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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/11/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 661/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Mario Miele Giudice
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 661 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale dei coniugi, vertente:
TRA
, nata il [...], a [...] ed ivi residente alla Loc. Parte_1
S. Nicola, n. 3, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura C.F._1 in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Carmelo Veneri, (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2 professionale, in Vallo della Lucania (Sa), alla Piazza Olmo, n. 16;
RICORRENTE
E
, nato il [...] a [...], (C.F. CP_1
), residente in LL NT (Sa), alla Fraz. San Giovanni, alla C.F._3 via San Nicola n. 3, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Antonio Gozza (C.F. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, in AS Velino (Sa), alla via San Giorgio, snc;
RESISTENTE nonché
P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso con visto del 20.06.2025 e delle condizioni concordate così come precisate all'udienza del 22.10.2025 con visto del 25.10.2025;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in pari data.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi, recependo gli accordi intervenuti tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 13.06.2025, la sig.ra ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. Parte_1
in data 24.08.2002, presso il Comune di LL NT (Sa), CP_1 regolarmente registrato nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n.
5, parte II, serie A, anno 2002, optando per il regime di comunione dei beni;
che dalla predetta unione nascevano in Vallo della Lucania (Sa), il 16.07.2003 la primogenita, , ed il 02.01.2009, a Vallo della Lucania (Sa), il Persona_1 secondogenito, ; che l'unione coniugale, nata sotto i migliori Persona_2 auspici, naufragava a seguito del sopravvenire di incomprensioni che determinava il venir meno di qualsiasi forma di comunione spirituale e materiale per comportamenti imputabili esclusivamente al marito il quale aveva assunto comportamenti aggressivi e si mostrava fortemente disinteressato all'assistenza materiale ed alla crescita dei figli della coppia, per cui ella si determinava a chiedere la separazione giudiziale dallo stesso.
Tanto premesso in punto di fatto concludeva affinché l'intestato Tribunale dichiarasse la separazione personale di essi coniugi, autorizzandoli a vivere separati ed ordinando loro di vivere nel reciproco rispetto. Concludeva, inoltre, per l'affido condiviso dei figli ed e con collocamento anagrafico Per_1 Persona_2 degli stessi presso il coniuge nella abitazione familiare sita in LL CP_1
NT (Sa), alla Loc. San Nicola, n.3, da assegnarsi a quest'ultimo; chiedeva, inoltre, la determinazione di un calendario per l'esercizio del diritto di visita e frequentazione dei figli della coppia e la corresponsione di un assegno periodico mensile a carico del sig. , a titolo di contributo al mantenimento per la CP_1 prole, pari ad €. 600,00, nonché la ripartizione delle spese straordinarie, nella misura del 50%, a carico di ciascun genitore. Chiedeva, inoltre, l'autorizzazione per poter ottenere il rilascio del passaporto.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in data 20.10.2025 con comparsa di costituzione e riposta il sig. , il quale contestava CP_1 fermamente quanto esposto dalla moglie circa le cause della crisi dell'unione matrimoniale da ricercarsi, invero, in una progressiva e reciproca incompatibilità caratteriale che aveva reso intollerabile la convivenza e non già per condotte colpevoli ed imputabili al sig. . Esponeva, inoltre, che con spirito di CP_1 sacrificio si era sempre interessato alle esigenze del nucleo familiare, coltivando un profondo legame affettivo con i figli e che, in tempi recenti, era venuto a conoscenza di una relazione extra-coniugale intrattenuta dalla sig.ra ma per la quale Pt_1 era disposto a perdonare pur di salvare l'unione coniugale.
Tanto premesso in punto di fatto ed in assenza di prove circa una responsabilità esclusiva del resistente nella determinazione della crisi coniugale, si opponeva alla domanda di addebito della separazione.
Circa i provvedimenti accessori riguardanti la prole, insisteva affinché i figli,
e fossero affidati ad entrambi i genitori in Persona_1 Persona_2 regime di affido condiviso e collocati, anche anagraficamente, presso la abitazione familiare, sita in LL NT (Sa), fraz. San Giovanni, via San Nicola n. 3, di proprietà del sig. e a questi da assegnarsi in ragione del collocamento dei CP_1 figli. Si opponeva alla richiesta formulata dalla ricorrente circa il quantum dell'assegno periodico mensile di mantenimento rilevandone l'eccessività ed instava, al contempo, per la determinazione giudiziale dello stesso in misura proporzionale ai redditi ed alle capacità di entrambi i genitori, tenuto conto anche dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. Quanto al contributo per le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ecc.) concordava sulla ripartizione delle stesse nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente documentate e concordate tra i genitori e salvo i casi di urgenza. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Alla prima udienza per la comparizione delle parti fissata per la data del
22.10.2025, comparivano personalmente le parti con i rispettivi difensori i quali - preliminarmente- rappresentavano di aver raggiunto una intesa volta a definire bonariamente la presente controversia (accordo versato in atti con deposito telematico del 21.10.2025).
