della sua soddisfazione, costituisce, quindi, certamente una "nuova procedura esecutiva speciale esattoriale", in quanto quella ordinaria precedente- mente avviata dal creditore privato, che diviene improseguibile, essendo integralmente soggetta alle ordinarie disposizioni del codice di rito, non può, ovviamente, definirsi tale.
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Il fenomeno descrittivamente indicato da questa stessa Corte come "conversione" della procedura esecutiva ordinaria nella procedura speciale (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7109 del 09/04/2015, Rv. 635108 01; Sez. 3, Sentenza n. 9141 del 16/04/2013, Rv. 626005 01; Sez. 3, Sentenza n. 18495 del 25/08/2006, Rv. 59188701; Sez. 3, Sentenza n. 18495 del 25/08/2006, Rv. 591887 - 01) non implica, infatti, né logicamente, né giuridicamente, la prosecuzione della sud- detta procedura ordinaria, ma, al contrario, come appena chia- rito, determina l'improseguibilità di quest'ultima, improseguibi- lità che va, pertanto, dichiarata dal giudice dell'esecuzione,
Ric. n. 26607/2022 Sez.
3 - Ud. 27 gennaio 2025 - Sentenza - Pagina 5 di 17
Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575- Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 14be613163974daf
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Numero registro generale 26607/2022 Numero sezionale 339/2025 Numero di raccolta generale 6508/2025 Data pubblicazione 11/03/2025
previa verifica della regolarità della dichiarazione di surroga e della sua notificazione;
della originaria procedura ordinaria sono semplicemente fatti salvi gli effetti, con riguardo agli atti esecutivi già compiuti dal creditore procedente, dei quali l'agente della riscossione può avvalersi onde procedere nell'espropriazione secondo le forme speciali. Fino all'unificazione degli uffici giudiziari di primo grado, mentre la procedura esecutiva di espropriazione immobiliare ordinaria si svolgeva davanti al tribunale, quella speciale esattoriale, dopo la dichiarazione di improseguibilità di quest'ultima, do- veva svolgersi davanti ad un diverso ufficio giudiziario (quello del pretore), il che implicava la necessità di un atto esecutivo di impulso da parte dell'agente della riscossione e, sulla base di questo, la formazione di un nuovo fascicolo dell'esecuzione, da- vanti al diverso ufficio competente per lo svolgimento del pro- cedimento nelle forme speciali. Attualmente, la formazione del nuovo fascicolo dell'esecuzione, a seguito dell'atto esecutivo di impulso da parte dell'agente della riscossione, avviene comun- que, ma davanti al medesimo ufficio giudiziario, cioè il tribu-
nale.
2.3 Chiarito, in tali termini generali, l'inquadramento sistema- tico dell'istituto, la Corte ritiene, peraltro, che, ai fini della riso- luzione della questione di diritto posta nel presente ricorso, non sia davvero rilevante stabilire se la procedura di riscossione promossa dall'agente della riscossione a seguito della dichiara- zione di surroga dia luogo ad una vera e propria "prosecuzione", nelle forme speciali della riscossione mediante ruolo, del mede- simo processo esecutivo già iniziato dal creditore nelle forme ordinarie (questione che finisce per avere un valore meramente terminologico e descrittivo), quanto individuare la corretta in- terpretazione dell'art. 39, comma 9, del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, che stabilisce, sul piano del diritto inter- temporale, l'applicabilità della nuova disciplina della riscossione
Ric. n. 26607/2022 - Sez.
3- Ud. 27 gennaio 2025 - Sentenza - Pagina 6 di 17
Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575- Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 14be613163974daf
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Numero registro generale 26607/2022 Numero sezionale 339/2025 Numero di raccolta generale 6508/2025 Data pubblicazione 11/03/2025
mediante ruolo (cd. riscossione esattoriale) introdotta da tale decreto. Con il decreto in esame è opportuno ricordare è stato di- sposto il <<Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»; esso ha, tra l'altro, sostituito e riformulato l'intero titolo II del D.P.R. n. 602/1973 (con l'art. 16); in particolare, ne ha riformulato l'art. 57, introducendo espressamente la possibilità per il debitore di esperire tutte le opposizioni di cui all'art. 617 c.p.c. (ad eccezione di quelle relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo). La norma di diritto intertemporale di cui all'art. 39, comma 9, stabilisce che «<le procedure esecutive in corso alla data di en- trata in vigore del presente decreto continuano ad essere rego- late dalle norme vigenti anteriormente a tale data>. Trattandosi di un decreto legislativo integralmente ed esclusi- vamente dedicato alla modifica della disciplina della riscossione mediante ruolo (cd. riscossione esattoriale), ivi incluse le rela- tive speciali modalità di svolgimento della procedura esecutiva per espropriazione immobiliare a tale riscossione finalizzata (cd. esecuzione esattoriale immobiliare), deve ritenersi che la disposizione transitoria di diritto intertemporale, che esclude l'applicabilità del regime riformato alle "procedure esecutive in corso" alla data di entrata in vigore della nuova legge, intenda far riferimento esclusivamente alle procedure esecutive già as- soggettate alle forme speciali della riscossione mediante ruolo, cioè alle cd. "procedure esecutive esattoriali" già in corso se- condo lo speciale regime che le disciplina, non certo alle proce- dure esecutive integralmente regolate dalla disciplina ordinaria al momento dell'entrata in vigore della riforma ed alle quali (an- che ammettendo che la "conversione" da esecuzione ordinaria ad esecuzione speciale esattoriale implichi una prosecuzione
Ric. n. 26607/2022 - Sez.
3 - Ud. 27 gennaio 2025 - Sentenza - Pagina 7 di 17
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della medesima procedura), solo successivamente, sarà appli- "Numero di raccolta generale 6508/2025 cabile la disciplina speciale. Di conseguenza (anche al di là della precisa definizione della procedura di riscossione mediante ruolo che si svolge a seguito della dichiarazione di surroga dell'agente della riscossione ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 602/1973, in termini di nuovo processo esecutivo speciale ovvero di prosecuzione, in diverse forme, di un processo esecutivo ordinario già pendente), è la corretta interpretazione dell'art. 39, comma 9, del decreto le- gislativo n. 46/1999 che conduce ad affermare che la nuova disciplina della riscossione mediante ruolo introdotta nel 1999 non è immediatamente applicabile esclusivamente nelle ipotesi in cui, alla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo, fosse già iniziata e fosse pendente una procedura esecutiva qualificabile come "procedura esecutiva esattoriale", cioè fosse già in corso di svolgimento una procedura esecutiva soggetta alla speciale disciplina della riscossione mediante ruolo. Al contrario, la nuova disciplina della riscossione a mezzo ruolo deve certamente ritenersi applicabile in tutti i casi in cui la pen- denza di un processo esecutivo assoggettato alla disciplina spe- ciale cd. esattoriale sia sopravvenuta alla data di entrata in vi- gore del decreto legislativo n. 46 del 1999, non potendo, in tali ipotesi, ritenersi precedentemente già "pendente" o "in corso" una speciale procedura esecutiva di espropriazione esattoriale. Tale interpretazione risulta, del resto, coerente sul piano si- stematico con lo scopo della nuova disciplina introdotta nel 1999, volta ad ampliare le forme di tutela giudiziaria, anche endoesecutiva, del debitore, in considerazione dei significativi dubbi di legittimità costituzionale sorti con riguardo alla prece- dente disciplina, che tale tutela limitava eccessivamente. Anche in tale ottica (cioè, in un'ottica che privilegi un'interpre- tazione "costituzionalmente orientata" della nuova disciplina della riscossione a mezzo ruolo), pare, pertanto, ragionevole
Ric. n. 26607/2022 - Sez.
