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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 09/12/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELO DI CALTANISSETTA
Composta dai sigg.ri Magistrati
Roberto Rezzonico Presidente
Emanuele De Gregorio Consigliere
Marco Gaeta Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza di discussione e decisione ex art. 281 sexies co. 3
c.p.c. del 27 novembre 2025, nella causa civile iscritta al n. 26/2025 R.G.
promossa da
, nata a [...] il [...], Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] e ,
[...] Parte_3
nata a [...] il [...], tutti in proprio e nella qualità di eredi di nata a [...] il [...], elettivamente Persona_1
1 domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avv. Vincenzo Greco, che li rappresenta e difende
-appellante contro
, nato a Sommatino (CL) il [...], in [...] CP_1
tutore e legale rappresentante Avv. Assunta Mancini, domiciliata in
Pescara, via Ronchi n. 91, giusta decreto di nomina del Tribunale di
Pescara del 29.10.2014, R.G. 1773/2014
-appellato contumace e nei confronti del Controparte_2
, per gli effetti di cui all'art. 4, co.
[...]
2 l. 512/1999, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Caltanissetta, C.F. . P.IVA_1
-appellato
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“ - riformare parzialmente l'ordinanza ex art. 702 bis cod. proc. civ., resa dal Tribunale di Caltanissetta il 07.01.2024 e comunicata a mezzo p.e.c. il
07.01.2024, dal Giudice dott. Dario Albergo, nella parte in cui ha ritenuto applicabili – onde procedere alla liquidazione del danno riconosciuto agli odierni appellanti – le norme di cui alla legge l. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d.
2 legge PI) disciplinante il diritto alla riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo e, per l'effetto,
condannare l'odierno appellato al pagamento delle somme indicate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e, precisamente, alla complessiva somma di € 1.200.000.000,00 (€ 300.000,00 x 4) oltre interessi legali e/o compensativi, da calcolare dalla data dell'illecito secondo parametri fissi o in quell'altra misura che la Corte vorrà
equitativamente determinare ex art. 1226 cod. civ.;
- in subordine, riformare parzialmente l'ordinanza ex art. 702 bis cod. proc. civ., resa dal Tribunale di Caltanissetta il 07.01.2024 e comunicata a mezzo p.e.c. il 07.01.2024, dal Giudice dott. Dario Albergo, nella parte in cui ha ritenuto applicabili – onde procedere alla liquidazione del danno riconosciuto agli odierni appellanti – le norme di cui alla legge l. 24 marzo
2001, n. 89 (c.d. legge PI) disciplinante il diritto alla riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo e, per l'effetto, liquidare le diverse e maggiori somme per come specificatamente indicato nella parte narrativa dell'atto introduttivo del presente giudizio di appello e, precisamente: euro Parte_1
205.021,07 (duecentocinquemilaventuno/07); euro Parte_4
209.680,65 (duecentonovemilaseicentoottanta/65); Parte_3
euro 209.680,65 (duecentonovemilaseicentoottanta/65) , Parte_1
, tutti nella qualità di eredi di Parte_4 Parte_3
3 € 195.701,88 Persona_1
(centonovantacinquemilasettecentouno/88). Oltre ulteriori interessi compensativi sino alla data della decisione del presente gravame;
- in ogni caso, in riforma dell'impugnata ordinanza, liquidare le somme anche maggiori che dovessero determinarsi all'esito di una necessaria e/o eventuale rivisitazione dei superiori conteggi in ottemperanza alle tabelle milanesi.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Per l'appellato Controparte_2 [...]
: Controparte_3
“ a.- accertare e dichiarare l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha accertato che nessuna domanda è stata avanzata nei confronti de;
CP_2
b.- accertare e dichiarare che anche l'atto d'appello è stato notificato ai soli fini della mera denuntiatio litis, con conseguente declaratoria di carenza di legittimazione passiva del anche per tale grado CP_2
d'appello;
c.- con compensazione delle spese anche per il grado d'appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 22 febbraio 2022, gli odierni appellanti convenivano in giudizio – già CP_1
definitivamente condannato in sede penale per il delitto di calunnia
4 aggravata ai danni di – chiedendone la condanna al Parte_5
risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del loro diritto a conoscere la verità in ordine ai fatti criminosi occorsi in Via
D'Amelio, Palermo, in occasione dei quali persero la vita
[...]
, padre dei ricorrenti, nonché i componenti della sua scorta. Per_2
Gli attori esponevano che nelle udienze dibattimentali del 7 e del 14
marzo 2001 aveva dichiarato di avere rimproverato CP_1
durante un colloquio avvenuto nell'ora d'aria mentre Parte_5
entrambi erano detenuti presso la casa circondariale di Caltanissetta. Più
specificamente, durante un colloquio avvenuto nell'ora d'aria, CP_1
aveva rimproverato per la leggerezza commessa dagli Parte_5
uomini d'onore della famiglia di appartenenza, poiché avevano affidato un incarico così delicato ed importante per la esecuzione della strage
“allo di turno”. Per_3
– a dire del – non aveva negato le responsabilità della Pt_5 CP_1
famiglia mafiosa di appartenenza nella realizzazione della strage (“il lavoro lo avevamo fatto noi della ”) e aveva ribadito il ruolo Pt_6
marginale di , esclusivamente utilizzato per il furto Persona_4
della autobomba Fiat 126, su commissione del cognato , Persona_5
importante uomo d'onore della famiglia della Pt_6
Tali dichiarazioni erano state valutate dai giudici di merito quale elemento decisivo di riscontro alle dichiarazioni di Persona_4
5 ai fini dell'affermazione di responsabilità del poi condannato Pt_5
all'ergastolo, segnatamente in relazione al furto dell'autovettura utilizzata quale autobomba.
Tuttavia, nell'ambito del successivo processo “Borsellino quater” era stata accertata la falsità delle suddette dichiarazioni, rese dal erano CP_1
all'unico scopo di riottenere i benefici premiali previsti per i collaboratori di giustizia, in precedenza revocati dalla Procura di Caltanissetta a causa delle sue pregresse reticenze e oscillazioni dichiarative.
veniva così successivamente condannato per il reato di calunnia CP_1
aggravata in danno di e quest'ultimo otteneva, in Parte_5
conseguenza, la revisione della sentenza di condanna, che era stata a lui comminata quale autore, tra gli altri, della strage di via D'Amelio.
