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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/05/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott.ssa Marra Anna Maria Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 356/2023 RG di appello alla sentenza n. 2202/23 del
Tribunale di Taranto, pubblicata il 28.09.2023, pendente tra
Parte_1
in persona del legale rappresentante
[...]
p.t.. domiciliata in Taranto presso l'Avv. Daniela Cagnazzo dalla quale è rappresentata e difesa;
appellante e
, domiciliato in Taranto presso l'avv. Paolo Nicola Tarantini dal quale CP
è rappresentato e difeso;
appellato
All'udienza del 2.05.2025 la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti come da note di precisazione delle conclusioni a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 6.09.2019 conveniva in giudizio innanzi CP
al Tribunale di Taranto l (subentrata ex Parte_1
lege a , affinché fosse dichiarato lo Controparte_2
acquisto per usucapione da parte dell'attore della proprietà dei seguenti beni immobili entrambi siti nel comune di Laterza: 1) suolo esteso 21 mq riportato in catasto fg. 85, part. 526 (ex part. 11) sul quale insiste il box contraddistinto al fg. 85, part. 526, sub 2, cat. C/6; 2) suolo esteso 21 mq riportato in catasto al fg 85, part. 526 (ex part. 11) sul quale insiste il box contraddistinto al fg. 85, part. 526, sub 1, cat. C/6. Premetteva l'attore: a) che la superficie su cui i predetti box erano stati edificati faceva parte di una più ampia area sulla quale era stato realizzato (negli anni '50) dall'INA
CASA un complesso immobiliare, poi trasferito allo di Taranto, ora T_ [...]
, costituito da n. 3 palazzine per un totale di n. 24 alloggi;
b) che nell'anno 1980 T_
il sig. padre di , aveva chiesto ed ottenuto dall'Ente proprietario SO CP
l'autorizzazione ad edificare su detta area un garage, per la cui costruzione era stata rilasciata in data 13.06.1980 autorizzazione edilizia dal Comune di Laterza;
c) che con successiva scrittura privata del 14.06.1980 aveva ceduto al figlio, SO CP
, il diritto ad edificare il suddetto garage, il quale veniva costruito a cura e spese
[...] dell'attore ed accatastato (nel 1989) come da risultanze del N.C.E.U. al fg. 85, part. 526, sub. 2, risultando attualmente in ditta dell'odierno appellato;
d) che con atto per notar del 15.11.91, aveva altresì acquistato dai sig.ri _2 CP [...]
, e un altro box facente parte Per_3 CP_3 CP_4 Controparte_5
del medesimo complesso immobiliare, accatastato al fg. 85, part. 526, sub 1, sempre con ingresso da via benedetto Croce 40/a; e) che il possesso dei predetti box si era protratto ininterrottamente e pacificamente per oltre venti anni, con conseguente usucapione dell'area di proprietà dell' e delle costruzioni ivi insistenti, avendo l'attore Parte_1
goduto in modo esclusivo uti dominus dei suddetti beni, finanche occupandosi della loro manutenzione nel tempo;
f) che infruttuosa era risultata l'espletata procedura di mediazione a causa del mancato accordo delle parti.
Costituitasi l' eccepiva preliminarmente il difetto di contraddittorio, Parte_1
ricorrendo nel caso di specie un ipotesi di litisconsorzio necessario con gli altri condomini partecipanti al complesso edilizio, sulla cui area pertinenziale, di proprietà comune, erano stati realizzati i due box oggetto di causa, atteso che detta area, interamente recintata, in parte mattonata ed in parte destinata a verde, era stata a sua volta ceduta pro quota indiviso ai proprietari dei 18 alloggi medio tempore alienati, circostanza avvenuta a partire dal mese di luglio 1983 e che aveva determinato la nascita di un vero e proprio condominio avente natura “mista”, coesistendo in esso la proprietà pubblica con quella privata.
