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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/11/2025, n. 3101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3101 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1398 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luca Boccuni Presidente
dott. Silvia Barison Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 1398 2025 r.g. promossa da:
( ), rappresentata e difesa, come da mandato in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. DA ROIT ANDREA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
SO Via Commenda. n. 10
APPELLANTE
contro
( , rappresentato e difeso, come da mandato in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'Avv.DE FRANCO LETIZIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
SO, Via Pozzobon, n. 5
APPELLATO
E con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
1 Oggetto: Separazione giudiziale, appello avverso la sentenza del Tribunale di SO n. 577/2025 dell'8.4.2025, pubblicata il 16/04/2025
Conclusioni di parte attrice: “ In riforma della sentenza n. 577/2025, resa in data 08.04.2025 dal
Tribunale di SO nel procedimento iscritto al n. 1479/2023 (doc. 1), pubblicata e comunicata in data 22.04.2025 e notificata in data 30.06.2025: voglia codesta Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito imputabile al sig.
per violazione del dovere di assistenza morale e materiale e dell'obbligo alla Controparte_1 collaborazione nell'interesse della famiglia, alle seguenti condizioni: sulle condizioni di affidamento
e mantenimento dei figli.
1) i figli e saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori con Per_1 Persona_2 collocamento prevalente presso la madre, sig.ra e vivranno con quest'ultima, Parte_1 presso l'abitazione familiare in TI di SO (TV) in Via Monsignor Albino Schileo n. 61, ovvero ove la madre riterrà opportuno stabilire la residenza, previa comunicazione al sig. CP_1
, in modo da consentire la bigenitorialità; 2) durante il periodo scolastico trascorreranno le
[...] giornate con la madre, mentre, per quanto riguarda i fine settimana, ne trascorreranno 3 (tre) al mese con il padre a partire dalle ore 19:00 del venerdì sino alle ore 20:00 della domenica, mentre il rimanente con la madre. Durante la sospensione delle attività scolastiche i figli potranno recarsi anche nel tardo pomeriggio/sera presso l'abitazione del padre infrasettimanalmente.
Per quanto riguarda gli altri periodi, i figli saranno affidatati ai genitori con le seguenti modalità:
- nel periodo estivo trascorreranno un periodo di vacanza a turno con ciascun genitore, secondo le modalità e i tempi che verranno concordati di anno in anno tra questi ultimi;
- nel periodo delle vacanze natalizie, invece, trascorreranno il giorno di Natale con la madre e quello di SAto ST con il padre e viceversa ad anni alterni;
il Capodanno verrà trascorso ad anni alterni con l'uno o l'altro dei genitori;
- nel periodo delle vacanze pasquali, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre e quello di TA con il padre e viceversa ad anni alterni. - Viene, comunque, fatta salva per i genitori la possibilità di accordare modalità diverse di affidamento dei figli in ragione delle esigenze di questi e dei rispettivi impegni personali e di lavoro dei genitori;
3) entrambi i genitori garantiranno a e l'educazione e l'istruzione (anche a mezzo della continuità Per_1 Persona_2 scolastica) con concordi scelte sulle scuole che i figli frequenteranno e la loro ubicazione, nel rispetto del primario interesse e dei bisogni, delle attitudini e delle capacità dei figli;
4) il sig. Controparte_1 concorrerà con puntualità e regolarità al mantenimento dei figli nella misura di euro 400,00 mensili ciascuno (rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, avendo a riferimento il mese di febbraio
2023), che saranno versati sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno Parte_1
2 10 (dieci) di ogni mese fino alla maggiore età dei figli e comunque fino al raggiungimento della loro autonomia economica;
5) il sig. contribuirà alle spese straordinarie nella misura del Controparte_1
70% intendendosi per tali quelle scolastiche (iscrizioni, rette mensili, viaggi di studio, dotazioni di cancelleria, libri, corsi di ripetizioni), quelle mediche e medicinali connessi non mutuabili, attività sportive e ricreative, secondo la suddivisione elaborata con il protocollo del 29 novembre 2017, adottato dal Consiglio Nazionale Forense. Le spese dovranno essere debitamente documentate e preventivamente concordate. Il genitore che dovesse eventualmente sostenere dette spese senza il previo consenso dell'altro si assumerà l'onere del loro totale costo. Il pagamento di tali spese dovrà avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'effettivo esborso da parte del genitore che vi provvederà; 6) la sig.ra e il sig. prestano il loro consenso al Parte_1 Controparte_1 rilascio-rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei loro figli;
Sulle condizioni patrimoniali e non patrimoniali tra i coniugi.
7) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto a far data dal deposito del presente atto;
8) dal momento della separazione i coniugi saranno liberi di stabilire la residenza ove ritengano più opportuno, previa comunicazione reciproca e senza pregiudizio all'esercizio della bigenitorialità;
9) la casa coniugale, in TI di SO (TV) in Via Monsignor Albino Schileo n. 61, sarà assegnata alla sig.ra 10) il sig. contribuirà con puntualità e Parte_1 Controparte_1 regolarità al mantenimento della moglie nella misura di Euro 200,00 mensili (rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, avendo a riferimento il mese di febbraio 2023), che saranno versati sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese;
11) il Parte_1 sig. si accollerà interamente il pagamento dei ratei mensili del mutuo contratto per Controparte_1
l'acquisto della casa famigliare nonché del finanziamento acceso;
12) l'assegno unico verrà incassato dalla sig.ra 13) il sig. contribuirà alle spese straordinarie relative Parte_1 Controparte_1 all'abitazione familiare nella misura del 70%.
In via istruttoria si insiste per le richieste istruttorie già formulate nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. e, quindi, segnatamente: si chiede l'ammissione della prova per testi con riferimento ai seguenti capitoli: vero che il sig. abbandonava sua sponte l'attività di scout durante il primo CP_1 anno di fidanzamento con la sig.ra vero che la sig.ra si iscriveva alla Proloco di Parte_1 Parte_1
TI proprio al fine di passare più tempo col sig. , partecipando alle riunioni e ai vari CP_1 eventi organizzati;
vero che la sig.ra condivideva col marito l'interesse per le serate a tema Parte_1
“country”, partecipare assieme a più serate e acquistando abbigliamento a tema;
vero che, nell'anno
2008, la sig.ra svolgeva il lavoro di commessa con contratto a tempo indeterminato Parte_1 nel negozio a marchio “Benetton” sito nel Centro Commerciale di Marcon (VE); vero che, a causa di
3 problemi alla schiena, la sig.ra era costretta ad assentarsi dal posto di lavoro per
Parte_1 alcuni mesi;
vero che, una volta rientrata sul posto di lavoro, la sig.ra subiva da
Parte_1 parte del suo datore condotte di “mobbing” in ragione della prolungata assenza, reputata non giustificata nonostante i documentati problemi fisici;
7) vero che la sig.ra
Parte_1 sopportava la difficile situazione lavorativa per circa un anno, sino a quando si determinava nel fare causa al datore di lavoro;
8) vero che la vertenza si risolveva con un accordo tra la sig.ra
Parte_1
e il datore di lavoro;
9) vero che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il sig.
[...] CP_1 era solito lamentarsi della presunta indolenza della moglie nella ricerca di un'occupazione lavorativa;
10) vero che le doglianze del sig. di cui al capitolo che precede erano sostenute e alimentate CP_1 dalla sua famiglia di origine;
11) vero che, allorquando contattava la madre al telefono, il sig. CP_1 raccontava che la sig.ra era sempre nervosa o stanca per colpa della nascita del Parte_1 figlio;
12) vero che il primogenito aveva continui risvegli di notte e necessitava di Per_1 Per_1 essere allattato al seno a richiesta;
13) vero che, dopo la nascita del primo figlio, avvenuta il
04.07.2012, il sig. trascorreva sempre i fine settimana a casa dei propri genitori senza portare CP_1 con sé la sua famiglia;
14) vero che, nei primi mesi di vita di , il sig. si disinteressava Per_1 CP_1 della cura dello stesso, nonché di svolgere qualsivoglia mansione nella gestione della casa;
15) vero che, a distanza di circa sei mesi dalla nascita del piccolo, la sig.ra soffriva di depressione CP_2 post partum;
16) vero che la sig.ra chiedeva aiuto ad una operatrice dell'Ulss di Parte_1
NC, al fine di gestire ed arginare lo stato depressivo;
17) vero che l'operatrice dell'Ulss di
NC invitava il sig. ad aiutare la moglie nella gestione del figlio e della casa;
Controparte_1
18) vero che il sig. respingeva le richieste di assistenza provenienti dalla moglie;
Controparte_1
19) vero che, in quel periodo di tempo, il prevenuto si recava sempre dopo l'orario di lavoro a casa dei propri genitori;
20) vero che, al raggiungimento dell'anno di età di , la sig.ra Per_1 Parte_1 seguiva un corso come assistente familiare, al termine del quale riprendeva a lavorare a
[...] domicilio assistendo anziani affetti da demenza, Parkinson ovvero facendo la baby Sitter o la domestica;
21) vero che, con la ripresa dell'attività lavorativa, si ripresentavano i problemi alla schiena della sig.ra 22) vero che la sig.ra faceva ricorso all'uso Parte_1 Parte_1 di antidolorifici che le permettessero in qualche modo di continuare l'attività lavorativa;
23) vero che la sig.ra chiedeva sempre al marito la sua presenza almeno durante il fine settimana affinché Parte_1 trascorresse del tempo con la famiglia;
24) vero che il sig. riteneva la cosa di scarsa Controparte_1 importanza, seguitando a trascorrere il suo tempo libero con i propri genitori;
25) vero che, al primo mese di gravidanza l'odierna ricorrente riscontrava seri problemi di salute causati sempre dai dolori alla schiena (difficoltà a deambulare e impossibilità di seguire il primogenito); 26) vero che, in ragione delle problematiche di salute di cui al precedente capitolo, la sig.ra si Parte_1
4 vedeva costretta a trasferirsi dai suoi genitori per quasi due mesi;
27) vero che, in quella circostanza, la sig.ra chiedeva l'intervento di un'ambulanza per condurla in ospedale poiché Parte_1 dai troppi dolori non riusciva a dormire e nemmeno a recarsi in bagno;
28) vero che, durante i mesi di degenza dai genitori, il sig. veniva a trovare la moglie solo per poche ore durante il fine CP_1 settimana;
29) vero che, il giorno della dimissione dall'ospedale dopo aver partorito il secondogenito, il sig. arrivava in ritardo in ospedale in quanto addormentatosi a casa;
30) vero che, Controparte_1 appena dimessa dall'ospedale, la sig.ra era costretta a gestire da sola entrambi i Parte_1 bimbi;
31) vero che, quando terminava il lavoro, Il sig. andava sempre da suo padre e lì vi CP_1 rimaneva fino a tardi;
32) vero che, in sole due occasioni, la sig.ra contattava Parte_1 telefonicamente il marito poiché in grosse difficoltà coi bimbi;
33) vero che nelle occasioni di cui al capitolo che precede il sig. rincasava comunque tardi;
34) vero che l'unico aiuto Controparte_1 nella gestione dei bimbi e della casa arrivava sempre da parte dei nonni materni;
35) vero che, al primo anno del secondogenito, la sig.ra trovava come soluzione lavorativa l'attività di Parte_1 animatrice ai compleanni;
36) vero che l'idea escogitata per contribuire economicamente alla famiglia era avversata dal sig. , il quale accusava la moglie di inseguire strane idee e di trascurare i CP_1 figli;
37) vero che, all'incirca a fine settembre/inizio ottobre 2019, si acuivano i problemi alla schiena della sig.ra 38) vero che la sig.ra subiva un intervento day- Parte_1 Parte_1 hospital ad inizio dell'anno 2020, a cui seguivano cure al cortisone con dosaggio di morfina;
39) vero che la sig.ra cercava sempre un confronto verbale col marito al fine di evitare la crisi della Parte_1 coppia;
40) vero che, a marzo dell'anno 2020, la sig.ra indicava al marito un Parte_1 terapista per aiutare loro ad affrontare la crisi di coppia;
41) vero che il sig. seguiva solo due CP_1 sedute dopodiché sospendeva il percorso;
42) vero che, durante i festeggiamenti per la comunione del figlio maggiore nel mese di maggio 2022, precisamente dopo il pranzo organizzato nella casa familiare, la sig.ra è stata avvicinata e baciata con costrizione da un caro amico del marito, Parte_1 di nome;
43) vero che la sig.ra riferiva quanto descritto al capitolo che precede al CP_3 Parte_1 marito;
44) vero che il sig. mostrava la più totale indifferenza in relazione all'episodio di CP_1 cui al capitolo n. 42, affermando che “non poteva farci nulla”; 45) vero che il sig. continuava CP_1 nei periodi successivi ad uscire e frequentare ancora l'amico ; 46) vero che negli ultimi due CP_3 anni di matrimonio il sig. era solito rincasare non prima delle ore 19:00. Si indicano a testi, CP_1 su tutte le indicate circostanze, la sig.ra di TI (TV), la sig.ra di Testimone_1 Testimone_2
SA NO di NC (TV), il sig. di SA NO di NC (TV) e la sig.ra Testimone_3 di SA AG di TA (TV). Si chiede che codesto Giudice voglia disporre l'ordine Testimone_4 di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti dell'azienda ove lavora del sig. dei CP_1 cartellini marcatempo che monitorano le entrate e le uscite dal luogo di lavoro ovvero, qualora il
5 sistema sia gestito mediante un badge elettronico, dei dati relativi al tempo di lavoro contenuti nel database dell'azienda a partire dal mese di ottobre dell'anno 2021 alla data odierna. Si chiede, infine, la disposizione di un accertamento di carattere tributario sulla persona del sig. . In Controparte_1 ogni caso: condannarsi il sig. alla rifusione in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1 di tutte le spese e competenze del giudizio in primo grado nonché di tutte le spese e competenze del giudizio di appello. In subordine in punto di spese: riformare la sentenza impugnata, disponendo la compensazione delle spese e delle competenze di entrambi i giudizi ovvero una diversa e più favorevole ripartizione delle stesse in favore della sig.ra . Parte_1
Conclusioni di parte convenuta: “ In via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis cpc. Nel merito: Respingersi il proposto appello e confermarsi integralmente la sentenza n. 577/2025 Tribunale di SO. Spese di lite anche dell'appello rifuse da distrarsi a favore del procuratore anticipatario. In via istruttoria: in caso di contestazione di chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli da leggersi anteposta la locuzione “vero che”: i) in data 25.9.2025 ha sottoscritto con il Suo dipendente Controparte_1
l'accordo di finanziamento che Le viene mostrato (doc. 5) che prevede il versamento da parte Sua di
€ 15.000,00 con onere del di restituire la cifra in 150 rate mensili di € 100 ciascuna ii) detta CP_1 cifra di € 15.000,00 è stata versata sul c.c. di in tre traches di € 7.000,00 in data 25.9.2025, CP_1
€ 5.000,00 il 28.9.2025, € 3.000,00 in data 30.9.2025. Teste: di Testimone_5
TI “
Conclusioni del Procuratore Generale:
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. radicava presso il Tribunale di SO giudizio di separazione personale n. Parte_1
1479 2023 r.g. con richiesta di addebito a carico del coniuge , assegnazione della Controparte_1 casa coniugale sita TI di SO (TV) in Via Monsignor Albino Schileo n. 61 in proprio favore, quale collocataria della prole, nonché del pagamento di un contributo per il mantenimento dei figli (4.7.2012) e (28.5.2016) per €400,00 ciascuno, oltre al 70% delle spese Per_1 Per_2 straordinarie ad un assegno per €200 per il proprio mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c.
1.1.2. Deduceva di essere disoccupata in ragione delle sue precarie condizioni di salute in quanto affetta da lombosciatalgia cronica in portatrice di ernie discali in L4 L5 e, di grado minore, in L3 –
6 L4 e L2 e L3 (doc. 3) e che il sig. , dipendente presso Metalika S.r.l., percepiva un Controparte_1 reddito imponibile annuo di €22.828,00, giusta Certificazione Unica 2022 per l'anno 2021 (docc. 4
– 5);
1.1.3. Chiedeva altresì che il sig. fosse dichiarato tenuto ad accollarsi interamente il CP_1 pagamento dei ratei mensili del mutuo contratto per l'acquisto della casa famigliare (in scadenza
2045) e dei ratei relativi al prestito bancario contratto per l'acquisto dell'autovettura Fiat Grande
Punto targata DT 362 LB già intestata alla sig.ra e che l'assegno unico, incassato Parte_1 dal sig. , venisse percepito integralmente dalla sig.ra Controparte_1 Parte_1
1.1.4. Allegava che i coniugi avevano contratto matrimonio in data 12.5.2012 e che il rapporto di coppia si era deteriorato notevolmente e caratterizzato da forte disaffezione al matrimonio, nonché da un profondo distacco materiale e spirituale, di fatto insanabile nonostante i molteplici sforzi profusi dalla sig.ra Deduceva che il sig. da anni palesava un colpevole disinteresse nei Parte_1 CP_1 confronti della compagna e rispetto al ruolo di genitore dei figli nati dal matrimonio.
1.1.5. Il Tribunale, con la sentenza oggi impugnata, rigettava la domanda di addebito e di assegno di mantenimento in proprio favore formulate dalla sig.ra affidava i figli in via condivisa ad CP_2 entrambi i genitori, collocandoli prevalentemente presso la madre, ponendo a carico del padre un assegno per il mantenimento dei minori di €300,00 ciascuno, oltre al 60% delle spese straordinarie.
Il Tribunale infine condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali in ragione della prevalente soccombenza.
Il giudizio di secondo grado.
2.1. L'appellante si duole della pronuncia sopra indicata proponendo cinque motivi di Parte_1 censura.
2.1.1. Primo motivo di censura: I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 337 sexies
c.c.: sull'omessa pronuncia in relazione alle domande di assegnazione della casa familiare, di accollo dei ratei del muto, del finanziamento per l'acquisto dell'autovettura nonché sull'attribuzione dell'assegno unico.
2.1.2. Secondo l'appellante il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi in relazione (i) alla domanda di assegnazione della casa familiare, (ii) di accollo dei ratei del mutuo gravante sulla casa familiare (di proprietà dei coniugi al 50%) e (III) del finanziamento per l'acquisto dell'autovettura in uso alla sig.ra nonché (iv) di attribuzione dell'assegno unico.
7 2.2. Secondo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: sull'errata interpretazione delle risultanze istruttorie – sul giudizio di ammissibilità delle stesse.
2.2.1. L'appellante deduce di aver prodotto in primo grado documentazione comprovante l'esistenza dell'addebito in capo alla controparte ed, inoltre, reitera anche in questa sede le istanze istruttorie
(prova orale, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei cartellini marcatempo ed accertamento dei redditi dell'appellato a mezzo della Guardia di Finanza) non accolte dal Tribunale di SO, ribadendo che il sig. beneficerebbe di altra entrata finanziaria, ovverosia della Controparte_1 rendita agricola dei terreni intestati al prevenuto, alla di lui madre e alla di lui sorella (cfr. doc. 10).
2.2.3. Quanto alla DS (dichiarazione sostitutiva per il rilascio del modello ISEE) prodotta quale doc. 22 unitamente alla comparsa conclusionale, rileva che tale produzione non sarebbe tardiva, poiché documento venuto nella disponibilità della sig.ra in occasione della certificazione Parte_1
ISEE nel febbraio dell'anno 2024 e, quindi, successivamente allo scadere del termine per le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., n. 2; da tale documento si evincerebbe che nell'anno 2022, oltre al conto corrente cointestato con la moglie, il sig. ne aveva un altro di cui l'appellante ignorava CP_1
l'esistenza e a cui è collegato un conto deposito.
2.3. Terzo motivo di appello: III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 151 c.c.: sulla mancata attribuzione dell'addebito della separazione in capo al sig. CP_1 Pt_2
Ribadisce come la crisi coniugale fosse dovuta unicamente al distacco affettivo e materiale
[...] perpetrato negli anni dal sig. , crisi che è divenuta irreversibile nonostante tutti gli sforzi CP_1 adoperati dalla sig.ra in costanza di matrimonio per evitarla richiama il contenuto delle Parte_1 captazioni tra presenti di cui ai docc. 14-16 di primo grado, aventi valore confessorio.
2.4. Sulla documentazione sopravvenuta e non producibile nel primo grado di giudizio.
2.4.1. L'appellante deposita in questo grado documentazione di formazione successiva al giudizio di primo grado ed in particolare verbale della Commissione Medica per il riconoscimento CP_4 dell'invalidità civile del 03.04.2025 la quale riconosceva un'invalidità pari al 46 % in ragione della sua condizione di obesità a cui si aggiunge la sindrome fibromialgica e la presenza di ernie discali
(doc. 4). Ribadisce che l'attuale problematica condizioni negativamente la possibilità per l'appellante di trovare un'occupazione lavorativa.
2.5. Quinto motivo. Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.: sull'erronea attribuzione delle spese del giudizio unicamente a carico della sig.ra Parte_1
8 2.6. L'appellante deduce l'erronea condanna alle spese di lite disposta a suo carico dal Tribunale, non potendo la sig.ra ritenersi totalmente soccombente ex art. 91 c.p.c., in quanto il giudice a Parte_1 quo aveva rigettato la domanda formulata dall'appellato di condanna al pagamento di una somma a titolo di contributo al mantenimento della prole per €250,00 per figlio, somma inferiore a quella riconosciuta dal Tribunale (€300,00 a figlio).
3.Si è costituito l'appellato, il quale ha eccepito la manifesta infondatezza del gravame.
3.1. Quanto al primo motivo, relativo alla mancata pronuncia in ordine all'assegnazione della casa familiare, precisa di voler dare espressa conferma ed acquiescenza al provvedimento di assegnazione della casa disposto in sede provvisoria.
3.1.1. Quanto all'Assegno Unico, evidenzia che il Tribunale, in via provvisoria, aveva disposto che lo stesso venisse percepito dalla nulla oppone a che l'A.U. sia integralmente percepito Parte_1 dalla moglie nel caso di conferma dell'importo stabilito in primo grado a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole: nel caso di aumento dell'importo a carico del padre, chiede che in tal caso l'A.U. sia diviso al 50% tra i genitori.
3.1.1. Rileva che correttamente il Tribunale di SO non ha disposto l'accollo in capo al CP_1 dell'intera rata del mutuo, esulando questa disposizione, in assenza di accordo tra le parti, tra le domande soggette al rito della separazione personale tra i coniugi;
deduce che il finanziamento dell'autovettura è stato estinto a maggio 2025.
3.2. Quanto al secondo motivo rileva l'inammissibilità e la natura esplorativa delle istanze istruttorie formulate da controparte.
3.3. Ribadisce anche l'infondatezza del terzo motivo di censura, in assenza di prova dei fatti posti a base della domanda di addebito e della loro efficacia eziologica rispetto alla frattura dell'affectio coniugalis.
3.4. Si oppone alla produzione documentale di controparte poiché tardiva e comunque ininfluente ai fini del decidere, essendo la certificazione comprovante un'invalidità pari al 46%, misura che non le impedirebbe di lavorare, tanto che non le dà diritto ad alcun sostentamento economico da parte dello
Stato.
3.4.1.Ribadisce di aver percepito nell'anno 2024, un reddito mensile netto, comprensivo di straordinario di circa €1.700,00, di sostenere integralmente la rata del mutuo a tasso variabile (in scadenza 2045, rata di €500/600 circa), di aver contratto un prestito con il proprio datore di lavoro per €15.000,00 con piano di rientro di € 100 al mese per i prossimi 150 mesi (cfr. doc. 4), avendo
9 dovuto sostenere spese ingenti per la ristrutturazione del condominio in cui è ubicata la casa familiare
(€ 5.775,19 doc. 6-7) la parcella del legale (cfr. doc. 2 – 3 – 4- 9), infine la propria quota del 60% delle spese del dentista per il figlio (doc. 8). Per_2
3.5. Conferma – quanto al quinto motivo di appello – la correttezza della decisione di primo grado in ordine alla disposta condanna alle spese di lite di controparte, risultata soccombente sulle domande coltivate.
La causa è stata discussa all'udienza del 20.10.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.Il primo motivo è parzialmente fondato, limitatamente alla domanda di assegnazione della casa familiare espressamente chiesta dalla sig.ra (punto n. 6 atto di precisazione delle Parte_1 conclusioni di primo grado), quale collocataria prevalente della prole, collocazione non disposta dalla sentenza e dell'assegno unico (punto n. 12 atto di precisazione delle conclusioni di primo grado) di cui non vi è regolamentazione definitiva.
1.1. La domanda di assegnazione deve pertanto essere accolta, in quanto il fine dell'assegnazione della casa familiare è quello di tutelare, in via esclusiva, i figli minori ovvero i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e l'interesse della prole al mantenimento dell'ambiente domestico in cui sono cresciuti.
1.2. Analogamente può statuirsi che l'importo dell'assegno unico per i figli sia percepito integralmente dalla sig.ra quale genitore collocatario della prole (cfr. Cass. n. 4672/2025). Parte_1
1.2.1. Invero l'art. 6, c. 4, D. lgs. 230/2021, circa l'assegno unico universale, stabilisce: "L'assegno è corrisposto dall' ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura CP_4 tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo,
l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario".
1.2.1. Ai sensi dell'art. 2 co. 1, del medesimo D. Lgs. l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l'art. 5, co. 4, stabilisce che "per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi".
1.2.2.Stante il tenore letterale della suddetta norma, occorre prendere le mosse dalla Circolare CP_ dell' n. 23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di
10 procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento".
1.2.3 Ritiene pertanto la Corte che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo.
Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la CP_ genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'
1.3.1. Deve invece essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di accollo del mutuo e del finanziamento auto in quanto non coltivabili nell'ambito del giudizio di separazione e del rito proprio di quest'ultimo.
2.1. Il secondo e terzo motivo, delibati congiuntamente, sono infondati.
2.1.2 E' noto che la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare l'impossibilità per i coniugi di continuare a vivere insieme (cfr. Cass., Sez. 1, n. 18074/2014).
2.1.3. Secondo le regole generali di riparto dell'onere della prova, spetta alla parte che chiede l'addebito della separazione l'onere di provare la condotta violativa degli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale, nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda e, dunque, l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione
(cfr. Cass., Sez. 1, n. 25966/2022; Cass., Sez. 6-1, n. 3923/2018; Cass., Sez. 1, n. 2059/2012).
2.1.4. L'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali, quale causa di esclusione del nesso causale, integra un'eccezione in senso lato, ed è pertanto rilevabile d'ufficio, purché siano allegati dalla parte a ciò interessata i fatti che suffragano tale situazione e i menzionati fatti risultino provati dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass., Sez. 1, n.
20866/2021).
2.1.5. L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve, peraltro, essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale
11 comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., Sez. 1, n. 14162/2001; Cass., Sez. 1, n. 15101/2004).
2.1.6. Rileva la Corte come il tribunale, con motivazione succinta ma comunque scevra da censure, correttamente non abbia ammesso le istanze di prova orale formulate dalla ricorrente in primo grado, in punto addebito (capitoli da 1 a 3, da 9 a 20 da 23 a 24 da 28 a 34 e da 39 a 46) poiché aventi ad oggetto circostanze irrilevanti a fini del decidere ed in gran parte collocate temporalmente in data anteriore alla nascita del figlio secondogenito (2016) ed al ricorso alla terapia di coppia Per_2
(2020), in quanto la nascita di un figlio e l'avvio di un percorso di sostegno psicologico da parte di una coppia non comporti di per sé la dimostrazione di un contesto familiare ormai disgregato (cfr.
Cass. Civ. n. 2059/2012), semmai di un tentativo di miglioramento della relazione coniugale, ciò a dimostrazione dell'affectio ancora in essere.
2.1.7. Inoltre, dalle allegazioni contenute nel libello introduttivo, così come dalle conversazioni tra presenti depositate agli atti (docc. 14-16, conversazioni del 1.2.2023, 2.3.2023 e 3.3.2023) non si evincono violazioni dei doveri di assistenza morale e materiale e di contribuzione di cui all'art. 143, commi 1 e 2, c.c. così gravi da determinare la crisi della coppia, così come accertato dal Tribunale di
SO.
2.1.8. Anzi osserva la Corte come, con valore confessorio, la sig.ra riferendosi all'impegno Parte_1 del marito nell'attività di lavoro abbia affermato (nella conversazione del 1.2.2023) di non imputargli una colpa, con ciò ammettendo un modulo di condivisione del progetto familiare basato su una ripartizione dei ruoli all'interno del nucleo che vedeva il marito dedito più al lavoro e la moglie nell'accudimento della prole.
2.1.9.Quanto alla dedotta circostanza della gestione esclusiva della prole da parte della sola Parte_1 quale causa di addebito (capitoli 23 e 24), rileva la Corte come i coniugi, in sede di regolamentazione del regime di affido e collocazione dei figli, non abbiano contestato le rispettive capacità genitoriali, con ciò implicitamente affermando l'adeguatezza anche di quella paterna, condividendo il regime di visita ratificato dal Tribunale, adeguatezza che fa ragionevolmente presumere la previa presenza anche della figura paterna nella vita dei bambini.
2.1.10. In ordine ai capitoli di prova relativi alle condizioni di salute della sig.ra rilevanti Parte_1 ai fini dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. ed alle vicende del rapporto di lavoro da 4 a 8,
21, 22, 25, 26, 27, da 35 al 38, rileva il Collegio che le predette dovevano essere oggetto di prova documentale.
12 3. Deve altresì essere rigettata, anche alla luce della nuova documentazione versata in giudizio, ammissibile poiché di formazione successiva alla pronuncia di primo grado, la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla sig.ra ai sensi dell'art. 156. c.c. CP_2
3.1. Premesso che per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge cui non
è addebitabile la separazione ex art. 156 c.c., è necessario che il coniuge richiedente non abbia redditi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che vi sia una disparità economica tra le parti (cfr. Cass. n.n. 11494/2024;11250/2024).
3.2. Invero la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato (cfr. Cass.
18.9.2024, n. 25055).
3.3. A tal fine l'indagine non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass. n. 9915-2007).
3.4. Inoltre, è essenziale valutare il tenore di vita matrimoniale come parametro di riferimento per determinare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e la sua capacità lavorativa.
3.5. L'attitudine al lavoro proficuo del coniuge richiedente l'assegno, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. Cass. n. 5817/2018, in applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del giudice di merito, che aveva escluso il diritto al mantenimento del coniuge, in ragione della pacifica esistenza di proposte di lavoro immotivatamente non accettate).
3.6.Grava infatti sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156
c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino
13 a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. Cass. 3354/2025; Cass. 20866/2021; n. 24049/21; n. 234/20215).
3.7. Il giudice deve infatti verificare l'esistenza dell'attitudine - di colui che richiede il contributo - al lavoro proficuo, attitudine da intendersi come potenziale capacità di guadagno, che si concretizzi in un'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa derivante da ogni concreto fattore individuale e ambientale, con la fondamentale specifica per cui grava sul richiedente l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato per reperire un'occupazione retribuita e rispondente alle proprie capacità professionali.
3.8. Pertanto, in applicazione del citato consolidato orientamento, la doglianza della rilevante disparità delle condizioni reddituali tra i coniugi è da ritenere preclusa dall'accertamento preliminare della mancata prova dell'adeguata ricerca di lavoro.
3.9. Infatti la ricorrente, di anni 49, ha allegato di avere in passato svolto le mansioni di commessa, poi di assistente agli anziani, baby sitter ed infine animatrice per compleanni, di essere disoccupata dal 2020 a causa delle proprie precarie condizioni di salute (ernie discali, obesità e da ultimo sindrome fibromialgica) ed ha documentato che la stessa Commissione Medica per l'invalidità civile nel CP_4 verbale del 3.4.2025 (doc. n. 4) ha riconosciuto un'invalidità civile nella misura del 46%, misura comunque idonea a fondare il diritto dell'appellante all'iscrizione nell'elenco del collocamento mirato ai sensi della legge n. 68/99, consentendo l'accesso ad un lavoro che tenga conto delle capacità residue.
3.10.Il sig. espleta attività di operaio, percependo un reddito medio mensile netto di circa CP_1
€1.800,00, vive presso la di lui madre, è gravato dal pagamento della una rata di mutuo di circa
500/600 euro mensili, oltre al contributo per il mantenimento ordinario della prole ed al 60% delle spese straordinarie;
le documentate movimentazioni del conto corrente cointestato acceso presso
Intesa SA Paolo, non danno atto di valori rilevanti, né quello cointestato con la madre, all'esito della successione paterna, così respingendo le istanze di accertamento istruttorio sul punto.
3.10. Inoltre l'appellante beneficia dell'assegnazione della casa coniugale di cui è comproprietaria e del fatto che il coniuge si è assunto l'impegno di pagare le rate del mutuo cointestato ad entrambi;
tali circostanze hanno una sicura valenza economica suscettibile di apprezzamento ai fini di cui all'art. 156 c.c., perché da un lato il godimento della casa coniugale da parte dell'assegnatario non trova fondamento nella comproprietà dell'abitazione, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota immobiliare e si traduce in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto (cfr. Cass. n. 27599/2022); dall'altro lato anche l'impegno assunto da parte del sig. CP_5
[.. di corrispondere la quota parte del mutuo gravante sulla sig. costituisce per quest'ultima un Parte_1 risparmio di spesa e quindi un indicatore rilevante ai fini dell'esclusione del diritto alla percezione dell'assegno, esclusione che deve essere confermata.
4. Applicando tali principi al caso di specie deve osservarsi che il Tribunale ha fatto buon governo dei predetti nella misura in cui ha tenuto in debito conto di tutti gli indicatori rilevanti, in particolare la residua capacità lavorativa specifica dell'appellante, le condizioni patrimoniali delle parti e il non elevato tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di convivenza, non allegato da alcuna delle parti in causa.
4.1. Anche la misura del contributo paterno per il mantenimento ordinario della prole appare congruo in relazione a tutti i parametri di cui all'art. 337 ter, c.4, c.c., così come la quota parte delle spese straordinarie.
5. Il quinto motivo di appello, relativo alla condanna alle spese di lite di primo grado, è parzialmente fondato.
5.1. Invero, in materia di spese processuali, la compensazione totale o parziale delle stesse può essere disposta solo in presenza di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte Cost. sent. 77/2018), esplicitamente indicati dal giudice ex art. 92, c.2, c.p.c..
5.2.Il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse;
ne consegue che il sindacato della Corte di Cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altre gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Cass. 9860/2025;26912/2020).
5.3. Quanto alla soccombenza reciproca tra le parti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Sentenza n. 32061/2022) hanno affermato il noto principio di diritto in omaggio la quale: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, c.2, c.p.c.”.
15 5.4. Il Tribunale di SO ha dedotto che “Considerata la soccombenza della ricorrente, le cui domande di addebito e di assegno di mantenimento vengono respinte, le spese di lite vanno poste a carico della stessa”.
5.5 Rileva la Corte che le parti in primo grado sono addivenute a conclusioni conformi sia in ordine alla declaratoria sullo status, che sul regime di affidamento, collocazione dei minori, assegnazione della casa coniugale ed assegno unico;
le parti inoltre sono rimaste reciprocamente soccombenti in ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per la prole;
l'appellante è risultante soccombente in punto domanda di addebito ad assegno di mantenimento: pertanto può giustificarsi la compensazione delle spese di lite di primo grado ai sensi dell'art. 92, c.2, c.p.c. nella misura del
50%.
Analogamente anche le spese di lite di questo grado, liquidate come in parte dispositiva ai sensi del
DM n. 55/2014 e succ. mod, vengono compensate nella misura del 30% in ragione della parziale e reciproca soccombenza e poste per i residui 2/3 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza del Tribunale di SO n.
