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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/04/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 820 del Registro Generale Contenzioso 2022,
TRA
nato a [...] l'[...], c.f.: Parte_1 C.F._1 ed ivi elettivamente domiciliato, in Vico Tarpea n. 5, presso lo studio dell'avv. Onofrio
Natoli;
- appellante -
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, p.iva.: P.IVA_1
- appellato contumace - avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte appellante ha concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 18/01/2021, conveniva Parte_1
l' dinanzi all'Ufficio del Giudice di pace Controparte_2 di Lipari per sentirlo condannare al pagamento, in proprio favore, della complessiva somma di euro 4.800,00 a titolo di ripetizione di indebito e/o di risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa delle trattenute mensili di euro 200,00 effettuate sulla sua pensione dall'ente convenuto, da gennaio a novembre 2020, a seguito dell'istanza ex art. 8 della legge n. 898/1970 rivolta dalla ex moglie finalizzata a conseguire Parte_2 il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento.
In particolare, l'attore deduceva l'infondatezza ed inammissibilità della superiore istanza, in quanto avanzata senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, nonché la illegittimità della trattenuta mensile effettuata dall' , la quale si sarebbe CP_1 posta in contrasto con il disposto dell'art. 545, comma 7 c.p.c., che stabilisce i limiti di pignorabilità delle somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza.
Con sentenza n. 52/2022, depositata in data 30/05/2022, il Giudice di Pace di
Lipari rigettava la domanda attorea, compensando le spese di lite.
Contro detta sentenza ha proposto appello riproponendo le Parte_1 censure già svolte nel primo grado di giudizio.
Più specificamente, l'appellante ha esposto: che l'illegittimità delle ritenute operate dall' sulle somme percepite da a titolo di pensione, nonché CP_1 Parte_1 del successivo trasferimento delle stesse alla moglie risulta dai Parte_2 documenti versati in atti e, segnatamente, dalla pec del 30/10/2020 inviata allo stesso appellante dalla Direzione Provinciale di Messina dell' , nella quale l'Istituto avrebbe CP_1 deciso di sospendere, a partire da dicembre 2020, il versamento mensile della somma di euro 200,00 in favore di sulla scorta dei limiti di pignorabilità posti dalla Parte_2 legge a tutela del trattamento pensionistico;
che la illegittimità delle superiori ritenute sarebbe ulteriormente comprovata dal provvedimento del 04/11/2020 reso dall'intestato
Tribunale nell'ambito del procedimento iscritto al n. 718/2017 R.G., dichiarativo dell'inammissibilità della richiesta di versamento diretto del predetto importo avanzata da
Parte_2
Ciò premesso, parte appellante ha chiesto di riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, “riconoscere e dichiarare che l' è tenuto alla restituzione/rifusione CP_1 dell'importo di euro 2.200,00, oltre quant'altro ritenuto a titolo risarcitorio, condannando perciò lo stesso , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al relativo pagamento, oltre accessori di legge, per le causali svolte”.
Non si è costituita parte appellata.
Con ordinanza dell'11/11/2024, la causa è stata rinviata all'udienza dell'11/03/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di eventuali note conclusive.
L'udienza si è, quindi, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. ed il giudice pronuncia sentenza sulla base dei seguenti motivi di fatto e diritto.
2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di Controparte_2
, il quale non si è costituito nel presente giudizio nonostante la regolare
[...] notifica dell'atto di appello.
Ancora in via preliminare ed assorbente, va rilevato il difetto di legittimazione a contraddire dell'odierno appellato, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, tanto con riferimento alla domanda di ripetizione di indebito, quanto in relazione alla domanda di risarcimento del danno.
Quanto alla prima, con cui parte appellante ha chiesto la restituzione delle somme CP_ trattenute dall' e versate a a seguito dell'istanza rivolta dalla Parte_2 medesima ai sensi dell'art. 8 della legge n. 898/1970, va sottolineato che l'art. 2033 c.c. individua il destinatario della condictio indebiti nell'accipiens, ossia in colui che abbia ricevuto un pagamento non dovuto a causa della invalidità ovvero della inesistenza del rapporto giuridico sottostante.
Nel caso di specie, l'Ente convenuto non ha incassato alcuna somma, essendosi limitato a dare esecuzione all'ordine di pagamento previsto dalla succitata disposizione, ai sensi della quale “il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente”.
Sulla scorta delle superiori considerazioni è logico concludere che l'appellante avrebbe dovuto agire nei confronti di in quanto assegnataria delle somme Parte_2 di cui Cortese chiede la restituzione e, pertanto, unica legittimata passiva Pt_1 rispetto alle pretese dallo stesso avanzate in tale sede.
