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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1607.
(Durata massima della locazione di case).
La locazione di una casa per abitazione puo' essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte.
(Durata massima della locazione di case).
La locazione di una casa per abitazione puo' essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte.
Commentari • 14
- 1. Avvalersi illegittimamentehttps://www.brocardi.it/ · 222.08391
[…] Edilizia esclude dai benefici delle agevolazioni fiscali tutti gli interventi...» Consulenza legale Q202129291 (Articolo 1607 Codice Civile - Durata massima della locazione di case) «In risposta alla prima domanda, si osserva quanto segue. […]
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Giurisprudenza • 19
- 1. Trib. Bergamo, sentenza 23/07/2024, n. 1601Provvedimento: […] Deve dunque ritenersi che il 'mantenimento' della locazione, in tale contesto, è stato effettivamente previsto volontariamente senza un termine e conseguentemente per la durata della vita della CP_1 con gli effetti di cui all'art. 1607 c.c.. […] 1) accerta che con la sottoscrizione dell'accordo transattivo in data 2.3.2024 nel procedimento n.453/22 le parti hanno stipulato il contratto di locazione ad uso abitativo per la vita della CP_1 con canone pattuito di euro 200 mensili con gli effetti di cui all'art.1607 c.c. e per l'effetto, rigetta la domanda proposta ex art. 2932 c.c.;Leggi di più...
- art. 614 bis c.p.c.·
- mutamento di rito·
- risarcimento danni·
- compensazione spese giudizio·
- sentenza produttiva effetti contratto·
- inadempimento accordo transattivo·
- art. 2932 c.c.·
- art. 1607 c.c.·
- contratto di locazione·
- occupazione senza titolo