577/2025 dell'8.4.2025, pubblicata il 16/04/2025, così provvede:
2. assegna la casa coniugale sita in TI di SO (TV) in Via Monsignor Albino Schileo
n. 61, a , quale collocataria della prole;
Parte_1
3. dispone che l'assegno unico per i figli minori (4.7.2012) e (28.5.2016) CP_4 Per_1 Per_2 sia percepito integralmente da;
Parte_1
4. dichiara inammissibili le domande di accollo del mutuo gravante sulla casa coniugale e del finanziamento dell'autovettura FIAT GRANDE PUNTO;
5. compensa le spese di lite di primo grado, spese già liquidate per l'intero in € 5.000,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, nella misura del 50% e pone il residuo 50% a carico di , con distrazione in favore del procuratore Parte_1 antistatario;
6. compensa le spese di lite del presente grado del giudizio, spese liquidate per l'intero in
€5.200,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, nella misura di
1/3 e pone i residui 2/3 a carico di , con distrazione in favore del procuratore Parte_1 antistatario;
7. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti
16 e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 27.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Silvia Franzoso dott. Luca Boccuni
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luca Boccuni Presidente
dott. Silvia Barison Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 1398 2025 r.g. promossa da:
( ), rappresentata e difesa, come da mandato in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. DA ROIT ANDREA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
SO Via Commenda. n. 10
APPELLANTE
contro
( , rappresentato e difeso, come da mandato in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'Avv.DE FRANCO LETIZIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
SO, Via Pozzobon, n. 5
APPELLATO
E con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
1 Oggetto: Separazione giudiziale, appello avverso la sentenza del Tribunale di SO n. 577/2025 dell'8.4.2025, pubblicata il 16/04/2025
Conclusioni di parte attrice: “ In riforma della sentenza n. 577/2025, resa in data 08.04.2025 dal
Tribunale di SO nel procedimento iscritto al n. 1479/2023 (doc. 1), pubblicata e comunicata in data 22.04.2025 e notificata in data 30.06.2025: voglia codesta Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito imputabile al sig.
per violazione del dovere di assistenza morale e materiale e dell'obbligo alla Controparte_1 collaborazione nell'interesse della famiglia, alle seguenti condizioni: sulle condizioni di affidamento
e mantenimento dei figli.
1) i figli e saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori con Per_1 Persona_2 collocamento prevalente presso la madre, sig.ra e vivranno con quest'ultima, Parte_1 presso l'abitazione familiare in TI di SO (TV) in Via Monsignor Albino Schileo n. 61, ovvero ove la madre riterrà opportuno stabilire la residenza, previa comunicazione al sig. CP_1
, in modo da consentire la bigenitorialità; 2) durante il periodo scolastico trascorreranno le
[...] giornate con la madre, mentre, per quanto riguarda i fine settimana, ne trascorreranno 3 (tre) al mese con il padre a partire dalle ore 19:00 del venerdì sino alle ore 20:00 della domenica, mentre il rimanente con la madre. Durante la sospensione delle attività scolastiche i figli potranno recarsi anche nel tardo pomeriggio/sera presso l'abitazione del padre infrasettimanalmente.
Per quanto riguarda gli altri periodi, i figli saranno affidatati ai genitori con le seguenti modalità:
- nel periodo estivo trascorreranno un periodo di vacanza a turno con ciascun genitore, secondo le modalità e i tempi che verranno concordati di anno in anno tra questi ultimi;
- nel periodo delle vacanze natalizie, invece, trascorreranno il giorno di Natale con la madre e quello di SAto ST con il padre e viceversa ad anni alterni;
il Capodanno verrà trascorso ad anni alterni con l'uno o l'altro dei genitori;
- nel periodo delle vacanze pasquali, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre e quello di TA con il padre e viceversa ad anni alterni. - Viene, comunque, fatta salva per i genitori la possibilità di accordare modalità diverse di affidamento dei figli in ragione delle esigenze di questi e dei rispettivi impegni personali e di lavoro dei genitori;
3) entrambi i genitori garantiranno a e l'educazione e l'istruzione (anche a mezzo della continuità Per_1 Persona_2 scolastica) con concordi scelte sulle scuole che i figli frequenteranno e la loro ubicazione, nel rispetto del primario interesse e dei bisogni, delle attitudini e delle capacità dei figli;
4) il sig. Controparte_1 concorrerà con puntualità e regolarità al mantenimento dei figli nella misura di euro 400,00 mensili ciascuno (rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, avendo a riferimento il mese di febbraio
2023), che saranno versati sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno Parte_1
2 10 (dieci) di ogni mese fino alla maggiore età dei figli e comunque fino al raggiungimento della loro autonomia economica;
5) il sig. contribuirà alle spese straordinarie nella misura del Controparte_1
70% intendendosi per tali quelle scolastiche (iscrizioni, rette mensili, viaggi di studio, dotazioni di cancelleria, libri, corsi di ripetizioni), quelle mediche e medicinali connessi non mutuabili, attività sportive e ricreative, secondo la suddivisione elaborata con il protocollo del 29 novembre 2017, adottato dal Consiglio Nazionale Forense. Le spese dovranno essere debitamente documentate e preventivamente concordate. Il genitore che dovesse eventualmente sostenere dette spese senza il previo consenso dell'altro si assumerà l'onere del loro totale costo. Il pagamento di tali spese dovrà avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'effettivo esborso da parte del genitore che vi provvederà; 6) la sig.ra e il sig. prestano il loro consenso al Parte_1 Controparte_1 rilascio-rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei loro figli;
Sulle condizioni patrimoniali e non patrimoniali tra i coniugi.
7) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto a far data dal deposito del presente atto;
8) dal momento della separazione i coniugi saranno liberi di stabilire la residenza ove ritengano più opportuno, previa comunicazione reciproca e senza pregiudizio all'esercizio della bigenitorialità;
9) la casa coniugale, in TI di SO (TV) in Via Monsignor Albino Schileo n. 61, sarà assegnata alla sig.ra 10) il sig. contribuirà con puntualità e Parte_1 Controparte_1 regolarità al mantenimento della moglie nella misura di Euro 200,00 mensili (rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, avendo a riferimento il mese di febbraio 2023), che saranno versati sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese;
11) il Parte_1 sig. si accollerà interamente il pagamento dei ratei mensili del mutuo contratto per Controparte_1
l'acquisto della casa famigliare nonché del finanziamento acceso;
12) l'assegno unico verrà incassato dalla sig.ra 13) il sig. contribuirà alle spese straordinarie relative Parte_1 Controparte_1 all'abitazione familiare nella misura del 70%.
In via istruttoria si insiste per le richieste istruttorie già formulate nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. e, quindi, segnatamente: si chiede l'ammissione della prova per testi con riferimento ai seguenti capitoli: vero che il sig. abbandonava sua sponte l'attività di scout durante il primo CP_1 anno di fidanzamento con la sig.ra vero che la sig.ra si iscriveva alla Proloco di Parte_1 Parte_1
TI proprio al fine di passare più tempo col sig. , partecipando alle riunioni e ai vari CP_1 eventi organizzati;
vero che la sig.ra condivideva col marito l'interesse per le serate a tema Parte_1
“country”, partecipare assieme a più serate e acquistando abbigliamento a tema;
vero che, nell'anno
2008, la sig.ra svolgeva il lavoro di commessa con contratto a tempo indeterminato Parte_1 nel negozio a marchio “Benetton” sito nel Centro Commerciale di Marcon (VE); vero che, a causa di
3 problemi alla schiena, la sig.ra era costretta ad assentarsi dal posto di lavoro per
Parte_1 alcuni mesi;
vero che, una volta rientrata sul posto di lavoro, la sig.ra subiva da
Parte_1 parte del suo datore condotte di “mobbing” in ragione della prolungata assenza, reputata non giustificata nonostante i documentati problemi fisici;
7) vero che la sig.ra
Parte_1 sopportava la difficile situazione lavorativa per circa un anno, sino a quando si determinava nel fare causa al datore di lavoro;
8) vero che la vertenza si risolveva con un accordo tra la sig.ra
Parte_1
e il datore di lavoro;
9) vero che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il sig.
[...] CP_1 era solito lamentarsi della presunta indolenza della moglie nella ricerca di un'occupazione lavorativa;
10) vero che le doglianze del sig. di cui al capitolo che precede erano sostenute e alimentate CP_1 dalla sua famiglia di origine;
11) vero che, allorquando contattava la madre al telefono, il sig. CP_1 raccontava che la sig.ra era sempre nervosa o stanca per colpa della nascita del Parte_1 figlio;
12) vero che il primogenito aveva continui risvegli di notte e necessitava di Per_1 Per_1 essere allattato al seno a richiesta;
13) vero che, dopo la nascita del primo figlio, avvenuta il
04.07.2012, il sig. trascorreva sempre i fine settimana a casa dei propri genitori senza portare CP_1 con sé la sua famiglia;
14) vero che, nei primi mesi di vita di , il sig. si disinteressava Per_1 CP_1 della cura dello stesso, nonché di svolgere qualsivoglia mansione nella gestione della casa;
15) vero che, a distanza di circa sei mesi dalla nascita del piccolo, la sig.ra soffriva di depressione CP_2 post partum;
16) vero che la sig.ra chiedeva aiuto ad una operatrice dell'Ulss di Parte_1
NC, al fine di gestire ed arginare lo stato depressivo;
17) vero che l'operatrice dell'Ulss di
NC invitava il sig. ad aiutare la moglie nella gestione del figlio e della casa;
Controparte_1
18) vero che il sig. respingeva le richieste di assistenza provenienti dalla moglie;
Controparte_1
19) vero che, in quel periodo di tempo, il prevenuto si recava sempre dopo l'orario di lavoro a casa dei propri genitori;
20) vero che, al raggiungimento dell'anno di età di , la sig.ra Per_1 Parte_1 seguiva un corso come assistente familiare, al termine del quale riprendeva a lavorare a
[...] domicilio assistendo anziani affetti da demenza, Parkinson ovvero facendo la baby Sitter o la domestica;
21) vero che, con la ripresa dell'attività lavorativa, si ripresentavano i problemi alla schiena della sig.ra 22) vero che la sig.ra faceva ricorso all'uso Parte_1 Parte_1 di antidolorifici che le permettessero in qualche modo di continuare l'attività lavorativa;
23) vero che la sig.ra chiedeva sempre al marito la sua presenza almeno durante il fine settimana affinché Parte_1 trascorresse del tempo con la famiglia;
24) vero che il sig. riteneva la cosa di scarsa Controparte_1 importanza, seguitando a trascorrere il suo tempo libero con i propri genitori;
25) vero che, al primo mese di gravidanza l'odierna ricorrente riscontrava seri problemi di salute causati sempre dai dolori alla schiena (difficoltà a deambulare e impossibilità di seguire il primogenito); 26) vero che, in ragione delle problematiche di salute di cui al precedente capitolo, la sig.ra si Parte_1
4 vedeva costretta a trasferirsi dai suoi genitori per quasi due mesi;
27) vero che, in quella circostanza, la sig.ra chiedeva l'intervento di un'ambulanza per condurla in ospedale poiché Parte_1 dai troppi dolori non riusciva a dormire e nemmeno a recarsi in bagno;
28) vero che, durante i mesi di degenza dai genitori, il sig. veniva a trovare la moglie solo per poche ore durante il fine CP_1 settimana;
29) vero che, il giorno della dimissione dall'ospedale dopo aver partorito il secondogenito, il sig. arrivava in ritardo in ospedale in quanto addormentatosi a casa;
30) vero che, Controparte_1 appena dimessa dall'ospedale, la sig.ra era costretta a gestire da sola entrambi i Parte_1 bimbi;
31) vero che, quando terminava il lavoro, Il sig. andava sempre da suo padre e lì vi CP_1 rimaneva fino a tardi;
32) vero che, in sole due occasioni, la sig.ra contattava Parte_1 telefonicamente il marito poiché in grosse difficoltà coi bimbi;
33) vero che nelle occasioni di cui al capitolo che precede il sig. rincasava comunque tardi;
34) vero che l'unico aiuto Controparte_1 nella gestione dei bimbi e della casa arrivava sempre da parte dei nonni materni;
35) vero che, al primo anno del secondogenito, la sig.ra trovava come soluzione lavorativa l'attività di Parte_1 animatrice ai compleanni;
36) vero che l'idea escogitata per contribuire economicamente alla famiglia era avversata dal sig. , il quale accusava la moglie di inseguire strane idee e di trascurare i CP_1 figli;
37) vero che, all'incirca a fine settembre/inizio ottobre 2019, si acuivano i problemi alla schiena della sig.ra 38) vero che la sig.ra subiva un intervento day- Parte_1 Parte_1 hospital ad inizio dell'anno 2020, a cui seguivano cure al cortisone con dosaggio di morfina;
39) vero che la sig.ra cercava sempre un confronto verbale col marito al fine di evitare la crisi della Parte_1 coppia;
40) vero che, a marzo dell'anno 2020, la sig.ra indicava al marito un Parte_1 terapista per aiutare loro ad affrontare la crisi di coppia;
41) vero che il sig. seguiva solo due CP_1 sedute dopodiché sospendeva il percorso;
42) vero che, durante i festeggiamenti per la comunione del figlio maggiore nel mese di maggio 2022, precisamente dopo il pranzo organizzato nella casa familiare, la sig.ra è stata avvicinata e baciata con costrizione da un caro amico del marito, Parte_1 di nome;
43) vero che la sig.ra riferiva quanto descritto al capitolo che precede al CP_3 Parte_1 marito;
44) vero che il sig. mostrava la più totale indifferenza in relazione all'episodio di CP_1 cui al capitolo n. 42, affermando che “non poteva farci nulla”; 45) vero che il sig. continuava CP_1 nei periodi successivi ad uscire e frequentare ancora l'amico ; 46) vero che negli ultimi due CP_3 anni di matrimonio il sig. era solito rincasare non prima delle ore 19:00. Si indicano a testi, CP_1 su tutte le indicate circostanze, la sig.ra di TI (TV), la sig.ra di Testimone_1 Testimone_2
SA NO di NC (TV), il sig. di SA NO di NC (TV) e la sig.ra Testimone_3 di SA AG di TA (TV). Si chiede che codesto Giudice voglia disporre l'ordine Testimone_4 di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti dell'azienda ove lavora del sig. dei CP_1 cartellini marcatempo che monitorano le entrate e le uscite dal luogo di lavoro ovvero, qualora il
5 sistema sia gestito mediante un badge elettronico, dei dati relativi al tempo di lavoro contenuti nel database dell'azienda a partire dal mese di ottobre dell'anno 2021 alla data odierna. Si chiede, infine, la disposizione di un accertamento di carattere tributario sulla persona del sig. . In Controparte_1 ogni caso: condannarsi il sig. alla rifusione in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1 di tutte le spese e competenze del giudizio in primo grado nonché di tutte le spese e competenze del giudizio di appello. In subordine in punto di spese: riformare la sentenza impugnata, disponendo la compensazione delle spese e delle competenze di entrambi i giudizi ovvero una diversa e più favorevole ripartizione delle stesse in favore della sig.ra . Parte_1
Conclusioni di parte convenuta: “ In via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis cpc. Nel merito: Respingersi il proposto appello e confermarsi integralmente la sentenza n. 577/2025 Tribunale di SO. Spese di lite anche dell'appello rifuse da distrarsi a favore del procuratore anticipatario. In via istruttoria: in caso di contestazione di chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli da leggersi anteposta la locuzione “vero che”: i) in data 25.9.2025 ha sottoscritto con il Suo dipendente Controparte_1
l'accordo di finanziamento che Le viene mostrato (doc. 5) che prevede il versamento da parte Sua di
€ 15.000,00 con onere del di restituire la cifra in 150 rate mensili di € 100 ciascuna ii) detta CP_1 cifra di € 15.000,00 è stata versata sul c.c. di in tre traches di € 7.000,00 in data 25.9.2025, CP_1
€ 5.000,00 il 28.9.2025, € 3.000,00 in data 30.9.2025. Teste: di Testimone_5
TI “
Conclusioni del Procuratore Generale:
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. radicava presso il Tribunale di SO giudizio di separazione personale n. Parte_1
1479 2023 r.g. con richiesta di addebito a carico del coniuge , assegnazione della Controparte_1 casa coniugale sita TI di SO (TV) in Via Monsignor Albino Schileo n. 61 in proprio favore, quale collocataria della prole, nonché del pagamento di un contributo per il mantenimento dei figli (4.7.2012) e (28.5.2016) per €400,00 ciascuno, oltre al 70% delle spese Per_1 Per_2 straordinarie ad un assegno per €200 per il proprio mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c.
1.1.2. Deduceva di essere disoccupata in ragione delle sue precarie condizioni di salute in quanto affetta da lombosciatalgia cronica in portatrice di ernie discali in L4 L5 e, di grado minore, in L3 –
6 L4 e L2 e L3 (doc. 3) e che il sig. , dipendente presso Metalika S.r.l., percepiva un Controparte_1 reddito imponibile annuo di €22.828,00, giusta Certificazione Unica 2022 per l'anno 2021 (docc. 4
– 5);
1.1.3. Chiedeva altresì che il sig. fosse dichiarato tenuto ad accollarsi interamente il CP_1 pagamento dei ratei mensili del mutuo contratto per l'acquisto della casa famigliare (in scadenza
2045) e dei ratei relativi al prestito bancario contratto per l'acquisto dell'autovettura Fiat Grande
Punto targata DT 362 LB già intestata alla sig.ra e che l'assegno unico, incassato Parte_1 dal sig. , venisse percepito integralmente dalla sig.ra Controparte_1 Parte_1
1.1.4. Allegava che i coniugi avevano contratto matrimonio in data 12.5.2012 e che il rapporto di coppia si era deteriorato notevolmente e caratterizzato da forte disaffezione al matrimonio, nonché da un profondo distacco materiale e spirituale, di fatto insanabile nonostante i molteplici sforzi profusi dalla sig.ra Deduceva che il sig. da anni palesava un colpevole disinteresse nei Parte_1 CP_1 confronti della compagna e rispetto al ruolo di genitore dei figli nati dal matrimonio.
1.1.5. Il Tribunale, con la sentenza oggi impugnata, rigettava la domanda di addebito e di assegno di mantenimento in proprio favore formulate dalla sig.ra affidava i figli in via condivisa ad CP_2 entrambi i genitori, collocandoli prevalentemente presso la madre, ponendo a carico del padre un assegno per il mantenimento dei minori di €300,00 ciascuno, oltre al 60% delle spese straordinarie.
Il Tribunale infine condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali in ragione della prevalente soccombenza.
Il giudizio di secondo grado.
2.1. L'appellante si duole della pronuncia sopra indicata proponendo cinque motivi di Parte_1 censura.
2.1.1. Primo motivo di censura: I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 337 sexies
c.c.: sull'omessa pronuncia in relazione alle domande di assegnazione della casa familiare, di accollo dei ratei del muto, del finanziamento per l'acquisto dell'autovettura nonché sull'attribuzione dell'assegno unico.
2.1.2. Secondo l'appellante il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi in relazione (i) alla domanda di assegnazione della casa familiare, (ii) di accollo dei ratei del mutuo gravante sulla casa familiare (di proprietà dei coniugi al 50%) e (III) del finanziamento per l'acquisto dell'autovettura in uso alla sig.ra nonché (iv) di attribuzione dell'assegno unico.
7 2.2. Secondo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: sull'errata interpretazione delle risultanze istruttorie – sul giudizio di ammissibilità delle stesse.
