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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Sara Cargasacchi Giudice
Francesca Riccardi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1490/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUZIO Parte_1 C.F._1
SA IA
e
NI TR (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAELLI C.F._2
GIORDANA
RICORRENTE
E CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Tutto ciò premesso i sigg. e PA IA Parte_1
chiedono che venga pronunciata sentenza in accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, piaccia al Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione personale tra i sigg. e PA IA, ordinando all'Ufficiale Parte_1 di Stato Civile del Comune di Tirano di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni
“1) I sigg. e PA IA vengono autorizzati a vivere separati, con Parte_1
obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio è affidato in via condivisa tra i genitori e collocato prevalentemente Persona_1
presso la madre.
Il padre avrà diritto di:
- vedere il figlio quando vuole e tenerlo anche a dormire indicativamente a fine settimana alternati, nonché due giorni la settimana, da individuarsi in accordo con la madre;
- tenere il figlio la metà delle vacanze Natalizie, Pasquali, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e le esigenze del minore, nonché tre settimane durante il periodo estivo.
3) la casa coniugale di Tirano (SO), Via Don Luigi Albonico n. 2, condotta in locazione, viene assegnata alla sig.ra PA, che subentrerà nel contratto di locazione;
il marito reperirà altra soluzione abitativa.
Il sig. continuerà ad accollarsi il pagamento del canone di locazione dell'abitazione, Parte_1
oltre alle spese condominiali ed ai costi delle relative utenze (luce, acqua, riscaldamento, TARI, ecc.), sino a quando la sig.ra PA non reperirà attività lavorativa che le consenta di provvedervi direttamente.
4) Il sig. verserà alla sig.ra PA, a titolo di contributo al suo mantenimento, la Parte_1 somma mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
5) Il sig. verserà alla sig.ra PA, a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1
figlio fintantochè non raggiunga l'autosufficienza economica, la somma mensile di € 300,00, Per_1
rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, e le spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Sondrio, verranno sostenute integralmente dal sig. Parte_1
6) Il sig. continuerà a percepire integralmente l'Assegno Unico per il figlio Parte_1 Per_1 erogato dall'INPS.
pagina 2 di 4 7) I coniugi autorizzano sin d'ora il rilascio dei documenti, validi anche per l'espatrio, del minore
. Persona_1
8) Salvo quanto qui indicato, le parti dichiarano di avere già regolato ogni altro rapporto di natura economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e NI TR, con ricorso ex art. 473 bis Parte_1
51 c.p.c. depositato in data 01.08.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra trascritte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
NI TR che hanno contratto matrimonio in Tirano (SO) il 10.05.2003;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
pagina 3 di 4 4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tirano (SO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 19.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Sara Cargasacchi Giudice
Francesca Riccardi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1490/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUZIO Parte_1 C.F._1
SA IA
e
NI TR (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAELLI C.F._2
GIORDANA
RICORRENTE
E CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Tutto ciò premesso i sigg. e PA IA Parte_1
chiedono che venga pronunciata sentenza in accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, piaccia al Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione personale tra i sigg. e PA IA, ordinando all'Ufficiale Parte_1 di Stato Civile del Comune di Tirano di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni
“1) I sigg. e PA IA vengono autorizzati a vivere separati, con Parte_1
obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio è affidato in via condivisa tra i genitori e collocato prevalentemente Persona_1
presso la madre.
Il padre avrà diritto di:
- vedere il figlio quando vuole e tenerlo anche a dormire indicativamente a fine settimana alternati, nonché due giorni la settimana, da individuarsi in accordo con la madre;
- tenere il figlio la metà delle vacanze Natalizie, Pasquali, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e le esigenze del minore, nonché tre settimane durante il periodo estivo.
3) la casa coniugale di Tirano (SO), Via Don Luigi Albonico n. 2, condotta in locazione, viene assegnata alla sig.ra PA, che subentrerà nel contratto di locazione;
il marito reperirà altra soluzione abitativa.
Il sig. continuerà ad accollarsi il pagamento del canone di locazione dell'abitazione, Parte_1
oltre alle spese condominiali ed ai costi delle relative utenze (luce, acqua, riscaldamento, TARI, ecc.), sino a quando la sig.ra PA non reperirà attività lavorativa che le consenta di provvedervi direttamente.
4) Il sig. verserà alla sig.ra PA, a titolo di contributo al suo mantenimento, la Parte_1 somma mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
5) Il sig. verserà alla sig.ra PA, a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1
figlio fintantochè non raggiunga l'autosufficienza economica, la somma mensile di € 300,00, Per_1
rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, e le spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Sondrio, verranno sostenute integralmente dal sig. Parte_1
6) Il sig. continuerà a percepire integralmente l'Assegno Unico per il figlio Parte_1 Per_1 erogato dall'INPS.
pagina 2 di 4 7) I coniugi autorizzano sin d'ora il rilascio dei documenti, validi anche per l'espatrio, del minore
. Persona_1
8) Salvo quanto qui indicato, le parti dichiarano di avere già regolato ogni altro rapporto di natura economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e NI TR, con ricorso ex art. 473 bis Parte_1
51 c.p.c. depositato in data 01.08.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra trascritte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
NI TR che hanno contratto matrimonio in Tirano (SO) il 10.05.2003;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
pagina 3 di 4 4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tirano (SO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 19.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 4 di 4