3- Ud. 27 gennaio 2025 - Sentenza - Pagina 8 di 17
Data pubblicazione 11/03/2025
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ritenere che tale nuova disciplina debba considerarsi applica- Numero di raccolta generale 6508/2025 bile, estensivamente, quanto meno in tutte le ipotesi in cui, per Data pubblicazione 11/03/2025 non essere ancora stato posto in essere alcun atto dell'esecu- zione speciale esattoriale, non poteva dirsi ancora avviata e, quindi, pendente una procedura esecutiva speciale, alla data di entrata in vigore della nuova legge.
2.4 Tanto premesso, nell'ipotesi della surroga dell'agente della riscossione, va, di conseguenza, individuato l'esatto momento in cui può considerarsi "pendente" o "in corso" la procedura esecutiva speciale esattoriale, a seguito della sopravvenuta im- procedibilità di quella ordinaria, momento in cui si determina, dunque, la effettiva e concreta "conversione" della procedura ordinaria nella procedura speciale. Tale momento, ad avviso di questa Corte, deve farsi coincidere con quello del primo atto esecutivo posto in essere dall'agente della riscossione, successivo alla notificazione della dichiara- zione di surroga. La mera dichiarazione di surroga, infatti, non è, di per sé, un atto esecutivo, ma semplicemente un atto di significazione che, una volta notificato al debitore ed al creditore procedente (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18495 del 25/08/2006, Rv. 591887 -01; Sez. U, Sentenza n. 10187 del 15/10/1998, Rv. 519726 -01), determina l'improcedibilità dell'esecuzione ordinaria, sempre che, entro dieci giorni dalla notifica, il creditore proce- dente o il debitore non corrispondano all'agente l'importo del
credito fatto valere.
D'altra parte, se l'agente della riscossione, dopo la dichiara- zione di surroga, non ponesse in essere alcun atto esecutivo, la procedura esecutiva speciale nelle forme della riscossione me- diante ruolo non potrebbe neanche ritenersi avere avuto mai effettivamente inizio;
essa non potrebbe, cioè, essere mai rite- nuta "in corso" o "pendente" (nella presente sede non ha rilievo e, quindi, non vi è ragione di esaminare la diversa questione
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3 - Ud. 27 gennaio 2025 - Sentenza - Pagina 9 di 17
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relativa alla possibilità, alle modalità ed ai termini secondo cui, Numero di raccolta generale 6508/2025 in tale ipotesi, sarebbe poi eventualmente possibile la riassun- Data pubblicazione 11/03/2025 zione della procedura esecutiva ordinaria già dichiarata impro-
seguibile).
L'effettiva pendenza della procedura esecutiva nelle forme spe- ciali della riscossione mediante ruolo, in altri termini, in caso di avvenuta "conversione" di una precedente procedura ordinaria in virtù della notificazione della dichiarazione di surroga del concessionario, ai sensi del previgente art. 50 (oggi, art. 51) del D.P.R. n. 602/1973, si determina solo con il primo atto ese- cutivo posto in essere dall'agente della riscossione, secondo le norme dello stesso D.P.R. n. 602/1973, a seguito della dichia- razione di surroga. Solo a seguito di un siffatto atto può dirsi effettivamente pen- dente una procedura esecutiva speciale cd. esattoriale, benché derivante dalla "conversione" di una precedente procedura ese- cutiva promossa nelle forme ordinarie. In virtù di detto primo atto esecutivo dell'agente della riscos- sione, sarà necessario procedere alla formazione del nuovo fa- scicolo dell'esecuzione (speciale) ed all'iscrizione della nuova procedura speciale esattoriale nel relativo registro delle esecu- zioni (in passato, davanti al pretore;
oggi, davanti al tribunale), come del resto risulta in concreto avvenuto nella specie, in oc- casione della pubblicazione dell'avviso di vendita degli immobili della società debitrice, nel 2001. Anche ai fini dell'applicabilità delle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 46 del 1999, secondo la disciplina in- tertemporale di cui all'art. 39, comma 9, di detto decreto, sarà, pertanto, rilevante esclusivamente la data del primo atto ese- cutivo posto in essere dall'agente della riscossione secondo la speciale disciplina dell'esecuzione cd. esattoriale, in quanto solo con tale atto può dirsi effettivamente pendente tale procedura esecutiva speciale.
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3- Ud. 27 gennaio 2025 - Sentenza - Pagina 10 di 17
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Va, in definitiva formulato il seguente principio di diritto: <<in Numero di raccolta generale 6508/2025 caso di "conversione" di una procedura esecutiva ordinaria in Data pubblicazione 11/03/2025 procedura esecutiva speciale cd. esattoriale, in virtù della noti- ficazione della dichiarazione di surroga del concessionario, ai sensi del previgente art. 50 (oggi, art. 51) del D.P.R. n. 602/1973, l'effettiva pendenza della procedura esecutiva nelle forme speciali della riscossione mediante ruolo si determina solo con il primo atto esecutivo posto in essere dall'agente della riscossione, secondo le norme dello stesso D.P.R. n. 602/1973, a seguito della dichiarazione di surroga;
di conseguenza, l'art. 39, comma 9, del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, che stabilisce, sul piano del diritto intertemporale, l'applicabilità della nuova disciplina della riscossione mediante ruolo (cd. ri- scossione esattoriale) introdotta da tale decreto, va interpre- tato nel senso per cui tale nuova disciplina è immediatamente applicabile in tutte le ipotesi in cui il primo atto esecutivo posto in essere dall'agente della riscossione, secondo le norme dello stesso D.P.R. n. 602/1973, a seguito della dichiarazione di sur- roga, sia successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo».
2.5 A quanto sin qui esposto consegue che, nella specie, poiché è pacifico che il primo atto esecutivo posto in essere dall'agente della riscossione, dopo la dichiarazione di surroga del conces- sionario del 1995 (di cui peraltro, nel ricorso, sembra addirit- tura essere contestata l'avvenuta regolare notificazione), è co- stituito dall'avviso di vendita del 2001, certamente successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 46 del 1999, alla procedura esecutiva speciale promossa sulla base tale avviso di vendita (anche al di là della regolarità della notificazione della dichiarazione di surroga e, quindi, dalla sua effettiva operati- vità) devono ritenersi applicabili le disposizioni introdotte da tale decreto, ivi inclusa la nuova formulazione dell'art. 57 del
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D.P.R. n. 602 del 1973, che ammette la proponibilità delle op- Nurhero di raccolta generale 6508/2025 posizioni agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Devono, dunque, ritenersi infondate le censure formulate con il motivo di ricorso in esame, che presuppongono tutte, al con- trario, l'inapplicabilità della predetta disposizione.
2.6 Le argomentazioni che precedono sarebbero di per sé de- cisive ed assorbenti ai fini dell'esito della controversia. Deve, peraltro, aggiungersi, anche a fini di completezza espo- sitiva, che risultano, altresì, conformi alla giurisprudenza di questa Corte (cui va certamente dato seguito e che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare) anche le ulte- riori considerazioni svolte dalla corte d'appello in ordine alla possibilità, per la società debitrice, di proporre l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. avverso gli atti del giudice dell'esecuzione (tra cui, in particolare, certamente va compreso il decreto di devoluzione degli immobili allo Stato conseguente alla diserzione degli incanti, immobili dei quali la società ricor- rente ha, nella specie, rivendicato la proprietà nel presente giu- dizio, chiedendone, in via principiale, la restituzione), pur sulla base del regime dell'esecuzione esattoriale anteriore al 1999. Il disposto dell'art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, nella formulazione originaria e, comunque, anteriore al 1999, che escludeva siffatto rimedio, in base all'indirizzo interpreta- tivo (anche in tal caso "costituzionalmente orientato", in quanto diretto ad ampliare a garantire al debitore e, in generale, alle parti del processo esecutivo, la più ampia possibilità di tutela giudiziaria delle proprie ragioni), fatto proprio anche dalle Se- zioni Unite di questa Corte sin dalla seconda metà degli anni '90, era, infatti, da intendersi limitato ai soli casi in cui si trat- tava di contestazioni rivolte all'attività dell'esattore, che era possibile far valere quanto meno con il ricorso all'Intendente di Finanza, ma non poteva operare in caso di atti del giudice dell'esecuzione, non suscettibili di tale ricorso amministrativo
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Numero registro generale 26607/2022 Numero sezionale 339/2025
(cfr. espressamente in tal senso, con ampia e argomentata mo- Numero di raccolta generale 6508/2025 tivazione: Cass., Sez. U, Sentenza n. 494 del 22/07/1999, Rv. Data pubblicazione 11/03/2025 528857-01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n.