Nel merito, eccepiva il carattere precario delle costruzioni realizzate dall'attore e dai suoi danti causa, i quali avrebbero dovuto conformarsi alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dallo e riportate nella concessione edilizia, T_ comportanti l'assunzione da parte dei condomini concessionari dell'obbligo di demolire i manufatti in qualsiasi momento previa richiesta degli enti competenti. Pertanto, essendo il potere di fatto sui beni per cui è causa sorto non in forza di un atto volontario di apprensione, ma in virtù di una espressa autorizzazione da parte dell'Ente concedente, peraltro di natura provvisoria ed avente ad oggetto il mero godimento del diritto di superficie dell'area di sedime, ai fini della prova (mancante) dell'animus possidendi, e del conseguente accoglimento della domanda di usucapione, sarebbe stato necessario per l'attore dimostrare l'avvenuta interversio possessionis, la quale non avrebbe potuto in ogni caso rinvenirsi negli atti di accatastamento, che facevano pur sempre riferimento all'autorizzazione ricevuta dallo escludendo in radice la T_
esistenza di un animus rem sibi habendi.
Al pari, alcun pregio poteva riconoscersi alla certificazione notarile prodotta nel corso del giudizio dal al fine di superare l'eccezione relativa al difetto di integrità del CP
contraddittorio, essendo la valenza probatoria di tale documento superata dalle produzioni documentali di parte convenuta, attestanti l'avvenuta vendita negli anni delle singole unità abitative facenti parte dell'intero complesso immobiliare.
La causa, istruita mediante espletamento delle prove testimoniali richieste, veniva decisa con sentenza n. 2202/2023 pubblicata in data 28/09/2023, con cui il Tribunale di Taranto accoglieva la domanda di usucapione e condannava l alla Parte_1 rifusione in favore dell'attore delle spese di lite come liquidate in dispositivo.
Avverso tale decisione l'odierna deducente ha proposto appello per i seguenti motivi.
Con il primo motivo di censura l'impugnante allega, in ordine al rigetto dell'eccezione preliminare di difetto di contraddittorio, l'omessa e/o errata valutazione da parte del
Tribunale della documentazione in atti, la cui valenza probatoria era stata del tutto ignorata, posto che l'accoglimento della domanda di usucapione mediante pronuncia resa in assenza di tutti i soggetti co-interessati, aveva inevitabilmente leso nella loro estensione i diritti indivisi spettanti sulle parti comuni ai proprietari delle singole unità abitative.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 1141 e 1164 c.c. e la carenza di motivazione della decisione impugnata, avendo il Tribunale ritenuto fondata la domanda attorea sulla base delle sole dichiarazioni rese dai testimoni escussi,
a cui era stata attribuita efficacia probatoria superiore a quella effettiva, essendosi in realtà detti testi limitati a confermare la mera utilizzazione negli anni dei due box, senza che potesse da tale circostanza in alcun modo presumersi l'esistenza di un possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà dei suoli (sui quali sorgono i garage di cui si chiede l'accertamento dell'acquisto per usucapione) e senza che l'attore avesse fornito in alcun modo prova dell'interversio possessionis. Al contrario, il CP
costituendosi nel giudizio di denuncia di danno temuto (n. 1837/14 r.g.) avviato (anche nei suoi confronti) da alcuni dei condomini del predetto complesso immobiliare, aveva espressamente riconosciuto in quel giudizio che i box di cui era divenuto proprietario erano stati realizzati su suolo di proprietà dell'Ente, giusta autorizzazione rilasciata da quest'ultimo, confermando l'assenza di animus possidendi in nomine proprio.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante allega in punto di statuizioni sulle spese di lite l'illegittimità della liquidazione operata dal giudice di prime cure, che aveva posto a carico della soccombente la somma corrisposta dall'attore per la redazione della certificazione notarile ipo-catastale prodotta in corso di giudizio, risultata priva di rilevanza al fine del decidere, non avendo mai contestato l'intestazione Parte_1
catastale del suolo a proprio nome.
Costituitosi, l'appellato ha dedotto l'inammissibilità e infondatezza dell'eccezione di integrazione del contraddittorio ex adverso sollevata, non avendo l'appellante fornito prova di aver trasferito a terzi la proprietà dell'area di sedime dei beni oggetto di causa e, in ogni caso, avendo omesso di indicare analiticamente i nominativi delle parti asseritamente pretermesse. Ha pertanto concluso per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Deve evidenziarsi, innanzitutto, che carattere assorbente rivela l'esame del primo motivo di appello, con cui l'Ente appellante lamenta l'omessa e/o errata valutazione, da parte del Giudice di prime cure, della documentazione versata in atti dalla convenuta nel giudizio di primo grado (visure storiche catastali e atto di trasferimento di alloggio datato 25 luglio 1983 per Notar dallo a Trigiante Pietro) dalle Persona_4 T_
quali risulta l'avvenuta vendita, tra gli anni 1983-1985, di n. 18 alloggi del complesso edilizio, in uno con i corrispondenti diritti sulla quota indivisa dell'area comune alle tre palazzine, contraddistinta dalla ex part. 11, sulla quale insiste il condominio in oggetto,
e che il Tribunale ha del tutto trascurato, a vantaggio delle risultanze emergenti dalla certificazione notarile ventennale prodotta, attestante l'appartenenza della area alla sola convenuta . Parte_1
Va premesso, invero, che alcun valore dirimente può assumere, ai fini della decisione, la richiamata certificazione notarile posto che, trattandosi di annessa area pertinenziale,
l'indagine ipo-catastale compiuta non avrebbe potuto evidenziare nessun tipo di trascrizione a favore degli acquirenti delle singole unità immobiliari cedute nel corso degli anni, essendo stati ceduti, unitamente alla proprietà di ciascuno alloggio, anche i diritti pro quota sull'area comune, la cui proprietà risulta solo formalmente in capo all'originaria titolare dell'intera superficie ( oggi , ma nella T_ Parte_1
sostanza appartiene ai condomini ai quali è stata ceduta unitamente alle proprietà esclusive. Di tanto vi è prova nelle visure storiche catastali attestanti le vendite avvenute tra gli anni 1983 - 1985, nonché nel primo atto di trasferimento allegato dall'odierna appellante, documentazione questa che attesta l'esistenza di un condominio e l'identità dei suoi partecipanti.
Peraltro, costituendosi nel citato giudizio ex art. 1172 c.c., ha ammesso (v. CP comparsa di risposta di detto giudizio, alla pag. 2) l'esistenza di un'area comune alle tre palazzine sorte sull'originaria p.lla 11 e l'acquisto (riscatto) delle singole unità immobiliari da parte di quasi tutti gli assegnatari degli alloggi, indicandone anche alcuni. Questo dimostra che il ben sapesse della formazione del condominio a CP
seguito della cessione di quasi tutti gli alloggi da parte dello e della cessione ai T_ condomini (con gli alloggi, anche) dei diritti ex art. 1117 c.c. sull'area comune (su parte della quale sono stati realizzati i garage), che il conoscerne anche i singoli CP
condomini.
Ne consegue che il motivo di gravame deve ritenersi fondato, a mente del costante orientamento del Supremo Collegio secondo cui “qualora un condomino agisca per ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione in suo favore della proprietà esclusiva di una parte altrimenti rientrante nell'ambito di quelle comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c. (quale lo spazio sottostante il suolo dell'edificio condominiale), il contraddittorio va esteso a tutti i condomini, incidendo la domanda sull'estensione dei diritti dei singoli” (Cass. civ. sez. VI 15.01.201 n.848; nello stesso senso Cass. civ. sez. VI 15.03.2017 n. 6649, Cass. civ. sez. II 11.10.2016 n. 20453).
Costituendosi nel presente giudizio, parte appellata ha insistito nell'inammissibilità dell'eccezione di difetto del contraddittorio, ritenendo che la doglianza fosse generica, non avendo l'Ente specificato i nominativi delle parti pretermesse, ovvero di coloro che avrebbero dovuto prendere parte al giudizio (Cass. Civile n.21572/2020). Il rilievo è infondato poiché, nel caso di specie, l'esistenza dei soggetti pretermessi e i presupposti di fatto e di diritto che avrebbero giustificato l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti è provata per tabulas, sulla base delle visure catastali storiche (all. 9) attestanti i proprietari delle unità immobiliari del complesso condominiale e delle stesse ammissioni fatte dal nel detto giudizio di danno temuto. CP
Alla luce di quanto innanzi, poiché non resa nei confronti di tutte le parti legittimate passivamente rispetto alla domanda di usucapione proposta dall'attore, l'appello va accolto, con conseguente dichiarazione di nullità della sentenza appellata e la rimessione delle parti dinanzi al primo giudice, costituendo l'omessa integrazione del contraddittorio una delle ipotesi tassative di rimessione, prevista dall'art. 354 c. I c.p.c.
Resta assorbita ogni altra questione.
Sulle spese del giudizio di primo grado, statuirà il giudice di prime cure cui sarà rimessa la causa stante la natura restitutoria del rinvio e l'accertamento in quella sede della soccombenza dell'una o dell'altra parte sulla domanda attorea di riconoscimento della usucapione.
L'accoglimento del gravame giustifica la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di lite del presente grado in favore dell' , ex art. 91 c.p.c. Parte_1
Tenuto conto dell'attività processuale svolta e della non particolare complessità della causa, i compensi professionali da rimborsare possono quantificarsi nella misura vicina ai parametri minimi di cui al d.m. 10.03.2014 n.55.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 2202/2023 del Tribunale di Taranto proposto dalla nei confronti di con atto di citazione notificato il 27.10.2023, Parte_2 CP
così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza e rimette la causa al Tribunale di Taranto, ai sensi dell'art 354 c.p.c.;
2) condanna al rimborso in favore dell' delle spese di lite CP Parte_1 del presente giudizio di appello, che si liquidano in € 2.000,00, per compenso di avvocato ed € 385,00 per spese non imponibili, oltre rimborso spese forfettarie (15%) ed accessori di legge;
3) demanda al Tribunale la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Michele Campanale) (dott.ssa Anna Maria Marra)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott.ssa Marra Anna Maria Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 356/2023 RG di appello alla sentenza n. 2202/23 del
Tribunale di Taranto, pubblicata il 28.09.2023, pendente tra
Parte_1
in persona del legale rappresentante
[...]
p.t.. domiciliata in Taranto presso l'Avv. Daniela Cagnazzo dalla quale è rappresentata e difesa;
appellante e
, domiciliato in Taranto presso l'avv. Paolo Nicola Tarantini dal quale CP
è rappresentato e difeso;
appellato
All'udienza del 2.05.2025 la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti come da note di precisazione delle conclusioni a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 6.09.2019 conveniva in giudizio innanzi CP
al Tribunale di Taranto l (subentrata ex Parte_1
lege a , affinché fosse dichiarato lo Controparte_2
acquisto per usucapione da parte dell'attore della proprietà dei seguenti beni immobili entrambi siti nel comune di Laterza: 1) suolo esteso 21 mq riportato in catasto fg. 85, part. 526 (ex part. 11) sul quale insiste il box contraddistinto al fg. 85, part. 526, sub 2, cat. C/6; 2) suolo esteso 21 mq riportato in catasto al fg 85, part. 526 (ex part. 11) sul quale insiste il box contraddistinto al fg. 85, part. 526, sub 1, cat. C/6. Premetteva l'attore: a) che la superficie su cui i predetti box erano stati edificati faceva parte di una più ampia area sulla quale era stato realizzato (negli anni '50) dall'INA
CASA un complesso immobiliare, poi trasferito allo di Taranto, ora T_ [...]
, costituito da n. 3 palazzine per un totale di n. 24 alloggi;
b) che nell'anno 1980 T_
il sig. padre di , aveva chiesto ed ottenuto dall'Ente proprietario SO CP
l'autorizzazione ad edificare su detta area un garage, per la cui costruzione era stata rilasciata in data 13.06.1980 autorizzazione edilizia dal Comune di Laterza;
c) che con successiva scrittura privata del 14.06.1980 aveva ceduto al figlio, SO CP
, il diritto ad edificare il suddetto garage, il quale veniva costruito a cura e spese
[...] dell'attore ed accatastato (nel 1989) come da risultanze del N.C.E.U. al fg. 85, part. 526, sub. 2, risultando attualmente in ditta dell'odierno appellato;
d) che con atto per notar del 15.11.91, aveva altresì acquistato dai sig.ri _2 CP [...]
, e un altro box facente parte Per_3 CP_3 CP_4 Controparte_5
del medesimo complesso immobiliare, accatastato al fg. 85, part. 526, sub 1, sempre con ingresso da via benedetto Croce 40/a; e) che il possesso dei predetti box si era protratto ininterrottamente e pacificamente per oltre venti anni, con conseguente usucapione dell'area di proprietà dell' e delle costruzioni ivi insistenti, avendo l'attore Parte_1
goduto in modo esclusivo uti dominus dei suddetti beni, finanche occupandosi della loro manutenzione nel tempo;
f) che infruttuosa era risultata l'espletata procedura di mediazione a causa del mancato accordo delle parti.
Costituitasi l' eccepiva preliminarmente il difetto di contraddittorio, Parte_1
ricorrendo nel caso di specie un ipotesi di litisconsorzio necessario con gli altri condomini partecipanti al complesso edilizio, sulla cui area pertinenziale, di proprietà comune, erano stati realizzati i due box oggetto di causa, atteso che detta area, interamente recintata, in parte mattonata ed in parte destinata a verde, era stata a sua volta ceduta pro quota indiviso ai proprietari dei 18 alloggi medio tempore alienati, circostanza avvenuta a partire dal mese di luglio 1983 e che aveva determinato la nascita di un vero e proprio condominio avente natura “mista”, coesistendo in esso la proprietà pubblica con quella privata.
Nel merito, eccepiva il carattere precario delle costruzioni realizzate dall'attore e dai suoi danti causa, i quali avrebbero dovuto conformarsi alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dallo e riportate nella concessione edilizia, T_ comportanti l'assunzione da parte dei condomini concessionari dell'obbligo di demolire i manufatti in qualsiasi momento previa richiesta degli enti competenti. Pertanto, essendo il potere di fatto sui beni per cui è causa sorto non in forza di un atto volontario di apprensione, ma in virtù di una espressa autorizzazione da parte dell'Ente concedente, peraltro di natura provvisoria ed avente ad oggetto il mero godimento del diritto di superficie dell'area di sedime, ai fini della prova (mancante) dell'animus possidendi, e del conseguente accoglimento della domanda di usucapione, sarebbe stato necessario per l'attore dimostrare l'avvenuta interversio possessionis, la quale non avrebbe potuto in ogni caso rinvenirsi negli atti di accatastamento, che facevano pur sempre riferimento all'autorizzazione ricevuta dallo escludendo in radice la T_
esistenza di un animus rem sibi habendi.
Al pari, alcun pregio poteva riconoscersi alla certificazione notarile prodotta nel corso del giudizio dal al fine di superare l'eccezione relativa al difetto di integrità del CP
contraddittorio, essendo la valenza probatoria di tale documento superata dalle produzioni documentali di parte convenuta, attestanti l'avvenuta vendita negli anni delle singole unità abitative facenti parte dell'intero complesso immobiliare.
La causa, istruita mediante espletamento delle prove testimoniali richieste, veniva decisa con sentenza n. 2202/2023 pubblicata in data 28/09/2023, con cui il Tribunale di Taranto accoglieva la domanda di usucapione e condannava l alla Parte_1 rifusione in favore dell'attore delle spese di lite come liquidate in dispositivo.
Avverso tale decisione l'odierna deducente ha proposto appello per i seguenti motivi.
