TRIB
Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 16/12/2024, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 997/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 997/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
MARIA MARIOTTI
e
TE LB RT (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 dell'avv. PAMELA MAURI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
e TE LB RT hanno intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale senza essere coniugati e dalla loro unione è nata a [...] il Per_1
09/04/2020.
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 26/07/2024, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio in conformità alle seguenti CONDIZIONI “AFFIDO – COLLOCAMENTO –DIRITTO DI VISITA
a) affidare la minore nata a [...] il [...], congiuntamente Persona_2 ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre presso l'abitazione Parte_1 familiare in Robbiate (Lc), Via Indipendenza n. 11, che verrà assegnata a quest'ultima, ovvero sino all'acquisto definitivo da parte della OR della quota dell'immobile di Parte_1 proprietà del sig. RT, come sarà precisato nel prosieguo.
b) In caso di custodia della minore a terzi la dovrà comunicare al RT il luogo Parte_1 dove starà la minore, se diverso dalla sua residenza, ed in ogni caso il nominativo del terzo incaricato alla custodia e i relativi recapiti.
c) Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori.
d) Il padre RT EF, il quale lavora su turni, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, con effettività, eventualmente anche con custodia di terzi, comunicando sempre all'altro genitore il luogo dove starà la minore, se diverso dalla sua residenza, ed in ogni caso il nominativo del terzo incaricato alla custodia e i relativi recapiti, secondo le seguenti modalità:
• Fine settimana alternati sabato mattina 09.30 -domenica sera 20.30.
• Durante la settimana, quando farà il primo turno e il turno della notte, il padre potrà vedere e tenere il lunedì e il mercoledì, dal termine della scuola della bambina sino alle ore Per_1
20.30; il martedì, il giovedì e il venerdì, dal termine della scuola sino alle ore 19:00. In entrambi i casi il padre ha l'obbligo di accompagnare la minore a casa della madre. Nella settimana in cui il padre farà il primo turno ed il weekend è di competenza del medesimo, terrà la minore dal venerdì all'uscita della scuola/asilo sino alla domenica sera 20.30. Previo espresso accordo tra i genitori,il padre terrà la minore con pernotto la domenica se ha il turno di notte dopo il Weekend di sua competenza;
in tal caso dovrà portarla a scuola al mattino del lunedì successivo.
• Durante la settimana, quando il padre farà il secondo turno, non potendo vedere e tenere con sé la bambina, avrà diritto ad una videochiamata al giorno, alle ore 19:30.
• Il padre, lavorando su turni, dovrà comunicare alla madre, ad inizio mese ed in caso di variazione, i turni di lavoro.
• Vacanze di Natale: 24 dicembre/ 30 dicembre con un genitore e 30 dicembre 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni. Per l'anno 2024, il 24/30 dicembre con ilpadre e 31/6 gennaio con la madre. In ogni caso il giorno di Natale, o diverso deciso dai genitori, potrà vedere Per_1
l'altro genitore per gli auguri e la consegna dei regali.
• Vacanze di Pasqua: dall'inizio delle vacanze di sino al giorno di Pasqua con un Per_1 genitore (per l'anno 2025 con la madre), dalla sera del giorno di Pasqua sino alla fine delle vacanze, con l'altro genitore (per l'anno 2025 con il padre). Ad anni alterni.
pagina 2 di 8 • Vacanze estive: EF potrà tenere con sé per due settimane, anche non consecutive. Per_1
Luogo e periodo dovranno essere concordati entro il 30 aprile di ogni anno. Se le ferie coincidono nello stesso mese, anche se in periodo diverso, in via alternata si darà prevalenza, nella scelta dello stesso, ad uno dei genit ori (per il 2024 alla madre).
• Ponti: verranno decisi di volta in volta sulla base degli impegni lavorativi di entrambi.
• Videochiamate genitore non collocatario: le videochiamate della minore sono concesse, nel giorno e nell'ora concordati, come sostituzione e del diritto di visita quando per causa di malattia
(minore e/o genitore) non potrà stare con il genitore non collocatario;
parimenti sono concesse in caso del periodo di ferie di competenza di uno di essi.