2.2.1. L'appellante deduce di aver prodotto in primo grado documentazione comprovante l'esistenza dell'addebito in capo alla controparte ed, inoltre, reitera anche in questa sede le istanze istruttorie
(prova orale, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei cartellini marcatempo ed accertamento dei redditi dell'appellato a mezzo della Guardia di Finanza) non accolte dal Tribunale di SO, ribadendo che il sig. beneficerebbe di altra entrata finanziaria, ovverosia della Controparte_1 rendita agricola dei terreni intestati al prevenuto, alla di lui madre e alla di lui sorella (cfr. doc. 10).
2.2.3. Quanto alla DS (dichiarazione sostitutiva per il rilascio del modello ISEE) prodotta quale doc. 22 unitamente alla comparsa conclusionale, rileva che tale produzione non sarebbe tardiva, poiché documento venuto nella disponibilità della sig.ra in occasione della certificazione Parte_1
ISEE nel febbraio dell'anno 2024 e, quindi, successivamente allo scadere del termine per le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., n. 2; da tale documento si evincerebbe che nell'anno 2022, oltre al conto corrente cointestato con la moglie, il sig. ne aveva un altro di cui l'appellante ignorava CP_1
l'esistenza e a cui è collegato un conto deposito.
2.3. Terzo motivo di appello: III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 151 c.c.: sulla mancata attribuzione dell'addebito della separazione in capo al sig. CP_1 Pt_2
Ribadisce come la crisi coniugale fosse dovuta unicamente al distacco affettivo e materiale
[...] perpetrato negli anni dal sig. , crisi che è divenuta irreversibile nonostante tutti gli sforzi CP_1 adoperati dalla sig.ra in costanza di matrimonio per evitarla richiama il contenuto delle Parte_1 captazioni tra presenti di cui ai docc. 14-16 di primo grado, aventi valore confessorio.
2.4. Sulla documentazione sopravvenuta e non producibile nel primo grado di giudizio.
2.4.1. L'appellante deposita in questo grado documentazione di formazione successiva al giudizio di primo grado ed in particolare verbale della Commissione Medica per il riconoscimento CP_4 dell'invalidità civile del 03.04.2025 la quale riconosceva un'invalidità pari al 46 % in ragione della sua condizione di obesità a cui si aggiunge la sindrome fibromialgica e la presenza di ernie discali
(doc. 4). Ribadisce che l'attuale problematica condizioni negativamente la possibilità per l'appellante di trovare un'occupazione lavorativa.
2.5. Quinto motivo. Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.: sull'erronea attribuzione delle spese del giudizio unicamente a carico della sig.ra Parte_1
8 2.6. L'appellante deduce l'erronea condanna alle spese di lite disposta a suo carico dal Tribunale, non potendo la sig.ra ritenersi totalmente soccombente ex art. 91 c.p.c., in quanto il giudice a Parte_1 quo aveva rigettato la domanda formulata dall'appellato di condanna al pagamento di una somma a titolo di contributo al mantenimento della prole per €250,00 per figlio, somma inferiore a quella riconosciuta dal Tribunale (€300,00 a figlio).
3.Si è costituito l'appellato, il quale ha eccepito la manifesta infondatezza del gravame.
3.1. Quanto al primo motivo, relativo alla mancata pronuncia in ordine all'assegnazione della casa familiare, precisa di voler dare espressa conferma ed acquiescenza al provvedimento di assegnazione della casa disposto in sede provvisoria.
3.1.1. Quanto all'Assegno Unico, evidenzia che il Tribunale, in via provvisoria, aveva disposto che lo stesso venisse percepito dalla nulla oppone a che l'A.U. sia integralmente percepito Parte_1 dalla moglie nel caso di conferma dell'importo stabilito in primo grado a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole: nel caso di aumento dell'importo a carico del padre, chiede che in tal caso l'A.U. sia diviso al 50% tra i genitori.
3.1.1. Rileva che correttamente il Tribunale di SO non ha disposto l'accollo in capo al CP_1 dell'intera rata del mutuo, esulando questa disposizione, in assenza di accordo tra le parti, tra le domande soggette al rito della separazione personale tra i coniugi;
deduce che il finanziamento dell'autovettura è stato estinto a maggio 2025.
3.2. Quanto al secondo motivo rileva l'inammissibilità e la natura esplorativa delle istanze istruttorie formulate da controparte.
3.3. Ribadisce anche l'infondatezza del terzo motivo di censura, in assenza di prova dei fatti posti a base della domanda di addebito e della loro efficacia eziologica rispetto alla frattura dell'affectio coniugalis.
3.4. Si oppone alla produzione documentale di controparte poiché tardiva e comunque ininfluente ai fini del decidere, essendo la certificazione comprovante un'invalidità pari al 46%, misura che non le impedirebbe di lavorare, tanto che non le dà diritto ad alcun sostentamento economico da parte dello
Stato.
3.4.1.Ribadisce di aver percepito nell'anno 2024, un reddito mensile netto, comprensivo di straordinario di circa €1.700,00, di sostenere integralmente la rata del mutuo a tasso variabile (in scadenza 2045, rata di €500/600 circa), di aver contratto un prestito con il proprio datore di lavoro per €15.000,00 con piano di rientro di € 100 al mese per i prossimi 150 mesi (cfr. doc. 4), avendo
9 dovuto sostenere spese ingenti per la ristrutturazione del condominio in cui è ubicata la casa familiare
(€ 5.775,19 doc. 6-7) la parcella del legale (cfr. doc. 2 – 3 – 4- 9), infine la propria quota del 60% delle spese del dentista per il figlio (doc. 8). Per_2
3.5. Conferma – quanto al quinto motivo di appello – la correttezza della decisione di primo grado in ordine alla disposta condanna alle spese di lite di controparte, risultata soccombente sulle domande coltivate.
La causa è stata discussa all'udienza del 20.10.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.Il primo motivo è parzialmente fondato, limitatamente alla domanda di assegnazione della casa familiare espressamente chiesta dalla sig.ra (punto n. 6 atto di precisazione delle Parte_1 conclusioni di primo grado), quale collocataria prevalente della prole, collocazione non disposta dalla sentenza e dell'assegno unico (punto n. 12 atto di precisazione delle conclusioni di primo grado) di cui non vi è regolamentazione definitiva.
1.1. La domanda di assegnazione deve pertanto essere accolta, in quanto il fine dell'assegnazione della casa familiare è quello di tutelare, in via esclusiva, i figli minori ovvero i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e l'interesse della prole al mantenimento dell'ambiente domestico in cui sono cresciuti.
1.2. Analogamente può statuirsi che l'importo dell'assegno unico per i figli sia percepito integralmente dalla sig.ra quale genitore collocatario della prole (cfr. Cass. n. 4672/2025). Parte_1
1.2.1. Invero l'art. 6, c. 4, D. lgs. 230/2021, circa l'assegno unico universale, stabilisce: "L'assegno è corrisposto dall' ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura CP_4 tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo,
l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario".
1.2.1. Ai sensi dell'art. 2 co. 1, del medesimo D. Lgs. l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l'art. 5, co. 4, stabilisce che "per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi".
1.2.2.Stante il tenore letterale della suddetta norma, occorre prendere le mosse dalla Circolare CP_ dell' n. 23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di
10 procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento".
1.2.3 Ritiene pertanto la Corte che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo.
Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la CP_ genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'
1.3.1. Deve invece essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di accollo del mutuo e del finanziamento auto in quanto non coltivabili nell'ambito del giudizio di separazione e del rito proprio di quest'ultimo.
2.1. Il secondo e terzo motivo, delibati congiuntamente, sono infondati.
2.1.2 E' noto che la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare l'impossibilità per i coniugi di continuare a vivere insieme (cfr. Cass., Sez. 1, n. 18074/2014).
2.1.3. Secondo le regole generali di riparto dell'onere della prova, spetta alla parte che chiede l'addebito della separazione l'onere di provare la condotta violativa degli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale, nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda e, dunque, l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione
(cfr. Cass., Sez. 1, n. 25966/2022; Cass., Sez. 6-1, n. 3923/2018; Cass., Sez. 1, n. 2059/2012).
2.1.4. L'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali, quale causa di esclusione del nesso causale, integra un'eccezione in senso lato, ed è pertanto rilevabile d'ufficio, purché siano allegati dalla parte a ciò interessata i fatti che suffragano tale situazione e i menzionati fatti risultino provati dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass., Sez. 1, n.
20866/2021).
2.1.5. L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve, peraltro, essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale
11 comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., Sez. 1, n. 14162/2001; Cass., Sez. 1, n. 15101/2004).
2.1.6. Rileva la Corte come il tribunale, con motivazione succinta ma comunque scevra da censure, correttamente non abbia ammesso le istanze di prova orale formulate dalla ricorrente in primo grado, in punto addebito (capitoli da 1 a 3, da 9 a 20 da 23 a 24 da 28 a 34 e da 39 a 46) poiché aventi ad oggetto circostanze irrilevanti a fini del decidere ed in gran parte collocate temporalmente in data anteriore alla nascita del figlio secondogenito (2016) ed al ricorso alla terapia di coppia Per_2
(2020), in quanto la nascita di un figlio e l'avvio di un percorso di sostegno psicologico da parte di una coppia non comporti di per sé la dimostrazione di un contesto familiare ormai disgregato (cfr.
