Sentenza 5 giugno 2023
Accoglimento
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01258/2026REG.PROV.COLL.
N. 00644/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2024, proposto da
RA AN, ST IN, ES SO, TU SO, SA SA, NO OR, GI VI, AB AT, rappresentati e difesi dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Aeronautica Militare 4 Stormo - Comando, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima-bis) n. 9450/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’Aeronautica Militare 4 Stormo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. DA PO e uditi per le parti gli avvocati come da verbale,
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I sig.ri GI VI, RA AN, ST IN, ES SO, IM SO, TU SO, SA SA, NO OR, AB AT sono stati trasferiti a seguito di un provvedimento ordinativo di riordino della forza armata. Essi hanno inoltrato in data 5 luglio 2018 istanza di corresponsione dell’indennità di cui all’art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, riscontrata negativamente dalla Direzione per l’impiego del personale militare dell’aeronautica, con nota del 11 luglio 2018 (n. prot. M_D ARM004 REG2018 0034395).
2. Con il ricorso iscritto al n.R.G. 11559/2018, proposto dinanzi al Tar Lazio, gli odierni appellanti impugnavano il suddetto provvedimento deducendo tre motivi di ricorso. Nel dettaglio lamentavano il fatto che i trasferimenti operati dall’amministrazione convenuta erano trasferimenti d’autorità, sicché doveva riconoscersi la spettanza della relativa indennità. Del resto, siffatti trasferimenti si fondavano su un prevalente interesse pubblico alla riorganizzazione dei reparti rispetto all’interesse dei dipendenti trasferiti, i quali avrebbero prodotto le domande solo in quanto sollecitati dall’amministrazione. In un momento successivo, il Sig. IM SO comunicava la rinuncia al ricorso.
3. Il TAR competente, con la sentenza del 6 giugno 2023, n. 9450, dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso con riguardo al Sig. IM SO e lo ha respinto con riferimento alla posizione dei restanti ricorrenti.
In particolare, nel merito, osservava come, a seguito della preannunciata soppressione del 64° DTAM di porto Santo ST e del 1° Gruppo Rifornimenti area nord ovest di Castel D’Annone, l’amministrazione aveva avviato un piano di reimpiego allo scopo di ottimizzare le risorse disponibili e valutare gli interessi dei soggetti coinvolti, i quali quindi venivano invitati a manifestare una preferenza;
- affermava che i ricorrenti avevano dichiarato di accettare la movimentazione senza oneri per l’amministrazione, rinunciando quindi ai benefici economici astrattamente riconducibili alla loro posizione;
- aderiva all’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ la procedura seguita nel caso di specie dall'amministrazione interessata - trasferimento "senza oneri" - è da considerarsi legittima, in quanto consistente in una modalità condivisa di determinazione della sede che, pur implicando la perdita di benefici di carattere economico (con dichiarazione di gradimento che rappresenta una formale manifestazione di acquiescenza e remissione del debito da parte del militare interessato), comporta i n favore di costui anche vantaggi di natura non economica, quale appunto l'indicazione della sede di gradimento, con una scelta che gli sarebbe altrimenti preclusa, nel vero e proprio trasferimento di autorità”;
- precisava che nel caso di specie, in effetti, i ricorrenti avevano espressa la loro rinuncia tramite la domanda di trasferimento nelle sedi desiderate, accettando che il trasferimento sarebbe avvenuto senza oneri a carico della p.a. In altri termini, avevano rimesso il debito ex art. 1236 c.c., estinguendo l’obbligazione.
4. Avverso tale pronuncia sono insorti i ricorrenti indicati in intestazione, con atto di appello notificato in data 27 dicembre 2023, depositato 25 gennaio 2024.
5. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Alla pubblica udienza del 11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. L’appello è fondato.
8. Con l’unico motivo dedotto, gli odierni appellanti censurano la sentenza del Tar nella parte in cui non ha riconosciuto che i militari erano stati costretti a trasferirsi a causa della soppressione e riorganizzazione della Forza di appartenenza. A ben vedere, infatti, i trasferimenti non sarebbero stati il frutto di una libera scelta da parte degli appellanti, i quali sarebbero stati trasferiti d’autorità per esigenze di servizio, nell’esclusivo interesse della amministrazione. Peraltro, l’amministrazione non avrebbe attribuito alcuna indennità per il trasferimento a differenza di altri militari, trasferiti parimenti d’autorità. In altri termini, in ossequio al disposto dell’art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, agli odierni appellanti spetterebbe un’indennità. Né può ritenersi che il connotato autoritativo del trasferimento sia venuto meno per effetto delle dichiarazioni di gradimento presentate dai militari, posto che quest’ultimi sarebbero stati coinvolti in una procedura di mobilità in ragione delle opzioni organizzative valorizzati dall’amministrazione. Del resto, per distinguere il tipo di trasferimento non sarebbe sufficiente la presentazione di una domanda del pubblico dipendente, bensì dovrebbe indagarsi su quale interesse sia stato perseguito in via prioritaria.