Con il primo motivo di censura l'impugnante allega, in ordine al rigetto dell'eccezione preliminare di difetto di contraddittorio, l'omessa e/o errata valutazione da parte del
Tribunale della documentazione in atti, la cui valenza probatoria era stata del tutto ignorata, posto che l'accoglimento della domanda di usucapione mediante pronuncia resa in assenza di tutti i soggetti co-interessati, aveva inevitabilmente leso nella loro estensione i diritti indivisi spettanti sulle parti comuni ai proprietari delle singole unità abitative.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 1141 e 1164 c.c. e la carenza di motivazione della decisione impugnata, avendo il Tribunale ritenuto fondata la domanda attorea sulla base delle sole dichiarazioni rese dai testimoni escussi,
a cui era stata attribuita efficacia probatoria superiore a quella effettiva, essendosi in realtà detti testi limitati a confermare la mera utilizzazione negli anni dei due box, senza che potesse da tale circostanza in alcun modo presumersi l'esistenza di un possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà dei suoli (sui quali sorgono i garage di cui si chiede l'accertamento dell'acquisto per usucapione) e senza che l'attore avesse fornito in alcun modo prova dell'interversio possessionis. Al contrario, il CP
costituendosi nel giudizio di denuncia di danno temuto (n. 1837/14 r.g.) avviato (anche nei suoi confronti) da alcuni dei condomini del predetto complesso immobiliare, aveva espressamente riconosciuto in quel giudizio che i box di cui era divenuto proprietario erano stati realizzati su suolo di proprietà dell'Ente, giusta autorizzazione rilasciata da quest'ultimo, confermando l'assenza di animus possidendi in nomine proprio.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante allega in punto di statuizioni sulle spese di lite l'illegittimità della liquidazione operata dal giudice di prime cure, che aveva posto a carico della soccombente la somma corrisposta dall'attore per la redazione della certificazione notarile ipo-catastale prodotta in corso di giudizio, risultata priva di rilevanza al fine del decidere, non avendo mai contestato l'intestazione Parte_1
catastale del suolo a proprio nome.
Costituitosi, l'appellato ha dedotto l'inammissibilità e infondatezza dell'eccezione di integrazione del contraddittorio ex adverso sollevata, non avendo l'appellante fornito prova di aver trasferito a terzi la proprietà dell'area di sedime dei beni oggetto di causa e, in ogni caso, avendo omesso di indicare analiticamente i nominativi delle parti asseritamente pretermesse. Ha pertanto concluso per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Deve evidenziarsi, innanzitutto, che carattere assorbente rivela l'esame del primo motivo di appello, con cui l'Ente appellante lamenta l'omessa e/o errata valutazione, da parte del Giudice di prime cure, della documentazione versata in atti dalla convenuta nel giudizio di primo grado (visure storiche catastali e atto di trasferimento di alloggio datato 25 luglio 1983 per Notar dallo a Trigiante Pietro) dalle Persona_4 T_
quali risulta l'avvenuta vendita, tra gli anni 1983-1985, di n. 18 alloggi del complesso edilizio, in uno con i corrispondenti diritti sulla quota indivisa dell'area comune alle tre palazzine, contraddistinta dalla ex part. 11, sulla quale insiste il condominio in oggetto,
e che il Tribunale ha del tutto trascurato, a vantaggio delle risultanze emergenti dalla certificazione notarile ventennale prodotta, attestante l'appartenenza della area alla sola convenuta . Parte_1
Va premesso, invero, che alcun valore dirimente può assumere, ai fini della decisione, la richiamata certificazione notarile posto che, trattandosi di annessa area pertinenziale,
l'indagine ipo-catastale compiuta non avrebbe potuto evidenziare nessun tipo di trascrizione a favore degli acquirenti delle singole unità immobiliari cedute nel corso degli anni, essendo stati ceduti, unitamente alla proprietà di ciascuno alloggio, anche i diritti pro quota sull'area comune, la cui proprietà risulta solo formalmente in capo all'originaria titolare dell'intera superficie ( oggi , ma nella T_ Parte_1
sostanza appartiene ai condomini ai quali è stata ceduta unitamente alle proprietà esclusive. Di tanto vi è prova nelle visure storiche catastali attestanti le vendite avvenute tra gli anni 1983 - 1985, nonché nel primo atto di trasferimento allegato dall'odierna appellante, documentazione questa che attesta l'esistenza di un condominio e l'identità dei suoi partecipanti.