Ad analoghe conclusioni è doveroso pervenire con riferimento alla domanda risarcitoria proposta da parte appellante, poiché la condotta posta in essere da parte appellata non costituisce fonte di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043
c.c., il quale presuppone, all'uopo, che il fatto sia stato commesso con dolo o colpa, avendo l'autore agito con l'intenzione di arrecare ad altri un danno ingiusto, ovvero senza l'adozione della prudenza, diligenza o perizia richieste durante lo svolgimento di determinate attività, costituiscano esse il contenuto di leggi, regolamenti, ordini o discipline o siano, invece, dettate dalle comuni regole della convivenza civile. L'art. 8 della legge n. 898/1970, infatti, nell'attribuire al coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno il diritto di richiederne l'immediato versamento a chi sia, a sua volta, tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, non configura in capo al terzo alcun obbligo di verifica circa l'adeguatezza della somma richiesta o la sussistenza dei presupposti per l'erogazione della medesima, essendo la posizione di quest'ultimo assimilabile a quella del terzo pignorato nell'ambito del procedimento di esecuzione forzata.
A conforto di siffatta ricostruzione dei rapporti tra il terzo destinatario dell'invito suddetto ed il richiedente interviene il quarto comma della disposizione in esame, il quale statuisce che, in caso di inadempimento del primo, l'altro ha il diritto di agire in executivis nei suoi confronti per il pagamento delle somme richieste.
E' di tutta evidenza, pertanto, che l'azione di risarcimento dei danni asseritamente patiti dall'odierno appellante a causa dell'eccessività delle somme versate dall' a CP_1
a titolo di assegno di mantenimento avrebbe dovuto essere proposta nei Parte_2 confronti di quest'ultima, in quanto unico soggetto tenuto a valutare la fondatezza delle pretese trasfuse nell'ordine di pagamento diretto e, conseguentemente, l'idoneità delle stesse a recare un danno ingiusto al coniuge obbligato.
Ne derivano il difetto di legittimazione passiva dell'odierno appellato e, in ogni caso, l'impossibilità di ritenere lo stesso responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il pregiudizio asseritamente patito da Parte_1
Pregiudizio che, comunque, avrebbe dovuto essere provato dall'appellante, non potendosi lo stesso ritenere commisurato alle somme versate dall'Ente di previdenza a e richiedendosi, invece, la dimostrazione – nel caso di specie, non fornita Parte_2
– dei danni conseguenti alla mancata disponibilità delle predette somme.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, è corretta la decisione del Giudice di prime cure, che pertanto va confermata, previa integrazione dei motivi posti a fondamento della medesima con le ragioni esplicitate in sede di gravame.
3. Quanto alle spese processuali, la relativa statuizione è esclusa dalla contumacia dell'appellato, non potendosi far luogo al rimborso di spese che la parte vittoriosa, non costituendosi in giudizio, non abbia dovuto sopportare.
In ragione dell'esito del giudizio di appello, ricorrono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02 nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 820/2022 R.G. così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
;
[...]
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02 nei confronti di parte appellante.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 27 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 820 del Registro Generale Contenzioso 2022,
TRA
nato a [...] l'[...], c.f.: Parte_1 C.F._1 ed ivi elettivamente domiciliato, in Vico Tarpea n. 5, presso lo studio dell'avv. Onofrio
Natoli;
- appellante -
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, p.iva.: P.IVA_1
- appellato contumace - avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte appellante ha concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 18/01/2021, conveniva Parte_1
l' dinanzi all'Ufficio del Giudice di pace Controparte_2 di Lipari per sentirlo condannare al pagamento, in proprio favore, della complessiva somma di euro 4.800,00 a titolo di ripetizione di indebito e/o di risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa delle trattenute mensili di euro 200,00 effettuate sulla sua pensione dall'ente convenuto, da gennaio a novembre 2020, a seguito dell'istanza ex art. 8 della legge n. 898/1970 rivolta dalla ex moglie finalizzata a conseguire Parte_2 il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento.
In particolare, l'attore deduceva l'infondatezza ed inammissibilità della superiore istanza, in quanto avanzata senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, nonché la illegittimità della trattenuta mensile effettuata dall' , la quale si sarebbe CP_1 posta in contrasto con il disposto dell'art. 545, comma 7 c.p.c., che stabilisce i limiti di pignorabilità delle somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza.
Con sentenza n. 52/2022, depositata in data 30/05/2022, il Giudice di Pace di
Lipari rigettava la domanda attorea, compensando le spese di lite.
Contro detta sentenza ha proposto appello riproponendo le Parte_1 censure già svolte nel primo grado di giudizio.
Più specificamente, l'appellante ha esposto: che l'illegittimità delle ritenute operate dall' sulle somme percepite da a titolo di pensione, nonché CP_1 Parte_1 del successivo trasferimento delle stesse alla moglie risulta dai Parte_2 documenti versati in atti e, segnatamente, dalla pec del 30/10/2020 inviata allo stesso appellante dalla Direzione Provinciale di Messina dell' , nella quale l'Istituto avrebbe CP_1 deciso di sospendere, a partire da dicembre 2020, il versamento mensile della somma di euro 200,00 in favore di sulla scorta dei limiti di pignorabilità posti dalla Parte_2 legge a tutela del trattamento pensionistico;
che la illegittimità delle superiori ritenute sarebbe ulteriormente comprovata dal provvedimento del 04/11/2020 reso dall'intestato
Tribunale nell'ambito del procedimento iscritto al n. 718/2017 R.G., dichiarativo dell'inammissibilità della richiesta di versamento diretto del predetto importo avanzata da
Parte_2
Ciò premesso, parte appellante ha chiesto di riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, “riconoscere e dichiarare che l' è tenuto alla restituzione/rifusione CP_1 dell'importo di euro 2.200,00, oltre quant'altro ritenuto a titolo risarcitorio, condannando perciò lo stesso , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al relativo pagamento, oltre accessori di legge, per le causali svolte”.
