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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/04/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
OGGETTO: Mobilità individuale
REPUBBLICA ITALIANA temporanea – lavoratore con IN NOME DEL POPOLO ITALIANO disabilità grave
IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, a seguito di scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 18 marzo
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 539/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MACLEOD FRANCESCO e dall'Avv. MACLEOD NEIL ANDREW per procura come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA RESISTENTE
OGGETTO: Mobilità individuale temporanea – lavoratore con disabilità grave
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ordinario contenente domanda cautelare d'urgenza, depositato il 23.7.2024, , premesso di essere dipendente del Parte_1
con qualifica di Cancelliere esperto, Area II F3, a far tempo Controparte_1 dal 22.9.2021 e di essere in servizio presso il Tribunale di Asti, ma di essere stata provvisoriamente assegnata presso l'Ufficio recupero crediti del Tribunale ordinario di
Ferrara, in ragione della grave patologia oncologica da cui è affetta, essendo ella residente con il compagno da oltre 10 anni in Ferrara, ha dedotto che il provvedimento di “distacco” del Direttore Generale del Controparte_1 sarebbe andato a scadere in data 31.8.2024.
1 Perdurando la patologia – ha proseguito la ricorrente -, in data 15 aprile 2024 aveva presentato all'amministrazione istanza di trasferimento definitivo presso l'ufficio giudiziario ferrarese, richiamandosi all'art. 13 dell'Accordo di Mobilità interna del personale del 15.7.2020 ed agli artt. 21 e 33 L. n. 104/1992.
Sia il Presidente del Tribunale di Asti, sia il Presidente del Tribunale di Ferrara avevano, d'altronde, espresso pareri ampiamente favorevoli all'accoglimento dell'istanza, in considerazione delle gravi condizioni di salute e, quanto all'ufficio di assegnazione temporanea, in ragione della scopertura nel profilo di Cancelliere superiore al 50%.
Ciò nonostante, il Ministero le aveva immotivatamente negato il trasferimento con nota del 23.5.2024, asserendo che l'Amministrazione tutelava la disabilità solo attraverso l'istituto del “distacco” ed invitandola a formulare relativa istanza di proroga del medesimo.
Sostenendo che il provvedimento fosse privo di motivazione e comunque contraddittorio ed in contrasto con la disciplina vigente, sopra richiamata, ha chiesto accertarsi nel merito il suo diritto al definitivo trasferimento presso il Tribunale ordinario di Ferrara e, previa disapplicazione del provvedimento di diniego, di disporre in via provvisoria il trasferimento presso il Tribunale di Ferrara, considerato che lo stato di incertezza, avente inevitabili ripercussioni sul suo già precario stato di salute, non sarebbe stato superato in caso di proroga dell'assegnazione temporanea.
2. All'udienza di prima comparizione delle parti fissata ex artt. 669 bis e ss. e
700 c.p.c., verificata la regolarità della notifica a mezzo PEC, veniva dichiarata la contumacia del convenuto. CP_1
Il procedimento cautelare si concludeva con provvedimento di rigetto, non ravvisandosi allo stato dei fatti un pregiudizio imminente ed irreparabile alle ragioni della ricorrente.
3. Con memoria depositata, per la sola fase di merito, in data 19.11.2024, si costituiva in giudizio il , deducendo innanzitutto l'inconferenza Controparte_1 della normativa richiamata dalla ricorrente. In particolare, evidenziava che l'art. 21 della legge 104/1992 non riconosce un diritto al trasferimento in favore della persona che versa in condizione di grave invalidità, limitandosi per converso ad accordare una posizione di precedenza di tale soggetto nella scelta delle sedi disponibili.
2 Allo stesso modo, l'art. 33, comma 3 della medesima legge, non si riferisce al soggetto portatore di disabilità, bensì a coloro che lo assistono, mentre nell'ipotesi per cui è causa è la stessa ricorrente a versare in una condizione di grave disabilità.
Eccepiva altresì che l'accordo di mobilità sottoscritto in data 15.7.2020 impone che i trasferimenti del personale avvengono esclusivamente per interpello
(procedure di mobilità collettive), mentre nei casi di accertamento non definitivo della disabilità i destinatari dei benefici di cui alla L. n. 104/1992 possono avvalersi in via esclusiva dell'istituto dell'assegnazione o trasferimento provvisorio, anche al di fuori delle procedure di interpello.
