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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/09/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 271 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione in data 25.9.2025, a seguito delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente e vertente t r a
, con l'avv. ZILLI RAMONA Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del rappresentante della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
* * *
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la SI.ra e il SInor Pt_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione CP_1 della sentenza;
1 b) riconoscere in favore della SI.ra il diritto a percepire un assegno di Parte_1 divorzio dell'importo di euro 450,00 mensili da porsi a carico del SI. da Controparte_1 corrispondersi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese e a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IGnora , oltre al 50% delle spese straordinarie dalla stessa Pt_1 sostenute e documentate quali ad esempio quelle mediche così come già previsto nell'accordo di separazione;
Vinte le spese di giudizio.
In istruttoria
Si chiede di essere autorizzati all'accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria ed alla banca dati dell'Anagrafe dei Rapporti Finanziari al fine di valutare le capacità patrimoniali della controparte, con ordine di esibizione di documentazione attestante i movimenti di conto corrente degli ultimi tre anni, attestazione delle proprietà immobiliari e dei beni mobili registrati.
Riservati altri mezzi all'esito delle difese di controparte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I) La IG.ra e il IG. hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in data 16.8.2001 a AR (CZ), unione dalla quale in data 4.12.2002 è nata la figlia , oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, convivente Persona_1 con la madre presso l'abitazione già adibita a casa familiare.
A seguito dell'insorgenza di contrasti tra i coniugi tali da rendere intollerabile la convivenza, questi ultimi sono addivenuti alla separazione consensuale con accordo di negoziazione assistita del 3.3.2023, munito del nulla osta della Procura della Repubblica di Udine in data 9.3.2023.
Nel predetto accordo le parti, dando atto dell'intervenuta donazione della casa coniugale alla figlia hanno previsto l'obbligo a carico del IG. di versare alla moglie, al Per_1 CP_1 tempo non economicamente autosufficiente, la somma di euro 450,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute dalla stessa (quali, per espressa previsione delle parti, le spese mediche).
Con ricorso del 4.2.2025 la IG.ra ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti Pt_1 civili del matrimonio contratto con il IG. , con la previsione a carico di quest'ultimo CP_1 dell'obbligo di corrisponderle un assegno divorzile pari a euro 450,00 mensili, oltre alle spese straordinarie dalla stessa sostenute e documentate, analogamente a quanto stabilito nell'accordo di separazione.
All'udienza di comparizione delle parti, accertata la regolarità della notifica nei confronti del IG. , ne è stata dichiarata la contumacia. All'esito di quest'ultima udienza, il Tribunale, CP_1
2 confermando tutte le condizioni concordate dai coniugi nell'accordo di separazione, ha autorizzato la parte ricorrente a consultare le banche dati dell'Agenzia delle Entrate, Anagrafe dei Rapporti Finanziari, dell'INPS ed eventualmente dei competenti Centri per l'Impiego, oltre che ad accedere agli Istituti di credito presso i quali risultassero aperti conti correnti intestati al resistente, al fine di ricostruire la situazione reddituale, economica e patrimoniale di quest'ultimo.
All'udienza del 25.9.2025 la procuratrice della ricorrente ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso sia in punto status di divorzio e sia quanto all'assegno divorzile, rinunciando ai termini per il deposito di scritti conclusivi. Il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha rimesso immediatamente la causa in decisione al Collegio.
Sulla pronuncia di divorzio
Occorre premettere che l'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 richiede, ai fini della dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il decorso di un determinato termine dalla pronuncia di separazione, che, nel caso di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita, è pari a sei mesi dalla data certificata nella convenzione stessa.
Nella fattispecie concreta, va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla IG.ra e il IG. 16.8.2001 a AR (CZ). Pt_1 CP_1
Infatti, risulta ampiamente decorso il termine di sei mesi dalla data di stipulazione dell'accordo di separazione in esito alla negoziazione assistita (3.3.2023), senza che sia stata ricostituita la comunione di vita morale e materiale tra i coniugi. Ciò è dimostrato dal fatto che il IG. CP_1 non abita più presso la casa familiare già dalla fase della separazione e, come affermato dalla ricorrente, quest'ultima, da tempo, non ha più notizie del marito.
Sull'assegno di divorzio
Quanto al contributo economico richiesto dalla ricorrente a titolo di assegno divorzile, giova richiamare, in punto di diritto, i presupposti per il suo riconoscimento in aderenza al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (in particolare, cfr. Cass. Sez. Unite n.
18287/2018). Infatti, ai sensi dell'art. 5 comma 6 L. 898/1970, l'assegno spetta al coniuge sprovvisto di risorse adeguate o impossibilitato a procurarsele per ragioni oggettive, tenuto conto di una pluralità di criteri, di natura equiordinata, quali le condizioni economico- patrimoniali delle parti, il contributo fornito dal richiedente al ménage familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dei coniugi, in relazione alla durata del 3 matrimonio. Da ciò si desume la natura composita dell'assegno divorzile, che non una funzione meramente assistenziale, facendo fronte all'insufficienza economica del coniuge richiedente, bensì anche perequativo-compensativa, nella misura in cui vengono valorizzati i sacrifici alle potenzialità professionali ed economiche dell'istante laddove siano frutto di una scelta condivisa tra i coniugi e siano giustificati dall'impegno profuso nella cura della famiglia.
Procedendo, quindi, a una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, si osserva quanto segue.