Il Giudice delegato, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e data lettura delle condizioni concordate così come parzialmente precisate (verbale di udienza del 22.10.2025) e che si richiamano integralmente, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione si riservata di riferirne al Collegio, previa trasmissione al PM in sede per le determinazioni di competenza.
Tanto premesso i ricorrenti chiedevano recepirsi le seguenti e trascritte condizioni della separazione: “…1) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunziare reciprocamente al mantenimento, dichiarano di vivere nel reciproco rispetto nell'interesse dei figli;
2) circa la casa coniugale, concessa in comodato d'uso gratuito al sig. da genitori, sita in via San Nicola, n. CP_1
3 di LL NT fraz. San Giovanni, le parti si accordano come segue: a) l'abitazione resterà nella piena disponibilità del sig. il quale continuerà a viverci CP_1 insieme a figli e , presso cui saranno collocati;
b) la mamma si trasferirà Per_1 Per_2 presso altra abitazione;
c) i mobili e gli arredi ivi esistenti resteranno nella piena disponibilità degli inquilini, con rinunzia della sig.ra a qualsiasi Parte_1 pretesa sui medesimi, fatto salvo per gli effetti strettamente personali, che rimarranno nella disponibilità di ciascun coniuge, e la sig.ra potrà Parte_1 ritirarli senza preavviso. 2) La sig.ra si impegna a versare, entro il Parte_1 giorno 10 di ogni mese la somma mensile di euro 150,00 per il mantenimento del figlio minore , su conto corrente -intestato al sig. con iban che Per_2 Controparte_1 verrà comunicato alla medesima, mentre la maggiorenne riceverà Persona_1
l'importo di €. 150,00 in via diretta da ciascun genitore, sul conto corrente alla medesima intestato, a titolo di mantenimento. Le spese straordinarie per i figli saranno suddivise al 50% tra cui le spese scolastiche, mediche, ed altre, purché provate e giustificate;
3) la gestione dei figli sarà svolta in regime di affido condiviso, per cui i genitori condivideranno le decisioni fondamentali riguardanti la vita dei figli
(salute, istruzione, educazione), con impegno a collaborare e comunicare in modo costruttivo per garantire il loro benessere. I figli hanno il diritto di mantenere rapporti continuativi e stabili con entrambi i genitori e con gli ascendenti di ciascun ramo familiare. I figli saranno liberi di decidere le visite ai genitori. 4) i coniugi si impegnano ad effettuare il trasferimento di proprietà dell'autovettura Fiat Panda TG GC565NF, attualmente intestata alla sig.ra in favore del sig. entro Parte_1 CP_1 trenta giorni dall'omologa delle presenti condizioni, con spese di trasferimento dell'autovettura a carico del sig. . 4) i coniugi rilasciano con il presente CP_1 nulla osta reciproco al rilascio del passaporto…”.
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Devono, pertanto, essere disposte le relative formalità.
Le condizioni della separazione sopra riportate sono da ritenersi congrue in quanto non contrarie a norme imperative nonché recepibili in questa sede in quanto conformi all' interesse del figlio minore della coppia, Persona_2
Deve in questa sede darsi atto che le condizioni pattuite in merito agli aspetti inerenti alla figlia maggiore della coppia, (n. il 16.07.2003) circa il Persona_1 collocamento, affido e scelte inerenti alla stessa, esulano dall'ambito del presente giudizio, stante la raggiunta maggiore età della stessa, per cui il Tribunale non può che limitarsi a prenderne atto, essendo rimesse alla libera determinazione delle parti coinvolte, e in particolare della figlia maggiorenne, fermo restando il contributo diretto al mantenimento attesa la pacifica non autosufficienza economica della stessa.