• Babysitter: la scelta di usufruire dei servizi di babysitter deve essere sempre concordata, tranne il caso in cui (come stabilisce il punto b) del protocollo spese extra del Tribunale di Lecco che verrà qui integralmente trascritto nel prosieguo, per la previsione di ulteriori casi) vi sia malattia de lla minore ed il genitore sia in difficoltà con ferie e permessi. Nel caso in cui un genitore dovesse necessitare del servizio di babysitter e l'altro genitore è disponibile a tenere con sé la minore, si dovrà dare esclusivamente prevalenza alla permanenza della minore presso il genitore disponibile, previa ed obbligatoria comunicazione tra i genitori.
• Collegio Villoresi: i genitori sono concordi sin d'ora a far continuare la frequenza della figlia per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26 alla sc uola dell'Infanzia Collegio Villoresi di Per_1
Merate coprendo senza riserve tutte le spese ordinarie e straordinarie inerenti alle attività scolastiche
• Il tutto salvo diversi accordi tra le parti.
MANTENIMENTO
a) Il sig. RT si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € 250,00 mensili, da versare alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese con Parte_1 bonifico bancario sul suo conto personale banco BPM iban [...], somma che verrà annualmente rivalutata secondo gli ordinari indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre all'intero importo dell'Assegno Unico in favore della come Parte_1 da espressa rinuncia del RT alla propria quota (50%) in favore della medesima (vedasi punto h infra).
b) L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica tranne quelle di inizio anno, i medicinali da banco. Invece, per spese straordinarie
(extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale) e la gravosità (requisito quantitativo);
pagina 3 di 8 c) Per quanto riguarda le spese straordinarie, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale sopra richiamata, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema estratto dal protocollo del Tribunale di Lecco del 29.03.2018:
-Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
-Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
-Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
-Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi
o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
pagina 4 di 8 -Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi
e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g)
l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
-Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
d) Il sig. RT EF rinuncia alla sua quota (pari al 50%) dell'Assegno Unico a favore della sig.ra che potrà chiedere al competente ente a suo favore l'intero importo (100%). Parte_1
In ragione di ciò, ai fini isee, il sig. RT si impegna a trasferire la propria residenza presso la sua nuova abitazione -se non già avvenuto- entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
ACCORDI ECONOMICI PERSONALI
e) le spese per l'abitazione familiare sia ordinarie che straordinarie saranno a carico esclusivo della , per quanto infra verrà specificato;
Parte_1
f) al fine di una corretta e trasparente gestione economica tra le parti, il conto cointestato presso la Banca Deutsche Bank di Paderno D'Adda n. 820572, ove è domiciliato il mutuo, deve essere mantenuto aperto solo per detto scopo, senza poterlo usare per altri fini. Pertanto eventuali carte di credito e debito attive e ancora poggiate su detto conto dovranno essere disabilitate. Verrà mantenuto l'accesso Home Banking, senza che possa essere effettuata alcuna operazione bancaria di addebito escluso il pagamento della rata di mutuo, le credenziali di detto conto, per l'accesso, potranno essere chieste alla banca anche dal sig. Signor RT, in quanto quelle della sono legate all'applicazione caricata sul telefono personale certificato e quindi non Parte_1 cedibili.
g) il Signor RT EF, titolare della quota di proprietà del 50% della casa familiare sita in Robbiate (LC), Via Indipendenza n. 11 (vedasi infra) comprendendo anche il possesso del piccolo locale rustico, considerato come pertinenza dell'unità immobiliare, eretto sullo spazio un tempo utilizzato dal pozzo comune, si impegna a cedere e pertanto a trasferire gratuitamente alla pagina 5 di 8 OR , che accetta e si impegna ad acquistare la predetta quota del 50% ed il Parte_1 pieno possesso del locale rustico sopramenzionato entro 30 giorni dall'accoglimento del presente ricorso da parte del Tribunale, senza estinguere il mutuo, impegnandosi però a pagare tutta la rata sino a quando le condizioni bancarie(per es. Crif, CR, Cai, ecc..) le permettano di accedere ad nuovo mutuo/finanziamento ed estinguere quello precedente oppure di surrogarsi. La sig.ra si impegna a consegnare al sig. RT ogni due mesi una visura relativa alla sua Parte_1 posizione di merito creditizio (Crif, CR).