Ciò premesso, il Tribunale, all'esito del giudizio ex art. 702 c.p.c. iscritto al n. 289/2022 R.G. condannava al pagamento delle CP_1
seguenti somme a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale:
- € 37.536,00 per , e Parte_1 Parte_4 Parte_3
[...]
- € 37.536,00 per le parti ricorrenti quali eredi di . Persona_1
In particolare, il Giudice di primo grado riteneva coperti da giudicato penale (la sentenza di condanna del per il reato di calunnia CP_1
aggravata) la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la colpevolezza dell'imputato.
6 Quanto al profilo del danno – inteso sia come evento lesivo sia come conseguenza pregiudizievole – e al nesso causale tra gli stessi:
- in relazione al danno-evento, riteneva leso, come conseguenza della condotta del il diritto soggettivo costituzionalmente (in riferimento CP_1
agli artt. 2, 21, 97, 111 Cost.) ad ottenere la conoscenza chiara, completa e tempestiva della verità processuale sui fatti oggetto di giudizio, così
come emersa dalle successive sentenze penali che avevano sancito la natura calunniosa delle dichiarazioni accusatorie rese ai danni del
Pt_5
- con riferimento al danno conseguenza, questo veniva qualificato dal
Tribunale quale pregiudizio non patrimoniale (sofferenza morale)
risarcibile ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., in conformità
all'elaborazione giurisprudenziale che ammette la risarcibilità del danno non patrimoniale ogniqualvolta risulti lesa una posizione giuridica di rango costituzionale e il pregiudizio presenti una gravità apprezzabile.
Quanto alla prova del danno, il Giudice richiamava l'orientamento giurisprudenziale elaborato in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo (c.d. Legge PI), ritenendo applicabile, in via analogica, il principio secondo cui il danno da ritardo, salvo prova contraria, può presumersi, non gravando sul ricorrente l'onere di specifica allegazione.
7 Tale approccio veniva esteso alla fattispecie de qua, non in ragione dell'irragionevole durata del processo (che caratterizza l'indennità di cui alla c.d. della Legge PI), bensì in ragione del ritardo nell'accertamento della verità processuale determinato da condotte dolosamente fuorvianti.
In ordine al quantum del risarcimento, il Tribunale riteneva di poter applicare, sempre in via analogica, i criteri di cui all'art.
2-bis L. PI,
quantificando il periodo di lesione nel lasso temporale di sedici anni intercorrente tra le dichiarazioni calunniatorie e la sentenza penale di primo grado che ne ha accertato la falsità.
Tale criterio conduceva alla determinazione dell'importo base di €
16.320,00, comprensivo delle maggiorazioni previste dalla norma citata,
sul presupposto che nel caso di specie – trattandosi di risarcimento e non di indennizzo – la liquidazione dovesse tenere conto dell'intensità del pregiudizio connesso alla tardiva affermazione della verità.
Tenendo altresì conto che nel caso di specie si verte in una ipotesi in cui il danno ed il relativo pregiudizio si sostanziano nella perdita del rapporto parentale, o quanto meno nella menomazione del rapporto, ed in considerazione della peculiarità della vicenda e del rapporto tra la vittima primaria e le parti ricorrenti, il Giudice ha poi moltiplicato l'importo di cui sopra per un coefficiente pari al rapporto tra i valori espressi dalle Tabelle
di Milano del 2024 indicati per le macrocategorie di congiunti (genitori,
figli e coniuge, punti 3.911, e fratelli e nipoti, punti 1.698) ottenendo così
8 il valore di 2.3, che, moltiplicato per il primo importo (2.3 x 16.320),
consente di ottenere la somma da liquidare a titolo di risarcimento del danno per ogni ricorrente, in proprio e nella qualità di eredi di Per_1
pari ad € 37.536,00.
[...]
2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello , Parte_1
e , in proprio e nella qualità di Parte_4 Parte_3
eredi di , affidando le proprie censure ad un unico motivo Persona_1
di impugnazione, rubricato “Erronea ritenuta applicazione della legge 24
marzo 2001, n. 89 – c.d. Legge PI – disciplinante il diritto alla riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo in tema di quantificazione dei danni subiti dagli odierni appellanti. Violazione degli artt. 1226, 2056, 2059 c.c. e 185 c.p.”.
Gli appellanti censurano, in particolare, il capo della decisione con cui il
Giudice di prime cure ha fatto applicazione analogica dei criteri indennitari previsti dalla L. n. 89/2001 per determinare l'ammontare del danno non patrimoniale, assumendo che nel caso in esame il processo complessivamente considerato si fosse svolto in tempi complessivamente ragionevoli, pur avendo avuto ad oggetto una complessa attività di accertamento relativa a un grave depistaggio.
Da ciò deriverebbe, secondo gli appellanti, l'assoluta inapplicabilità di un meccanismo indennitario pensato per ristorare un pregiudizio collegato
9 a un presupposto del tutto diverso, ossia la “violazione del sistema”
derivante dall'irragionevole durata del processo.
Essi deducono che la vicenda non trae la sua origine da inefficienze dell'organizzazione giudiziaria tali da provocare un ritardo processuale,
bensì da una autonoma e gravissima condotta dolosa posta in essere da
, la quale avrebbe prodotto un danno di natura CP_1
integralmente aquiliana.
Tale qualificazione, sostengono gli appellanti, imporrebbe l'applicazione delle norme generali sul risarcimento del danno, e segnatamente degli artt. 1226 e 2056 c.c., con liquidazione equitativa ancorata ai criteri risarcitori elaborati nelle Tabelle di Milano, edizione 2024, allo scopo di assicurare uniformità e prevedibilità delle decisioni giudiziarie.
Gli appellanti evidenziano, pur nella consapevolezza che nel caso di specie non si tratta di un danno da perdita del rapporto parentale strictu sensu, che le Tabelle di , che “si sostanziano in regole integratrici Per_6
del concetto di equità”, risultano le più idonee a guidare la liquidazione anche in ipotesi, come quella in esame, in cui il danno derivi da una condotta dolosa, per di più aggravata, quale quella calunniatoria posta in essere dal CP_1
In via subordinata, gli appellanti chiedono che la liquidazione del danno venga effettuata sulla base di un precedente giurisprudenziale relativo a un caso ritenuto del tutto sovrapponibile, (avente ad oggetto la posizione
10 degli stretti congiunti di uno degli agenti di scorta del dott.
[...]
, rimasto anch'egli ucciso nella strage di Via D'Amelio, ove Per_2
erano state applicate le Tabelle di con una riduzione del 30%), Per_6
ottenendo così, sulla base del valore punto (3.911) e del rapporto tra la vittima primaria (il Dott. ) ed i ricorrenti (figli ed eredi del Persona_2
coniuge ) le seguenti somme: Persona_1
- € 205.021,07 per;
Parte_1
- € 209.680,65 per;
Parte_4
- € 209.680,65 per;
Parte_3
- € 195.701,88 per . Persona_1
Si è costituito nel presente giudizio, con comparsa del 3 febbraio 2025, il
, chiedendo accertarsi l'avvenuto passaggio in Controparte_2
giudicato dell'ordinanza di primo grado nella parte in cui attesta che alcuna domanda è stata avanzata nei confronti dello stesso e CP_2
che, inoltre, la notifica dell'atto di appello è unicamente finalizzata alla c.d. denuntiatio litis di cui alla L. 512/1999.
La causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 27 novembre
2025 svolta in modalità cartolare, veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve evidenziarsi come l'appellato , pur CP_1
se ritualmente evocato in giudizio, sia rimasto contumace.
11 Sempre in via preliminare, si attesta l'irrevocabilità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui dichiara che alcuna domanda è posta nei confronti del , essendo la notifica dell'atto Controparte_2
finalizzata alla c.d. denuntiatio litis di cui alla Legge n. 512/1999.
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Gli odierni appellanti lamentano la lesione del loro diritto a conoscere la verità, che ha comportato altresì la lesione della loro dignità e integrità
morale in ordine ai fatti brutalmente accaduti in data 19 luglio 1992 in Via
D'Amelio, in cui persero la vita (padre dei ricorrenti) e Persona_2
gli agenti della sua scorta, segnando una delle pagine più tragiche della storia italiana.
Questa Corte condivide integralmente la ricostruzione logica e giuridica contenuta nella decisione impugnata, ritenendo corretto l'inquadramento del danno dedotto sia quanto al danno evento, sia quanto al danno conseguenza, e fa proprie le relative argomentazioni.
Occorre premettere (fermo restando che l'unico motivo di appello ha ad oggetto il quantum risarcitorio) che la disciplina dell'illecito civile, di cui agli artt. 2043 c.c. e ss. muove dal concetto di danno, al cui interno si distingue tra il c.d. danno evento ed il c.d. danno conseguenza.
Il primo coincide con la lesione dell'interesse giuridicamente protetto;
mentre il secondo consiste nelle ripercussioni pregiudizievoli che da
12 quella lesione derivano, cioè gli effetti e i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali che incidono sulla sfera della vittima.
In altre parole, il primo rappresenta la “fonte” della responsabilità,
mentre il secondo rappresenta le conseguenze arrecate al soggetto vittima del danno stesso, circostanza, quest'ultima, che consente di ripristinare il patrimonio leso.
Ne consegue, pertanto, che il danno evento rappresenta il presupposto logico e giuridico alla cui presenza è quindi collegato il vaglio delle conseguenze dannose che ne derivano.
Il diritto a conoscere la verità, seppur non espressamente previsto dalla
Costituzione, può trovare al suo interno esplicito riconoscimento: in primo luogo, attraverso il generale richiamo all'art. 2, e, in secondo luogo,
in una serie di disposizioni che hanno ad oggetto ulteriori valori e principi
(si richiamano, ad esempio, quelli citati nell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.
resa all'esito del giudizio di primo grado).
Accertato il danno evento, occorre dar conto che anche il danno conseguenza, inteso come le conseguenze pregiudizievoli che la vittima dell'illecito ha sofferto a causa della lesione arrecata alla situazione giuridica di cui è titolare risulta, nel caso di specie, accertato.
Non appare superfluo ricordare come il danno non patrimoniale,
disciplinato dall'art. 2059 c.c., a mente del quale “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”,
13 rappresenta la lesione di un diritto o interesse protetto dall'ordinamento giuridico.
Da una lettura restrittiva del suddetto articolo, per cui il concetto di danno non patrimoniale veniva necessariamente agganciato alla tipicità dello stesso da ricondurre alla norma (ricondotta alla sole conseguenze derivanti dal reato, in virtù dell' art. 185 c.p.) si è passati ad una interpretazione estensiva dello stesso e, in particolare,
costituzionalmente orientata, per cui nel concetto di danno non patrimoniale vi rientrano oggi, grazie all'operato quasi incessante della
Suprema Corte, tutte le ipotesi in cui l'illecito incide su valori della persona garantiti a livello costituzionale, e ciò grazie all'art. 2 della
Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo “sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, da intendere come clausola aperta, capace quindi di ampliare il contenuto del danno non patrimoniale, atteso che la tutela risarcitoria costituisce la tutela minima dei diritti fondamentali della persona.
È proprio grazie a tale impostazione che si è riconosciuto, negli anni, che
“ciò che rileva, ai fini dell'ammissione a risarcimento, in riferimento all'art. 2059 c.c., è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona,
dal quale conseguono pregiudizi non suscettibili di valutazione economica … venendo in considerazione valori personali di rilievo
14 costituzionale, [e quindi] deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale che ne consegua sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. D'altra parte, il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può
essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella
Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello,
di riparazione del danno non patrimoniale” (Cass. n. 8828/2003).
Al fine di non eccessivamente estendere le maglie della interpretazione estensiva dell'art. 2059 c.c., sì da evitare che ogni pregiudizio possa essere risarcito, la giurisprudenza di legittimità impone una valutazione del danno derivante da lesione dei diritti inviolabili che sia ancorata a gravità e serietà.
Quanto alla prova, essa si ritiene raggiunta.
È principio consolidato quello secondo cui il danno non patrimoniale può
essere accertato anche mediante presunzioni semplici (cfr. ad es., in tema di perdita del rapporto parentale, Cass. n. 3904/2025 che ritiene già per sé
presunta la sofferenza morale, i.e. la prova necessaria per ottenere il risarcimento per i membri del nucleo familiare “minimo”) purché queste siano precise e concordanti. La presunzione, in particolare, consente di
15 colmare la lacuna probatoria quando il fatto ignoto risulti normalmente conseguente a quello noto, secondo criteri di regolarità causale.
Nel caso in esame, non può evocarsi in dubbio che la mancata conoscenza della verità processuale, tradotta nell'attesa protratta di un accertamento che investe la sfera personale della persona, specie se collocata in un ampio arco temporale, può causare un danno presunto relativo alla circostanza che le parti abbiano invano maturato una sensazione di risoluzione del caso giurisdizionale, per poi veder caducare la certezza in precedenza raggiunta.
Ma neppure può evocarsi in dubbio che la legittimità al risarcimento sarebbe già di per sé fondata laddove si consideri il disposto dell'art. 2059
c.c., che richiama, come cennato, la risarcibilità dei danni non patrimoniali derivanti da reato.
Quanto alla misura del risarcimento, unico profilo censurato in sede di appello, si osserva come gli appellanti lamentino la concreta modalità di calcolo del risarcimento stesso operata dal Giudice di primo grado, che ha utilizzato come “base” di calcolo la c.d. Legge PI, poi aumentato attraverso le Tabelle di Milano, edizione 2024, chiedendo piuttosto una liquidazione equitativa del danno, pur sempre ancorata alle Tabelle,
ovvero, in subordine, la liquidazione dell'importo derivante da una diminuzione del 30% rispetto al massimo previsto dai valori tabellari,
16 citando a supporto un precedente giurisprudenziale del Tribunale di
Caltanissetta.
Preliminarmente, si osserva che il Tribunale di Caltanissetta, nel precedente giurisprudenziale citato dagli odierni appellanti, ha applicato le Tabelle di Milano, edizione 2021, nella misura del 30% rispetto all'importo che sarebbe spettato ai ricorrenti di quel giudizio per l'ipotesi di perdita di un congiunto e non, come affermato dai ricorrenti di questo giudizio, una diminuzione pari al 30% del massimo previsto in Tabella.
Ad ogni modo, ritiene la Corte di aderire (poiché maggiormente aderenti ai profili di danno in esame) alle argomentazioni svolte dal Tribunale
nell'ordinanza impugnata in ordine al criterio di calcolo adottato.
Invero, non possono trovare diretta applicazione le Tabelle di , in Per_6
quanto seppur come affermato e sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità esse mirano a garantire l'uniformità del risarcimento del danno, va tuttavia considerato che esse hanno ad oggetto il risarcimento da perdita del rapporto parentale e si applicano nei casi il cui il danno sia eziologicamente riconducibile in via diretta e immediata all'evento lesivo;
quindi, quando dalla condotta derivi direttamente la perdita del rapporto parentale.
Invece, nel caso di specie, il cui oggetto è la lesione del diritto a conoscere la verità, non emergono profili afferenti alle suddette Tabelle, con la conseguenza che le stesse non possono trovare applicazione, quanto
17 meno diretta, potendo piuttosto essere utilizzate per pervenire ad un ristoro che contempli non soltanto la sofferenza legata alla ritardata conoscenza dei fatti, ma anche la circostanza che a subire le conseguenze di tale ritardo siano stati i congiunti di , il che comporta Persona_2
una menomazione del loro rapporto parentale in ordine alla sofferenza patita.
Questa Corte, invero, aderisce al ragionamento analogico seguito dal
Giudice di primo grado, che, partendo dalle affinità tra il presente caso
(che riguarda lo “slittamento” della conoscenza della verità di ben sedici anni) e la Legge PI (che riguarda un mancato funzionamento del sistema processuale produttivo di una irragionevole durata del processo)
e non trascurando la circostanza che tale slittamento ha inciso sulla sfera personale dei familiari di (comportando una Persona_2
menomazione, seppur lata, del rapporto parentale), ha operato una sintesi tra la suddetta Legge PI e le Tabelle di , moltiplicando Per_6
l'importo derivante dalla Legge PI per il coefficiente di cui alle Tabelle.
In altre parole, il Giudice di primo grado ha accertato la sussistenza, in capo agli odierni appellanti, di un pregiudizio non patrimoniale derivante dal ritardo di sedici anni nell'accertamento dei fatti del procedimento,
ritardo che ha comportato una compromissione del diritto degli interessati a conoscere tempestivamente la verità in ordine a vicende di diretto rilievo personale.
18 Il pregiudizio è stato correttamente ricondotto nell'ambito del danno non patrimoniale secondo i criteri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza in materia, pur declinati in ragione della particolare natura del bene leso.
L'applicazione di un criterio equitativo, ancorché ancorato a parametri oggettivi – da un lato, i valori oggettivi di riferimento ricavabili dalla normativa della Legge PI e, dall'altro, i valori soggettivi di cui alle
Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale – risulta rispettosa del principio di integralità e proporzionalità del risarcimento e, al contempo, idonea a evitare automatismi non consentiti dalla natura equitativa della liquidazione.
La combinazione dei due parametri, considerata la peculiarità del danno dedotto, che presenta aspetti comuni con la lesione derivante dall'irragionevole durata (ancorché non sovrapponibili del tutto), e con le sofferenze soggettive patite, consente di ritenere non solo giustificata,
ma anche ragionevolmente bilanciata, la quantificazione del danno.
La valorizzazione del protrarsi del ritardo, la rilevanza personale dei fatti rimasti inespressi per ben sedici anni e il conseguente turbamento interiore degli appellanti, hanno consentito di pervenire ad un importo che appare equilibrato, e neppure meramente simbolico.
Inoltre, la motivazione del primo Giudice si pone in linea con la corretta applicazione della adeguatezza della motivazione nella liquidazione equitativa del danno: la sentenza, infatti, espone in modo trasparente le
19 ragioni della scelta combinata dei parametri normativi, evitando qualsiasi opacità che possa tradursi in una mancata motivazione.
L'importo liquidato costituisce pertanto un adeguato ristoro del pregiudizio, risultando conforme ai criteri di cui all'art. 1226 c.c. nonché
coerente con gli orientamenti in ordine al danno non patrimoniale.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, la statuizione sulla quantificazione del danno contenuta nella sentenza di primo grado andrà
confermata.
Quanto alle spese del presente appello, si osserva che “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione)
vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività
processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass.
n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)”. (Cass. Civ. n. 12897/19).
Ne consegue, pertanto, che alcuna condanna può essere posta a carico degli appellanti.
In ragione del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei soggetti appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR
20 n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge n.
