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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 3710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3710 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 8336/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8336 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto risarcimento danni alla persona da responsabilità extracontrattuale, e vertente tra
, (C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.08.2000 e residente in [...], rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avv. Antonio Simioli, (C.F. ), C.F._2 con il quale elettivamente domicilia in Marano di Napoli (Na) alla Via S. Rocco n. 31
- attore e
(C.F. e P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Carmela Greco, (C.F. ), con la quale elettivamente C.F._3 domicilia in Napoli alla via Agostino Depretis n. 145
- convenuta e
, (C.F. residente in [...] C.F._4
Barone n. 19 – 80145
- convenuto contumace
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio la Parte_1
e al fine di sentir accertare e dichiarare la Controparte_3 Controparte_2
1 responsabilità esclusiva del conducente l'autovettura Fiat Grande Punto tg. ED783AB nella produzione del sinistro avvenuto in data 06.04.2018, verso le ore 15:00 circa, alla
Via della Resistenza in Calvizzano (Na) e, per l'effetto, sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite in seguito al suddetto evento dannoso.
In particolare, l'istante riferiva che, nelle predette circostanze di tempo e luogo, mentre era alla guida del motociclo Honda Sh tg. EC08569, di proprietà di e CP_4 percorreva regolarmente la Via della Resistenza, strada a doppio senso di marcia, con direzione Qualiano, veniva improvvisamente investito e scaraventato al suolo da un'autovettura modello Fiat Grande Punto tg. ED783AB di proprietà di CP_2
, ed assicurata per la rca con la
[...] Controparte_1
Il deduceva che la responsabilità del sinistro era da ascrivere all'imprudente e Pt_1 negligente condotta di guida del conducente l'autovettura Fiat Grande Punto tg.
ED783AB, il quale percorreva la predetta via nel suo medesimo senso di marcia e direzione e, giunto in prossimità di un distributore di benzina ivi ubicato, svoltava repentinamente a sinistra omettendo di azionare l'indicatore di direzione, investendo così con la parte laterale sinistra del veicolo quella laterale destra del motociclo, e in tal frangente in fase di sorpasso. Proseguiva l'istante che a causa e per l'effetto dell'urto subito perdeva il controllo del motociclo e rovinava al suolo in uno allo stesso con la parte laterale sinistra, riportando lesioni personali per le quali veniva prontamente soccorso e trasportato dall'ambulanza presso il P.O. S. Giuliano in Giugliano in Campania, ove i sanitari di turno gli diagnosticavano lesioni “trattamento ulteriore per la cura di frattura traumatica dell'arto inferiore”, “frattura del III medio di rotula. Lussazione postero superiore del femore destro con sottile rima di frattura del pilastro posteriore dell'acetabolo. Versamento intracetabolare con frammento osseo” come da referto n.
150058/18011520.
Necessitando di ulteriori trattamenti, l'istante affermava, di essere stato ricoverato presso l'unità operativa di ortopedia, cartella clinica n. 2711, diagnosi di ingresso “Politrauma.
Lussazione femore destro con frattura acetabolo. Frattura rotula destra” e, in data
06.04.2018, e sottoposto ad intervento chirurgico di “Riduzione incruenta in narcosi della lussazione di anca” e in data 11.04.2018 di “Riduzione ed osteosintesi della rotula con cerchiaggio metallico”.
L'istante, pertanto, affermava di aver formulato richiesta di risarcimento per le lesioni personali subite in occasione del sinistro con lettera, inviata a mezzo pec, alla compagnia
, quale Società assicuratrice il motociclo danneggiato, con invito Controparte_1
2 alla nomina di medico fiduciario di parte al fine della valutazione e quantificazione delle lesioni oggetto di controversia, nonché invito alla stipulazione di convenzione assistita come per legge, per cui veniva sottoposto a visita medico legale di parte in data
09.04.2019, ma alcuna offerta risarcitoria gli veniva formulata.
Infine, deduceva il il fatto storico oggetto della dinamica lesiva veniva accertato Pt_1
e liquidato dalla in data 05.11.2018 a mezzo assegno Controparte_5 bancario n. 2409243047-03 tratto sull'Istituto di credito Banca Intesa Sanpaolo in favore della proprietaria del motociclo Honda Sh tg. EC08569, per un importo di € CP_4
1.300,00.