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2838 del 10/03/1992, Rv. 476139 01; Sez. 3, Sentenza n. 2040 del 02/03/1994, Rv. 485528 1858 del 20/02/1998, Rv. 512883
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01; Sez. 1, Sentenza n.
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01; successivamente: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12793 del 09/07/2004, Rv. 575617 -01, avente ad oggetto la contestazione, da parte del debitore esecutato, della legittimità di un provvedimento del giudice dell'esecuzione, segnatamente del provvedimento di rigetto dell'istanza di dichiarazione di decadenza dell'aggiudicatario, contestazione avanzata mediante un ricorso straordinario per cassazione avverso detto provvedimento, dichiarato inammis- sibile sull'espresso assunto che lo stesso debitore avrebbe po- tuto proporre l'opposizione agli atti esecutivi avverso quel prov- vedimento;
in particolare, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15201 del 19/07/2005, Rv. 583381, che, nel richiamare e ribadire le affermazioni già espresse in motivazione dalle Sezioni Unite nel 1999, precisa che il contrario più remoto indirizzo espresso da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 824 del 29/01/1988, Rv. 457220 - 01 e, in qualche modo, confermato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 3191 del 25/03/1991, Rv. 471442 - 01, era da intendersi ormai da tempo definitivamente superato, in virtù della succes- siva giurisprudenza di questa Corte;
risulta, d'altronde, rimasto isolato e privo di seguito, in tale contesto, il nuovo richiamo al precedente remoto indirizzo, ormai già da tempo superato, con- tenuto in Cass., Sez. 3, Sentenza n. 565 del 13/01/2005, Rv. 579177-01, decisione che, peraltro, risulta emessa in un caso di opposizione agli atti esecutivi in procedura esecutiva esatto- riale già avanzata, prima del 1999, contro l'avviso di vendita immobiliare, cioè un atto proprio dell'esattore).
2.7 Infine, è opportuno, altresì, sottolineare che non può darsi seguito neanche alle considerazioni della società ricorrente
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volte a sostenere che, indipendentemente dall'applicabilità Numero di raccolta generale 6508/2025 della nuova disciplina del procedimento di riscossione mediante Data pubblicazione 11/03/2025 ruolo di cui al decreto legislativo n. 46 del 1999, la possibilità di proporre l'opposizione agli atti esecutivi nel corso del proce- dimento le sarebbe stata impedita dalla mancata conoscenza dei relativi atti, dovuta al difetto di notifica degli stessi. Si tratta di argomentazioni tardivamente formulate, non nel ri- corso, ma esclusivamente con la memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c. e, comunque, per la prima volta in sede di legittimità: come tali, esse sono da ritenere inammissibili, anche perché, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non sono richiamati gli atti del giudizio di merito in cui le stesse (che pongono questioni di diritto che necessitano anche accer- tamenti di fatto) sarebbero state già sollevate. In ogni caso, è opportuno osservare, sempre a fini di comple- tezza, che lo stesso assunto in diritto posto a base di tali argo- mentazioni è da ritenere infondato, anche in astratto, in quanto, in linea generale, in caso di incolpevole mancata cono- scenza, da parte del debitore, degli atti esecutivi illegittimi per lui pregiudizievoli, non decorre il termine per la proposizione, da parte sua, dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.: di conseguenza, tale opposizione deve certamente ritenersi sempre proponibile ed ammissibile, laddove avanzata nei venti giorni dall'avvenuta conoscenza, legale o di fatto, di tali atti, conoscenza che certamente, nella specie, è da ritenersi anteriore alla proposizione del presente giudizio, in cui dei sud- detti atti si fa espressa menzione.
3. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa ap- plicazione degli artt. 2946 c.c.; 2043 c.c.; art. 2947, co. 3 c.c. in combinato con gli artt. 476, 479 c.p.; 2041 c.c.; 54, co. 2, D.P.R. n. 602/1973 (nella sua formulazione originaria); 2929 c.c.; 504 c.p.c.; 1422 e 2934 c.c.; 17, 25, 26, 53, 77, 79, 85 D.P.R. n. 602/1973 (nella formulazione applicabile ratione
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temporis) 145 c.p.c.; 948 c.c. e 112 c.p.c. in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4». La società ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui la corte d'appello avrebbe <- sullo stesso presup- posto erroneo dell'esperibilità nella specie dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. derivante dalla falsa applicazione delle norme di diritto intertemporale censurata nel precedente primo motivo - disatteso i principi regolanti i termini di prescrizione delle tutele azionate dalla ricorrente: risarcitorie, restitutorie, di indebito oggettivo, di arricchimento senza causa e di nullità (peraltro con erronea riduzione del petitum prospettato da parte attorea riconducendo tutte le domande alla sola fattispecie dell'azione aquiliana), ritenendole erroneamente intempestive (confer- mando implicitamente le statuizioni del primo giudice in parte qua mediante dichiarazione di assorbimento del relativo motivo di appello)>> nonché «(questa volta dichiarando assorbita una censura di appello su cui già il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi) eluso le regole normative governanti la forma, i termini, le modalità di adozione e gli obblighi di pubblicità degli atti della procedura esattoriale che ne condizionano la vali- dità/invalidità, l'esistenza/inesistenza, la procedibilità/improce- dibilità, mancando erroneamente di accertare l'esistenza dei molteplici profili di illegittimità affliggenti la procedura de qua denunziati dalla società esecutata, compresi quelli attinenti alla falsità degli avvisi e delle correlate notificazioni (giudizialmente accertata)>> Il presente motivo di ricorso resta assorbito in conseguenza del rigetto del precedente. Le censure con esso formulate sono, infatti, tutte basate sul presupposto della fondatezza (e, quindi dell'accoglimento) del primo motivo del ricorso ed hanno ad oggetto le questioni rela- tive al merito delle domande non esaminate dalla corte d'ap- pello (ivi incluse tutte le questioni relative alla individuazione
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ed alla quantificazione dei danni dedotti e di cui è chiesto il ri- Numero di raccolta generale 6508/2025 sarcimento), in quanto assorbite dal rilievo dell'omessa propo- sizione dell'opposizione agli atti dell'esecuzione esattoriale, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da parte della società debitrice. In considerazione del mancato accoglimento del primo motivo del ricorso, di conseguenza, tali questioni e le stesse censure formulate con il motivo di ricorso in esame, non possono che seguire analoga sorte.
4. Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della novità delle questioni di diritto esaminate, almeno negli esatti termini in cui esse risultano avanzate, e dell'oggettiva incertezza interpretativa sussistente in relazione alle stesse. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
La Corte: - rigetta il ricorso;
per questi motivi
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese
del giudizio di legittimità.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della società ricor- rente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in
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cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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Si dispone che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedi- mento siano omessi i dati identificativi di ricorrente e suoi genitori. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile della Corte di Cassazione, in data 27 gennaio 2025.
L'estensore
Augusto TATANGELO
Il presidente Giacomo TRAVAGLINO
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