228/2012, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_4
, in proprio e nella qualità di eredi di;
Parte_3 Persona_1
- per l'effetto, conferma l'ordinanza resa dal Tribunale di Caltanissetta
all'esito del giudizio iscritto al n. 289/2022 R.G.;
D I C H I A R A la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Caltanissetta, 9-12-2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Gaeta Dott. Roberto Rezzonico
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELO DI CALTANISSETTA
Composta dai sigg.ri Magistrati
Roberto Rezzonico Presidente
Emanuele De Gregorio Consigliere
Marco Gaeta Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza di discussione e decisione ex art. 281 sexies co. 3
c.p.c. del 27 novembre 2025, nella causa civile iscritta al n. 26/2025 R.G.
promossa da
, nata a [...] il [...], Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] e ,
[...] Parte_3
nata a [...] il [...], tutti in proprio e nella qualità di eredi di nata a [...] il [...], elettivamente Persona_1
1 domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avv. Vincenzo Greco, che li rappresenta e difende
-appellante contro
, nato a Sommatino (CL) il [...], in [...] CP_1
tutore e legale rappresentante Avv. Assunta Mancini, domiciliata in
Pescara, via Ronchi n. 91, giusta decreto di nomina del Tribunale di
Pescara del 29.10.2014, R.G. 1773/2014
-appellato contumace e nei confronti del Controparte_2
, per gli effetti di cui all'art. 4, co.
[...]
2 l. 512/1999, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Caltanissetta, C.F. . P.IVA_1
-appellato
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“ - riformare parzialmente l'ordinanza ex art. 702 bis cod. proc. civ., resa dal Tribunale di Caltanissetta il 07.01.2024 e comunicata a mezzo p.e.c. il
07.01.2024, dal Giudice dott. Dario Albergo, nella parte in cui ha ritenuto applicabili – onde procedere alla liquidazione del danno riconosciuto agli odierni appellanti – le norme di cui alla legge l. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d.
2 legge PI) disciplinante il diritto alla riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo e, per l'effetto,
condannare l'odierno appellato al pagamento delle somme indicate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e, precisamente, alla complessiva somma di € 1.200.000.000,00 (€ 300.000,00 x 4) oltre interessi legali e/o compensativi, da calcolare dalla data dell'illecito secondo parametri fissi o in quell'altra misura che la Corte vorrà
equitativamente determinare ex art. 1226 cod. civ.;
- in subordine, riformare parzialmente l'ordinanza ex art. 702 bis cod. proc. civ., resa dal Tribunale di Caltanissetta il 07.01.2024 e comunicata a mezzo p.e.c. il 07.01.2024, dal Giudice dott. Dario Albergo, nella parte in cui ha ritenuto applicabili – onde procedere alla liquidazione del danno riconosciuto agli odierni appellanti – le norme di cui alla legge l. 24 marzo
2001, n. 89 (c.d. legge PI) disciplinante il diritto alla riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo e, per l'effetto, liquidare le diverse e maggiori somme per come specificatamente indicato nella parte narrativa dell'atto introduttivo del presente giudizio di appello e, precisamente: euro Parte_1
205.021,07 (duecentocinquemilaventuno/07); euro Parte_4
209.680,65 (duecentonovemilaseicentoottanta/65); Parte_3
euro 209.680,65 (duecentonovemilaseicentoottanta/65) , Parte_1
, tutti nella qualità di eredi di Parte_4 Parte_3
3 € 195.701,88 Persona_1
(centonovantacinquemilasettecentouno/88). Oltre ulteriori interessi compensativi sino alla data della decisione del presente gravame;
- in ogni caso, in riforma dell'impugnata ordinanza, liquidare le somme anche maggiori che dovessero determinarsi all'esito di una necessaria e/o eventuale rivisitazione dei superiori conteggi in ottemperanza alle tabelle milanesi.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Per l'appellato Controparte_2 [...]
: Controparte_3
“ a.- accertare e dichiarare l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha accertato che nessuna domanda è stata avanzata nei confronti de;
CP_2
b.- accertare e dichiarare che anche l'atto d'appello è stato notificato ai soli fini della mera denuntiatio litis, con conseguente declaratoria di carenza di legittimazione passiva del anche per tale grado CP_2
d'appello;
c.- con compensazione delle spese anche per il grado d'appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 22 febbraio 2022, gli odierni appellanti convenivano in giudizio – già CP_1
definitivamente condannato in sede penale per il delitto di calunnia
4 aggravata ai danni di – chiedendone la condanna al Parte_5
risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del loro diritto a conoscere la verità in ordine ai fatti criminosi occorsi in Via
D'Amelio, Palermo, in occasione dei quali persero la vita
[...]
, padre dei ricorrenti, nonché i componenti della sua scorta. Per_2
Gli attori esponevano che nelle udienze dibattimentali del 7 e del 14
marzo 2001 aveva dichiarato di avere rimproverato CP_1
durante un colloquio avvenuto nell'ora d'aria mentre Parte_5
entrambi erano detenuti presso la casa circondariale di Caltanissetta. Più
specificamente, durante un colloquio avvenuto nell'ora d'aria, CP_1
aveva rimproverato per la leggerezza commessa dagli Parte_5
uomini d'onore della famiglia di appartenenza, poiché avevano affidato un incarico così delicato ed importante per la esecuzione della strage
“allo di turno”. Per_3
– a dire del – non aveva negato le responsabilità della Pt_5 CP_1
famiglia mafiosa di appartenenza nella realizzazione della strage (“il lavoro lo avevamo fatto noi della ”) e aveva ribadito il ruolo Pt_6
marginale di , esclusivamente utilizzato per il furto Persona_4
della autobomba Fiat 126, su commissione del cognato , Persona_5
importante uomo d'onore della famiglia della Pt_6
Tali dichiarazioni erano state valutate dai giudici di merito quale elemento decisivo di riscontro alle dichiarazioni di Persona_4
5 ai fini dell'affermazione di responsabilità del poi condannato Pt_5
all'ergastolo, segnatamente in relazione al furto dell'autovettura utilizzata quale autobomba.
Tuttavia, nell'ambito del successivo processo “Borsellino quater” era stata accertata la falsità delle suddette dichiarazioni, rese dal erano CP_1
all'unico scopo di riottenere i benefici premiali previsti per i collaboratori di giustizia, in precedenza revocati dalla Procura di Caltanissetta a causa delle sue pregresse reticenze e oscillazioni dichiarative.
veniva così successivamente condannato per il reato di calunnia CP_1
aggravata in danno di e quest'ultimo otteneva, in Parte_5
conseguenza, la revisione della sentenza di condanna, che era stata a lui comminata quale autore, tra gli altri, della strage di via D'Amelio.