Tanto premesso, l'attore chiedeva condannarsi i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di tutti i danni conseguenti alle lesioni personali patite, quantificati in €
57.506,00, oltre € 414,00 per spese mediche sostenute, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria e comunque nei limiti di € 70.000,00; vinte le spese e competenze del giudizio, con attribuzione.
Costituitasi la eccepiva la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 Controparte_3
c.p.c., per carenza degli elementi essenziali di cui all'art. 163 c.p.c., l'improponibilità della domanda attorea essendo stata inviata la missiva di messa in mora e l'invito alla negoziazione assistita alla società con Controparte_6 sede in Milano alla via Rizzoli 10 (come attore dall'attore), mentre la Controparte_1 ha sede in Milano al Corso Como 17, inoltre, la richiesta di risarcimento non appariva
[...] conforme alla normativa vigente disciplinata agli articoli 143, 145 e 148 del Codice delle
Assicurazioni; infine la comparente eccepiva l'infondatezza della domanda, sia in ordine all'an che al quantum.
All'udienza di comparizione delle parti concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c., all'esito, ammessa ed espletata la prova testimoniale, nonché CTU medico legale sulla persona dell'attore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
20.09.2024. Disposto rinvio d'ufficio a seguito di applicazione ad altro ufficio giudiziario del magistrato originario assegnatario del procedimento, mutata la persona fisica del giudicante, con ordinanza del 13.5.2025, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
Questioni preliminari
3 Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , non costituitosi nel Controparte_2 presente giudizio benché ritualmente citato con atto ritirato in data 01.08.2021 (Doc. avviso di ricevimento del 05.01.2022).
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dalla convenuta, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il “petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
Ancora, va rigettata perché infondata l'eccezione di improponibilità della domanda avendo l'attore adempiuto alle formalità di cui agli artt. 145 e 148 del D. Lgs. 209/2005 come dimostrato dalle messe in mora inviate a mezzo pec, ritualmente prodotte agli atti,
4 con le quali richiedeva il risarcimento dei danni alla non risultando Controparte_3 contestata la sottoposizione dell'attore a visita medica e dalle dette missive emerge che pur essendo stato indicato come destinataria la società Controparte_6 con sede in Milano alla via Rizzoli 10, le stesse sono state inviate alla
[...]
. it”. Controparte_7 Email_1
Risulta, infine, provata la legittimazione, attiva e passiva, delle parti.
Sul merito
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito precisate.
Deve evidenziarsi, in ordine alla dinamica del sinistro stradale dedotto in giudizio, come le circostanze descritte in citazione abbiano trovato puntuale conferma nella deposizione testimoniale assunta nel corso della fase istruttoria.
In particolare, il teste di parte attrice, sig. escusso all'udienza del Testimone_1
27.1.2023, riferiva: “ricordo che era l'inizio del mese di aprile dell'anno 2018 alle ore
14,30-15,00 circa;
stavo nella mia auto, una YU ZZ e percorrevo via della
Resistenza in Calvizzano in direzione da Marano verso Qualiano;
davanti a me c'era una
Grande Punto di colore blu che all'improvviso, senza azionare l'indicatore di direzione, girava a sinistra per entrare nel distributore di carburante;
nell'effettuare tale manovra finiva con l'urtare un motociclo SH di colore bianco che viaggiava nello stesso nostro senso di marcia;
la grande Punto urtava con il proprio posteriore sinistro il lato destro anteriore del motociclo;
il conducente del motociclo viaggiava da solo e indossava regolarmente il casco e in seguito all'urto cadeva a terra sul lato sinistro;
il conducente della Grande Punto era un ragazzo, solo in macchina, che si fermò per prestare soccorso al conducente il motociclo;
quest'ultimo lamentava dolori per tutto il corpo e pertanto dei vigili urbani che si trovavano a passare hanno chiamato l'ambulanza che arrivava dopo poco;
preciso che i vigili urbano non erano della zona e ci dissero che non potevano redigere verbale;
la strada in questione è a doppio senso di circolazione;
preciso che il motociclo stava procedendo sulla propria carreggiata quando la grande punto prima effettuava un sorpasso del motociclo sulla destra e poi improvvisamente svoltava a sinistra tagliando la strada al motociclo;
ho già reso testimonianza davanti all'autorità giudiziaria circa 10 anni fa;
la strada in questione è larga e si trova fuori dal centro abitato”.