Precisava inoltre che la dott.ssa è stata valutata rivedibile ad agosto Pt_1
2024 dalla competente commissione INPS, con la conseguenza che non può essere accordata dall'Amministrazione, datrice di lavoro, una mobilità a titolo definitivo, ovvero il trasferimento in senso stretto, ma esclusivamente un'assegnazione/distacco/trasferimento temporaneo, unico strumento idoneo a contemperare le esigenze di buona organizzazione della P.A. (nonché la par condicio degli altri dipendenti interessati alla medesima sede) e le esigenze di salute del dipendente disabile.
Evidenziava infine che la ricorrente - quale neoassunta nell'ambito di un concorso su base distrettuale - è ancora sottoposta al vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima destinazione prescritto dall'art. 35 del d.lgs.
165/2001, ferma restando la facoltà della dipendente di chiedere l'assegnazione provvisoria, in virtù della normativa richiamata e della circolare disciplinante la materia.
Concludeva quindi per il rigetto del ricorso.
4. Alla prima udienza di comparizione, le parti chiedevano l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti difensivi.
Istruita documentalmente, la causa ha avuto trattazione cartolare, mediante lo scambio di note scritte tra le parti, tempestivamente depositate.
5. Tanto premesso, esaminati i documenti, si osserva che, con verbale della competente Commissione medica in data 10.8.2023, alla ricorrente è stata riconosciuta un'invalidità totale del 100% nonché lo status di portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. n. 104/1992 (lo status è ora indicato - in forza dell'art. 4 D. Lgs. n. 62 del 3.5.2024 - con l'espressione “persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato”), con previsione, per entrambi i giudizi sanitari, di revisione nel mese di agosto 2024.
3 In ragione di ciò, con provvedimento del 11.12.2023 è stato disposto dal il suo “distacco” presso il Tribunale di Ferrara a decorrere dal 16.1.2024 e CP_1 sino al 31.8.2024 (doc. 2 conv.)
Nelle more della fase cautelare, il , con P.D.G. in data 2 agosto 2024 CP_1
(doc. 8 conv.), dato atto della pendenza del procedimento e richiamato il principio, codificato nell'art. 25 comma 6 bis D.L. 24.6.2014 n. 90 conv. in L. n. 114/2014, secondo cui l'invalido in possesso di verbale in cui sia prevista la rivedibilità conserva tutti i diritti acquisiti nelle more dell'effettuazione della visita di revisione, ha prorogato il distacco, pur in mancanza di relativa comunicazione da parte della dipendente, di mesi 6 (sino al 28 febbraio 2025), con possibilità di ulteriore proroga ove necessario.
Successivamente, nelle more della fase di merito, con P.D.G. del 15.11.2024
(doc. 5 dep. il 2.12.2024), dato atto che l'odierna ricorrente aveva provveduto a trasmettere con nota del 14.10.2024 il nuovo verbale della visita di revisione, avvenuta il 30.8.2024, persistendo le condizioni sanitarie di “persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato”, con revisione indicata per agosto 2025, veniva disposta nuova proroga sino al 31 agosto 2025.
Va subito evidenziato che la figura denominata “distacco” dall'amministrazione di appartenenza della ricorrente nulla ha a che vedere con la figura del comando di diritto pubblico o del distacco privatistico, normativamente previsti rispettivamente dall'art. 30 comma 2 sexies n. 165/2001 e dall'art. 30 D. Lgs. n.
276/2003, non trattandosi di spostamento del dipendente presso altra pubblica amministrazione, ma di semplice assegnazione temporanea presso altra sede della medesima amministrazione;
in altre parole, una forma di mobilità interna, temporaneamente disposta, in questo caso, nell'interesse della lavoratrice in condizione di disabilità, secondo quanto previsto dall'art. 33 comma 6 L. n. 104/1992 ed in applicazione della Circolare della Direzione generale del personale e della formazione, del 31 gennaio 2020, in merito alla mobilità individuale temporanea a tutela delle esigenze di assistenza a persone con disabilità e di ricongiungimento del nucleo familiare e successive integrazioni (doc. 7 conv.).