Con riguardo, infine, alla statuizione di cui al nr. 4 trattandosi di aspetto che esula dal terreno di indagine del presente giudizio, il Tribunale non può che limitarsi a prenderne atto.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti: dichiara la separazione personale tra i signori e CP_1 Parte_1 coniugi per matrimonio celebrato nel Comune di LL NT (Sa), in data
24.08.2002, trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 5, parte II, serie A, anno 2002, alle condizioni concordate e riportate in parte motiva con le precisazioni di cui sopra;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL NT (Sa), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
1) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Marianna Frangiosa dott.ssa Elvira Bellantoni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Mario Miele Giudice
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 661 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale dei coniugi, vertente:
TRA
, nata il [...], a [...] ed ivi residente alla Loc. Parte_1
S. Nicola, n. 3, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura C.F._1 in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Carmelo Veneri, (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2 professionale, in Vallo della Lucania (Sa), alla Piazza Olmo, n. 16;
RICORRENTE
E
, nato il [...] a [...], (C.F. CP_1
), residente in LL NT (Sa), alla Fraz. San Giovanni, alla C.F._3 via San Nicola n. 3, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Antonio Gozza (C.F. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, in AS Velino (Sa), alla via San Giorgio, snc;
RESISTENTE nonché
P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso con visto del 20.06.2025 e delle condizioni concordate così come precisate all'udienza del 22.10.2025 con visto del 25.10.2025;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in pari data.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi, recependo gli accordi intervenuti tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 13.06.2025, la sig.ra ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. Parte_1
in data 24.08.2002, presso il Comune di LL NT (Sa), CP_1 regolarmente registrato nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n.
5, parte II, serie A, anno 2002, optando per il regime di comunione dei beni;
che dalla predetta unione nascevano in Vallo della Lucania (Sa), il 16.07.2003 la primogenita, , ed il 02.01.2009, a Vallo della Lucania (Sa), il Persona_1 secondogenito, ; che l'unione coniugale, nata sotto i migliori Persona_2 auspici, naufragava a seguito del sopravvenire di incomprensioni che determinava il venir meno di qualsiasi forma di comunione spirituale e materiale per comportamenti imputabili esclusivamente al marito il quale aveva assunto comportamenti aggressivi e si mostrava fortemente disinteressato all'assistenza materiale ed alla crescita dei figli della coppia, per cui ella si determinava a chiedere la separazione giudiziale dallo stesso.
Tanto premesso in punto di fatto concludeva affinché l'intestato Tribunale dichiarasse la separazione personale di essi coniugi, autorizzandoli a vivere separati ed ordinando loro di vivere nel reciproco rispetto. Concludeva, inoltre, per l'affido condiviso dei figli ed e con collocamento anagrafico Per_1 Persona_2 degli stessi presso il coniuge nella abitazione familiare sita in LL CP_1
NT (Sa), alla Loc. San Nicola, n.3, da assegnarsi a quest'ultimo; chiedeva, inoltre, la determinazione di un calendario per l'esercizio del diritto di visita e frequentazione dei figli della coppia e la corresponsione di un assegno periodico mensile a carico del sig. , a titolo di contributo al mantenimento per la CP_1 prole, pari ad €. 600,00, nonché la ripartizione delle spese straordinarie, nella misura del 50%, a carico di ciascun genitore. Chiedeva, inoltre, l'autorizzazione per poter ottenere il rilascio del passaporto.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in data 20.10.2025 con comparsa di costituzione e riposta il sig. , il quale contestava CP_1 fermamente quanto esposto dalla moglie circa le cause della crisi dell'unione matrimoniale da ricercarsi, invero, in una progressiva e reciproca incompatibilità caratteriale che aveva reso intollerabile la convivenza e non già per condotte colpevoli ed imputabili al sig. . Esponeva, inoltre, che con spirito di CP_1 sacrificio si era sempre interessato alle esigenze del nucleo familiare, coltivando un profondo legame affettivo con i figli e che, in tempi recenti, era venuto a conoscenza di una relazione extra-coniugale intrattenuta dalla sig.ra ma per la quale Pt_1 era disposto a perdonare pur di salvare l'unione coniugale.
Tanto premesso in punto di fatto ed in assenza di prove circa una responsabilità esclusiva del resistente nella determinazione della crisi coniugale, si opponeva alla domanda di addebito della separazione.
Circa i provvedimenti accessori riguardanti la prole, insisteva affinché i figli,
e fossero affidati ad entrambi i genitori in Persona_1 Persona_2 regime di affido condiviso e collocati, anche anagraficamente, presso la abitazione familiare, sita in LL NT (Sa), fraz. San Giovanni, via San Nicola n. 3, di proprietà del sig. e a questi da assegnarsi in ragione del collocamento dei CP_1 figli. Si opponeva alla richiesta formulata dalla ricorrente circa il quantum dell'assegno periodico mensile di mantenimento rilevandone l'eccessività ed instava, al contempo, per la determinazione giudiziale dello stesso in misura proporzionale ai redditi ed alle capacità di entrambi i genitori, tenuto conto anche dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. Quanto al contributo per le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ecc.) concordava sulla ripartizione delle stesse nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente documentate e concordate tra i genitori e salvo i casi di urgenza. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Alla prima udienza per la comparizione delle parti fissata per la data del
22.10.2025, comparivano personalmente le parti con i rispettivi difensori i quali - preliminarmente- rappresentavano di aver raggiunto una intesa volta a definire bonariamente la presente controversia (accordo versato in atti con deposito telematico del 21.10.2025).