Le dichiarazioni fornite da quest'ultimo, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, appaiono non contraddittorie e coincidenti con quanto affermato dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio, oltre che nella messa in mora, riportando una
5 ricostruzione chiara dell'incidente con elementi certi ed inequivocabili riguardo la dinamica, specificando, altresì, come sopra, riportato i punti di impatto tra i veicoli.
Dalla detta deposizione testimoniale, in particolare, emerge in modo incontestabile che l'evento per cui è causa ebbe a verificarsi per esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat Grande Punto, di proprietà del , il quale, nel Controparte_2 percorrere via Della Resistenza in Calvizzano (NA), giunto in prossimità del distributore di benzina ivi ubicato, svoltava repentinamente a sinistra, omettendo di azionare l'indicatore di direzione ed investiva con la parte laterale sinistra del veicolo la parte laterale destra del motociclo condotto dall'attore, facendolo rovinare a terra con la parte laterale sinistra.
Da ultimo, si osserva che la suddetta dinamica, descritta in citazione, nella mesa in mora inviata alla compagnia e confermata dal teste escusso, ha trovato conferma nella documentazione medica prodotta in atti.
Invero, l'istante giunto al pronto Soccorso alle ore 16:11 dichiarava di essere caduto mentre era in moto a Calvizzano, poiché urtato da un'auto.
Deve osservarsi che le certificazioni mediche (quali quelle prodotte in atti), siccome redatte da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, fanno piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni ricevute dalle parti, nonché dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, ovvero essere stati da lui compiuti o accertati (cfr. art. 2700 c.c.).
In definitiva la responsabilità del sinistro va attribuita interamente al conducente il veicolo
Fiat Grance Punto, avendo le emergenze processuali consentito di superare la presunzione di concorso di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., che ha natura sussidiaria.
Pertanto, tenuti al risarcimento del danno sono, in solido tra loro, il proprietario della detta autovettura, , e la compagnia assicuratrice di detto Controparte_2 Controparte_3 veicolo, la quale ha solo genericamente contestato in sede di costituzione la proprietà del veicolo del proprio assicurato.
Sulla quantificazione dei danni
In merito alla quantificazione dei danni alla persona subiti dall'attore, l'entità degli stessi ed il nesso di causalità con l'incidente di cui è causa risulta confermato dalle chiare e concordanti risultanze della espletata CTU, nonché dalla documentazione medico- ospedaliera prodotta in atti.
A tal proposito, rilevano le valutazioni e conclusioni medico – legali cui è pervenuto il
CTU, dott. , condivise da questo giudicante in considerazione della Persona_1
6 completezza ed adeguatezza degli accertamenti ed esami da esso svolti, della coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione e certificazione medico - ospedaliera versata in atti - secondo cui “le lesioni riportate dal sig. appaiono compatibili con la Parte_1 dinamica narrata dall'istante. Pertanto, si riconosce il nesso di causalità.
In relazione alla documentazione esaminata, prodotta ed allegata agli atti, alla sintomatologia riferita dal periziando e all'esame obiettivo attuale espletato dal C.T.U., si può concludere che il sig. abbia riportato, in seguito Parte_1 all'incidente del 06/04/2018, i seguenti postumi permanenti: Esiti di frattura scomposta della rotula destra trattata chirurgicamente con cerchiaggio metallico (ancora in sede) con cicatrice chirurgica di cm. 19, cheloidea, non dolente;
riduzione della flessione del ginocchio di circa 15°, lieve Ipotonotrofia dei muscoli della gamba. Lieve dolenzia ai massimi gradi dei movimenti dell'anca destra da esiti di lussazione della stessa (ridotta)
e di frattura composta del ciglio acetabolare.
Una simile condizione determina un danno biologico permanente , in misura dell'11 %
(undici per cento).
Per quanto riguarda l'inabilità temporanea, essa, con un criterio sostanzialmente clinico di riferimento a traumi della medesima entità̀ di quello patito, è da risarcire nella seguente misura: una ITT in misura di 80 (ottanta) giorni;
una I.T.P. al 75% in ulteriori
40 (quaranta) giorni, ed una ITP al 50% e mediamente decrescente in altri 30 (trenta) giorni.
Tale sinistro non ha determinato riduzione della capacità di lavoro specifica.
Le spese mediche certificate e allegate risultano congrue”.
In definitiva, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (anni 17), si ritiene congruo liquidare, facendo riferimento alle tabelle in uso (quelle del Tribunale di Milano secondo l'ultimo aggiornamento), a titolo di risarcimento del danno biologico, valutato all'attualità, la seguente somma di:
- € 9.200,00 per 80 giorni di invalidità temporanea totale;
- € 3.450,00 per 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%;
- € 1.725,00 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%;
- € 27.654,00 per 11 % di danno biologico permanente.
Risultano documentate spese mediche per un ammontare di € 451,56, per cui il danno subìto dall'attore ammonta complessivamente ad € 42.480,56 (= 9.200,00 + 3.450,00 +
1.725,00 + 27.654,00 + 451,56).
7 Alcuna ulteriore somma può essere liquidata, invece, all'attore a titolo di danno morale, esistenziale o di c.d. “personalizzazione”.
Invero, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, parte attrice non risulta aver adeguatamente né allegato, né provato (nemmeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto che possano essere concretamente prese in considerazione per la liquidazione di somme aggiuntive per le causali innanzi indicate.
Giova, infatti, osservare in merito che, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che, pur non essendo, di regola, il danno morale sempre completamente assorbito dal danno biologico, ma, anzi, costituendo esso uno degli elementi che contribuiscono a formare l'unitaria figura dogmatica del danno non patrimoniale (di cui all'art. 2059 c.c.), occorre escludere automatismi che rendano, di fatto, tal tipo di danno in re ipsa; al contrario, anche per il danno morale (come per qualsiasi tipo di pregiudizio, patrimoniale e non, e in applicazione dei principi generali valevoli in tema di responsabilità civile, aquiliana e contrattuale) “[…] il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016).
Cosa non avvenuta nel caso di specie.
In particolare, la Suprema Corte, tornando di nuovo sul controverso tema della risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo puro, ha ribadito come “Il danno biologico
è non solo quello derivante dalla violazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, giacché deve anche tener conto dei riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività realizzatrici della persona umana;
la compromissione dinamico-relazionale, da ritenersi conseguenza normale dell'evento, costituisce danno biologico, non per assorbimento, ma per identificazione (Cass. 27/03/2018, n. 7513).
La vittima non può pretendere, in assenza di prova della ricorrenza di una situazione eccezionale, la liquidazione di un quid pluris”; ne consegue che il danno morale propriamente inteso non può individuarsi nella generica “sofferenza fisica” patita in occasione dell'illecito, “la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito”, bensì occorre allegare e dimostrare “al fine di bandire ogni automatismo […] situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri
[…] la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili (Cass. 27/03/2018, n.
7513; Cass. 18/11/2014, n. 24471)” (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. 19189/2020).
8 Ciò precisato, nella specie, alla luce di quanto innanzi già precisato, l'attore non ha dedotto né provato alcunché al fine di dimostrare quel necessario quid pluris non già ricompreso nella innanzi operata liquidazione del danno biologico riconosciuto, per cui alcuna aggiuntiva somma risarcitoria potrà essere riconosciuta rispetto al danno non patrimoniale innanzi già liquidato, a meno di non voler applicare immotivati ed arbitrari automatismi risarcitori, oramai banditi dalla innanzi richiamata giurisprudenza di legittimità.
Infine sulla somma complessiva di € 42.480,56, poi, non va riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità, ovvero sulla base dei valori aggiornati ad oggi dei punti di danno biologico, mentre su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla data dell'evento (06.04.2018) alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sull'importo di € 42.480,56, dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Sulle spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai criteri di cui al D.M 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore effettivo della causa.
Quanto, infine, alle spese di CTU, già liquidate con separato decreto, le stesse si pongono definitivamente, nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), ad esclusivo carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e Controparte_2 CP_3
in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore
[...] Parte_1 della somma di € 42.480,56, oltre interessi legali dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), oltre ulteriori interessi legali sull'importo di € 42.480,56 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3) Condanna i convenuti e in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_3 pagamento delle spese processuali in favore dell'Avv. Antonio Simioli, difensore
9 dell'attore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 786,00 per spese vive ed €
3.809,00 per compenso, oltre rimb. forf. spese generali del 15,00 % su compenso, oltre iva e cpa;
4) Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, a carico di e in solido tra loro, condannandoli, quindi, a Controparte_2 Controparte_3 rimborsare l'attore di quanto eventualmente da questi già versato al CTU, in via provvisoria.
Così deciso in Aversa, 27/10/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8336 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto risarcimento danni alla persona da responsabilità extracontrattuale, e vertente tra
, (C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.08.2000 e residente in [...], rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avv. Antonio Simioli, (C.F. ), C.F._2 con il quale elettivamente domicilia in Marano di Napoli (Na) alla Via S. Rocco n. 31
- attore e
(C.F. e P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Carmela Greco, (C.F. ), con la quale elettivamente C.F._3 domicilia in Napoli alla via Agostino Depretis n. 145
- convenuta e
, (C.F. residente in [...] C.F._4
Barone n. 19 – 80145
- convenuto contumace
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio la Parte_1
e al fine di sentir accertare e dichiarare la Controparte_3 Controparte_2
1 responsabilità esclusiva del conducente l'autovettura Fiat Grande Punto tg. ED783AB nella produzione del sinistro avvenuto in data 06.04.2018, verso le ore 15:00 circa, alla
Via della Resistenza in Calvizzano (Na) e, per l'effetto, sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite in seguito al suddetto evento dannoso.
In particolare, l'istante riferiva che, nelle predette circostanze di tempo e luogo, mentre era alla guida del motociclo Honda Sh tg. EC08569, di proprietà di e CP_4 percorreva regolarmente la Via della Resistenza, strada a doppio senso di marcia, con direzione Qualiano, veniva improvvisamente investito e scaraventato al suolo da un'autovettura modello Fiat Grande Punto tg. ED783AB di proprietà di CP_2
, ed assicurata per la rca con la
[...] Controparte_1
Il deduceva che la responsabilità del sinistro era da ascrivere all'imprudente e Pt_1 negligente condotta di guida del conducente l'autovettura Fiat Grande Punto tg.
ED783AB, il quale percorreva la predetta via nel suo medesimo senso di marcia e direzione e, giunto in prossimità di un distributore di benzina ivi ubicato, svoltava repentinamente a sinistra omettendo di azionare l'indicatore di direzione, investendo così con la parte laterale sinistra del veicolo quella laterale destra del motociclo, e in tal frangente in fase di sorpasso. Proseguiva l'istante che a causa e per l'effetto dell'urto subito perdeva il controllo del motociclo e rovinava al suolo in uno allo stesso con la parte laterale sinistra, riportando lesioni personali per le quali veniva prontamente soccorso e trasportato dall'ambulanza presso il P.O. S. Giuliano in Giugliano in Campania, ove i sanitari di turno gli diagnosticavano lesioni “trattamento ulteriore per la cura di frattura traumatica dell'arto inferiore”, “frattura del III medio di rotula. Lussazione postero superiore del femore destro con sottile rima di frattura del pilastro posteriore dell'acetabolo. Versamento intracetabolare con frammento osseo” come da referto n.
150058/18011520.
Necessitando di ulteriori trattamenti, l'istante affermava, di essere stato ricoverato presso l'unità operativa di ortopedia, cartella clinica n. 2711, diagnosi di ingresso “Politrauma.
Lussazione femore destro con frattura acetabolo. Frattura rotula destra” e, in data
06.04.2018, e sottoposto ad intervento chirurgico di “Riduzione incruenta in narcosi della lussazione di anca” e in data 11.04.2018 di “Riduzione ed osteosintesi della rotula con cerchiaggio metallico”.
L'istante, pertanto, affermava di aver formulato richiesta di risarcimento per le lesioni personali subite in occasione del sinistro con lettera, inviata a mezzo pec, alla compagnia
, quale Società assicuratrice il motociclo danneggiato, con invito Controparte_1
2 alla nomina di medico fiduciario di parte al fine della valutazione e quantificazione delle lesioni oggetto di controversia, nonché invito alla stipulazione di convenzione assistita come per legge, per cui veniva sottoposto a visita medico legale di parte in data
09.04.2019, ma alcuna offerta risarcitoria gli veniva formulata.
Infine, deduceva il il fatto storico oggetto della dinamica lesiva veniva accertato Pt_1
e liquidato dalla in data 05.11.2018 a mezzo assegno Controparte_5 bancario n. 2409243047-03 tratto sull'Istituto di credito Banca Intesa Sanpaolo in favore della proprietaria del motociclo Honda Sh tg. EC08569, per un importo di € CP_4
1.300,00.
Tanto premesso, l'attore chiedeva condannarsi i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di tutti i danni conseguenti alle lesioni personali patite, quantificati in €
57.506,00, oltre € 414,00 per spese mediche sostenute, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria e comunque nei limiti di € 70.000,00; vinte le spese e competenze del giudizio, con attribuzione.
Costituitasi la eccepiva la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 Controparte_3
c.p.c., per carenza degli elementi essenziali di cui all'art. 163 c.p.c., l'improponibilità della domanda attorea essendo stata inviata la missiva di messa in mora e l'invito alla negoziazione assistita alla società con Controparte_6 sede in Milano alla via Rizzoli 10 (come attore dall'attore), mentre la Controparte_1 ha sede in Milano al Corso Como 17, inoltre, la richiesta di risarcimento non appariva
[...] conforme alla normativa vigente disciplinata agli articoli 143, 145 e 148 del Codice delle
Assicurazioni; infine la comparente eccepiva l'infondatezza della domanda, sia in ordine all'an che al quantum.
All'udienza di comparizione delle parti concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c., all'esito, ammessa ed espletata la prova testimoniale, nonché CTU medico legale sulla persona dell'attore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
20.09.2024. Disposto rinvio d'ufficio a seguito di applicazione ad altro ufficio giudiziario del magistrato originario assegnatario del procedimento, mutata la persona fisica del giudicante, con ordinanza del 13.5.2025, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
Questioni preliminari
3 Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , non costituitosi nel Controparte_2 presente giudizio benché ritualmente citato con atto ritirato in data 01.08.2021 (Doc. avviso di ricevimento del 05.01.2022).
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dalla convenuta, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il “petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
Ancora, va rigettata perché infondata l'eccezione di improponibilità della domanda avendo l'attore adempiuto alle formalità di cui agli artt. 145 e 148 del D. Lgs. 209/2005 come dimostrato dalle messe in mora inviate a mezzo pec, ritualmente prodotte agli atti,
4 con le quali richiedeva il risarcimento dei danni alla non risultando Controparte_3 contestata la sottoposizione dell'attore a visita medica e dalle dette missive emerge che pur essendo stato indicato come destinataria la società Controparte_6 con sede in Milano alla via Rizzoli 10, le stesse sono state inviate alla
[...]
. it”. Controparte_7 Email_1
Risulta, infine, provata la legittimazione, attiva e passiva, delle parti.
Sul merito
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito precisate.
Deve evidenziarsi, in ordine alla dinamica del sinistro stradale dedotto in giudizio, come le circostanze descritte in citazione abbiano trovato puntuale conferma nella deposizione testimoniale assunta nel corso della fase istruttoria.
In particolare, il teste di parte attrice, sig. escusso all'udienza del Testimone_1
27.1.2023, riferiva: “ricordo che era l'inizio del mese di aprile dell'anno 2018 alle ore
14,30-15,00 circa;
stavo nella mia auto, una YU ZZ e percorrevo via della
Resistenza in Calvizzano in direzione da Marano verso Qualiano;
davanti a me c'era una
Grande Punto di colore blu che all'improvviso, senza azionare l'indicatore di direzione, girava a sinistra per entrare nel distributore di carburante;
nell'effettuare tale manovra finiva con l'urtare un motociclo SH di colore bianco che viaggiava nello stesso nostro senso di marcia;
la grande Punto urtava con il proprio posteriore sinistro il lato destro anteriore del motociclo;
il conducente del motociclo viaggiava da solo e indossava regolarmente il casco e in seguito all'urto cadeva a terra sul lato sinistro;
il conducente della Grande Punto era un ragazzo, solo in macchina, che si fermò per prestare soccorso al conducente il motociclo;
quest'ultimo lamentava dolori per tutto il corpo e pertanto dei vigili urbani che si trovavano a passare hanno chiamato l'ambulanza che arrivava dopo poco;
preciso che i vigili urbano non erano della zona e ci dissero che non potevano redigere verbale;
la strada in questione è a doppio senso di circolazione;
preciso che il motociclo stava procedendo sulla propria carreggiata quando la grande punto prima effettuava un sorpasso del motociclo sulla destra e poi improvvisamente svoltava a sinistra tagliando la strada al motociclo;
ho già reso testimonianza davanti all'autorità giudiziaria circa 10 anni fa;
la strada in questione è larga e si trova fuori dal centro abitato”.