IDENTIFICAZIONE IMMOBILI:
1) come riportato nell'atto notarile (vedasi doc.2) del 20.11.2012, firmato del Notaio rogante
Dott. di Bergamo e identificato al n.79.649 di repertorio e n.21.009 di raccolta, Persona_3 registrato a Bergamo il 06.12.2012 n.15827 serie 1t e trascritto a Lecco il 07.12.2012
n.16203/12326 che si allega al presente ricorso divenendone parte integrante trattasi di: appartamento composto da due locali oltre servizi e disimpegno al pian terreno con sovrastanti due locali con disimpegno al piano primo, collegati da scala interna di proprietà esclusiva, censito al N.C.E.U. al fg.1, part.653, sub.20 Via Indipendenza n.15 PT-1, cat.A/3, cl.3, vani 6 rendita catastale €464,81; Confini in un unico corpo: prospetto su cortile comune, proprietà di terzi su due lati, via Indipendenza. A detta unità immobiliare compete la proprietà comune degli enti e vani comuni come per legge, con particolare riferimento al cortile comune. Provenienza: atto di compravendita a rogito notaio di Merate in data 03.06.2004 Persona_4 rep.278.187/14875 serie 1T e trascritto a lecco in data 25.06.2004 ai n.10.156/6770.
2) Piccolo locale rustico eretto sullo spazio un tempo utilizzato dal pozzo comune così come descritto nella dichiarazione scrittura privata del 20.11.2012, con allegata mappa catastale
(doc.15) tra i sig.ri e dalla quale si evince che hanno ceduto il Parte_2 Parte_3 possesso ai sig.ri RT EF TO e;
possesso ottenuto nel 2004 in Parte_1 forza del rogito notaio del 03.06.2004 rep.n.278.187/14.875, reg Merate 24.0.2004 Persona_4 al n.1371 serie 1t. (doc.16)
h) la cessione della quota dell'abitazione e del possesso del rustico avverranno tramite atto di notaio ed effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
inoltre la si Parte_1 impegna a corrispondere interamente la rata di mutuo a far data dal mese di maggio 2024, liberando il RT da detto incombente;
i) la cessione, come meglio ut supra specificato avverrà senza alcuna corresponsione di denaro da parte della OR in favore del Signor RT EF, poiché la predetta Parte_1 cessione, come convenuto tra le parti, è a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti ed ai fini solutorio-compensativi. In particolare si consideri anche dell'esborso economico effettuato dal solo RT per la ristrutturazione di detto immobile, pari ad € 30.000,00, il quale è da considerarsi quale contributo in favore della minore;
pagina 6 di 8 j) Le spese relative al predetto trasferimento immobiliare saranno a carico al 100% della OR
, avanti al Notaio rogante - che verrà scelto dalla medesima;
Parte_1
k) Per quanto riguarda le pretese economiche della sig.ra nei confronti del sig. Parte_1
RT per anticipazioni di spese e mantenimento, le parti decidono come segue: il sig.
RT si impegna a corrispondere alla sig.ra i seguenti importi: € 339,00 (quota del Parte_1
50% della retta della scuola materna della minore pari ad € 113,00 per i mesi di febbraio, marzo, aprile 2024), oltre ad € 975,00 (quota del 50% mutuo Deutsche Bank di € 325,00, per i mesi di febbraio, marzo, aprile 2024), oltre € 525,00 (quota mantenimento minore pari ad € 175,00, per i mesi di febbraio, marzo, aprile 2024-somma pattuita tra le parti), oltre € 185,00 (quota del 50% del campo estivo) e € 225,00 (quota 50% iscrizione a.sc. 2024/25 Collegio Villoresi), per complessivi € 2.249,00.
l) Il sig. RT si impegna a pagare gli importi ut supra indicati al punto k) in rate mensili di
€ 200,00 a far data dal mese di luglio 2024 sino al saldo;
nel mese di luglio il medesimo si impegna a corrispondere anche la quota del campo estivo pari ad € 185,00;
m) entro e non oltre trenta giorni dal deposito del ricorso sottoscritto dalle parti, previo accordo con la sig.ra sulle modalità e il giorno, il sig. RT dovrà asportare tutti i suoi Parte_1 effetti personali dalla casa familiare;
n) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
o) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con l'interesse della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 7 di 8 2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 10 dicembre 2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 997/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
MARIA MARIOTTI
e
TE LB RT (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 dell'avv. PAMELA MAURI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
e TE LB RT hanno intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale senza essere coniugati e dalla loro unione è nata a [...] il Per_1
09/04/2020.