Peraltro, costituendosi nel citato giudizio ex art. 1172 c.c., ha ammesso (v. CP comparsa di risposta di detto giudizio, alla pag. 2) l'esistenza di un'area comune alle tre palazzine sorte sull'originaria p.lla 11 e l'acquisto (riscatto) delle singole unità immobiliari da parte di quasi tutti gli assegnatari degli alloggi, indicandone anche alcuni. Questo dimostra che il ben sapesse della formazione del condominio a CP
seguito della cessione di quasi tutti gli alloggi da parte dello e della cessione ai T_ condomini (con gli alloggi, anche) dei diritti ex art. 1117 c.c. sull'area comune (su parte della quale sono stati realizzati i garage), che il conoscerne anche i singoli CP
condomini.
Ne consegue che il motivo di gravame deve ritenersi fondato, a mente del costante orientamento del Supremo Collegio secondo cui “qualora un condomino agisca per ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione in suo favore della proprietà esclusiva di una parte altrimenti rientrante nell'ambito di quelle comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c. (quale lo spazio sottostante il suolo dell'edificio condominiale), il contraddittorio va esteso a tutti i condomini, incidendo la domanda sull'estensione dei diritti dei singoli” (Cass. civ. sez. VI 15.01.201 n.848; nello stesso senso Cass. civ. sez. VI 15.03.2017 n. 6649, Cass. civ. sez. II 11.10.2016 n. 20453).
Costituendosi nel presente giudizio, parte appellata ha insistito nell'inammissibilità dell'eccezione di difetto del contraddittorio, ritenendo che la doglianza fosse generica, non avendo l'Ente specificato i nominativi delle parti pretermesse, ovvero di coloro che avrebbero dovuto prendere parte al giudizio (Cass. Civile n.21572/2020). Il rilievo è infondato poiché, nel caso di specie, l'esistenza dei soggetti pretermessi e i presupposti di fatto e di diritto che avrebbero giustificato l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti è provata per tabulas, sulla base delle visure catastali storiche (all. 9) attestanti i proprietari delle unità immobiliari del complesso condominiale e delle stesse ammissioni fatte dal nel detto giudizio di danno temuto. CP
Alla luce di quanto innanzi, poiché non resa nei confronti di tutte le parti legittimate passivamente rispetto alla domanda di usucapione proposta dall'attore, l'appello va accolto, con conseguente dichiarazione di nullità della sentenza appellata e la rimessione delle parti dinanzi al primo giudice, costituendo l'omessa integrazione del contraddittorio una delle ipotesi tassative di rimessione, prevista dall'art. 354 c. I c.p.c.
Resta assorbita ogni altra questione.
Sulle spese del giudizio di primo grado, statuirà il giudice di prime cure cui sarà rimessa la causa stante la natura restitutoria del rinvio e l'accertamento in quella sede della soccombenza dell'una o dell'altra parte sulla domanda attorea di riconoscimento della usucapione.
L'accoglimento del gravame giustifica la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di lite del presente grado in favore dell' , ex art. 91 c.p.c. Parte_1
Tenuto conto dell'attività processuale svolta e della non particolare complessità della causa, i compensi professionali da rimborsare possono quantificarsi nella misura vicina ai parametri minimi di cui al d.m. 10.03.2014 n.55.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 2202/2023 del Tribunale di Taranto proposto dalla nei confronti di con atto di citazione notificato il 27.10.2023, Parte_2 CP
così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza e rimette la causa al Tribunale di Taranto, ai sensi dell'art 354 c.p.c.;
2) condanna al rimborso in favore dell' delle spese di lite CP Parte_1 del presente giudizio di appello, che si liquidano in € 2.000,00, per compenso di avvocato ed € 385,00 per spese non imponibili, oltre rimborso spese forfettarie (15%) ed accessori di legge;
3) demanda al Tribunale la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Michele Campanale) (dott.ssa Anna Maria Marra)