Ciò premesso, il Tribunale, all'esito del giudizio ex art. 702 c.p.c. iscritto al n. 289/2022 R.G. condannava al pagamento delle CP_1
seguenti somme a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale:
- € 37.536,00 per , e Parte_1 Parte_4 Parte_3
[...]
- € 37.536,00 per le parti ricorrenti quali eredi di . Persona_1
In particolare, il Giudice di primo grado riteneva coperti da giudicato penale (la sentenza di condanna del per il reato di calunnia CP_1
aggravata) la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la colpevolezza dell'imputato.
6 Quanto al profilo del danno – inteso sia come evento lesivo sia come conseguenza pregiudizievole – e al nesso causale tra gli stessi:
- in relazione al danno-evento, riteneva leso, come conseguenza della condotta del il diritto soggettivo costituzionalmente (in riferimento CP_1
agli artt. 2, 21, 97, 111 Cost.) ad ottenere la conoscenza chiara, completa e tempestiva della verità processuale sui fatti oggetto di giudizio, così
come emersa dalle successive sentenze penali che avevano sancito la natura calunniosa delle dichiarazioni accusatorie rese ai danni del
Pt_5
- con riferimento al danno conseguenza, questo veniva qualificato dal
Tribunale quale pregiudizio non patrimoniale (sofferenza morale)
risarcibile ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., in conformità
all'elaborazione giurisprudenziale che ammette la risarcibilità del danno non patrimoniale ogniqualvolta risulti lesa una posizione giuridica di rango costituzionale e il pregiudizio presenti una gravità apprezzabile.
Quanto alla prova del danno, il Giudice richiamava l'orientamento giurisprudenziale elaborato in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo (c.d. Legge PI), ritenendo applicabile, in via analogica, il principio secondo cui il danno da ritardo, salvo prova contraria, può presumersi, non gravando sul ricorrente l'onere di specifica allegazione.
7 Tale approccio veniva esteso alla fattispecie de qua, non in ragione dell'irragionevole durata del processo (che caratterizza l'indennità di cui alla c.d. della Legge PI), bensì in ragione del ritardo nell'accertamento della verità processuale determinato da condotte dolosamente fuorvianti.
In ordine al quantum del risarcimento, il Tribunale riteneva di poter applicare, sempre in via analogica, i criteri di cui all'art.
2-bis L. PI,
quantificando il periodo di lesione nel lasso temporale di sedici anni intercorrente tra le dichiarazioni calunniatorie e la sentenza penale di primo grado che ne ha accertato la falsità.
Tale criterio conduceva alla determinazione dell'importo base di €
16.320,00, comprensivo delle maggiorazioni previste dalla norma citata,
sul presupposto che nel caso di specie – trattandosi di risarcimento e non di indennizzo – la liquidazione dovesse tenere conto dell'intensità del pregiudizio connesso alla tardiva affermazione della verità.
Tenendo altresì conto che nel caso di specie si verte in una ipotesi in cui il danno ed il relativo pregiudizio si sostanziano nella perdita del rapporto parentale, o quanto meno nella menomazione del rapporto, ed in considerazione della peculiarità della vicenda e del rapporto tra la vittima primaria e le parti ricorrenti, il Giudice ha poi moltiplicato l'importo di cui sopra per un coefficiente pari al rapporto tra i valori espressi dalle Tabelle
di Milano del 2024 indicati per le macrocategorie di congiunti (genitori,
figli e coniuge, punti 3.911, e fratelli e nipoti, punti 1.698) ottenendo così
8 il valore di 2.3, che, moltiplicato per il primo importo (2.3 x 16.320),
consente di ottenere la somma da liquidare a titolo di risarcimento del danno per ogni ricorrente, in proprio e nella qualità di eredi di Per_1
pari ad € 37.536,00.
[...]
2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello , Parte_1
e , in proprio e nella qualità di Parte_4 Parte_3
eredi di , affidando le proprie censure ad un unico motivo Persona_1
di impugnazione, rubricato “Erronea ritenuta applicazione della legge 24
marzo 2001, n. 89 – c.d. Legge PI – disciplinante il diritto alla riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo in tema di quantificazione dei danni subiti dagli odierni appellanti. Violazione degli artt. 1226, 2056, 2059 c.c. e 185 c.p.”.
Gli appellanti censurano, in particolare, il capo della decisione con cui il
Giudice di prime cure ha fatto applicazione analogica dei criteri indennitari previsti dalla L. n. 89/2001 per determinare l'ammontare del danno non patrimoniale, assumendo che nel caso in esame il processo complessivamente considerato si fosse svolto in tempi complessivamente ragionevoli, pur avendo avuto ad oggetto una complessa attività di accertamento relativa a un grave depistaggio.
Da ciò deriverebbe, secondo gli appellanti, l'assoluta inapplicabilità di un meccanismo indennitario pensato per ristorare un pregiudizio collegato
9 a un presupposto del tutto diverso, ossia la “violazione del sistema”
derivante dall'irragionevole durata del processo.
Essi deducono che la vicenda non trae la sua origine da inefficienze dell'organizzazione giudiziaria tali da provocare un ritardo processuale,
bensì da una autonoma e gravissima condotta dolosa posta in essere da
, la quale avrebbe prodotto un danno di natura CP_1
integralmente aquiliana.
Tale qualificazione, sostengono gli appellanti, imporrebbe l'applicazione delle norme generali sul risarcimento del danno, e segnatamente degli artt. 1226 e 2056 c.c., con liquidazione equitativa ancorata ai criteri risarcitori elaborati nelle Tabelle di Milano, edizione 2024, allo scopo di assicurare uniformità e prevedibilità delle decisioni giudiziarie.
Gli appellanti evidenziano, pur nella consapevolezza che nel caso di specie non si tratta di un danno da perdita del rapporto parentale strictu sensu, che le Tabelle di , che “si sostanziano in regole integratrici Per_6
del concetto di equità”, risultano le più idonee a guidare la liquidazione anche in ipotesi, come quella in esame, in cui il danno derivi da una condotta dolosa, per di più aggravata, quale quella calunniatoria posta in essere dal CP_1
In via subordinata, gli appellanti chiedono che la liquidazione del danno venga effettuata sulla base di un precedente giurisprudenziale relativo a un caso ritenuto del tutto sovrapponibile, (avente ad oggetto la posizione
10 degli stretti congiunti di uno degli agenti di scorta del dott.
[...]