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 26/07/2024, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio in conformità alle seguenti CONDIZIONI “AFFIDO – COLLOCAMENTO –DIRITTO DI VISITA
a) affidare la minore nata a [...] il [...], congiuntamente Persona_2 ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre presso l'abitazione Parte_1 familiare in Robbiate (Lc), Via Indipendenza n. 11, che verrà assegnata a quest'ultima, ovvero sino all'acquisto definitivo da parte della OR della quota dell'immobile di Parte_1 proprietà del sig. RT, come sarà precisato nel prosieguo.
b) In caso di custodia della minore a terzi la dovrà comunicare al RT il luogo Parte_1 dove starà la minore, se diverso dalla sua residenza, ed in ogni caso il nominativo del terzo incaricato alla custodia e i relativi recapiti.
c) Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori.
d) Il padre RT EF, il quale lavora su turni, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, con effettività, eventualmente anche con custodia di terzi, comunicando sempre all'altro genitore il luogo dove starà la minore, se diverso dalla sua residenza, ed in ogni caso il nominativo del terzo incaricato alla custodia e i relativi recapiti, secondo le seguenti modalità:
• Fine settimana alternati sabato mattina 09.30 -domenica sera 20.30.
• Durante la settimana, quando farà il primo turno e il turno della notte, il padre potrà vedere e tenere il lunedì e il mercoledì, dal termine della scuola della bambina sino alle ore Per_1
20.30; il martedì, il giovedì e il venerdì, dal termine della scuola sino alle ore 19:00. In entrambi i casi il padre ha l'obbligo di accompagnare la minore a casa della madre. Nella settimana in cui il padre farà il primo turno ed il weekend è di competenza del medesimo, terrà la minore dal venerdì all'uscita della scuola/asilo sino alla domenica sera 20.30. Previo espresso accordo tra i genitori,il padre terrà la minore con pernotto la domenica se ha il turno di notte dopo il Weekend di sua competenza;
in tal caso dovrà portarla a scuola al mattino del lunedì successivo.
• Durante la settimana, quando il padre farà il secondo turno, non potendo vedere e tenere con sé la bambina, avrà diritto ad una videochiamata al giorno, alle ore 19:30.
• Il padre, lavorando su turni, dovrà comunicare alla madre, ad inizio mese ed in caso di variazione, i turni di lavoro.
• Vacanze di Natale: 24 dicembre/ 30 dicembre con un genitore e 30 dicembre 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni. Per l'anno 2024, il 24/30 dicembre con ilpadre e 31/6 gennaio con la madre. In ogni caso il giorno di Natale, o diverso deciso dai genitori, potrà vedere Per_1
l'altro genitore per gli auguri e la consegna dei regali.
• Vacanze di Pasqua: dall'inizio delle vacanze di sino al giorno di Pasqua con un Per_1 genitore (per l'anno 2025 con la madre), dalla sera del giorno di Pasqua sino alla fine delle vacanze, con l'altro genitore (per l'anno 2025 con il padre). Ad anni alterni.
pagina 2 di 8 • Vacanze estive: EF potrà tenere con sé per due settimane, anche non consecutive. Per_1
Luogo e periodo dovranno essere concordati entro il 30 aprile di ogni anno. Se le ferie coincidono nello stesso mese, anche se in periodo diverso, in via alternata si darà prevalenza, nella scelta dello stesso, ad uno dei genit ori (per il 2024 alla madre).
• Ponti: verranno decisi di volta in volta sulla base degli impegni lavorativi di entrambi.
• Videochiamate genitore non collocatario: le videochiamate della minore sono concesse, nel giorno e nell'ora concordati, come sostituzione e del diritto di visita quando per causa di malattia
(minore e/o genitore) non potrà stare con il genitore non collocatario;
parimenti sono concesse in caso del periodo di ferie di competenza di uno di essi.