Le dichiarazioni fornite da quest'ultimo, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, appaiono non contraddittorie e coincidenti con quanto affermato dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio, oltre che nella messa in mora, riportando una
5 ricostruzione chiara dell'incidente con elementi certi ed inequivocabili riguardo la dinamica, specificando, altresì, come sopra, riportato i punti di impatto tra i veicoli.
Dalla detta deposizione testimoniale, in particolare, emerge in modo incontestabile che l'evento per cui è causa ebbe a verificarsi per esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat Grande Punto, di proprietà del , il quale, nel Controparte_2 percorrere via Della Resistenza in Calvizzano (NA), giunto in prossimità del distributore di benzina ivi ubicato, svoltava repentinamente a sinistra, omettendo di azionare l'indicatore di direzione ed investiva con la parte laterale sinistra del veicolo la parte laterale destra del motociclo condotto dall'attore, facendolo rovinare a terra con la parte laterale sinistra.
Da ultimo, si osserva che la suddetta dinamica, descritta in citazione, nella mesa in mora inviata alla compagnia e confermata dal teste escusso, ha trovato conferma nella documentazione medica prodotta in atti.
Invero, l'istante giunto al pronto Soccorso alle ore 16:11 dichiarava di essere caduto mentre era in moto a Calvizzano, poiché urtato da un'auto.
Deve osservarsi che le certificazioni mediche (quali quelle prodotte in atti), siccome redatte da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, fanno piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni ricevute dalle parti, nonché dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, ovvero essere stati da lui compiuti o accertati (cfr. art. 2700 c.c.).
In definitiva la responsabilità del sinistro va attribuita interamente al conducente il veicolo
Fiat Grance Punto, avendo le emergenze processuali consentito di superare la presunzione di concorso di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., che ha natura sussidiaria.
Pertanto, tenuti al risarcimento del danno sono, in solido tra loro, il proprietario della detta autovettura, , e la compagnia assicuratrice di detto Controparte_2 Controparte_3 veicolo, la quale ha solo genericamente contestato in sede di costituzione la proprietà del veicolo del proprio assicurato.
Sulla quantificazione dei danni
In merito alla quantificazione dei danni alla persona subiti dall'attore, l'entità degli stessi ed il nesso di causalità con l'incidente di cui è causa risulta confermato dalle chiare e concordanti risultanze della espletata CTU, nonché dalla documentazione medico- ospedaliera prodotta in atti.
A tal proposito, rilevano le valutazioni e conclusioni medico – legali cui è pervenuto il
CTU, dott. , condivise da questo giudicante in considerazione della Persona_1
6 completezza ed adeguatezza degli accertamenti ed esami da esso svolti, della coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione e certificazione medico - ospedaliera versata in atti - secondo cui “le lesioni riportate dal sig. appaiono compatibili con la Parte_1 dinamica narrata dall'istante. Pertanto, si riconosce il nesso di causalità.
In relazione alla documentazione esaminata, prodotta ed allegata agli atti, alla sintomatologia riferita dal periziando e all'esame obiettivo attuale espletato dal C.T.U., si può concludere che il sig. abbia riportato, in seguito Parte_1 all'incidente del 06/04/2018, i seguenti postumi permanenti: Esiti di frattura scomposta della rotula destra trattata chirurgicamente con cerchiaggio metallico (ancora in sede) con cicatrice chirurgica di cm. 19, cheloidea, non dolente;
riduzione della flessione del ginocchio di circa 15°, lieve Ipotonotrofia dei muscoli della gamba. Lieve dolenzia ai massimi gradi dei movimenti dell'anca destra da esiti di lussazione della stessa (ridotta)
e di frattura composta del ciglio acetabolare.
Una simile condizione determina un danno biologico permanente , in misura dell'11 %
(undici per cento).
Per quanto riguarda l'inabilità temporanea, essa, con un criterio sostanzialmente clinico di riferimento a traumi della medesima entità̀ di quello patito, è da risarcire nella seguente misura: una ITT in misura di 80 (ottanta) giorni;
una I.T.P. al 75% in ulteriori
40 (quaranta) giorni, ed una ITP al 50% e mediamente decrescente in altri 30 (trenta) giorni.
Tale sinistro non ha determinato riduzione della capacità di lavoro specifica.
Le spese mediche certificate e allegate risultano congrue”.