La IG.ra , oggi di anni 46, ha dedotto di aver sempre svolto negli anni, anche Parte_1 durante il matrimonio, solamente dei lavoretti stagionali;
risulta che la stessa abbia prestato attività, sia pure in modo discontinuo, come aiuto cuoca a Grado alle dipendenze di CP_2
lavoro che tuttora svolge, pur necessitando del sostegno economico della figlia
[...] con la quale convive presso la casa familiare (donata alla medesima figlia dai genitori Per_1 nel 2022). Più precisamente, nel periodo tra agosto e ottobre 2024, la ricorrente ha percepito una retribuzione netta mensile di euro 1.600,00 circa (doc. 7). Successivamente, dal 21.12.2024 al 31.1.2025, la stessa ha intrattenuto un rapporto di lavoro a tempo determinato, sempre con lo stesso datore di lavoro, percependo una retribuzione lorda mensile di circa 1.422,00 euro (doc.
5). Da ultimo, la IG.ra è stata assunta con due contratti di lavoro a tempo determinato, Pt_1 dapprima per un mese (dal 1.2.2025 al 28.2.2025) e successivamente con decorrenza dal
1.3.2025 fino al 9.11.2025, percependo la somma lorda mensile di euro 1.422,00 circa (doc.
13). Peraltro, la IG.ra non dispone di alcun immobile di proprietà, ha un proprio conto Pt_1 corrente, con saldo al 31.12.2022 di circa 2.300,00 euro (doc. 8), ed è proprietaria di un'unica autovettura marca Volkswagen modello Polo (doc. 10).
Di contro, il IG. risulta, dal 3.10.2022, impiegato con contratto di lavoro a Controparte_1 tempo pieno e indeterminato presso l'impresa individuale IN GI con sede in
Sedegliano (doc. 15). Quanto alla sua situazione economico-reddituale, ricostruita grazie ai dati acquisiti dalle varie banche dati interrogate (docc. 16), emerge come lo stesso, che già prima della separazione godeva di buone risorse economiche, ha, negli anni, addirittura migliorato la propria posizione. Infatti, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata (modello 730/2022, relativa ai redditi 2021) risulta una disponibilità mensile di euro 1.900,00 circa.
Successivamente, per quanto riguarda il periodo 2022-2024, risulta un aumento IGnificativo dei redditi del resistente, il quale ha potuto godere di una disponibilità media mensile di circa
2.400,00 euro, poi ulteriormente incrementata, nel periodo gennaio-giugno 2025, sino a circa
2.600,00 euro mensili, come si desume dall'analisi dell'estratto conto intestato al IG. . CP_1
4 Inoltre, il resistente, per quanto privo di autoveicoli di proprietà e titolare di un unico conto corrente (n. 1000/9143) con saldo finale negativo al 30.9.2022 pari euro 1.154,00 circa, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova di eventuali spese ed esborsi tali da ridurre IGnificativamente la propria capacità economica, che rimane, pertanto, notevole, specie se rapportata a quella della IG.ra . Pt_1
Ferma l'evidente sproporzione reddituale tra i coniugi, va altresì considerato quanto affermato dalla ricorrente, la quale, oltre a svolgere lavoretti saltuari, si è sempre occupata in via esclusiva della famiglia e, in particolare, della figlia, essendo sempre stata priva di una rete di supporto,
e ciò per una sorta di tacito accordo con il IG. , il quale invece, grazie alla propria CP_1 stabilità lavorativa, ha durante il matrimonio garantito il sostentamento della famiglia. Tali circostanze appaiono del tutto verosimili, anche alla luce del comportamento processuale del resistente che, rimanendo contumace, non ha fornito la prova contraria sullo stesso incombente.
Pertanto, in considerazione della notevole durata del matrimonio (22 anni), del recente accordo di separazione nel quale, appena due anni fa, il IG. si era impegnato a contribuire al CP_1 mantenimento della moglie versandole un assegno di 450,00 euro, e tenuto conto (oltre che del divario economico tra le parti riconducibile anche -se non solo- alle scelte condivise durante il matrimonio circa la ripartizione dei ruoli tra i coniugi), anche delle diverse prospettive pensionistiche delle parti (in particolare a fronte della discontinuità e precarietà lavorativa della ricorrente), si ritiene congruo riconoscere in favore della IG.ra , a titolo di assegno Pt_1 divorzile, la somma di euro 450,00, con decorrenza dalla data della presente sentenza di divorzio. Non pare, invece, ammissibile la pretesa della ricorrente a ottenere il rimborso da parte del IG. del 50% di non meglio precisate “spese straordinarie dalla stessa CP_1 sostenute e documentate” (tra cui, ad esempio, quelle mediche), non sussistendo un diritto dell'ex coniuge a ottenere la rifusione da parte dell'altro di tali esborsi e non potendo, di conseguenza, siffatto obbligo essere imposto giudizialmente.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico del IG. , essendo costui soccombente, e Controparte_1 sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche per le cause di valore indeterminato e di complessità bassa per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, esclusa la fase decisionale, in mancanza del deposito di scritti conclusionali.
P.Q.M.
5 Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla IG.ra Parte_1
e dal IG. in data 16.8.2001 a AR (CZ);
[...] Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL (matrimonio trascritto al n. 3 parte 2 serie B anno 2001) e del Comune di BA (matrimonio trascritto al n. 7 parte 2 serie
B anno 2001) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone che il IG. versi, a decorrere dal mese successivo alla pronuncia Controparte_1 della presente sentenza di divorzio, in favore della IG.ra , entro il giorno 15 Parte_1 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 450,00, salva rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
4) condanna il IG. a pagare in favore della IG.ra le spese Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio, liquidate in euro 4.711,00 per compensi professionali, in euro 98,00 per contributo unificato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, i.v.a. e c.n.a. come per legge.
Così deciso in Udine, nella camera di conIGlio del 25.9.2025.
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Valeria Zingaro.
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