9. Così sintetizzata la prospettazione a base della domanda, va data continuità all’orientamento (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. II, 18 aprile 2025, n. 3420) che richiama gli stessi insegnamenti dell’Adunanza Plenaria (cfr. sentenza n. 1 del 2016) - resi in tema di effetti delle c.d. “dichiarazioni di gradimento di sede” rilasciate dai militari movimentati a seguito di soppressione reparto – laddove si è statuito nel senso che le stesse (pur non modificando la natura officiosa del trasferimento) da un lato comportano acquiescenza alla individuazione della nuova sede; dall’altro “non incidono direttamente sul diritto del militare a percepire le relative provvidenze, salvo rinuncia allo stesso o remissione del relativo debito”. Precisa al riguardo l’Adunanza plenaria: “L’acquiescenza rende dunque irretrattabile l’individuazione della sede prescelta rendendo inammissibili, per carenza di interesse ad agire, le eventuali iniziative contenziose intraprese dal militare che subisce il trasferimento, ma non incide sul diritto di credito (a percepire l'indennità) che scaturisce direttamente dalla legge al ricorrere di determinati presupposti; certamente anche il diritto di credito in questione può essere oggetto di rinuncia ( rectius rimessione del debito nel linguaggio dell’art. 1236 c.c.), ma al verificarsi di tutte le condizioni previste dalla richiamata disposizione che sono diverse e non sovrapponibili rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie dell'acquiescenza, non fosse altro che per la diversa indole della situazione soggettiva coinvolta (diritto soggettivo in relazione alla spettanza dell'indennità, interesse legittimo in relazione all'esercizio del potere organizzatorio e gerarchico da parte dell’Autorità militare.
10. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di discostarsi, per trasferimento d’autorità deve intendersi quello disposto per perseguire in via prioritaria l’interesse dell’amministrazione e non per soddisfare le esigenze personali e familiari dell’interessato, con la precisazione che la natura autoritativa del trasferimento e la conseguente spettanza dell’indennità non viene meno quando l'Amministrazione, in ragione di una programmata rimodulazione riduttiva della propria organizzazione territoriale, abbia invitato il militare ad esprimere il proprio gradimento per un'altra sede, giacché anche in questo caso assume valore decisivo la circostanza che il mutamento di sede origini da una scelta esclusiva dell’amministrazione che per la miglior cura dell'interesse pubblico decida di sopprimere un reparto o una sua articolazione obbligando inderogabilmente i militare di stanza a trasferirsi nella nuova sede, ubicata in altro luogo, ove prestare servizio (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, 2 ottobre 2023, n. 8615, 5 maggio 2021, n. 3499; sez. IV, 24 giugno 2020, n. 4029).
11. Sulla scorta di tali coordinate giurisprudenziali non può dubitarsi che il trasferimento de quo debba essere qualificato come trasferimento d’ufficio, essendo diretto a soddisfare in via prioritaria l'interesse pubblico (per in caso analoga cfr. Cons. Stato, sez. II, 17 aprile 2023, n. 3830).
12. Infatti, gli appellanti, in servizio presso il 4° Stormo A.M. di Grosseto vari Comandi dislocati in tutta Italia (più precisamente si tratta di: 37° Stormo di Trapani Birgi, 16° Stormo di Martina Franca, Distaccamento Aeroportuale Dobbiaco (BZ), Reparto di Sperimentazione e di Standardizzazione al Tiro Aereo di Villasor Cagliari, R.M.S. di Villafranca di Verona, Aeroporto di Decimo Mannu, Perdasdefocu, Aeroporto di Cameri e Scuola delle Telecomunicazioni delle Forze Armate di Chiavari), a seguito del provvedimento ordinativo di riordino della forza armata, sono stati trasferiti rispettivamente dal 64° DTAM di Porto Santo ST e dal 1° Gruppo Rifornimenti Area Nord Ovest di Castel D’Annone.
13. È invero incontestabile che esso si inquadra nell'ambito del piano di ricollocazione del personale in questione.
14. A diverse conclusioni non può condurre la circostanza che l’Amministrazione abbia previsto un'apposita procedura di trasferimento per i militari in servizio di quella sede, incoraggiando e sollecitando proprio la presentazione da parte degli stessi, tra cui l’appellante, di un’istanza di trasferimento con scelta delle sedi gradite, assicurandone tendenzialmente l’accoglimento, dal momento che, com’è intuibile, detto trasferimento non origina in ragioni personali o familiari del militari, quanto piuttosto ed esclusivamente nelle prioritarie esigenze riorganizzative dell'amministrazione; né tanto meno la ulteriore circostanza che in luogo del “gradimento” richiesto al trasferimento da parte del militare l’Amministrazione abbia in tale occasione optato per una procedura di trasferimento, incoraggiando o sollecitando la domanda di trasferimento.
15. Ciò che è decisivo è la causa del movimento necessitato del personale, causa da rinvenire nell'interesse pubblico prioritario dell’Amministrazione e non in esigenze personali o familiari del militare, a nulla rilevando che queste ultime possano avere anche trovato occasionale e indiretta soddisfazione.
16. L’appello va pertanto accolto; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado.
17. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 7.000,00 (settemila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AB FR, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
DA PO, Consigliere, Estensore
GI Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA PO | AB FR |
IL SEGRETARIO