Il Giudice delegato, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e data lettura delle condizioni concordate così come parzialmente precisate (verbale di udienza del 22.10.2025) e che si richiamano integralmente, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione si riservata di riferirne al Collegio, previa trasmissione al PM in sede per le determinazioni di competenza.
Tanto premesso i ricorrenti chiedevano recepirsi le seguenti e trascritte condizioni della separazione: “…1) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunziare reciprocamente al mantenimento, dichiarano di vivere nel reciproco rispetto nell'interesse dei figli;
2) circa la casa coniugale, concessa in comodato d'uso gratuito al sig. da genitori, sita in via San Nicola, n. CP_1
3 di LL NT fraz. San Giovanni, le parti si accordano come segue: a) l'abitazione resterà nella piena disponibilità del sig. il quale continuerà a viverci CP_1 insieme a figli e , presso cui saranno collocati;
b) la mamma si trasferirà Per_1 Per_2 presso altra abitazione;
c) i mobili e gli arredi ivi esistenti resteranno nella piena disponibilità degli inquilini, con rinunzia della sig.ra a qualsiasi Parte_1 pretesa sui medesimi, fatto salvo per gli effetti strettamente personali, che rimarranno nella disponibilità di ciascun coniuge, e la sig.ra potrà Parte_1 ritirarli senza preavviso. 2) La sig.ra si impegna a versare, entro il Parte_1 giorno 10 di ogni mese la somma mensile di euro 150,00 per il mantenimento del figlio minore , su conto corrente -intestato al sig. con iban che Per_2 Controparte_1 verrà comunicato alla medesima, mentre la maggiorenne riceverà Persona_1
l'importo di €. 150,00 in via diretta da ciascun genitore, sul conto corrente alla medesima intestato, a titolo di mantenimento. Le spese straordinarie per i figli saranno suddivise al 50% tra cui le spese scolastiche, mediche, ed altre, purché provate e giustificate;
3) la gestione dei figli sarà svolta in regime di affido condiviso, per cui i genitori condivideranno le decisioni fondamentali riguardanti la vita dei figli
(salute, istruzione, educazione), con impegno a collaborare e comunicare in modo costruttivo per garantire il loro benessere. I figli hanno il diritto di mantenere rapporti continuativi e stabili con entrambi i genitori e con gli ascendenti di ciascun ramo familiare. I figli saranno liberi di decidere le visite ai genitori. 4) i coniugi si impegnano ad effettuare il trasferimento di proprietà dell'autovettura Fiat Panda TG GC565NF, attualmente intestata alla sig.ra in favore del sig. entro Parte_1 CP_1 trenta giorni dall'omologa delle presenti condizioni, con spese di trasferimento dell'autovettura a carico del sig. . 4) i coniugi rilasciano con il presente CP_1 nulla osta reciproco al rilascio del passaporto…”.
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Devono, pertanto, essere disposte le relative formalità.
Le condizioni della separazione sopra riportate sono da ritenersi congrue in quanto non contrarie a norme imperative nonché recepibili in questa sede in quanto conformi all' interesse del figlio minore della coppia, Persona_2
Deve in questa sede darsi atto che le condizioni pattuite in merito agli aspetti inerenti alla figlia maggiore della coppia, (n. il 16.07.2003) circa il Persona_1 collocamento, affido e scelte inerenti alla stessa, esulano dall'ambito del presente giudizio, stante la raggiunta maggiore età della stessa, per cui il Tribunale non può che limitarsi a prenderne atto, essendo rimesse alla libera determinazione delle parti coinvolte, e in particolare della figlia maggiorenne, fermo restando il contributo diretto al mantenimento attesa la pacifica non autosufficienza economica della stessa.
Con riguardo, infine, alla statuizione di cui al nr. 4 trattandosi di aspetto che esula dal terreno di indagine del presente giudizio, il Tribunale non può che limitarsi a prenderne atto.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti: dichiara la separazione personale tra i signori e CP_1 Parte_1 coniugi per matrimonio celebrato nel Comune di LL NT (Sa), in data
24.08.2002, trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 5, parte II, serie A, anno 2002, alle condizioni concordate e riportate in parte motiva con le precisazioni di cui sopra;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL NT (Sa), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
1) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Marianna Frangiosa dott.ssa Elvira Bellantoni