In definitiva, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (anni 17), si ritiene congruo liquidare, facendo riferimento alle tabelle in uso (quelle del Tribunale di Milano secondo l'ultimo aggiornamento), a titolo di risarcimento del danno biologico, valutato all'attualità, la seguente somma di:
- € 9.200,00 per 80 giorni di invalidità temporanea totale;
- € 3.450,00 per 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%;
- € 1.725,00 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%;
- € 27.654,00 per 11 % di danno biologico permanente.
Risultano documentate spese mediche per un ammontare di € 451,56, per cui il danno subìto dall'attore ammonta complessivamente ad € 42.480,56 (= 9.200,00 + 3.450,00 +
1.725,00 + 27.654,00 + 451,56).
7 Alcuna ulteriore somma può essere liquidata, invece, all'attore a titolo di danno morale, esistenziale o di c.d. “personalizzazione”.
Invero, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, parte attrice non risulta aver adeguatamente né allegato, né provato (nemmeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto che possano essere concretamente prese in considerazione per la liquidazione di somme aggiuntive per le causali innanzi indicate.
Giova, infatti, osservare in merito che, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che, pur non essendo, di regola, il danno morale sempre completamente assorbito dal danno biologico, ma, anzi, costituendo esso uno degli elementi che contribuiscono a formare l'unitaria figura dogmatica del danno non patrimoniale (di cui all'art. 2059 c.c.), occorre escludere automatismi che rendano, di fatto, tal tipo di danno in re ipsa; al contrario, anche per il danno morale (come per qualsiasi tipo di pregiudizio, patrimoniale e non, e in applicazione dei principi generali valevoli in tema di responsabilità civile, aquiliana e contrattuale) “[…] il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016).
Cosa non avvenuta nel caso di specie.
In particolare, la Suprema Corte, tornando di nuovo sul controverso tema della risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo puro, ha ribadito come “Il danno biologico
è non solo quello derivante dalla violazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, giacché deve anche tener conto dei riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività realizzatrici della persona umana;
la compromissione dinamico-relazionale, da ritenersi conseguenza normale dell'evento, costituisce danno biologico, non per assorbimento, ma per identificazione (Cass. 27/03/2018, n. 7513).
La vittima non può pretendere, in assenza di prova della ricorrenza di una situazione eccezionale, la liquidazione di un quid pluris”; ne consegue che il danno morale propriamente inteso non può individuarsi nella generica “sofferenza fisica” patita in occasione dell'illecito, “la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito”, bensì occorre allegare e dimostrare “al fine di bandire ogni automatismo […] situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri
[…] la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili (Cass. 27/03/2018, n.
7513; Cass. 18/11/2014, n. 24471)” (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. 19189/2020).
8 Ciò precisato, nella specie, alla luce di quanto innanzi già precisato, l'attore non ha dedotto né provato alcunché al fine di dimostrare quel necessario quid pluris non già ricompreso nella innanzi operata liquidazione del danno biologico riconosciuto, per cui alcuna aggiuntiva somma risarcitoria potrà essere riconosciuta rispetto al danno non patrimoniale innanzi già liquidato, a meno di non voler applicare immotivati ed arbitrari automatismi risarcitori, oramai banditi dalla innanzi richiamata giurisprudenza di legittimità.
Infine sulla somma complessiva di € 42.480,56, poi, non va riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità, ovvero sulla base dei valori aggiornati ad oggi dei punti di danno biologico, mentre su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla data dell'evento (06.04.2018) alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sull'importo di € 42.480,56, dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Sulle spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai criteri di cui al D.M 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore effettivo della causa.
Quanto, infine, alle spese di CTU, già liquidate con separato decreto, le stesse si pongono definitivamente, nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), ad esclusivo carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e Controparte_2 CP_3
in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore
[...] Parte_1 della somma di € 42.480,56, oltre interessi legali dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), oltre ulteriori interessi legali sull'importo di € 42.480,56 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3) Condanna i convenuti e in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_3 pagamento delle spese processuali in favore dell'Avv. Antonio Simioli, difensore
9 dell'attore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 786,00 per spese vive ed €
3.809,00 per compenso, oltre rimb. forf. spese generali del 15,00 % su compenso, oltre iva e cpa;
4) Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, a carico di e in solido tra loro, condannandoli, quindi, a Controparte_2 Controparte_3 rimborsare l'attore di quanto eventualmente da questi già versato al CTU, in via provvisoria.
Così deciso in Aversa, 27/10/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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