Articolo 1607 del Codice civile
Articolo 1606Articolo 1608
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19 aprile 1942
Art. 1607.

(Durata massima della locazione di case).

La locazione di una casa per abitazione puo' essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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