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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/09/2025, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
1429/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1429/2020 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 8237/2019 depositata in data 05.11.2019, non notificata, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa giusta procura in atti dall'avv. Carmela Corradini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torre Annunziata alla Via Gino Alfani n. 15
APPELLANTE
E
, con sede legale in Milano, al Corso Como 17, c.f. - Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA n. , in persona del Dott. Procuratore Speciale di P.IVA_2 Controparte_2 [...]
, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n. 174, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Giuliano Floris dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
APPELLATO
NONCHE'
, c.f. residente in [...] Controparte_3 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio innanzi al giudice di pace Parte_1 di Torre Annunziata e per sentirli condannare, in solido Controparte_1 Controparte_3 tra loro, al risarcimento dei danni dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il
14.09.2016, alle ore 07.30 circa, in Torre Annunziata alla via Vittorio Veneto.
1 Deduceva che, nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, giunta all'incrocio con via Fosse
Ardeatine, nel mentre attraversava la strada, veniva investita da un ciclomotore Piaggio Liberty tg.
X4YC8S, di proprietà di e assicurato per la r.c.a. con il Controparte_3 Controparte_1 cui conducente non concedeva la precedenza all'istante che aveva già iniziato l'attraversamento.
Allegava di aver riportato, a seguito dell'urto ricevuto, lesioni personali consistenti - come indicato nel verbale di pronto soccorso - in “cervicalgia traumatica, contusione del polso dx con sospetta frattura dello scafoide carpale, escoriazioni multiple”.
Pertanto, dopo aver tentato di definire la controversia in via bonaria, conveniva in giudizio gli odierni appellati al fine di accertare l'esclusiva responsabilità del conducente del ciclomotore nella causazione del sinistro e, dunque, ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni quantificati in euro 1.032,00 nonché danno morale o comunque nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi.
Nella contumacia dei convenuti, veniva espletata la prova testimoniale e all'udienza del 2.04.2019 il giudice di pace riservava la causa in decisione;
con sentenza n. 8237/2019 depositata in data
05.11.2019 la domanda veniva rigettata.
Pertanto, con atto di citazione in appello proponeva impugnazione l'avverso la suddetta Parte_1 sentenza sulla scorta dei seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per erronea valutazione della prova testimoniale, avendo il giudice di pace ritenuto il teste inattendibile;
2) vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia – erronea valutazione del materiale probatorio;
3) omessa contestazione delle controparti. Concludeva, pertanto, per l'integrale riforma della sentenza di primo grado chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento di complessivi euro 1.297,00 oltre interessi, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al difensore antistatario.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, il mancato rispetto dei termini Controparte_1
a comparire ex art. 163 bis c.p.c. chiedendo di dichiarare la nullità della citazione e di fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini;
ancora, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex artt. 113 co. 2 c.p.c. e 339 c.p.c. nonché l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, ne chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto e, in via ulteriormente gradata, spiegava appello incidentale condizionato, chiedendo dichiararsi, ove ritenuto fondato l'appello principale, la nullità della sentenza di primo grado eccependo la nullità della notifica dell'atto di citazione.
Dichiarata la nullità della citazione in appello per mancato rispetto dei termini a comparire e disposta altresì la notifica dell'appello incidentale alla parte contumace, nelle note di udienza depositate in data 05.06.2021 rilevava di non aver provveduto alla notifica dell'appello Controparte_1
2 incidentale alla luce della documentazione depositata dall'appellante afferente alla notifica dell'atto di appello, su cui verteva l'appello incidentale spiegato.
Pertanto, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
in attuazione del decreto n. 301/2024 del 16.09.2024, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 15.05.2025 in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note di udienza, veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di atteso che, nonostante la ritualità Controparte_3 della notifica della citazione in rinnovazione, non risulta essersi costituito in giudizio.
Ciò detto, in via assorbente, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 co. 2 c.p.c. trattandosi di causa decisa dal giudice di pace secondo equità essendo di valore non superiore a euro
1.100,00.
In generale, la Corte di legittimità ha affermato che sono assoggettate al regime impugnatorio di cui all' art. 339, 3° comma, c.p.c., tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore previsto (dall'art. 113 c.p.c.), a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, solamente, il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 e segg. c.p.c. in tema di competenza (es. Cass. 18 gennaio 2005, n. 899).
