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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/05/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 14.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.3273/2024 R.G. tra
– in qualità di amministratore di sostegno di , rapp.ta e difesa Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Natalina Barone come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
rapp.to e difeso dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Controparte_1
Salvatore Graziuso come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: pensione di reversibilità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.03.2024 , premesso che il proprio padre, Parte_2 Parte_3
, titolare di pensione erogata dall era deceduto in data 13.10.2013, esponeva di
[...] CP_1 aver presentato in data 23.06.2023 domanda amministrativa per l'ottenimento della pensione di reversibilità perché totalmente inabile al lavoro ed a carico del predetto genitore al momento del decesso.
Deduceva, inoltre, di essere già stata riconosciuta totalmente inabile dalla Commissione Invalidi Civili dell' con verbale di visita medica del 20.12.1988 e chiedeva pertanto la condanna dell'istituto CP_1 previdenziale al pagamento della prestazione in oggetto, oltre agli arretrati già maturati a far data dal decesso del genitore.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Esaurita la trattazione, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art. 22 della legge n.903/65, "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'eta' di 18 anni e ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al
1 momento del decesso di questi. Tale pensione e' stabilita nelle seguenti aliquote della pensione gia' liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12: a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto
a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli. Per i figli superstiti che risultino
a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di eta' di cui al primo comma e' elevato
a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino l'Universita'. La pensione ai superstiti non puo', in ogni caso, essere complessivamente ne' inferiore al 60 per cento, ne' superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12. Se superstite
e' il marito, la pensione e' corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10. Qualora non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico. Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in eta' superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonche' i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa. Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 180 anno di eta', conserva il diritto alla pensione di riversibilita' anche dopo il compimento della predetta eta'. La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle e' dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno. Nel caso di concorso di piu' fratelli e sorelle la pensione non puo' essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12".
Nel caso di specie, parte istante ha documentato, con il verbale di visita medica della Commissione
Invalidi Civili dell' del 20.12.1988, di essere stata riconosciuta invalida con totale e permanente CP_1 inabilità lavorativa pari al 100% con decorrenza da maggio 1985 (all. n. 2, 10 del ricorso). Tale requisito risulta confermato dall'elaborato peritale del 28.12.2019 a firma del CTU Dott. e dalla Persona_1 sentenza n. 1612/2020 resi nel giudizio RG n. 6477/2017 (allegati alle note di trattazione scritta del
12.11.2024 e del 11.02.2025) nonché dall'elaborato peritale del CTU Dott. e dal decreto di Per_2 omologa del 12.03.2024, resi entrambi nel giudizio RG n. 3677/2023 (alleg. n. 8 e 9 del ricorso).
Gli ulteriori requisiti necessari per l'erogazione della prestazione e segnatamente la vivenza a carico del genitore deceduto, possono ritenersi presuntivamente provati mediante deposito del certificato dello stato di famiglia (da cui risultava la convivenza con il dante causa) e delle certificazioni reddituali rilasciata dalla Agenzia delle Entrate (da cui risulta la percezione di un reddito, da parte del genitore, superiore a quello della odierna ricorrente), il tutto come dalla documentazione prodotta in corso di giudizio.
Alla luce di tali considerazioni, deve affermarsi il diritto di a percepire il trattamento di Parte_2 reversibilità sulla pensione del padre e condannarsi l' a Parte_3 CP_1
2 corrisponderle i ratei di pensione maturati con decorrenza dal 01.11.2013 (primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa avvenuto il 13.10.2013), aumentati di interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo arretrato al soddisfo.
