Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente al disposto dell'art. 28 del Trattato stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente al disposto dell'art. 28 del Trattato stesso.