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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/08/2025, n. 3842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3842 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO IX Sezione Civile
in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Monica Mastrandrea, sciogliendo la riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 20169/2023 vertente tra:
Nell'interesse di nato il [...], a [...], (C.F. Parte_1
), , rappresentato e difeso dall'avv. Elena Corgnier come da C.F._1 Parte_2 delega in atti ricorrente contro in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 resistente
OGGETTO: ricorso avverso il provvedimento prot. 22/2023 di allontanamento del 17.10.2023 del Prefetto della Provincia di Torino notificato in pari data
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in atti, nato il [...], a [...], (C.F. Parte_1
), ha impugnato il provvedimento di allontanamento del C.F._1 Parte_2
17.10.2023 del Prefetto della Provincia di Torino notificato in pari data, chiedendone al Tribunale l'annullamento. A sostegno delle proprie ragioni, per quanto di rilievo, il ricorrente ha allegato: di aver fatto regolarmente ingresso in Italia nel 2012 ricongiungendosi con la madre la madre, signora Pt_3
nata a [...], il [...], titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti per
[...] lungo periodo, coniugata con cittadino italiano;
di aver ottenuto una carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'UE con scadenza al 12.9.2012; di aver nelle more instaurato una relazione sentimentale con una sua connazionale, signora nata a [...], Mat (Albania), il Persona_1 18.5.1987; che dall'unione con la donna in data 28.11.2019 nasceva a Torino di aver Persona_2 contratto matrimonio civile con la signora nell'agosto 2020 e di essersi trasferito a vivere con Per_1 il nucleo familiare in un appartamento in Torino;
di aver svolto diverse attività lavorative al fine di contribuire al mantenimento della figlia;
che la figlia, così come il ricorrente e la moglie, è integrata nel tessuto socio-culturale italiano non essendosi mai allontanata dal territorio nazionale dove frequente regolarmente la scuola;
di aver presentato il 14.11.2023 al competente Tribunale per i Minorenni di Torino richiesta di autorizzazione a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31, comma 3, TUI;
che in data successiva e nonostante la pendenza del procedimento giudiziale predetto, in data 17.10.2023 il Prefetto della Provincia di Torino emetteva il decreto di allontanamento oggetto di impugnazione. Non si è costituita in giudizio l'amministrazione e, verificata la regolarità delle notificazioni di legge, ne è stata dichiarata la contumacia alla prima udienza del 24.9.2024 come da verbale in atti. Nel corso dell'udienza del 24.9.2024, la difesa ha dato atto dello stato di gravidanza della moglie del ricorrente e, ancora pendente giudizio presso il Tribunale per i Minorenni, la causa è stata rinvia all'udienza del 18.2.2025 la difesa del ricorrente ha chiesto e ottenuto rinvio al fine di verificare l'esito del procedimento giudiziale predetto;
all'udienza del 18.2.2025 la difesa ha prodotto documenti nuovi a sostegno delle ragioni del ricorrente ed è stata fissata udienza al 6.5.2025 con sostituzione della stessa con il deposito di note scritte conclusive. Allo spirare del termine la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente è da rilevarsi che nella specie la competenza è del giudice ordinario in quanto è pendente procedimento ex art. 31 TUI incardinato innanzi al Tribunale per i Minorenni (doc. 3 allegato al ricorso). Oggetto del presente giudizio è un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di un cittadino comunitario disposto per motivi imperativi di pubblica sicurezza. In base all'art. 20, comma 3, d.lgs. 30/2007, i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini della valutazione da operare in questi casi non è necessaria una specifica condanna in sede penale, dovendosi guardare ai comportamenti tenuti dalla persona nel corso del tempo, tenendosi conto anche di eventuali condanne “per uno o più delitti non colposi consumati o tentati contro la vita o l'incolumità della persona o di eventuali condanne per uno più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'art. 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie indicate all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere” (art. 20, comma 3, d.lgs. 30/2007 in esame). Oltre alla necessità che i comportamenti che si imputano alla persona da allontanare debbano rappresentare una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, senza che l'esistenza di condanne possa di per sé giustificare l'adozione dei provvedimenti di allontanamento (nella giurisprudenza comunitaria al riguardo si è specificato che la direttiva 2004738/CE di riferimento non consente l'allontanamento automatico: v. CGUE causa C- 408/03) dovendosi valutare l'attualità e gravità del pericolo (così, nella giurisprudenza comunitaria, v. CGUE cause C-482/01 e C-493/01), la legittimità di detti provvedimenti è data dal rispetto del principio di proporzionalità e dell'obbligo di non essere motivati da ragioni di ordine economico o da ragioni estranee a comportamenti individuali dell'interessato. In particolare, il rispetto del principio di proporzionalità impone un bilanciamento tra l'intensità del pregiudizio che può discendere dalla permanenza della persona nel territorio dello Stato ospitante e il livello di integrazione della stessa persona nel medesimo Stato (così CGUE cause C-482/01 e C- 403/01 cit.). Con riguardo a questo specifico aspetto, al comma 5 dell'art. 20 in esame si stabilisce che si debba tener conto della durata del soggiorno in Italia e dell'età della persona, della situazione familiare ed economica, dello stato di salute, dell'integrazione sociale e culturale nel territorio italiano, dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine. Una simile interpretazione si pone in linea anche con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale, senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dal medesimo art. 8, che non prevede gradazioni o gerarchie (v. Cass. 19815/2022). La giurisprudenza europea interpreta dunque l'art. 8 CEDU in modo ampio riconoscendo la sua rilevanza alla luce di una molteplicità di parametri quali il radicamento familiare, l'inserimento sociale e culturale, i vincoli economici, la durata del soggiorno (così anche Cass. sez. un. 24413/2021). Poste queste coordinate in diritto, si rileva che nella specie il provvedimento amministrativo di allontanamento (doc. A allegato al ricorso) è stato motivato alla luce dei precedenti penali a carico del ricorrente, peraltro risalenti, e dalla circostanza di ritenere i comportamenti da lui tenuti come sintomatici della non volontà di inserirsi ordinatamente e pacificamente nella comunità nazionale. La PA non ha operato alcun bilanciamento con la situazione personale e familiare del ricorrente in Italia. A fronte di queste contestazioni in sede amministrativa, il ricorrente ha allegato e documentato: di convivere da tempo con la moglie, di avere due figli minori (la prima nata nel 2019 e la seconda nel 2024) e che la prima figlia è regolarmente inserita nel tessuto socio-culturale e scolastico italiano (doc. D, E, F allegati al ricorso, nonché doc. P, Q, R, S allegati alla nota di deposito del 14.2.2025); che è pendente procedimento ai sensi dell'art. 31 TUI innanzi al Tribunale per i Minorenni (doc. T allegati alla nota di deposito del 14.2.2025) . E' evidente, peraltro a fronte di condotte criminose risalenti nel tempo, che il superiore interesse dei minori, quale principio fondamentale, sarebbe nella specie compromesso in ipotesi di allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale, ciò in quanto i minori verrebbero privati della presenza della figura genitoriale paterna. L'unità familiare, nonché lo svolgimento del ruolo genitoriale, vanno ascritti nel novero delle situazioni giuridiche primarie, fondamentali ed inviolabili, con la conseguenza che, dopo tanti anni di permanenza sul territorio nazionale italiano, un eventuale rimpatrio del richiedente comporterebbe un significativo vulnus al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, così come riconosciuto dal citato art. 8 CEDU. Tanto si ritiene sufficiente all'accoglimento del ricorso. Irrilevante ogni ulteriore allegazione e/o eccezione e/o produzione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri di legge, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento prot. 22/2023 di allontanamento del 17.10.2023 del Prefetto della Provincia di Torino e gli atti conseguenti;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio in Controparte_1 favore di nato il [...], a [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 CUI che si liquidano in complessivi euro 1.400,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed Pt_2 accessori come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Torino, 6.8.2025 Il Giudice Monica Mastrandrea
in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Monica Mastrandrea, sciogliendo la riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 20169/2023 vertente tra:
Nell'interesse di nato il [...], a [...], (C.F. Parte_1
), , rappresentato e difeso dall'avv. Elena Corgnier come da C.F._1 Parte_2 delega in atti ricorrente contro in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 resistente
OGGETTO: ricorso avverso il provvedimento prot. 22/2023 di allontanamento del 17.10.2023 del Prefetto della Provincia di Torino notificato in pari data
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in atti, nato il [...], a [...], (C.F. Parte_1
), ha impugnato il provvedimento di allontanamento del C.F._1 Parte_2
17.10.2023 del Prefetto della Provincia di Torino notificato in pari data, chiedendone al Tribunale l'annullamento. A sostegno delle proprie ragioni, per quanto di rilievo, il ricorrente ha allegato: di aver fatto regolarmente ingresso in Italia nel 2012 ricongiungendosi con la madre la madre, signora Pt_3
nata a [...], il [...], titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti per
[...] lungo periodo, coniugata con cittadino italiano;
di aver ottenuto una carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'UE con scadenza al 12.9.2012; di aver nelle more instaurato una relazione sentimentale con una sua connazionale, signora nata a [...], Mat (Albania), il Persona_1 18.5.1987; che dall'unione con la donna in data 28.11.2019 nasceva a Torino di aver Persona_2 contratto matrimonio civile con la signora nell'agosto 2020 e di essersi trasferito a vivere con Per_1 il nucleo familiare in un appartamento in Torino;
di aver svolto diverse attività lavorative al fine di contribuire al mantenimento della figlia;
che la figlia, così come il ricorrente e la moglie, è integrata nel tessuto socio-culturale italiano non essendosi mai allontanata dal territorio nazionale dove frequente regolarmente la scuola;
di aver presentato il 14.11.2023 al competente Tribunale per i Minorenni di Torino richiesta di autorizzazione a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31, comma 3, TUI;
che in data successiva e nonostante la pendenza del procedimento giudiziale predetto, in data 17.10.2023 il Prefetto della Provincia di Torino emetteva il decreto di allontanamento oggetto di impugnazione. Non si è costituita in giudizio l'amministrazione e, verificata la regolarità delle notificazioni di legge, ne è stata dichiarata la contumacia alla prima udienza del 24.9.2024 come da verbale in atti. Nel corso dell'udienza del 24.9.2024, la difesa ha dato atto dello stato di gravidanza della moglie del ricorrente e, ancora pendente giudizio presso il Tribunale per i Minorenni, la causa è stata rinvia all'udienza del 18.2.2025 la difesa del ricorrente ha chiesto e ottenuto rinvio al fine di verificare l'esito del procedimento giudiziale predetto;
all'udienza del 18.2.2025 la difesa ha prodotto documenti nuovi a sostegno delle ragioni del ricorrente ed è stata fissata udienza al 6.5.2025 con sostituzione della stessa con il deposito di note scritte conclusive. Allo spirare del termine la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente è da rilevarsi che nella specie la competenza è del giudice ordinario in quanto è pendente procedimento ex art. 31 TUI incardinato innanzi al Tribunale per i Minorenni (doc. 3 allegato al ricorso). Oggetto del presente giudizio è un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di un cittadino comunitario disposto per motivi imperativi di pubblica sicurezza. In base all'art. 20, comma 3, d.lgs. 30/2007, i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini della valutazione da operare in questi casi non è necessaria una specifica condanna in sede penale, dovendosi guardare ai comportamenti tenuti dalla persona nel corso del tempo, tenendosi conto anche di eventuali condanne “per uno o più delitti non colposi consumati o tentati contro la vita o l'incolumità della persona o di eventuali condanne per uno più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'art. 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie indicate all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere” (art. 20, comma 3, d.lgs. 30/2007 in esame). Oltre alla necessità che i comportamenti che si imputano alla persona da allontanare debbano rappresentare una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, senza che l'esistenza di condanne possa di per sé giustificare l'adozione dei provvedimenti di allontanamento (nella giurisprudenza comunitaria al riguardo si è specificato che la direttiva 2004738/CE di riferimento non consente l'allontanamento automatico: v. CGUE causa C- 408/03) dovendosi valutare l'attualità e gravità del pericolo (così, nella giurisprudenza comunitaria, v. CGUE cause C-482/01 e C-493/01), la legittimità di detti provvedimenti è data dal rispetto del principio di proporzionalità e dell'obbligo di non essere motivati da ragioni di ordine economico o da ragioni estranee a comportamenti individuali dell'interessato. In particolare, il rispetto del principio di proporzionalità impone un bilanciamento tra l'intensità del pregiudizio che può discendere dalla permanenza della persona nel territorio dello Stato ospitante e il livello di integrazione della stessa persona nel medesimo Stato (così CGUE cause C-482/01 e C- 403/01 cit.). Con riguardo a questo specifico aspetto, al comma 5 dell'art. 20 in esame si stabilisce che si debba tener conto della durata del soggiorno in Italia e dell'età della persona, della situazione familiare ed economica, dello stato di salute, dell'integrazione sociale e culturale nel territorio italiano, dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine. Una simile interpretazione si pone in linea anche con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale, senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dal medesimo art. 8, che non prevede gradazioni o gerarchie (v. Cass. 19815/2022). La giurisprudenza europea interpreta dunque l'art. 8 CEDU in modo ampio riconoscendo la sua rilevanza alla luce di una molteplicità di parametri quali il radicamento familiare, l'inserimento sociale e culturale, i vincoli economici, la durata del soggiorno (così anche Cass. sez. un. 24413/2021). Poste queste coordinate in diritto, si rileva che nella specie il provvedimento amministrativo di allontanamento (doc. A allegato al ricorso) è stato motivato alla luce dei precedenti penali a carico del ricorrente, peraltro risalenti, e dalla circostanza di ritenere i comportamenti da lui tenuti come sintomatici della non volontà di inserirsi ordinatamente e pacificamente nella comunità nazionale. La PA non ha operato alcun bilanciamento con la situazione personale e familiare del ricorrente in Italia. A fronte di queste contestazioni in sede amministrativa, il ricorrente ha allegato e documentato: di convivere da tempo con la moglie, di avere due figli minori (la prima nata nel 2019 e la seconda nel 2024) e che la prima figlia è regolarmente inserita nel tessuto socio-culturale e scolastico italiano (doc. D, E, F allegati al ricorso, nonché doc. P, Q, R, S allegati alla nota di deposito del 14.2.2025); che è pendente procedimento ai sensi dell'art. 31 TUI innanzi al Tribunale per i Minorenni (doc. T allegati alla nota di deposito del 14.2.2025) . E' evidente, peraltro a fronte di condotte criminose risalenti nel tempo, che il superiore interesse dei minori, quale principio fondamentale, sarebbe nella specie compromesso in ipotesi di allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale, ciò in quanto i minori verrebbero privati della presenza della figura genitoriale paterna. L'unità familiare, nonché lo svolgimento del ruolo genitoriale, vanno ascritti nel novero delle situazioni giuridiche primarie, fondamentali ed inviolabili, con la conseguenza che, dopo tanti anni di permanenza sul territorio nazionale italiano, un eventuale rimpatrio del richiedente comporterebbe un significativo vulnus al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, così come riconosciuto dal citato art. 8 CEDU. Tanto si ritiene sufficiente all'accoglimento del ricorso. Irrilevante ogni ulteriore allegazione e/o eccezione e/o produzione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri di legge, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento prot. 22/2023 di allontanamento del 17.10.2023 del Prefetto della Provincia di Torino e gli atti conseguenti;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio in Controparte_1 favore di nato il [...], a [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 CUI che si liquidano in complessivi euro 1.400,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed Pt_2 accessori come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Torino, 6.8.2025 Il Giudice Monica Mastrandrea