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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1457/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
US RR FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 950/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5217/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 21/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2023 90050880500 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2023 90050880500 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9020806119/2017 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9020806119/2017 IRAP 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla CGT di primo grado di Salerno Resistente_1, generalizzato e difeso come in atti, si opponeva all'Avviso di intimazione di cui in epigrafe, dell'importo di € 185.905,64 notificato in data
27/07/2023, fondato sull'avviso di accertamento n. 70018015009204007001 presuntivamente notificato in data 01/12/2017 per omesso/ insufficiente versamento IVA e IRAP anno imposta 2014.
In particolare eccepiva l'omessa notificazione dell'atto prodromico, la prescrizione del credito ed il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.
L'Agenzia Entrate e Riscossione, ritualmente costituita, confutava le avverse deduzioni ed adduceva l'inammissibilità del ricorso per intempestiva impugnazione dell'avviso prodromico, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alla notifica dello stesso.
Eccepiva, inoltre, inoltre la non integrità del contraddittorio concernendo il ricorso anche atti di pertinenza dell'ente creditore ed il merito della pretesa;
la stessa eccezione veniva estesa alla questione riguardante il beneficio di preventiva escussione del patrimonio societario.
La Corte di primo grado, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso con condanna del contribuente alle spese per euro 2.500,00 oltre accessori.
Ha interposto appello il Riscossore chiedendo in via preliminare la declaratoria di nullità della sentenza con conseguente trasmissione degli atti al giudice di primo grado ai sensi del'art. 59 D.Lvo 546)92 e reiterando, per il resto, le precedenti eccezioni;
si è costituto il contribuente ribadendo, conseguentemente, le difese già spiegate.
All'odierna udienza il Collegio, letti gli atti ed udito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, in quanto fondato, va accolto.
Ed invero, la S.C. ha condivisibilmente statuito che «qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore, quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento» (Cass. Civ., ord. 5062/2022).
Nel caso che qui occupa il ricorso, basato su eccezioni sollevabili nei riguardi del solo ente impositore, veniva notificato unicamente al Riscossore e pertanto, in aderenza al richiamato principio, enunciato prima del 4.01.2024, data di entrata in vigore la Corte di primo grado avrebbe dovuto dichiarane l'inammissibilità o, in subordine, avrebbe dovuto ordinare la notificazione anche agli enti creditori.
Peraltro l'appellante aveva chiesto, all'atto della propria costituzione in giudizio, di chiamare in causa gli stessi enti impositori.
Ai sensi dell'art. 54 lett. b) del D.Lvo 546/92 la sentenza impugnata va quindi annullata con rimessione degli atti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno.
Attesa la natura della questione trattata le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza con rimessione degli atti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno.
Spese compensate.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
US RR FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 950/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5217/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 21/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2023 90050880500 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2023 90050880500 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9020806119/2017 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9020806119/2017 IRAP 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla CGT di primo grado di Salerno Resistente_1, generalizzato e difeso come in atti, si opponeva all'Avviso di intimazione di cui in epigrafe, dell'importo di € 185.905,64 notificato in data
27/07/2023, fondato sull'avviso di accertamento n. 70018015009204007001 presuntivamente notificato in data 01/12/2017 per omesso/ insufficiente versamento IVA e IRAP anno imposta 2014.
In particolare eccepiva l'omessa notificazione dell'atto prodromico, la prescrizione del credito ed il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.
L'Agenzia Entrate e Riscossione, ritualmente costituita, confutava le avverse deduzioni ed adduceva l'inammissibilità del ricorso per intempestiva impugnazione dell'avviso prodromico, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alla notifica dello stesso.
Eccepiva, inoltre, inoltre la non integrità del contraddittorio concernendo il ricorso anche atti di pertinenza dell'ente creditore ed il merito della pretesa;
la stessa eccezione veniva estesa alla questione riguardante il beneficio di preventiva escussione del patrimonio societario.
La Corte di primo grado, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso con condanna del contribuente alle spese per euro 2.500,00 oltre accessori.
Ha interposto appello il Riscossore chiedendo in via preliminare la declaratoria di nullità della sentenza con conseguente trasmissione degli atti al giudice di primo grado ai sensi del'art. 59 D.Lvo 546)92 e reiterando, per il resto, le precedenti eccezioni;
si è costituto il contribuente ribadendo, conseguentemente, le difese già spiegate.
All'odierna udienza il Collegio, letti gli atti ed udito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, in quanto fondato, va accolto.
Ed invero, la S.C. ha condivisibilmente statuito che «qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore, quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento» (Cass. Civ., ord. 5062/2022).
Nel caso che qui occupa il ricorso, basato su eccezioni sollevabili nei riguardi del solo ente impositore, veniva notificato unicamente al Riscossore e pertanto, in aderenza al richiamato principio, enunciato prima del 4.01.2024, data di entrata in vigore la Corte di primo grado avrebbe dovuto dichiarane l'inammissibilità o, in subordine, avrebbe dovuto ordinare la notificazione anche agli enti creditori.
Peraltro l'appellante aveva chiesto, all'atto della propria costituzione in giudizio, di chiamare in causa gli stessi enti impositori.
Ai sensi dell'art. 54 lett. b) del D.Lvo 546/92 la sentenza impugnata va quindi annullata con rimessione degli atti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno.
Attesa la natura della questione trattata le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza con rimessione degli atti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno.
Spese compensate.