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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6881/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Napoli 3 - Sede 80100 Napoli NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13059/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 20/09/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5265/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 6881/2024 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 13059/2024, con la quale è stato accolto il ricorso nei confronti della Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Napoli 3, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato il sollecito di pagamento n. 07120239036328545000 per ticket sanitari 2014, lamentando la omessa notifca di atti prodomici, e sostenendo la conseguente decadenza.
Non si era costituiva la controparte
.Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha accolto il ricorso preso atto della mancata prova della notifica di atti presupposti, e compensando le spese con la seguente motivazione: “in considerazione della mancata costituzione dell'Ufficio”
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario.
Non si è costituita controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del
Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Nel caso in esame non risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, né il giudice di primo grado ha fornito una idonea motivazione sul punto, atteso che l'accoglimento per mancata prova della notifica di atti presupposti, con conseguente decadenza o prescrizione, legittima il non pagamento che non integra una peculiare situazione giustificante la compensazione..
L'appello va pertanto accolto, con condanna dell'Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Napoli 3 al pagamento delle spese e competenze del doppio grado, liquidate complessivamente per le varie fasi processuali, in ragione del valore della controversia e del limitato impegno professionale, in Euro 770,00 per il I grado ed in Euro 410,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della impugnata decisione, accoglie l'appello. Condanna la appellata Azienda
Sanitaria Locale A.s.l. - Napoli 3 al pagamento delle spese e competenze del doppio grado, liquidate in
Euro 770,00 per il I grado ed in Euro 410,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6881/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Napoli 3 - Sede 80100 Napoli NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13059/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 20/09/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5265/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 6881/2024 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 13059/2024, con la quale è stato accolto il ricorso nei confronti della Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Napoli 3, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato il sollecito di pagamento n. 07120239036328545000 per ticket sanitari 2014, lamentando la omessa notifca di atti prodomici, e sostenendo la conseguente decadenza.
Non si era costituiva la controparte
.Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha accolto il ricorso preso atto della mancata prova della notifica di atti presupposti, e compensando le spese con la seguente motivazione: “in considerazione della mancata costituzione dell'Ufficio”
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario.
Non si è costituita controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del
Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Nel caso in esame non risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, né il giudice di primo grado ha fornito una idonea motivazione sul punto, atteso che l'accoglimento per mancata prova della notifica di atti presupposti, con conseguente decadenza o prescrizione, legittima il non pagamento che non integra una peculiare situazione giustificante la compensazione..
L'appello va pertanto accolto, con condanna dell'Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Napoli 3 al pagamento delle spese e competenze del doppio grado, liquidate complessivamente per le varie fasi processuali, in ragione del valore della controversia e del limitato impegno professionale, in Euro 770,00 per il I grado ed in Euro 410,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della impugnata decisione, accoglie l'appello. Condanna la appellata Azienda
Sanitaria Locale A.s.l. - Napoli 3 al pagamento delle spese e competenze del doppio grado, liquidate in
Euro 770,00 per il I grado ed in Euro 410,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.