• Babysitter: la scelta di usufruire dei servizi di babysitter deve essere sempre concordata, tranne il caso in cui (come stabilisce il punto b) del protocollo spese extra del Tribunale di Lecco che verrà qui integralmente trascritto nel prosieguo, per la previsione di ulteriori casi) vi sia malattia de lla minore ed il genitore sia in difficoltà con ferie e permessi. Nel caso in cui un genitore dovesse necessitare del servizio di babysitter e l'altro genitore è disponibile a tenere con sé la minore, si dovrà dare esclusivamente prevalenza alla permanenza della minore presso il genitore disponibile, previa ed obbligatoria comunicazione tra i genitori.
• Collegio Villoresi: i genitori sono concordi sin d'ora a far continuare la frequenza della figlia per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26 alla sc uola dell'Infanzia Collegio Villoresi di Per_1
Merate coprendo senza riserve tutte le spese ordinarie e straordinarie inerenti alle attività scolastiche
• Il tutto salvo diversi accordi tra le parti.
MANTENIMENTO
a) Il sig. RT si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € 250,00 mensili, da versare alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese con Parte_1 bonifico bancario sul suo conto personale banco BPM iban [...], somma che verrà annualmente rivalutata secondo gli ordinari indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre all'intero importo dell'Assegno Unico in favore della come Parte_1 da espressa rinuncia del RT alla propria quota (50%) in favore della medesima (vedasi punto h infra).
b) L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica tranne quelle di inizio anno, i medicinali da banco. Invece, per spese straordinarie
(extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale) e la gravosità (requisito quantitativo);
pagina 3 di 8 c) Per quanto riguarda le spese straordinarie, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale sopra richiamata, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema estratto dal protocollo del Tribunale di Lecco del 29.03.2018:
-Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
-Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
-Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
-Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi
o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
pagina 4 di 8 -Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi
e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g)
l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
-Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
d) Il sig. RT EF rinuncia alla sua quota (pari al 50%) dell'Assegno Unico a favore della sig.ra che potrà chiedere al competente ente a suo favore l'intero importo (100%). Parte_1
In ragione di ciò, ai fini isee, il sig. RT si impegna a trasferire la propria residenza presso la sua nuova abitazione -se non già avvenuto- entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
ACCORDI ECONOMICI PERSONALI
e) le spese per l'abitazione familiare sia ordinarie che straordinarie saranno a carico esclusivo della , per quanto infra verrà specificato;
Parte_1
f) al fine di una corretta e trasparente gestione economica tra le parti, il conto cointestato presso la Banca Deutsche Bank di Paderno D'Adda n. 820572, ove è domiciliato il mutuo, deve essere mantenuto aperto solo per detto scopo, senza poterlo usare per altri fini. Pertanto eventuali carte di credito e debito attive e ancora poggiate su detto conto dovranno essere disabilitate. Verrà mantenuto l'accesso Home Banking, senza che possa essere effettuata alcuna operazione bancaria di addebito escluso il pagamento della rata di mutuo, le credenziali di detto conto, per l'accesso, potranno essere chieste alla banca anche dal sig. Signor RT, in quanto quelle della sono legate all'applicazione caricata sul telefono personale certificato e quindi non Parte_1 cedibili.
g) il Signor RT EF, titolare della quota di proprietà del 50% della casa familiare sita in Robbiate (LC), Via Indipendenza n. 11 (vedasi infra) comprendendo anche il possesso del piccolo locale rustico, considerato come pertinenza dell'unità immobiliare, eretto sullo spazio un tempo utilizzato dal pozzo comune, si impegna a cedere e pertanto a trasferire gratuitamente alla pagina 5 di 8 OR , che accetta e si impegna ad acquistare la predetta quota del 50% ed il Parte_1 pieno possesso del locale rustico sopramenzionato entro 30 giorni dall'accoglimento del presente ricorso da parte del Tribunale, senza estinguere il mutuo, impegnandosi però a pagare tutta la rata sino a quando le condizioni bancarie(per es. Crif, CR, Cai, ecc..) le permettano di accedere ad nuovo mutuo/finanziamento ed estinguere quello precedente oppure di surrogarsi. La sig.ra si impegna a consegnare al sig. RT ogni due mesi una visura relativa alla sua Parte_1 posizione di merito creditizio (Crif, CR).