, rimasto anch'egli ucciso nella strage di Via D'Amelio, ove Per_2
erano state applicate le Tabelle di con una riduzione del 30%), Per_6
ottenendo così, sulla base del valore punto (3.911) e del rapporto tra la vittima primaria (il Dott. ) ed i ricorrenti (figli ed eredi del Persona_2
coniuge ) le seguenti somme: Persona_1
- € 205.021,07 per;
Parte_1
- € 209.680,65 per;
Parte_4
- € 209.680,65 per;
Parte_3
- € 195.701,88 per . Persona_1
Si è costituito nel presente giudizio, con comparsa del 3 febbraio 2025, il
, chiedendo accertarsi l'avvenuto passaggio in Controparte_2
giudicato dell'ordinanza di primo grado nella parte in cui attesta che alcuna domanda è stata avanzata nei confronti dello stesso e CP_2
che, inoltre, la notifica dell'atto di appello è unicamente finalizzata alla c.d. denuntiatio litis di cui alla L. 512/1999.
La causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 27 novembre
2025 svolta in modalità cartolare, veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve evidenziarsi come l'appellato , pur CP_1
se ritualmente evocato in giudizio, sia rimasto contumace.
11 Sempre in via preliminare, si attesta l'irrevocabilità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui dichiara che alcuna domanda è posta nei confronti del , essendo la notifica dell'atto Controparte_2
finalizzata alla c.d. denuntiatio litis di cui alla Legge n. 512/1999.
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Gli odierni appellanti lamentano la lesione del loro diritto a conoscere la verità, che ha comportato altresì la lesione della loro dignità e integrità
morale in ordine ai fatti brutalmente accaduti in data 19 luglio 1992 in Via
D'Amelio, in cui persero la vita (padre dei ricorrenti) e Persona_2
gli agenti della sua scorta, segnando una delle pagine più tragiche della storia italiana.
Questa Corte condivide integralmente la ricostruzione logica e giuridica contenuta nella decisione impugnata, ritenendo corretto l'inquadramento del danno dedotto sia quanto al danno evento, sia quanto al danno conseguenza, e fa proprie le relative argomentazioni.
Occorre premettere (fermo restando che l'unico motivo di appello ha ad oggetto il quantum risarcitorio) che la disciplina dell'illecito civile, di cui agli artt. 2043 c.c. e ss. muove dal concetto di danno, al cui interno si distingue tra il c.d. danno evento ed il c.d. danno conseguenza.
Il primo coincide con la lesione dell'interesse giuridicamente protetto;
mentre il secondo consiste nelle ripercussioni pregiudizievoli che da
12 quella lesione derivano, cioè gli effetti e i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali che incidono sulla sfera della vittima.
In altre parole, il primo rappresenta la “fonte” della responsabilità,
mentre il secondo rappresenta le conseguenze arrecate al soggetto vittima del danno stesso, circostanza, quest'ultima, che consente di ripristinare il patrimonio leso.
Ne consegue, pertanto, che il danno evento rappresenta il presupposto logico e giuridico alla cui presenza è quindi collegato il vaglio delle conseguenze dannose che ne derivano.
Il diritto a conoscere la verità, seppur non espressamente previsto dalla
Costituzione, può trovare al suo interno esplicito riconoscimento: in primo luogo, attraverso il generale richiamo all'art. 2, e, in secondo luogo,
in una serie di disposizioni che hanno ad oggetto ulteriori valori e principi
(si richiamano, ad esempio, quelli citati nell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.
resa all'esito del giudizio di primo grado).
Accertato il danno evento, occorre dar conto che anche il danno conseguenza, inteso come le conseguenze pregiudizievoli che la vittima dell'illecito ha sofferto a causa della lesione arrecata alla situazione giuridica di cui è titolare risulta, nel caso di specie, accertato.
Non appare superfluo ricordare come il danno non patrimoniale,
disciplinato dall'art. 2059 c.c., a mente del quale “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”,
13 rappresenta la lesione di un diritto o interesse protetto dall'ordinamento giuridico.
Da una lettura restrittiva del suddetto articolo, per cui il concetto di danno non patrimoniale veniva necessariamente agganciato alla tipicità dello stesso da ricondurre alla norma (ricondotta alla sole conseguenze derivanti dal reato, in virtù dell' art. 185 c.p.) si è passati ad una interpretazione estensiva dello stesso e, in particolare,
costituzionalmente orientata, per cui nel concetto di danno non patrimoniale vi rientrano oggi, grazie all'operato quasi incessante della
Suprema Corte, tutte le ipotesi in cui l'illecito incide su valori della persona garantiti a livello costituzionale, e ciò grazie all'art. 2 della
Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo “sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, da intendere come clausola aperta, capace quindi di ampliare il contenuto del danno non patrimoniale, atteso che la tutela risarcitoria costituisce la tutela minima dei diritti fondamentali della persona.
È proprio grazie a tale impostazione che si è riconosciuto, negli anni, che
“ciò che rileva, ai fini dell'ammissione a risarcimento, in riferimento all'art. 2059 c.c., è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona,
dal quale conseguono pregiudizi non suscettibili di valutazione economica … venendo in considerazione valori personali di rilievo
14 costituzionale, [e quindi] deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale che ne consegua sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. D'altra parte, il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può
essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella
Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello,
di riparazione del danno non patrimoniale” (Cass. n. 8828/2003).
Al fine di non eccessivamente estendere le maglie della interpretazione estensiva dell'art. 2059 c.c., sì da evitare che ogni pregiudizio possa essere risarcito, la giurisprudenza di legittimità impone una valutazione del danno derivante da lesione dei diritti inviolabili che sia ancorata a gravità e serietà.
Quanto alla prova, essa si ritiene raggiunta.
È principio consolidato quello secondo cui il danno non patrimoniale può
essere accertato anche mediante presunzioni semplici (cfr. ad es., in tema di perdita del rapporto parentale, Cass. n. 3904/2025 che ritiene già per sé
presunta la sofferenza morale, i.e. la prova necessaria per ottenere il risarcimento per i membri del nucleo familiare “minimo”) purché queste siano precise e concordanti. La presunzione, in particolare, consente di
15 colmare la lacuna probatoria quando il fatto ignoto risulti normalmente conseguente a quello noto, secondo criteri di regolarità causale.
Nel caso in esame, non può evocarsi in dubbio che la mancata conoscenza della verità processuale, tradotta nell'attesa protratta di un accertamento che investe la sfera personale della persona, specie se collocata in un ampio arco temporale, può causare un danno presunto relativo alla circostanza che le parti abbiano invano maturato una sensazione di risoluzione del caso giurisdizionale, per poi veder caducare la certezza in precedenza raggiunta.