Ai fini della determinazione della regola di giudizio - di diritto o equitativa - da seguirsi dal giudice di pace ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., il valore della causa deve essere determinato ai sensi dell'art. 10, secondo comma, cod. proc. civ., sommando, pertanto, al capitale unicamente gli interessi scaduti e non pure quelli maturati dalla data della domanda (Cass. sez. 3, Sentenza n. 2966 del 07/02/2013; Cass., nn. 18942/03, 14513/05, 17430/06, 14060/07, 9432/12).
Segnatamente, secondo il vigente disposto dell'art. 113, 2° comma, c.p.c. “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle relative a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all' art. 1342 c.c.”.
Nella specie, dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si evince che l'attrice ha formulato una richiesta risarcitoria quantificata in euro 1.032,00; solo in comparsa conclusionale ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di una somma maggiore pari complessivamente ad euro 1.297,00 oltre interessi.
Non può deporre in senso contrario la formula adoperata in citazione “…o comunque quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”. Infatti, il mero riferimento alla somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, aggiunto all'indicazione di un determinato importo (nella specie euro 1.032,00) non può ritenersi di per sé solo sufficiente a dimostrare la volontà dell'attore di
3 chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1.100,00 - in mancanza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato ed in particolare quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità (sul punto si veda già Cassazione civile sez. III, 29/11/2010, n. 24153, nonché la più recente Cassazione civile sez. III, 16/04/2025, n.9970).
Nella specie, l'attrice ha formulato una domanda per un importo pari ad euro 1.032,00, come indicato nell'atto di citazione di primo grado, a nulla potendo valere il generico riferimento al danno morale - da cui, in assenza di qualsivoglia allegazione, non si ricava la volontà di chiedere una somma comunque superiore ad euro 1.100,00 - o, ancora le conclusioni formulate in comparsa conclusionale, ove è stata richiesta per la prima volta la liquidazione di un importo maggiore (euro 1.297,00). Inoltre, anche volendo considerare gli interessi da lucro cessante calcolati sulla somma di euro 1.032,00 dal momento del sinistro (14.09.2016) almeno fino alla data in cui la causa è stata trattenuta in decisione
(udienza del 2.04.2019) - calcolati alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 - l'importo (euro 1.038,80) risulta comunque rientrare nel valore entro il quale è ammessa la decisione secondo equità.
Orbene, alla stregua del citato art. 339, comma 3°, del c.p.c., come modificato dal D.L. n. 40 del 2006, art. 1, “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie o per violazione dei principi regolatori della materia”. Inoltre,
“in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3005 del 11/02/2014).
Pertanto, il ricorso che denunci la violazione di un principio regolatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice dell' impugnazione prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (Cass. 284/2007; Cass. 8466/2010).
Nella specie, non può non evidenziarsi che l'appellante, nel formulare l'impugnazione, non ha in alcun modo individuato i principi regolatori della materia che sarebbero stati violati, tacendo del tutto al riguardo. Anzi, le censure prospettate sono quelle relative alla erroneità della motivazione in ordine all'assenza di adeguata e convincente prova sull'esistenza di danni riportati in seguito al sinistro: trattasi, a ben vedere, indipendentemente dalla loro astratta fondatezza, di doglianze che non
4 involgono la violazione di norme del procedimento o di principi informatori della materia, ma la valutazione della prova e cioè il merito della controversia.
Invero, l'appellante complessivamente denuncia l'erronea valutazione della prova che avrebbe offerto, ovvero l'erroneo scrutinio della deposizione del testimone e della documentazione medica depositata. Non può pertanto dirsi che il denunciato errore possa risolversi, nel caso concreto, nella violazione di una norma processuale o, ex se, di una norma costituzionale o di un principio informatore della materia.
L'apprezzamento dell'ammissibilità e del contenuto delle prove - come pure la selezione di quelle ritenute maggiormente attendibili - attiene non al processo ma al giudizio di merito, risolvendosi nell'apprezzamento delle prove relative alla ricostruzione dei fatti, (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11580 del 31/05/2005; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17437 del 2011). Pertanto, attendendo il motivo di impugnazione alla rivalutazione nel merito delle prove e non alla violazione di principi regolatori della materia, neppure dedotti e indicati, esso risulta inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e della non particolare complessità delle questioni trattate, nonché dell'attività effettivamente espletata nelle differenti fasi.
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
3) condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro 462,00 per compensi professionali
Oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
4) nulla per le spese nei rapporti con in quanto contumace;
Controparte_3
5) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 15.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1429/2020 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 8237/2019 depositata in data 05.11.2019, non notificata, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa giusta procura in atti dall'avv. Carmela Corradini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torre Annunziata alla Via Gino Alfani n. 15
APPELLANTE
E
, con sede legale in Milano, al Corso Como 17, c.f. - Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA n. , in persona del Dott. Procuratore Speciale di P.IVA_2 Controparte_2 [...]
, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n. 174, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Giuliano Floris dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
APPELLATO
NONCHE'
, c.f. residente in [...] Controparte_3 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio innanzi al giudice di pace Parte_1 di Torre Annunziata e per sentirli condannare, in solido Controparte_1 Controparte_3 tra loro, al risarcimento dei danni dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il
14.09.2016, alle ore 07.30 circa, in Torre Annunziata alla via Vittorio Veneto.
1 Deduceva che, nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, giunta all'incrocio con via Fosse
Ardeatine, nel mentre attraversava la strada, veniva investita da un ciclomotore Piaggio Liberty tg.
X4YC8S, di proprietà di e assicurato per la r.c.a. con il Controparte_3 Controparte_1 cui conducente non concedeva la precedenza all'istante che aveva già iniziato l'attraversamento.
Allegava di aver riportato, a seguito dell'urto ricevuto, lesioni personali consistenti - come indicato nel verbale di pronto soccorso - in “cervicalgia traumatica, contusione del polso dx con sospetta frattura dello scafoide carpale, escoriazioni multiple”.
Pertanto, dopo aver tentato di definire la controversia in via bonaria, conveniva in giudizio gli odierni appellati al fine di accertare l'esclusiva responsabilità del conducente del ciclomotore nella causazione del sinistro e, dunque, ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni quantificati in euro 1.032,00 nonché danno morale o comunque nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi.
Nella contumacia dei convenuti, veniva espletata la prova testimoniale e all'udienza del 2.04.2019 il giudice di pace riservava la causa in decisione;
con sentenza n. 8237/2019 depositata in data
05.11.2019 la domanda veniva rigettata.
Pertanto, con atto di citazione in appello proponeva impugnazione l'avverso la suddetta Parte_1 sentenza sulla scorta dei seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per erronea valutazione della prova testimoniale, avendo il giudice di pace ritenuto il teste inattendibile;
2) vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia – erronea valutazione del materiale probatorio;
3) omessa contestazione delle controparti. Concludeva, pertanto, per l'integrale riforma della sentenza di primo grado chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento di complessivi euro 1.297,00 oltre interessi, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al difensore antistatario.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, il mancato rispetto dei termini Controparte_1
a comparire ex art. 163 bis c.p.c. chiedendo di dichiarare la nullità della citazione e di fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini;
ancora, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex artt. 113 co. 2 c.p.c. e 339 c.p.c. nonché l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, ne chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto e, in via ulteriormente gradata, spiegava appello incidentale condizionato, chiedendo dichiararsi, ove ritenuto fondato l'appello principale, la nullità della sentenza di primo grado eccependo la nullità della notifica dell'atto di citazione.
Dichiarata la nullità della citazione in appello per mancato rispetto dei termini a comparire e disposta altresì la notifica dell'appello incidentale alla parte contumace, nelle note di udienza depositate in data 05.06.2021 rilevava di non aver provveduto alla notifica dell'appello Controparte_1
2 incidentale alla luce della documentazione depositata dall'appellante afferente alla notifica dell'atto di appello, su cui verteva l'appello incidentale spiegato.
Pertanto, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
in attuazione del decreto n. 301/2024 del 16.09.2024, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 15.05.2025 in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note di udienza, veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di atteso che, nonostante la ritualità Controparte_3 della notifica della citazione in rinnovazione, non risulta essersi costituito in giudizio.
Ciò detto, in via assorbente, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 co. 2 c.p.c. trattandosi di causa decisa dal giudice di pace secondo equità essendo di valore non superiore a euro
1.100,00.
In generale, la Corte di legittimità ha affermato che sono assoggettate al regime impugnatorio di cui all' art. 339, 3° comma, c.p.c., tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore previsto (dall'art. 113 c.p.c.), a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, solamente, il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 e segg. c.p.c. in tema di competenza (es. Cass. 18 gennaio 2005, n. 899).