La ricorrente intende tuttavia ottenere nel presente giudizio il definitivo trasferimento a Ferrara “al di fuori di una procedura collettiva di mobilità” disposta dal , invocando l'art. 13 dell'Accordo sulla mobilità interna del personale CP_1 giudiziario siglato il 15 luglio 2020 ed evidenziando che non vi sono, di fatto, interessi ostativi ricollegabili alle sedi coinvolte, stanti i pareri favorevoli dei dirigenti.
4 La ricorrente ha effettivamente documentato che non è stato ricoperto alcuno dei 6 posti vacanti (su una dotazione di 11 con scopertura pari al 54,55%) nel profilo di Cancelliere esperto, in occasione dell'interpello del 26.7.2023 (doc. 4 allegato alla nota di deposito del 18.2.2025 e doc. 4 allegato alla memoria generica del 5.3.2025). La circostanza non è peraltro stata contestata dal . CP_1
6. Ebbene, esaminando il quadro normativo di riferimento, si osserva che l'art. 13 dell'Accordo prevede, appunto, che “I dipendenti con il grado di invalidità di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 ovvero in presenza di situazione di gravità, propria o di un congiunto, ai sensi dell'art. 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 992, n. 104, possono chiedere il trasferimento, nei termini di legge, anche al di fuori di una procedura collettiva di mobilità e hanno comunque la precedenza in sede di interpello”.
Senonché, la norma collettiva, appartenente alla contrattazione integrativa, non può essere interpretata in modo totalmente avulso dalla normazione di fonte primaria e dai principi generali di imparzialità e buon andamento della P.A. posti in evidenza dalla Corte di Cassazione nella materia in esame. Secondo l'art. 33 comma 6 L. n. 104/1992 “La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”.
Secondo la Suprema Corte, “In materia di assistenza ai portatori di handicap, la norma di cui all'art. 33, sesto comma, della legge n. 104 del 1992, circa il diritto del disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretata nel senso che esso può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche successivamente a quest'ultima e, in tal caso, sia quando la situazione di handicap intervenga in corso di rapporto, sia quando essa preesista ma l'interessato, per ragioni apprezzabili, intenda mutare la propria residenza, deponendo in tal senso, oltre che la lettera della norma, l'esigenza di consentire l'effettività del diritto al lavoro in capo alla persona svantaggiata a causa della situazione di handicap. Tale diritto, tuttavia, non si configura come incondizionato, giacché esso - come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi implicati, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative dell'impresa, gravando sulla parte datoriale l'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio stesso dell'anzidetto diritto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3896 del
18/02/2009; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15873 del 20/09/2012).
Con specifico riferimento al settore del pubblico impiego contrattualizzato,
l'indirizzo della Corte è nel senso che “si deve negare che il diritto al trasferimento
5 riconosciuto dall'art. 33, quinto comma, della L. n. 104 del 1992, possa assumere a suo esclusivo presupposto la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente, familiare dell'handicappato, aspira, poiché tale condizione esprime una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa dell'amministrazione di coprire talune vacanze;
sicché, ai fini del riconoscimento del suddetto diritto - il quale non si configura come assoluto ed illimitato, in quanto
l'inciso "ove possibile" contenuto nel citato articolo postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto -, non basta la mera scopertura di organico, profilandosi invece necessario che i posti, oltre che vacanti, siano anche resi "disponibili" dall'amministrazione stessa, le cui determinazioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento, tenuto conto di finalità ed esigenze commisurate anche all'interesse alla corretta gestione della finanza pubblica”.
7. Analoghe considerazioni possono essere effettuate con riferimento alla posizione del lavoratore invalido, stante la sostanziale sovrapponibilità sul punto delle disposizioni contenute nel comma 5 e nel comma 6 dell'art. 33 legge cit. Pertanto,
l'inciso dell'art. 13 “anche al di fuori di una procedura collettiva di mobilità”, riguardando un'eccezione alla regola generale, deve essere interpretato in senso stretto, dovendo essere salvaguardato, da un lato, l'interesse dell'amministrazione ad una efficace gestione delle risorse umane e dall'altro lato l'interesse dei singoli interessati a far valere i propri titoli di preferenza (ivi compresi quelli relativi alle disabilità) nell'ambito delle ordinarie procedure di interpello.