Non si è costituita parte appellata.
Con ordinanza dell'11/11/2024, la causa è stata rinviata all'udienza dell'11/03/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di eventuali note conclusive.
L'udienza si è, quindi, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. ed il giudice pronuncia sentenza sulla base dei seguenti motivi di fatto e diritto.
2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di Controparte_2
, il quale non si è costituito nel presente giudizio nonostante la regolare
[...] notifica dell'atto di appello.
Ancora in via preliminare ed assorbente, va rilevato il difetto di legittimazione a contraddire dell'odierno appellato, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, tanto con riferimento alla domanda di ripetizione di indebito, quanto in relazione alla domanda di risarcimento del danno.
Quanto alla prima, con cui parte appellante ha chiesto la restituzione delle somme CP_ trattenute dall' e versate a a seguito dell'istanza rivolta dalla Parte_2 medesima ai sensi dell'art. 8 della legge n. 898/1970, va sottolineato che l'art. 2033 c.c. individua il destinatario della condictio indebiti nell'accipiens, ossia in colui che abbia ricevuto un pagamento non dovuto a causa della invalidità ovvero della inesistenza del rapporto giuridico sottostante.
Nel caso di specie, l'Ente convenuto non ha incassato alcuna somma, essendosi limitato a dare esecuzione all'ordine di pagamento previsto dalla succitata disposizione, ai sensi della quale “il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente”.
Sulla scorta delle superiori considerazioni è logico concludere che l'appellante avrebbe dovuto agire nei confronti di in quanto assegnataria delle somme Parte_2 di cui Cortese chiede la restituzione e, pertanto, unica legittimata passiva Pt_1 rispetto alle pretese dallo stesso avanzate in tale sede.
Ad analoghe conclusioni è doveroso pervenire con riferimento alla domanda risarcitoria proposta da parte appellante, poiché la condotta posta in essere da parte appellata non costituisce fonte di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043
c.c., il quale presuppone, all'uopo, che il fatto sia stato commesso con dolo o colpa, avendo l'autore agito con l'intenzione di arrecare ad altri un danno ingiusto, ovvero senza l'adozione della prudenza, diligenza o perizia richieste durante lo svolgimento di determinate attività, costituiscano esse il contenuto di leggi, regolamenti, ordini o discipline o siano, invece, dettate dalle comuni regole della convivenza civile. L'art. 8 della legge n. 898/1970, infatti, nell'attribuire al coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno il diritto di richiederne l'immediato versamento a chi sia, a sua volta, tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, non configura in capo al terzo alcun obbligo di verifica circa l'adeguatezza della somma richiesta o la sussistenza dei presupposti per l'erogazione della medesima, essendo la posizione di quest'ultimo assimilabile a quella del terzo pignorato nell'ambito del procedimento di esecuzione forzata.
A conforto di siffatta ricostruzione dei rapporti tra il terzo destinatario dell'invito suddetto ed il richiedente interviene il quarto comma della disposizione in esame, il quale statuisce che, in caso di inadempimento del primo, l'altro ha il diritto di agire in executivis nei suoi confronti per il pagamento delle somme richieste.
E' di tutta evidenza, pertanto, che l'azione di risarcimento dei danni asseritamente patiti dall'odierno appellante a causa dell'eccessività delle somme versate dall' a CP_1
a titolo di assegno di mantenimento avrebbe dovuto essere proposta nei Parte_2 confronti di quest'ultima, in quanto unico soggetto tenuto a valutare la fondatezza delle pretese trasfuse nell'ordine di pagamento diretto e, conseguentemente, l'idoneità delle stesse a recare un danno ingiusto al coniuge obbligato.
Ne derivano il difetto di legittimazione passiva dell'odierno appellato e, in ogni caso, l'impossibilità di ritenere lo stesso responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il pregiudizio asseritamente patito da Parte_1
Pregiudizio che, comunque, avrebbe dovuto essere provato dall'appellante, non potendosi lo stesso ritenere commisurato alle somme versate dall'Ente di previdenza a e richiedendosi, invece, la dimostrazione – nel caso di specie, non fornita Parte_2
– dei danni conseguenti alla mancata disponibilità delle predette somme.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, è corretta la decisione del Giudice di prime cure, che pertanto va confermata, previa integrazione dei motivi posti a fondamento della medesima con le ragioni esplicitate in sede di gravame.
3. Quanto alle spese processuali, la relativa statuizione è esclusa dalla contumacia dell'appellato, non potendosi far luogo al rimborso di spese che la parte vittoriosa, non costituendosi in giudizio, non abbia dovuto sopportare.
In ragione dell'esito del giudizio di appello, ricorrono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02 nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 820/2022 R.G. così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
;
[...]
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02 nei confronti di parte appellante.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 27 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile