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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/11/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n. 6782/2018 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA II Sezione civile Verbale della causa n. 6782/2018 R.G. - TRATTAZIONE SCRITTA (127 ter c.p.c.)
Oggi 18.11.2025, innanzi alla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, si dà atto che sono state depositate note scritte nell'interesse di e, per essa, la mandataria Parte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Sinagra, Parte_2
Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II Sezione Civile Il Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6782/2018 R.G. TRA
, con Sede Legale in Viale Majno n. 45 – 20122 Milano, Parte_1
Codice Fiscale n. e, per essa, (già P.IVA_1 CP_1 Controparte_2
, con sede legale in Verona, Piazzetta Monte n. 1, codice fiscale e registrazione al
[...]
Registro Imprese di Verona n. quale mandataria, giusta procura in atti, rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avv. Nunzio Sinagra Attrice Contro
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_3 CodiceFiscale_1
Convenuta contumace E nei confronti di P.IVA: ) (già ), Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5 in persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Via Ugo Bassi n. 126 isol. 137 Chiamata in causa- Interveniente
Con atto di citazione del 4 dicembre 2018 e per essa la mandataria Parte_1
quale creditrice procedente nel giudizio di esecuzione immobiliare n. 72/2014 R.Es. CP_1
Tribunale di Messina, instaurava il presente giudizio di divisione in forza dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione con la quale era stata disposta la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 600 e 601 c.p.c.. Premetteva l'attore che con atto di precetto notificato il 23/1/2014 era stato intimato
1 al Sig. il pagamento dell'importo di Euro 50.417,18 quale riveniente da MID Persona_1
16/4/1992 in Notar;
mutuo altresì concesso al coniuge deceduta il Persona_2 Persona_3
5/8/1999. A garanzia dell'importo mutuato, dai suddetti debitori era stata concessa ipoteca volontaria su di un'abitazione in Gaggi (ME) catastata al foglio 8 part. 267 sub 5 di proprietà di entrambi, oggetto anch'essa della intrapresa procedura esecutiva immobiliare n. 72/2014 R.Es. del Tribunale di Messina e ciò unitamente ad altri cespiti pure di proprietà indivisa tra le parti;
beni immobili pignorati in capo al solo per la metà indivisa, stante l'avvenuto decesso della Sig.ra e Persona_1 Persona_3
l'assenza di successione della stessa trascritta ope legis. Premetteva ancora l'attore che esperita infruttuosamente la vendita, il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 27/12/2016, aveva disposto procedersi a giudizio di divisione dei beni staggiti. Con istanza depositata l'11/1/2017, il creditore aveva documentato ed esposto al Giudice l'assenza di trascrizione di atti relativi alla successione della Sig.ra ed, in conseguenza, l'impossibilità di esperire il detto giudizio Persona_3 di divisione, pedissequamente richiedendo la separazione della quota in natura dei consistenti beni del debitore esecutato, ed in subordine la rifissazione di altro ciclo di vendita della metà indivisa dei beni pignorati. Il Giudice aveva fissato la comparizione delle parti e, con l'ordinanza del 22/10/2018 aveva ritenuto ammissibile l'istanza di revoca presentata ma, tenuto conto che nelle more si era costituita in data 16/1/2018 nella procedura la Sig.ra nella qualità di erede legittima Controparte_3 di e del debitore esecutato (pure deceduto), aveva disposto procedersi Persona_3 Persona_1
a giudizio di divisione degli immobili pignorati oggetto di CTU. Il creditore procedente aveva notificato, pertanto, atto di citazione ex artt. 599 – 600 c.p.c., 181 disp. att. c.p.c. e 1113 c.c. nei confronti della n.q. di erede di e Controparte_3 Persona_3
e anche nei confronti del creditore iscritto al fine di Persona_1 Controparte_4 vedere accolta la domanda di divisione giudiziale in relazione agli immobili staggiti nella procedura esecutiva n. 72/2014 R.Es.. Né né , sebbene regolarmente citati, si costituivano in Controparte_3 Controparte_4 giudizio. Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.11.2021 il G.E. Dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano, disponeva affinchè il perito estimatore, provvedesse a verificare l'esistenza di eventuali trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli a carico di tutti i comproprietari relativamente al bene staggito, verificando altresì l'esistenza di eventuali vincoli opponibili all'acquirente. Veniva depositata relazione integrativa della consulenza. Il Giudice con provvedimento riservato del 23.02.2024, ritenuto non vi fosse prova agli atti della titolarità dell'immobile per cui è giudizio, alla luce delle vicende successorie dell'originario debitore e della di lui moglie e che ai fini della decisione, occorresse verificare Persona_1 Persona_3 la sussistenza delle condizioni per lo scioglimento della comunione esistente sul bene staggito, onerava parte attrice a produrre documentazione. L'attore depositava documentazione, esaminata la quale - con provvedimento del 18.06.2024, letta la Dichiarazione dell'Agenzia Europa depositata dal creditore procedente da cui risultava che non si riscontravano “i presupposti necessari per poter procedere alla trascrizione di un'accettazione tacita di eredità, in quanto non si rileva trascritto alcun atto utile che importi tale accettazione da parte degli eredi”, - il Giudice riteneva necessario che ai fini della prosecuzione del presente giudizio il creditore procedente documentasse l'intervenuta trascrizione dell'acquisto mortis causa dei beni pignorati ovvero l'instaurazione del giudizio volto all'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità.
2 Nelle note del 14/06/2024 l'attore ancora una volta precisava che nella procedura esecutiva immobiliare si era costituita in data 16/1/2018 la Sig.ra n.q. di erede legittima dei Controparte_3
Sigg.ri e con ciò comprovandosi l'avvenuta accettazione tacita Persona_3 Persona_1 dell'eredità dei propri genitori. Con ordinanza datata 18.06.2024 il Giudice, rilevando, quanto all'accertamento della continuità delle trascrizioni, la mancata prova della proprietà dei beni oggetto di divisione in capo ai soggetti chiamati all'eredità del de cuius , non risultando trascritto alcun atto di accettazione Persona_1
e/o rinuncia alla predetta eredità relitta, onerava parte attrice di esperire l'actio interrogatoria ex art. 481 c.c. o eventualmente l'azione ordinaria al fine di accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità in questione da parte dei chiamati, rinviando la verifica di tali incombenti a successiva udienza. Con nota di deposito del 10.10.2024 il creditore depositava Ricorso ex art. 481 c.c. e 749 c.p.c. iscritto a ruolo in data 7/10/2024, unitamente alla schermata del relativo fascicolo telematico;
Certificazione storico anagrafica afferente i Sigg.ri e Certificazione Persona_1 Persona_3 notarile integrativa rilasciata dal Notaio Dott.ssa il 23/9/2024; Certificati di Persona_4 morte dei Sigg.ri e Persona_1 Persona_3
Con note del 18.09.2025 il creditore produceva ordinanza del 17/4/2025 resa dal G.D. Dott. Mirko Intravaia nel giudizio ex art. 481 c.c. e 749 c.p.c., avente n. 3302/2024 R.G.V.G., con il quale veniva disposta l'archiviazione del procedimento: “rilevato che con note del 28.03.2025, parte resistente ha documentato l'avvenuta rinuncia all'eredità di , dichiarando altresì che la stessa Persona_1
“aderisce alla richiesta di controparte e conferma la volontà di rinuncia alla eredità”. Infine, con note del 14.10.2025 ritenuta evidente la condotta fraudolenta tenuta dalla Sig.ra il creditore procedente richiedeva che il presente procedimento si concludesse con Controparte_3 la condanna di controparte alle spese e spettanze del presente giudizio. Tutto ciò premesso, la domanda dell'attore non può essere accolta per le ragioni che seguono. La presente controversia ha ad oggetto una divisione endoesecutiva o divisione incidentale al processo esecutivo, ovvero un giudizio di divisione che ha luogo per lo scioglimento della contitolarità tra il debitore ed altri soggetti estranei al rapporto di credito per il cui soddisfacimento il creditore ha aggredito il bene appartenente soltanto pro quota al suo debitore, al fine di poter procedere sulla parte del compendio staggito assegnata in natura in via esclusiva al debitore - con le forme ordinarie dell'espropriazione sul bene in proprietà esclusiva - o, in caso di non comoda divisibilità, sul suo equivalente in denaro all'esito della liquidazione. Il giudizio di divisione, quindi, costituisce una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, in quanto tale restando autonoma, perché soggettivamente ed oggettivamente distinta da questo, tanto da non poterne essere considerata né una continuazione, né una fase (per tutte: Cass. 10 maggio 1982, n. 2889; Cass. 8 gennaio 1968, n. 44; Cass. 12 ottobre 1961, n. 2096; di recente, ai fini dell'individuazione dei rimedi esperibili avverso i singoli atti di quello: Cass. 24 febbraio 2011, n. 4499). Dall'altro lato, la correlazione funzionale del giudizio di divisione endoesecutiva al processo esecutivo comporta che il creditore esecutante mantiene la sua legittimazione ad agire in divisione fintantochè in capo a lui permanga la qualità di creditore. Come in ogni giudizio di cognizione, vanno esaminati e valutati allora interesse e legittimazione ad agire: con la conseguenza che esso non può essere iniziato e, se iniziato, non può proseguire, tra l'altro, ove l'uno o l'altra vengano meno, come nel caso della qualità di creditore in capo all'attore e
3 di quella di debitore in capo al convenuto principale (ex multis, Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-04-2012, n. 6072). Questione controversa, e preliminare alla prosecuzione del giudizio di scioglimento della comunione, è quindi oltre la verifica della legittimazione ed interesse ad agire del creditore, l'accertamento della qualità di proprietari del compendio comune in capo ai convenuti. Dunque, in caso di acquisto del bene staggito - da parte del debitore - a titolo universale in virtù di accettazione tacita (o ex lege) dell'eredità cui è stato chiamato, in mancanza di atti trascrivibili da cui desumere ciò, occorre per prima cosa accertare in giudizio che il debitore è per tale via divenuto proprietario del bene pignorato, e poi trascrivere tale accertamento per ripristinare la continuità della catena delle trascrizioni;
solo in seguito si potrà ordinare la vendita del bene staggito. Tale attività non deve necessariamente precedere il pignoramento, ma può essere curata anche durante il giudizio esecutivo;
il tutto, comunque, prima che sia emessa l'ordinanza di vendita. Con specifico riferimento all'acquisto mortis causa da parte del soggetto esecutato, Cass. 26/5/2014, n. 11638 (che ha affermato anche i principi sopra richiamati) ha stabilito che – qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta (ex art. 2648 c.c.) a cura dell'erede-esecutato – il creditore deve, alternativamente: richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione dell'atto comportante accettazione tacita dell'eredità che risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente;
far accertare l'intervenuta successione per accettazione tacita (ex artt. 485 o 527 c.c.) con provvedimento giurisdizionale idoneo alla trascrizione e trascriverla nei registri, se l'atto che presuppone la volontà di accettare non è ex se trascrivibile. Infatti – aggiunge la Suprema Corte – il giudice non potrà disporre la vendita se non dopo che la qualità di erede dell'esecutato sia stata accertata e la continuità delle trascrizioni ripristinata. In altri termini, il creditore può pignorare il bene anche se difetta la continuità delle trascrizioni, ma il giudice deve respingere l'istanza di vendita qualora, al momento di provvedere su questa, dalla documentazione ipocatastale non risulti la trascrizione dell'acquisto mortis causa. Come sopra ricordato, il nostro ordinamento giuridico subordina l'acquisizione della qualifica di “erede” (con successione universale in tutti i rapporti giuridici già facenti capo al de cuius) alla accettazione dell'eredità, espressa o tacita. Quindi, nel caso in cui sia sottoposto a pignoramento un bene immobile, del quale il creditore procedente assuma la titolarità in capo al debitore esecutato per acquisto fattone in qualità di erede, la verifica officiosa deve avere ad oggetto la trascrizione dell'accettazione espressa o tacita dell'eredità (Cass. 11638/2014) e tanto perché spetta al giudice dell'esecuzione verificare, d'ufficio, la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore procedente ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell'art. 567 c.p.c., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore (Cass. 11638/14, cit.). La trascrizione dell'acquisto mortis causa, che abbia ad oggetto diritti reali immobiliari, va effettuata ai sensi dell'art. 2648 cod. civ.. Se, invece, il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza. Mutatis mutandis lo stesso principio può essere applicato anche alla divisione endoesecutiva: l'accertamento in questione non deve preesistere all'avvio del giudizio divisionale, ma
4 va realizzato nell'ambito delle questioni preliminari al diritto di dividere, da definirsi con sentenza ex art. 785 c.p.c.. Il controllo, dunque, è prettamente formale ed è richiesto – in ossequio al principio di continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c. – che dai registri emerga la trascrizione di un titolo d'acquisto a favore dell'esecutato, nonché l'assenza di trascrizioni prese contro il medesimo e relative ad atti di disposizione del bene anteriori alla trascrizione del pignoramento. Orbene, facendo applicazione dei principi legislativi e giurisprudenziali testè citati, la domanda formulata dall'attore non è meritevole di accoglimento, stante l'assenza, agli atti di causa, della prova della titolarità del diritto di proprietà in capo alla debitrice esecutata relativamente al compendio immobiliare pignorato. Ciò posto, nel caso di specie, l'istante non ha allegato e provato l'intervenuto subentro, senza soluzione di continuità, della chiamata nella posizione di erede e Controparte_3 quindi nella titolarità del bene, anzi è documentalmente accertato che la stessa ha rinunziato alla eredità e tale volontà ha ribadito nel giudizio ex art. 481 c.p.c.. Dalla documentazione agli atti, non emerge la prova della trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte di un erede (si veda risultanze della relazione notarile della documentazione di cui all'art. 567, secondo c.p.c., versata in atti dal creditore procedente). Ne consegue che il creditore procedente era onerato di promuovere le iniziative necessarie ad assicurare la realizzazione della continuità nei confronti sia del soggetto esecutato sia dei comproprietari. Nel caso in esame la continuità rispetto ai soggetti chiamati in giudizio non è stata raggiunta e dunque manca una delle condizioni dell'azione esecutiva, esercitata attraverso la divisione endoesecutiva. Deve dunque essere dichiarata inammissibile la divisione, mentre la pronuncia di inefficacia del pignoramento è di competenza del giudice dell'esecuzione, atteso che l'istante non ha allegato e provato l'intervenuto subentro, senza soluzione di continuità, della chiamata nella posizione di erede e quindi nella titolarità del bene o la titolarità del bene stesso. Con il conseguente assorbimento di tutte le altre domande. In ordine al regime delle spese, va detto che, in virtù della complessità e pluralità delle questioni sottese al presente giudizio, valutate alla luce della natura del presente procedimento (giudizio di divisione) e della particolarità ed eterogeneità dei rapporti intercorrenti tra le parti in causa;
nonché in forza della declaratoria di inammissibilità della domanda di divisione, sussistono validi motivi per la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti. Va poi osservato che dagli atti di causa non emerge che il soggetto esecutato fosse nel possesso dei beni ereditari e pertanto neppure si può ipotizzare un comportamento ostativo alla pretesa esecutiva da parte dello stesso che possa giustificare l'accollo delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità della domanda con la quale e per essa la Controparte_6 mandataria ha chiesto di “procedersi alla divisione giudiziale dei beni immobili” Parte_3 pignorati nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare r.g.e. 74/2014.
2 Dichiara compensate tra le parti le spese di lite. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 18 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
5
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA II Sezione civile Verbale della causa n. 6782/2018 R.G. - TRATTAZIONE SCRITTA (127 ter c.p.c.)
Oggi 18.11.2025, innanzi alla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, si dà atto che sono state depositate note scritte nell'interesse di e, per essa, la mandataria Parte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Sinagra, Parte_2
Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II Sezione Civile Il Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6782/2018 R.G. TRA
, con Sede Legale in Viale Majno n. 45 – 20122 Milano, Parte_1
Codice Fiscale n. e, per essa, (già P.IVA_1 CP_1 Controparte_2
, con sede legale in Verona, Piazzetta Monte n. 1, codice fiscale e registrazione al
[...]
Registro Imprese di Verona n. quale mandataria, giusta procura in atti, rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avv. Nunzio Sinagra Attrice Contro
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_3 CodiceFiscale_1
Convenuta contumace E nei confronti di P.IVA: ) (già ), Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5 in persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Via Ugo Bassi n. 126 isol. 137 Chiamata in causa- Interveniente
Con atto di citazione del 4 dicembre 2018 e per essa la mandataria Parte_1
quale creditrice procedente nel giudizio di esecuzione immobiliare n. 72/2014 R.Es. CP_1
Tribunale di Messina, instaurava il presente giudizio di divisione in forza dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione con la quale era stata disposta la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 600 e 601 c.p.c.. Premetteva l'attore che con atto di precetto notificato il 23/1/2014 era stato intimato
1 al Sig. il pagamento dell'importo di Euro 50.417,18 quale riveniente da MID Persona_1
16/4/1992 in Notar;
mutuo altresì concesso al coniuge deceduta il Persona_2 Persona_3
5/8/1999. A garanzia dell'importo mutuato, dai suddetti debitori era stata concessa ipoteca volontaria su di un'abitazione in Gaggi (ME) catastata al foglio 8 part. 267 sub 5 di proprietà di entrambi, oggetto anch'essa della intrapresa procedura esecutiva immobiliare n. 72/2014 R.Es. del Tribunale di Messina e ciò unitamente ad altri cespiti pure di proprietà indivisa tra le parti;
beni immobili pignorati in capo al solo per la metà indivisa, stante l'avvenuto decesso della Sig.ra e Persona_1 Persona_3
l'assenza di successione della stessa trascritta ope legis. Premetteva ancora l'attore che esperita infruttuosamente la vendita, il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 27/12/2016, aveva disposto procedersi a giudizio di divisione dei beni staggiti. Con istanza depositata l'11/1/2017, il creditore aveva documentato ed esposto al Giudice l'assenza di trascrizione di atti relativi alla successione della Sig.ra ed, in conseguenza, l'impossibilità di esperire il detto giudizio Persona_3 di divisione, pedissequamente richiedendo la separazione della quota in natura dei consistenti beni del debitore esecutato, ed in subordine la rifissazione di altro ciclo di vendita della metà indivisa dei beni pignorati. Il Giudice aveva fissato la comparizione delle parti e, con l'ordinanza del 22/10/2018 aveva ritenuto ammissibile l'istanza di revoca presentata ma, tenuto conto che nelle more si era costituita in data 16/1/2018 nella procedura la Sig.ra nella qualità di erede legittima Controparte_3 di e del debitore esecutato (pure deceduto), aveva disposto procedersi Persona_3 Persona_1
a giudizio di divisione degli immobili pignorati oggetto di CTU. Il creditore procedente aveva notificato, pertanto, atto di citazione ex artt. 599 – 600 c.p.c., 181 disp. att. c.p.c. e 1113 c.c. nei confronti della n.q. di erede di e Controparte_3 Persona_3
e anche nei confronti del creditore iscritto al fine di Persona_1 Controparte_4 vedere accolta la domanda di divisione giudiziale in relazione agli immobili staggiti nella procedura esecutiva n. 72/2014 R.Es.. Né né , sebbene regolarmente citati, si costituivano in Controparte_3 Controparte_4 giudizio. Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.11.2021 il G.E. Dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano, disponeva affinchè il perito estimatore, provvedesse a verificare l'esistenza di eventuali trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli a carico di tutti i comproprietari relativamente al bene staggito, verificando altresì l'esistenza di eventuali vincoli opponibili all'acquirente. Veniva depositata relazione integrativa della consulenza. Il Giudice con provvedimento riservato del 23.02.2024, ritenuto non vi fosse prova agli atti della titolarità dell'immobile per cui è giudizio, alla luce delle vicende successorie dell'originario debitore e della di lui moglie e che ai fini della decisione, occorresse verificare Persona_1 Persona_3 la sussistenza delle condizioni per lo scioglimento della comunione esistente sul bene staggito, onerava parte attrice a produrre documentazione. L'attore depositava documentazione, esaminata la quale - con provvedimento del 18.06.2024, letta la Dichiarazione dell'Agenzia Europa depositata dal creditore procedente da cui risultava che non si riscontravano “i presupposti necessari per poter procedere alla trascrizione di un'accettazione tacita di eredità, in quanto non si rileva trascritto alcun atto utile che importi tale accettazione da parte degli eredi”, - il Giudice riteneva necessario che ai fini della prosecuzione del presente giudizio il creditore procedente documentasse l'intervenuta trascrizione dell'acquisto mortis causa dei beni pignorati ovvero l'instaurazione del giudizio volto all'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità.
2 Nelle note del 14/06/2024 l'attore ancora una volta precisava che nella procedura esecutiva immobiliare si era costituita in data 16/1/2018 la Sig.ra n.q. di erede legittima dei Controparte_3
Sigg.ri e con ciò comprovandosi l'avvenuta accettazione tacita Persona_3 Persona_1 dell'eredità dei propri genitori. Con ordinanza datata 18.06.2024 il Giudice, rilevando, quanto all'accertamento della continuità delle trascrizioni, la mancata prova della proprietà dei beni oggetto di divisione in capo ai soggetti chiamati all'eredità del de cuius , non risultando trascritto alcun atto di accettazione Persona_1
e/o rinuncia alla predetta eredità relitta, onerava parte attrice di esperire l'actio interrogatoria ex art. 481 c.c. o eventualmente l'azione ordinaria al fine di accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità in questione da parte dei chiamati, rinviando la verifica di tali incombenti a successiva udienza. Con nota di deposito del 10.10.2024 il creditore depositava Ricorso ex art. 481 c.c. e 749 c.p.c. iscritto a ruolo in data 7/10/2024, unitamente alla schermata del relativo fascicolo telematico;
Certificazione storico anagrafica afferente i Sigg.ri e Certificazione Persona_1 Persona_3 notarile integrativa rilasciata dal Notaio Dott.ssa il 23/9/2024; Certificati di Persona_4 morte dei Sigg.ri e Persona_1 Persona_3
Con note del 18.09.2025 il creditore produceva ordinanza del 17/4/2025 resa dal G.D. Dott. Mirko Intravaia nel giudizio ex art. 481 c.c. e 749 c.p.c., avente n. 3302/2024 R.G.V.G., con il quale veniva disposta l'archiviazione del procedimento: “rilevato che con note del 28.03.2025, parte resistente ha documentato l'avvenuta rinuncia all'eredità di , dichiarando altresì che la stessa Persona_1
“aderisce alla richiesta di controparte e conferma la volontà di rinuncia alla eredità”. Infine, con note del 14.10.2025 ritenuta evidente la condotta fraudolenta tenuta dalla Sig.ra il creditore procedente richiedeva che il presente procedimento si concludesse con Controparte_3 la condanna di controparte alle spese e spettanze del presente giudizio. Tutto ciò premesso, la domanda dell'attore non può essere accolta per le ragioni che seguono. La presente controversia ha ad oggetto una divisione endoesecutiva o divisione incidentale al processo esecutivo, ovvero un giudizio di divisione che ha luogo per lo scioglimento della contitolarità tra il debitore ed altri soggetti estranei al rapporto di credito per il cui soddisfacimento il creditore ha aggredito il bene appartenente soltanto pro quota al suo debitore, al fine di poter procedere sulla parte del compendio staggito assegnata in natura in via esclusiva al debitore - con le forme ordinarie dell'espropriazione sul bene in proprietà esclusiva - o, in caso di non comoda divisibilità, sul suo equivalente in denaro all'esito della liquidazione. Il giudizio di divisione, quindi, costituisce una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, in quanto tale restando autonoma, perché soggettivamente ed oggettivamente distinta da questo, tanto da non poterne essere considerata né una continuazione, né una fase (per tutte: Cass. 10 maggio 1982, n. 2889; Cass. 8 gennaio 1968, n. 44; Cass. 12 ottobre 1961, n. 2096; di recente, ai fini dell'individuazione dei rimedi esperibili avverso i singoli atti di quello: Cass. 24 febbraio 2011, n. 4499). Dall'altro lato, la correlazione funzionale del giudizio di divisione endoesecutiva al processo esecutivo comporta che il creditore esecutante mantiene la sua legittimazione ad agire in divisione fintantochè in capo a lui permanga la qualità di creditore. Come in ogni giudizio di cognizione, vanno esaminati e valutati allora interesse e legittimazione ad agire: con la conseguenza che esso non può essere iniziato e, se iniziato, non può proseguire, tra l'altro, ove l'uno o l'altra vengano meno, come nel caso della qualità di creditore in capo all'attore e
3 di quella di debitore in capo al convenuto principale (ex multis, Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-04-2012, n. 6072). Questione controversa, e preliminare alla prosecuzione del giudizio di scioglimento della comunione, è quindi oltre la verifica della legittimazione ed interesse ad agire del creditore, l'accertamento della qualità di proprietari del compendio comune in capo ai convenuti. Dunque, in caso di acquisto del bene staggito - da parte del debitore - a titolo universale in virtù di accettazione tacita (o ex lege) dell'eredità cui è stato chiamato, in mancanza di atti trascrivibili da cui desumere ciò, occorre per prima cosa accertare in giudizio che il debitore è per tale via divenuto proprietario del bene pignorato, e poi trascrivere tale accertamento per ripristinare la continuità della catena delle trascrizioni;
solo in seguito si potrà ordinare la vendita del bene staggito. Tale attività non deve necessariamente precedere il pignoramento, ma può essere curata anche durante il giudizio esecutivo;
il tutto, comunque, prima che sia emessa l'ordinanza di vendita. Con specifico riferimento all'acquisto mortis causa da parte del soggetto esecutato, Cass. 26/5/2014, n. 11638 (che ha affermato anche i principi sopra richiamati) ha stabilito che – qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta (ex art. 2648 c.c.) a cura dell'erede-esecutato – il creditore deve, alternativamente: richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione dell'atto comportante accettazione tacita dell'eredità che risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente;
far accertare l'intervenuta successione per accettazione tacita (ex artt. 485 o 527 c.c.) con provvedimento giurisdizionale idoneo alla trascrizione e trascriverla nei registri, se l'atto che presuppone la volontà di accettare non è ex se trascrivibile. Infatti – aggiunge la Suprema Corte – il giudice non potrà disporre la vendita se non dopo che la qualità di erede dell'esecutato sia stata accertata e la continuità delle trascrizioni ripristinata. In altri termini, il creditore può pignorare il bene anche se difetta la continuità delle trascrizioni, ma il giudice deve respingere l'istanza di vendita qualora, al momento di provvedere su questa, dalla documentazione ipocatastale non risulti la trascrizione dell'acquisto mortis causa. Come sopra ricordato, il nostro ordinamento giuridico subordina l'acquisizione della qualifica di “erede” (con successione universale in tutti i rapporti giuridici già facenti capo al de cuius) alla accettazione dell'eredità, espressa o tacita. Quindi, nel caso in cui sia sottoposto a pignoramento un bene immobile, del quale il creditore procedente assuma la titolarità in capo al debitore esecutato per acquisto fattone in qualità di erede, la verifica officiosa deve avere ad oggetto la trascrizione dell'accettazione espressa o tacita dell'eredità (Cass. 11638/2014) e tanto perché spetta al giudice dell'esecuzione verificare, d'ufficio, la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore procedente ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell'art. 567 c.p.c., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore (Cass. 11638/14, cit.). La trascrizione dell'acquisto mortis causa, che abbia ad oggetto diritti reali immobiliari, va effettuata ai sensi dell'art. 2648 cod. civ.. Se, invece, il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza. Mutatis mutandis lo stesso principio può essere applicato anche alla divisione endoesecutiva: l'accertamento in questione non deve preesistere all'avvio del giudizio divisionale, ma
4 va realizzato nell'ambito delle questioni preliminari al diritto di dividere, da definirsi con sentenza ex art. 785 c.p.c.. Il controllo, dunque, è prettamente formale ed è richiesto – in ossequio al principio di continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c. – che dai registri emerga la trascrizione di un titolo d'acquisto a favore dell'esecutato, nonché l'assenza di trascrizioni prese contro il medesimo e relative ad atti di disposizione del bene anteriori alla trascrizione del pignoramento. Orbene, facendo applicazione dei principi legislativi e giurisprudenziali testè citati, la domanda formulata dall'attore non è meritevole di accoglimento, stante l'assenza, agli atti di causa, della prova della titolarità del diritto di proprietà in capo alla debitrice esecutata relativamente al compendio immobiliare pignorato. Ciò posto, nel caso di specie, l'istante non ha allegato e provato l'intervenuto subentro, senza soluzione di continuità, della chiamata nella posizione di erede e Controparte_3 quindi nella titolarità del bene, anzi è documentalmente accertato che la stessa ha rinunziato alla eredità e tale volontà ha ribadito nel giudizio ex art. 481 c.p.c.. Dalla documentazione agli atti, non emerge la prova della trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte di un erede (si veda risultanze della relazione notarile della documentazione di cui all'art. 567, secondo c.p.c., versata in atti dal creditore procedente). Ne consegue che il creditore procedente era onerato di promuovere le iniziative necessarie ad assicurare la realizzazione della continuità nei confronti sia del soggetto esecutato sia dei comproprietari. Nel caso in esame la continuità rispetto ai soggetti chiamati in giudizio non è stata raggiunta e dunque manca una delle condizioni dell'azione esecutiva, esercitata attraverso la divisione endoesecutiva. Deve dunque essere dichiarata inammissibile la divisione, mentre la pronuncia di inefficacia del pignoramento è di competenza del giudice dell'esecuzione, atteso che l'istante non ha allegato e provato l'intervenuto subentro, senza soluzione di continuità, della chiamata nella posizione di erede e quindi nella titolarità del bene o la titolarità del bene stesso. Con il conseguente assorbimento di tutte le altre domande. In ordine al regime delle spese, va detto che, in virtù della complessità e pluralità delle questioni sottese al presente giudizio, valutate alla luce della natura del presente procedimento (giudizio di divisione) e della particolarità ed eterogeneità dei rapporti intercorrenti tra le parti in causa;
nonché in forza della declaratoria di inammissibilità della domanda di divisione, sussistono validi motivi per la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti. Va poi osservato che dagli atti di causa non emerge che il soggetto esecutato fosse nel possesso dei beni ereditari e pertanto neppure si può ipotizzare un comportamento ostativo alla pretesa esecutiva da parte dello stesso che possa giustificare l'accollo delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità della domanda con la quale e per essa la Controparte_6 mandataria ha chiesto di “procedersi alla divisione giudiziale dei beni immobili” Parte_3 pignorati nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare r.g.e. 74/2014.
2 Dichiara compensate tra le parti le spese di lite. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 18 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
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