Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/12/2025, n. 1922
TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Tardività notifica atto di accertamento

    Il giudice ha ritenuto fondata la doglianza in ordine alla tardività della notifica dell'atto di accertamento, poiché effettuata oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L. 689/1981, considerato che l'illecito si è configurato nell'annualità 2018 e la notifica è avvenuta in data successiva alla scadenza del termine per i versamenti contributivi, senza che l'ente resistente abbia fornito prova di una complessa attività di verifica che giustificasse il ritardo.

  • Altro
    Decadenza e prescrizione del credito ingiunto

    La doglianza è stata assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla tardività della notifica.

  • Altro
    Nullità ordinanza per omessa motivazione

    La doglianza è stata assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla tardività della notifica.

  • Altro
    Sproporzione delle somme richieste

    La doglianza è stata assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla tardività della notifica.

  • Altro
    Richiesta di riduzione della sanzione

    La domanda di riduzione è stata assorbita dall'annullamento dell'ordinanza per tardività della notifica.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/12/2025, n. 1922
    Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
    Numero : 1922
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

    Testo completo