Ma neppure può evocarsi in dubbio che la legittimità al risarcimento sarebbe già di per sé fondata laddove si consideri il disposto dell'art. 2059
c.c., che richiama, come cennato, la risarcibilità dei danni non patrimoniali derivanti da reato.
Quanto alla misura del risarcimento, unico profilo censurato in sede di appello, si osserva come gli appellanti lamentino la concreta modalità di calcolo del risarcimento stesso operata dal Giudice di primo grado, che ha utilizzato come “base” di calcolo la c.d. Legge PI, poi aumentato attraverso le Tabelle di Milano, edizione 2024, chiedendo piuttosto una liquidazione equitativa del danno, pur sempre ancorata alle Tabelle,
ovvero, in subordine, la liquidazione dell'importo derivante da una diminuzione del 30% rispetto al massimo previsto dai valori tabellari,
16 citando a supporto un precedente giurisprudenziale del Tribunale di
Caltanissetta.
Preliminarmente, si osserva che il Tribunale di Caltanissetta, nel precedente giurisprudenziale citato dagli odierni appellanti, ha applicato le Tabelle di Milano, edizione 2021, nella misura del 30% rispetto all'importo che sarebbe spettato ai ricorrenti di quel giudizio per l'ipotesi di perdita di un congiunto e non, come affermato dai ricorrenti di questo giudizio, una diminuzione pari al 30% del massimo previsto in Tabella.
Ad ogni modo, ritiene la Corte di aderire (poiché maggiormente aderenti ai profili di danno in esame) alle argomentazioni svolte dal Tribunale
nell'ordinanza impugnata in ordine al criterio di calcolo adottato.
Invero, non possono trovare diretta applicazione le Tabelle di , in Per_6
quanto seppur come affermato e sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità esse mirano a garantire l'uniformità del risarcimento del danno, va tuttavia considerato che esse hanno ad oggetto il risarcimento da perdita del rapporto parentale e si applicano nei casi il cui il danno sia eziologicamente riconducibile in via diretta e immediata all'evento lesivo;
quindi, quando dalla condotta derivi direttamente la perdita del rapporto parentale.
Invece, nel caso di specie, il cui oggetto è la lesione del diritto a conoscere la verità, non emergono profili afferenti alle suddette Tabelle, con la conseguenza che le stesse non possono trovare applicazione, quanto
17 meno diretta, potendo piuttosto essere utilizzate per pervenire ad un ristoro che contempli non soltanto la sofferenza legata alla ritardata conoscenza dei fatti, ma anche la circostanza che a subire le conseguenze di tale ritardo siano stati i congiunti di , il che comporta Persona_2
una menomazione del loro rapporto parentale in ordine alla sofferenza patita.
Questa Corte, invero, aderisce al ragionamento analogico seguito dal
Giudice di primo grado, che, partendo dalle affinità tra il presente caso
(che riguarda lo “slittamento” della conoscenza della verità di ben sedici anni) e la Legge PI (che riguarda un mancato funzionamento del sistema processuale produttivo di una irragionevole durata del processo)
e non trascurando la circostanza che tale slittamento ha inciso sulla sfera personale dei familiari di (comportando una Persona_2
menomazione, seppur lata, del rapporto parentale), ha operato una sintesi tra la suddetta Legge PI e le Tabelle di , moltiplicando Per_6
l'importo derivante dalla Legge PI per il coefficiente di cui alle Tabelle.
In altre parole, il Giudice di primo grado ha accertato la sussistenza, in capo agli odierni appellanti, di un pregiudizio non patrimoniale derivante dal ritardo di sedici anni nell'accertamento dei fatti del procedimento,
ritardo che ha comportato una compromissione del diritto degli interessati a conoscere tempestivamente la verità in ordine a vicende di diretto rilievo personale.
18 Il pregiudizio è stato correttamente ricondotto nell'ambito del danno non patrimoniale secondo i criteri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza in materia, pur declinati in ragione della particolare natura del bene leso.
L'applicazione di un criterio equitativo, ancorché ancorato a parametri oggettivi – da un lato, i valori oggettivi di riferimento ricavabili dalla normativa della Legge PI e, dall'altro, i valori soggettivi di cui alle
Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale – risulta rispettosa del principio di integralità e proporzionalità del risarcimento e, al contempo, idonea a evitare automatismi non consentiti dalla natura equitativa della liquidazione.
La combinazione dei due parametri, considerata la peculiarità del danno dedotto, che presenta aspetti comuni con la lesione derivante dall'irragionevole durata (ancorché non sovrapponibili del tutto), e con le sofferenze soggettive patite, consente di ritenere non solo giustificata,
ma anche ragionevolmente bilanciata, la quantificazione del danno.
La valorizzazione del protrarsi del ritardo, la rilevanza personale dei fatti rimasti inespressi per ben sedici anni e il conseguente turbamento interiore degli appellanti, hanno consentito di pervenire ad un importo che appare equilibrato, e neppure meramente simbolico.
Inoltre, la motivazione del primo Giudice si pone in linea con la corretta applicazione della adeguatezza della motivazione nella liquidazione equitativa del danno: la sentenza, infatti, espone in modo trasparente le
19 ragioni della scelta combinata dei parametri normativi, evitando qualsiasi opacità che possa tradursi in una mancata motivazione.
L'importo liquidato costituisce pertanto un adeguato ristoro del pregiudizio, risultando conforme ai criteri di cui all'art. 1226 c.c. nonché
coerente con gli orientamenti in ordine al danno non patrimoniale.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, la statuizione sulla quantificazione del danno contenuta nella sentenza di primo grado andrà
confermata.
Quanto alle spese del presente appello, si osserva che “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione)
vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività
processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass.
n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)”. (Cass. Civ. n. 12897/19).
Ne consegue, pertanto, che alcuna condanna può essere posta a carico degli appellanti.
In ragione del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei soggetti appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR
20 n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge n.
228/2012, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_4
, in proprio e nella qualità di eredi di;
Parte_3 Persona_1
- per l'effetto, conferma l'ordinanza resa dal Tribunale di Caltanissetta
all'esito del giudizio iscritto al n. 289/2022 R.G.;
D I C H I A R A la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Caltanissetta, 9-12-2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Gaeta Dott. Roberto Rezzonico
21