IDENTIFICAZIONE IMMOBILI:
1) come riportato nell'atto notarile (vedasi doc.2) del 20.11.2012, firmato del Notaio rogante
Dott. di Bergamo e identificato al n.79.649 di repertorio e n.21.009 di raccolta, Persona_3 registrato a Bergamo il 06.12.2012 n.15827 serie 1t e trascritto a Lecco il 07.12.2012
n.16203/12326 che si allega al presente ricorso divenendone parte integrante trattasi di: appartamento composto da due locali oltre servizi e disimpegno al pian terreno con sovrastanti due locali con disimpegno al piano primo, collegati da scala interna di proprietà esclusiva, censito al N.C.E.U. al fg.1, part.653, sub.20 Via Indipendenza n.15 PT-1, cat.A/3, cl.3, vani 6 rendita catastale €464,81; Confini in un unico corpo: prospetto su cortile comune, proprietà di terzi su due lati, via Indipendenza. A detta unità immobiliare compete la proprietà comune degli enti e vani comuni come per legge, con particolare riferimento al cortile comune. Provenienza: atto di compravendita a rogito notaio di Merate in data 03.06.2004 Persona_4 rep.278.187/14875 serie 1T e trascritto a lecco in data 25.06.2004 ai n.10.156/6770.
2) Piccolo locale rustico eretto sullo spazio un tempo utilizzato dal pozzo comune così come descritto nella dichiarazione scrittura privata del 20.11.2012, con allegata mappa catastale
(doc.15) tra i sig.ri e dalla quale si evince che hanno ceduto il Parte_2 Parte_3 possesso ai sig.ri RT EF TO e;
possesso ottenuto nel 2004 in Parte_1 forza del rogito notaio del 03.06.2004 rep.n.278.187/14.875, reg Merate 24.0.2004 Persona_4 al n.1371 serie 1t. (doc.16)
h) la cessione della quota dell'abitazione e del possesso del rustico avverranno tramite atto di notaio ed effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
inoltre la si Parte_1 impegna a corrispondere interamente la rata di mutuo a far data dal mese di maggio 2024, liberando il RT da detto incombente;
i) la cessione, come meglio ut supra specificato avverrà senza alcuna corresponsione di denaro da parte della OR in favore del Signor RT EF, poiché la predetta Parte_1 cessione, come convenuto tra le parti, è a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti ed ai fini solutorio-compensativi. In particolare si consideri anche dell'esborso economico effettuato dal solo RT per la ristrutturazione di detto immobile, pari ad € 30.000,00, il quale è da considerarsi quale contributo in favore della minore;
pagina 6 di 8 j) Le spese relative al predetto trasferimento immobiliare saranno a carico al 100% della OR
, avanti al Notaio rogante - che verrà scelto dalla medesima;
Parte_1
k) Per quanto riguarda le pretese economiche della sig.ra nei confronti del sig. Parte_1
RT per anticipazioni di spese e mantenimento, le parti decidono come segue: il sig.
RT si impegna a corrispondere alla sig.ra i seguenti importi: € 339,00 (quota del Parte_1
50% della retta della scuola materna della minore pari ad € 113,00 per i mesi di febbraio, marzo, aprile 2024), oltre ad € 975,00 (quota del 50% mutuo Deutsche Bank di € 325,00, per i mesi di febbraio, marzo, aprile 2024), oltre € 525,00 (quota mantenimento minore pari ad € 175,00, per i mesi di febbraio, marzo, aprile 2024-somma pattuita tra le parti), oltre € 185,00 (quota del 50% del campo estivo) e € 225,00 (quota 50% iscrizione a.sc. 2024/25 Collegio Villoresi), per complessivi € 2.249,00.
l) Il sig. RT si impegna a pagare gli importi ut supra indicati al punto k) in rate mensili di
€ 200,00 a far data dal mese di luglio 2024 sino al saldo;
nel mese di luglio il medesimo si impegna a corrispondere anche la quota del campo estivo pari ad € 185,00;
m) entro e non oltre trenta giorni dal deposito del ricorso sottoscritto dalle parti, previo accordo con la sig.ra sulle modalità e il giorno, il sig. RT dovrà asportare tutti i suoi Parte_1 effetti personali dalla casa familiare;
n) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
o) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con l'interesse della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 7 di 8 2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 10 dicembre 2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 8 di 8