Ai fini della determinazione della regola di giudizio - di diritto o equitativa - da seguirsi dal giudice di pace ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., il valore della causa deve essere determinato ai sensi dell'art. 10, secondo comma, cod. proc. civ., sommando, pertanto, al capitale unicamente gli interessi scaduti e non pure quelli maturati dalla data della domanda (Cass. sez. 3, Sentenza n. 2966 del 07/02/2013; Cass., nn. 18942/03, 14513/05, 17430/06, 14060/07, 9432/12).
Segnatamente, secondo il vigente disposto dell'art. 113, 2° comma, c.p.c. “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle relative a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all' art. 1342 c.c.”.
Nella specie, dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si evince che l'attrice ha formulato una richiesta risarcitoria quantificata in euro 1.032,00; solo in comparsa conclusionale ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di una somma maggiore pari complessivamente ad euro 1.297,00 oltre interessi.
Non può deporre in senso contrario la formula adoperata in citazione “…o comunque quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”. Infatti, il mero riferimento alla somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, aggiunto all'indicazione di un determinato importo (nella specie euro 1.032,00) non può ritenersi di per sé solo sufficiente a dimostrare la volontà dell'attore di
3 chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1.100,00 - in mancanza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato ed in particolare quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità (sul punto si veda già Cassazione civile sez. III, 29/11/2010, n. 24153, nonché la più recente Cassazione civile sez. III, 16/04/2025, n.9970).
Nella specie, l'attrice ha formulato una domanda per un importo pari ad euro 1.032,00, come indicato nell'atto di citazione di primo grado, a nulla potendo valere il generico riferimento al danno morale - da cui, in assenza di qualsivoglia allegazione, non si ricava la volontà di chiedere una somma comunque superiore ad euro 1.100,00 - o, ancora le conclusioni formulate in comparsa conclusionale, ove è stata richiesta per la prima volta la liquidazione di un importo maggiore (euro 1.297,00). Inoltre, anche volendo considerare gli interessi da lucro cessante calcolati sulla somma di euro 1.032,00 dal momento del sinistro (14.09.2016) almeno fino alla data in cui la causa è stata trattenuta in decisione
(udienza del 2.04.2019) - calcolati alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 - l'importo (euro 1.038,80) risulta comunque rientrare nel valore entro il quale è ammessa la decisione secondo equità.
Orbene, alla stregua del citato art. 339, comma 3°, del c.p.c., come modificato dal D.L. n. 40 del 2006, art. 1, “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie o per violazione dei principi regolatori della materia”. Inoltre,
“in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3005 del 11/02/2014).
Pertanto, il ricorso che denunci la violazione di un principio regolatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice dell' impugnazione prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (Cass. 284/2007; Cass. 8466/2010).
Nella specie, non può non evidenziarsi che l'appellante, nel formulare l'impugnazione, non ha in alcun modo individuato i principi regolatori della materia che sarebbero stati violati, tacendo del tutto al riguardo. Anzi, le censure prospettate sono quelle relative alla erroneità della motivazione in ordine all'assenza di adeguata e convincente prova sull'esistenza di danni riportati in seguito al sinistro: trattasi, a ben vedere, indipendentemente dalla loro astratta fondatezza, di doglianze che non
4 involgono la violazione di norme del procedimento o di principi informatori della materia, ma la valutazione della prova e cioè il merito della controversia.
Invero, l'appellante complessivamente denuncia l'erronea valutazione della prova che avrebbe offerto, ovvero l'erroneo scrutinio della deposizione del testimone e della documentazione medica depositata. Non può pertanto dirsi che il denunciato errore possa risolversi, nel caso concreto, nella violazione di una norma processuale o, ex se, di una norma costituzionale o di un principio informatore della materia.
L'apprezzamento dell'ammissibilità e del contenuto delle prove - come pure la selezione di quelle ritenute maggiormente attendibili - attiene non al processo ma al giudizio di merito, risolvendosi nell'apprezzamento delle prove relative alla ricostruzione dei fatti, (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11580 del 31/05/2005; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17437 del 2011). Pertanto, attendendo il motivo di impugnazione alla rivalutazione nel merito delle prove e non alla violazione di principi regolatori della materia, neppure dedotti e indicati, esso risulta inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e della non particolare complessità delle questioni trattate, nonché dell'attività effettivamente espletata nelle differenti fasi.
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
3) condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro 462,00 per compensi professionali
Oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
4) nulla per le spese nei rapporti con in quanto contumace;
Controparte_3
5) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 15.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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