Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 1457
CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notificazione atto prodromico

    La Corte di primo grado ha rigettato il ricorso, senza statuire sull'eccezione.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte di primo grado ha rigettato il ricorso, senza statuire sull'eccezione.

  • Rigettato
    Beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale

    La Corte di primo grado ha rigettato il ricorso, senza statuire sull'eccezione.

  • Accolto
    Nullità della sentenza per errata notifica del ricorso

    La Corte d'appello accoglie l'appello, ritenendo che, poiché il ricorso era basato su eccezioni sollevabili nei confronti del solo ente impositore, il ricorso doveva essere notificato anche a quest'ultimo, come statuito dalla Cassazione. Pertanto, la sentenza di primo grado viene annullata con rimessione degli atti.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 1457
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1457
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo