Articolo 8 della Legge 29 luglio 2020, n. 107
Articolo 7Articolo 9
Versione
12 settembre 2020
Art. 8.

Disposizioni in materia di incompatibilita'
dei giudici onorari minorili

1. Dopo l' articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 , e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Disposizioni in materia di incompatibilita' dei giudici onorari minorili). - 1. Non possono essere nominati giudice onorario del tribunale per i minorenni o consigliere onorario della sezione di Corte d'appello per i minorenni coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorita' giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attivita' professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di societa' che le gestiscono.
2. Il divieto di nomina si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il secondo grado svolge le funzioni di cui al comma 1.
3. L'assunzione delle funzioni di cui al comma 1 e l'esercizio delle medesime determinano la decadenza dalla nomina a giudice onorario del tribunale per i minorenni o a consigliere onorario della sezione di Corte d'appello per i minorenni».
Entrata in vigore il 12 settembre 2020