Cass. Civ. n. 2059/2012), semmai di un tentativo di miglioramento della relazione coniugale, ciò a dimostrazione dell'affectio ancora in essere.
2.1.7. Inoltre, dalle allegazioni contenute nel libello introduttivo, così come dalle conversazioni tra presenti depositate agli atti (docc. 14-16, conversazioni del 1.2.2023, 2.3.2023 e 3.3.2023) non si evincono violazioni dei doveri di assistenza morale e materiale e di contribuzione di cui all'art. 143, commi 1 e 2, c.c. così gravi da determinare la crisi della coppia, così come accertato dal Tribunale di
SO.
2.1.8. Anzi osserva la Corte come, con valore confessorio, la sig.ra riferendosi all'impegno Parte_1 del marito nell'attività di lavoro abbia affermato (nella conversazione del 1.2.2023) di non imputargli una colpa, con ciò ammettendo un modulo di condivisione del progetto familiare basato su una ripartizione dei ruoli all'interno del nucleo che vedeva il marito dedito più al lavoro e la moglie nell'accudimento della prole.
2.1.9.Quanto alla dedotta circostanza della gestione esclusiva della prole da parte della sola Parte_1 quale causa di addebito (capitoli 23 e 24), rileva la Corte come i coniugi, in sede di regolamentazione del regime di affido e collocazione dei figli, non abbiano contestato le rispettive capacità genitoriali, con ciò implicitamente affermando l'adeguatezza anche di quella paterna, condividendo il regime di visita ratificato dal Tribunale, adeguatezza che fa ragionevolmente presumere la previa presenza anche della figura paterna nella vita dei bambini.
2.1.10. In ordine ai capitoli di prova relativi alle condizioni di salute della sig.ra rilevanti Parte_1 ai fini dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. ed alle vicende del rapporto di lavoro da 4 a 8,
21, 22, 25, 26, 27, da 35 al 38, rileva il Collegio che le predette dovevano essere oggetto di prova documentale.
12 3. Deve altresì essere rigettata, anche alla luce della nuova documentazione versata in giudizio, ammissibile poiché di formazione successiva alla pronuncia di primo grado, la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla sig.ra ai sensi dell'art. 156. c.c. CP_2
3.1. Premesso che per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge cui non
è addebitabile la separazione ex art. 156 c.c., è necessario che il coniuge richiedente non abbia redditi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che vi sia una disparità economica tra le parti (cfr. Cass. n.n. 11494/2024;11250/2024).
3.2. Invero la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato (cfr. Cass.
18.9.2024, n. 25055).
3.3. A tal fine l'indagine non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass. n. 9915-2007).
3.4. Inoltre, è essenziale valutare il tenore di vita matrimoniale come parametro di riferimento per determinare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e la sua capacità lavorativa.
3.5. L'attitudine al lavoro proficuo del coniuge richiedente l'assegno, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. Cass. n. 5817/2018, in applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del giudice di merito, che aveva escluso il diritto al mantenimento del coniuge, in ragione della pacifica esistenza di proposte di lavoro immotivatamente non accettate).
3.6.Grava infatti sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156
c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino
13 a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. Cass. 3354/2025; Cass. 20866/2021; n. 24049/21; n. 234/20215).
3.7. Il giudice deve infatti verificare l'esistenza dell'attitudine - di colui che richiede il contributo - al lavoro proficuo, attitudine da intendersi come potenziale capacità di guadagno, che si concretizzi in un'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa derivante da ogni concreto fattore individuale e ambientale, con la fondamentale specifica per cui grava sul richiedente l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato per reperire un'occupazione retribuita e rispondente alle proprie capacità professionali.
3.8. Pertanto, in applicazione del citato consolidato orientamento, la doglianza della rilevante disparità delle condizioni reddituali tra i coniugi è da ritenere preclusa dall'accertamento preliminare della mancata prova dell'adeguata ricerca di lavoro.
3.9. Infatti la ricorrente, di anni 49, ha allegato di avere in passato svolto le mansioni di commessa, poi di assistente agli anziani, baby sitter ed infine animatrice per compleanni, di essere disoccupata dal 2020 a causa delle proprie precarie condizioni di salute (ernie discali, obesità e da ultimo sindrome fibromialgica) ed ha documentato che la stessa Commissione Medica per l'invalidità civile nel CP_4 verbale del 3.4.2025 (doc. n. 4) ha riconosciuto un'invalidità civile nella misura del 46%, misura comunque idonea a fondare il diritto dell'appellante all'iscrizione nell'elenco del collocamento mirato ai sensi della legge n. 68/99, consentendo l'accesso ad un lavoro che tenga conto delle capacità residue.
3.10.Il sig. espleta attività di operaio, percependo un reddito medio mensile netto di circa CP_1
€1.800,00, vive presso la di lui madre, è gravato dal pagamento della una rata di mutuo di circa
500/600 euro mensili, oltre al contributo per il mantenimento ordinario della prole ed al 60% delle spese straordinarie;
le documentate movimentazioni del conto corrente cointestato acceso presso
Intesa SA Paolo, non danno atto di valori rilevanti, né quello cointestato con la madre, all'esito della successione paterna, così respingendo le istanze di accertamento istruttorio sul punto.
3.10. Inoltre l'appellante beneficia dell'assegnazione della casa coniugale di cui è comproprietaria e del fatto che il coniuge si è assunto l'impegno di pagare le rate del mutuo cointestato ad entrambi;
tali circostanze hanno una sicura valenza economica suscettibile di apprezzamento ai fini di cui all'art. 156 c.c., perché da un lato il godimento della casa coniugale da parte dell'assegnatario non trova fondamento nella comproprietà dell'abitazione, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota immobiliare e si traduce in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto (cfr. Cass. n. 27599/2022); dall'altro lato anche l'impegno assunto da parte del sig. CP_5
[.. di corrispondere la quota parte del mutuo gravante sulla sig. costituisce per quest'ultima un Parte_1 risparmio di spesa e quindi un indicatore rilevante ai fini dell'esclusione del diritto alla percezione dell'assegno, esclusione che deve essere confermata.
4. Applicando tali principi al caso di specie deve osservarsi che il Tribunale ha fatto buon governo dei predetti nella misura in cui ha tenuto in debito conto di tutti gli indicatori rilevanti, in particolare la residua capacità lavorativa specifica dell'appellante, le condizioni patrimoniali delle parti e il non elevato tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di convivenza, non allegato da alcuna delle parti in causa.
4.1. Anche la misura del contributo paterno per il mantenimento ordinario della prole appare congruo in relazione a tutti i parametri di cui all'art. 337 ter, c.4, c.c., così come la quota parte delle spese straordinarie.
5. Il quinto motivo di appello, relativo alla condanna alle spese di lite di primo grado, è parzialmente fondato.
5.1. Invero, in materia di spese processuali, la compensazione totale o parziale delle stesse può essere disposta solo in presenza di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte Cost. sent. 77/2018), esplicitamente indicati dal giudice ex art. 92, c.2, c.p.c..
5.2.Il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse;
ne consegue che il sindacato della Corte di Cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altre gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Cass. 9860/2025;26912/2020).
5.3. Quanto alla soccombenza reciproca tra le parti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Sentenza n. 32061/2022) hanno affermato il noto principio di diritto in omaggio la quale: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, c.2, c.p.c.”.
15 5.4. Il Tribunale di SO ha dedotto che “Considerata la soccombenza della ricorrente, le cui domande di addebito e di assegno di mantenimento vengono respinte, le spese di lite vanno poste a carico della stessa”.
5.5 Rileva la Corte che le parti in primo grado sono addivenute a conclusioni conformi sia in ordine alla declaratoria sullo status, che sul regime di affidamento, collocazione dei minori, assegnazione della casa coniugale ed assegno unico;
le parti inoltre sono rimaste reciprocamente soccombenti in ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per la prole;
l'appellante è risultante soccombente in punto domanda di addebito ad assegno di mantenimento: pertanto può giustificarsi la compensazione delle spese di lite di primo grado ai sensi dell'art. 92, c.2, c.p.c. nella misura del
50%.
Analogamente anche le spese di lite di questo grado, liquidate come in parte dispositiva ai sensi del
DM n. 55/2014 e succ. mod, vengono compensate nella misura del 30% in ragione della parziale e reciproca soccombenza e poste per i residui 2/3 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza del Tribunale di SO n.
577/2025 dell'8.4.2025, pubblicata il 16/04/2025, così provvede:
2. assegna la casa coniugale sita in TI di SO (TV) in Via Monsignor Albino Schileo
n. 61, a , quale collocataria della prole;
Parte_1
3. dispone che l'assegno unico per i figli minori (4.7.2012) e (28.5.2016) CP_4 Per_1 Per_2 sia percepito integralmente da;
Parte_1
4. dichiara inammissibili le domande di accollo del mutuo gravante sulla casa coniugale e del finanziamento dell'autovettura FIAT GRANDE PUNTO;
5. compensa le spese di lite di primo grado, spese già liquidate per l'intero in € 5.000,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, nella misura del 50% e pone il residuo 50% a carico di , con distrazione in favore del procuratore Parte_1 antistatario;
6. compensa le spese di lite del presente grado del giudizio, spese liquidate per l'intero in
€5.200,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, nella misura di
1/3 e pone i residui 2/3 a carico di , con distrazione in favore del procuratore Parte_1 antistatario;
7. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti
16 e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 27.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Silvia Franzoso dott. Luca Boccuni
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