In altri termini, si ritiene che il requisito sanitario previsto dalla norma come presupposto del trasferimento individuale straordinario dev'essere interpretato come attinente ad una condizione definitiva, non più suscettibile di modifiche. L'invito di parte ricorrente a non confondere la “definitività” con la “irreversibilità” del trasferimento, allo scopo di giungere ad una ampia ed indiscriminata interpretazione favorevole della disposizione collettiva, è un'argomentazione speciosa e non convincente.
Infatti, una volta ottenuto il trasferimento definitivo di cui all'art. 13 dell'Accordo, sulla base di un accertamento giudiziale, l'Amministrazione non potrebbe certo revocare il provvedimento in ipotesi di successivo mutamento migliorativo delle condizioni sanitarie, posto che, come correttamente evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza S.L. n. 34090 del 6.12.2023, richiamata dalla stessa parte ricorrente, il trasferimento “non può essere revocato ex abrupto per il solo venir meno delle condizioni fattuali che in origine lo giustificavano, dovendosi invece seguire le regole proprie della mobilità dei pubblici dipendenti isperate dalla necessità di rispettare le priorità fra più aspiranti e di verifiche sulla disponibilità dei posti”, necessitando di “ulteriori valutazioni rispetto al
6 posto da riassegnare, che in ipotesi potrebbe anche non esistere più o essere stato legittimamente assegnato ad altri”.
Come detto, nel caso di specie si è pacificamente al di fuori delle procedure di pubblicazione di posti vacanti;
sul punto si vedano le varie tipologie di interpello previste dallo stesso Accordo del 15.7.2020, cui è chiamato a partecipare il personale interessato, le quali vengono indette periodicamente dalla Direzione generale del personale e dei servizi e che portano alla formazione di graduatorie formulate da apposite Commissioni all'uopo nominate in ogni singolo procedimento.
In buona sostanza, il dato dirimente è, nella fattispecie, che lo status di
“persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato” della ricorrente, come accertato dalla competente Commissione medica, non è stato considerato definitivo, ma soggetto a revisione dopo un anno, come si evince chiaramente sia dal primo verbale dell'agosto 2023, sia dal verbale di agosto 2024 che ha giustificato la proroga del “distacco”, attualmente in corso, sino al 31.8.2025.
Si può pertanto affermare che la condizione di disabilità della ricorrente sta attualmente ricevendo adeguata tutela attraverso lo strumento della mobilità temporanea (c.d. “distacco” e sue proroghe), come temporaneo è il suo status, fermo restando che, alla luce dell'art. 13 dell'Accordo, ove le condizioni di invalidità
e/o di disabilità grave dovessero venire successivamente giudicate definitive dall'organo competente, sussisterebbero i presupposti della norma collettiva per dar luogo al trasferimento definitivo della dipendente anche al di fuori delle procedure di interpello.
8. Occorre ulteriormente considerare, che il non ha Controparte_1 inteso immotivatamente negare adeguata tutela della condizione di disabilità della ricorrente, precisando, coerentemente, che “questa Amministrazione tutela la disabilità, accertata con verbale soggetto a revisione, attraverso l'istituto del distacco”, ed invitando espressamente la dipendente a presentare domanda di proroga del distacco. Non è dunque corretto affermare che l'Amministrazione ha dichiarato di voler tutelare la disabilità sempre e solo con il “distacco”.
Nei provvedimenti ministeriali di distacco e di proroga adottati dal Direttore
Generale sopra citati, non si intravede alcun atteggiamento discriminatorio e/o potenzialmente lesivo ai danni della lavoratrice, che certamente potrà, perdurando le condizioni che hanno condotto all'assegnazione temporanea, continuare a fruire dell'istituto del “distacco” presso il Tribunale di Ferrara, come di fatto sta già accadendo, avendo ottenuto la proroga del medesimo sino al 31.8.2025.
7 Né può trovare accoglimento la domanda svolta in via subordinata dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 14.03.2025 nei seguenti termini “In via gradata, sussistendone la necessità per entrambe le parti, chiede disporsi un prolungamento del termine del c.d. "distacco" che possa garantire alla ricorrente un congruo e sereno periodo di cure non inferiore a 24/36 mesi vista la gravità, anche in un'ottica di efficienza organizzativa della p.a.”
Preliminarmente si rileva che trattasi di domanda nuova o quantomeno di una modifica delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo e, in quanto tale, soggiace alla disciplina sancita dall'art. 420 c.p.c. per il quale è consentita una modifica della domanda, solo a condizione che ricorrano gravi motivi e vi sia una preventiva autorizzazione del giudice. Tali imprescindibili requisiti non sussistono nel caso di specie, dal momento che parte ricorrente non ha dedotto alcuna grave circostanza, né ha richiesto l'autorizzazione del giudice.
Peraltro, la difesa sembra non tenere in considerazione che, proprio per far fronte alla contingenza di tali situazioni e venire incontro alla condizione di fragilità in cui versa la persona disabile, è in vigore una disposizione che il ha CP_1 dimostrato di ben conoscere, disponendo una prima proroga sino a febbraio 2025, in attesa di conoscere l'esito della prima visita di revisione di agosto 2024: l'art. 25
(rubricato “Semplificazione per i soggetti con invalidità”), comma 6 bis, D.L. 24 giugno 2014
n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014 dispone infatti che: “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS)”.
Pertanto la ricorrente non rischia di trovarsi “scoperta” nel difficile percorso del trattamento della grave patologia che l'ha colpita, per la semplice ragione che il
è obbligato a mantenere ferma l'assegnazione temporanea presso la sede CP_1 di Ferrara, in attesa che venga effettuata la visita di revisione e, comunque, sussistendone i presupposti (che poggiano sulla tempestiva comunicazione da parte dell'interessata al degli esiti della visita di revisione, ove non favorevoli), CP_1 tanto più considerata la significativa scopertura di posti nel profilo di Cancelliere esperto esistente presso il Tribunale di Ferrara, e ciò sino a quando le condizioni della ricorrente non giungano a stabilizzarsi.
8 Sotto tale profilo, in virtù delle sopra esposte considerazioni, si evidenzia che la proroga del “distacco” è strettamente connessa all'evoluzione della patologia come accertata dalla Commissione medica, la quale, valutata la gravità ed il decorso della patologia determina la rivedibilità o meno dell'interessato. La durata della mobilità temporanea non può quindi essere determinata in modo unilaterale, prescindendo dagli esiti degli accertamenti medici.
Nel caso di specie la tutela ad oggi apprestata dal attua un corretto CP_1 bilanciamento tra esigenze di tutela della salute dalla lavoratrice ed esigenze di buona organizzazione della Pubblica Amministrazione, in applicazione della vigente normativa sopra richiamata e delle relative disposizioni attuative, ivi compresa la
Circolare del 31.1.2020, le cui tutele – a differenza di quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente - hanno come destinatari non solo il dipendente che assiste persona con disabile in situazione di gravità, ma anche il lavoratore disabile.
A tal proposito è utile evidenziare come la stessa ponga l'accento Parte_2 sulla elasticità della durata del distacco/assegnazione temporanea, che si adegua alla situazione di fatto in cui versa il lavoratore.
Vi si legge infatti: “La intrinseca e insuperabile temporaneità della assegnazione – come detto, ancorata alla perdurante sussistenza dei requisiti di legge – consente nondimeno di superare il precedente orientamento che prevedeva una rigida limitazione cronologica dell'efficacia del provvedimento di mobilità (solitamente individuata in un anno o, meno spesso, in periodi più brevi, con conseguenti – e spesso numerosi – successivi provvedimenti di proroga).
Per intuibili finalità di chiara enunciazione dei diritti e delle prospettive personali del dipendente beneficiario delle agevolazioni (oltre che di efficienza dell'azione amministrativa), il provvedimento espliciterà nella parte dispositiva la propria validità non rigidamente prefissata, ma subordinata al semplice permanere delle condizioni che ne hanno legittimato l'adozione. Al venir meno di queste condizioni, sarà comunicata al dipendente e agli Uffici di destinazione e di provenienza la cessazione della assegnazione e sarà fissato un termine congruo per il rientro nella sede originaria”.
9. In quanto infondato, il ricorso non può trovare accoglimento.
Nulla viene disposto per le spese di lite della fase cautelare, anche in considerazione del fatto che il è rimasto contumace. CP_1
Le spese di lite della fase di merito seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente.
Esse vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile- complessità bassa).
9
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna a rifondere al le spese di Parte_1 Controparte_1 lite che liquida in complessivi € 4.629,00, oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie.
Così deciso in Ferrara il 18/04/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
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