Le spese processuali - liquidate e distratte come da dispositivo - vanno poste a carico dell' secondo CP_1 la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- condanna l' a corrispondere a i ratei di pensione di reversibilità spettanti a CP_1 Parte_2 seguito del decesso del padre, , con decorrenza dal 01.11.2013, Parte_3 aumentati di interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo arretrato sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 3.200,00 CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, 15.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 14.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.3273/2024 R.G. tra
– in qualità di amministratore di sostegno di , rapp.ta e difesa Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Natalina Barone come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
rapp.to e difeso dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Controparte_1
Salvatore Graziuso come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: pensione di reversibilità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.03.2024 , premesso che il proprio padre, Parte_2 Parte_3
, titolare di pensione erogata dall era deceduto in data 13.10.2013, esponeva di
[...] CP_1 aver presentato in data 23.06.2023 domanda amministrativa per l'ottenimento della pensione di reversibilità perché totalmente inabile al lavoro ed a carico del predetto genitore al momento del decesso.
Deduceva, inoltre, di essere già stata riconosciuta totalmente inabile dalla Commissione Invalidi Civili dell' con verbale di visita medica del 20.12.1988 e chiedeva pertanto la condanna dell'istituto CP_1 previdenziale al pagamento della prestazione in oggetto, oltre agli arretrati già maturati a far data dal decesso del genitore.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Esaurita la trattazione, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art. 22 della legge n.903/65, "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'eta' di 18 anni e ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al
1 momento del decesso di questi. Tale pensione e' stabilita nelle seguenti aliquote della pensione gia' liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12: a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto
a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli. Per i figli superstiti che risultino
a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di eta' di cui al primo comma e' elevato
a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino l'Universita'. La pensione ai superstiti non puo', in ogni caso, essere complessivamente ne' inferiore al 60 per cento, ne' superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12. Se superstite
e' il marito, la pensione e' corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10. Qualora non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico. Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in eta' superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonche' i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa. Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 180 anno di eta', conserva il diritto alla pensione di riversibilita' anche dopo il compimento della predetta eta'. La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle e' dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno. Nel caso di concorso di piu' fratelli e sorelle la pensione non puo' essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12".
Nel caso di specie, parte istante ha documentato, con il verbale di visita medica della Commissione
Invalidi Civili dell' del 20.12.1988, di essere stata riconosciuta invalida con totale e permanente CP_1 inabilità lavorativa pari al 100% con decorrenza da maggio 1985 (all. n. 2, 10 del ricorso). Tale requisito risulta confermato dall'elaborato peritale del 28.12.2019 a firma del CTU Dott. e dalla Persona_1 sentenza n. 1612/2020 resi nel giudizio RG n. 6477/2017 (allegati alle note di trattazione scritta del
12.11.2024 e del 11.02.2025) nonché dall'elaborato peritale del CTU Dott. e dal decreto di Per_2 omologa del 12.03.2024, resi entrambi nel giudizio RG n. 3677/2023 (alleg. n. 8 e 9 del ricorso).
Gli ulteriori requisiti necessari per l'erogazione della prestazione e segnatamente la vivenza a carico del genitore deceduto, possono ritenersi presuntivamente provati mediante deposito del certificato dello stato di famiglia (da cui risultava la convivenza con il dante causa) e delle certificazioni reddituali rilasciata dalla Agenzia delle Entrate (da cui risulta la percezione di un reddito, da parte del genitore, superiore a quello della odierna ricorrente), il tutto come dalla documentazione prodotta in corso di giudizio.
Alla luce di tali considerazioni, deve affermarsi il diritto di a percepire il trattamento di Parte_2 reversibilità sulla pensione del padre e condannarsi l' a Parte_3 CP_1
2 corrisponderle i ratei di pensione maturati con decorrenza dal 01.11.2013 (primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa avvenuto il 13.10.2013), aumentati di interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo arretrato al soddisfo.
Le spese processuali - liquidate e distratte come da dispositivo - vanno poste a carico dell' secondo CP_1 la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- condanna l' a corrispondere a i ratei di pensione di reversibilità spettanti a CP_1 Parte_2 seguito del decesso del padre, , con decorrenza dal 01.11.2013, Parte_3 aumentati di interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo arretrato sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 3.200,00 CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, 15.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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