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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/11/2025, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza del 17/11/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4307/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “categoria e qualifica” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall'avv.to Andrea Abbamonte ed elettivamente domiciliato Parte_1 le sito in Caserta alla via Colombo 53, RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rapp.ta e difesa dagli avvocati Domenico Sorrentino ed Antimo D'Alessandro ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in Caserta (CE) alla Via F. Palasciano, snc, RESISTENTE NONCHE'
Controparte_2
CONTROINTERESSATO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.07.2021, il ricorrente in epigrafe indicato, dipendente dell CP_3 resistente esponeva: - di essere dipendente dell presso il Presidio Ospedaliero-“San Parte_2
Giovanni di IO e Ruggi d'Aragona” – Scuola Medica Salernitana, con qualifica di dirigente medico dell'U.O.C. di Cardiochirurgia, a far data dal 03.02.1993; che aveva già espletato, con qualifica e funzioni similari, alle dipendenze di distinte , ulteriori incarichi analiticamente indicati Controparte_4 in ricorso;
- che, con delibera n. 147 del 09.10.2019, l' Controparte_5 [...]
” aveva indetto avviso pubblico per titoli e colloquio, Parte_3 ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 502/1992, per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore dell'UOC di Cardiochirurgia;
che, all'esito della valutazione dei titoli dei candidati e del colloquio, la
Commissione aveva stilato una terna di idonei nell'ambito della quale si era posizionato al primo posto
1 con punti n. 70, a fronte del terzo posto in cui sia era classificato il dott. con punti n. Controparte_2
68 ; che, con nota prot. N. 360 del 04.05.2021, a firma del Direttore Generale p.t., l' preso CP_1 atto dei cit. verbali della commissione, aveva individuato il dr. quale vincitore Controparte_2 dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa di cardiochirurgia;
che in definitiva l' aveva preferito al suo profilo – primo della Controparte_5 terna con il punteggio di punti 68 – il profilo professionale del dott. terzo della terna con CP_2 punteggio n. 68 perché asseritamente più aderente al fabbisogno aziendale.
Deduceva l'illegittimità di tale delibera e nomina per violazione e falsa applicazione dell'art. 35 comma 3 lettera e) del d.lgs. 165/2001 per incompatibilità di un membro della Commissione, dott. Persona_1 nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. 502/1992, carenza di motivazione e violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di “a. In via preliminare, accertare e dichiarare l'illegittimità della composizione della Commissione Esaminatrice della procedura che ci occupa, per incandidabilità/incompatibilità alla carica del Presidente dott. ex art. 35 Persona_1 co.3 lett e) del D.Lgs .n. 165/2001;
b. per l'effetto dichiarare l'invalidità dell'intera procedura e condannare dell'Amministrazione resistente a ripetere le operazioni concorsuali, previa nomina di una diversa Commissione;
c. in via logicamente gradata, accertare e dichiarare, anche in via incidentale, l'illegittimità della Delibera n. 360 del
04.05.2021 con cui il Direttore Generale p.t. della ha conferito, ai Controparte_1 sensi dell'art. 15 del D.Lgs.n.502/1992 l'incarico quinquennale di Direttore dell' U.O.C. Cardiochirurgia Pt_4 dell' esistente al dott. dunque per l'effetto, disapplicare e/o annullare il suddetto provvedimento; CP_6 Controparte_2
d. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l'incarico di Direttore dell'U.O.C. di
Cardiochirurgia dell' esistente, perché primo della terna degli idonei con il miglior punteggio;
e. accertare e dichiarare CP_6 la nullità del contratto stipulato, nelle more, dall' con il dott. Controparte_1 [...] perché occasionato da una procedura selettiva illegittima, per i motivi esposti in narrativa; CP_2
f. condannare la convenuta l al pagamento delle spese di giustizia, nonché al Controparte_1 rimborso del contributo di iscrizione a ruolo della causa per il principio della soccombenza”
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' Controparte_7
, che resisteva all'avverso ricorso deducendo la sua infondatezza e concludeva per il suo
[...] rigetto.
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022.
2 All'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante il deposito della presente sentenza.
La domanda non può trovare accoglimento.
La procedura di nomina del direttore medico di struttura complessa è disciplinata dall'art.15 del decreto legislativo n.502 del 1992.
Per quanto qui di interesse, la norma di riferimento, ratione temporis vigente, è quella contenuta nel comma 7 bis dell'art.15 cit. (testo in vigore dal: 11-11-2012 al: 26-8-2022) introdotto dall'art.4, comma
1, lett. b, del decreto legge n.158 del 2012, convertito nella legge n.189 del 2012 (c.d. Riforma Balduzzi), che, dopo aver previsto la competenza delle Regioni a disciplinare i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nonché la modalità di selezione da parte della commissione incaricata di individuare la terna dei candidati idonei al conferimento del posto, stabilisce che "il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione;
ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta" (così, testualmente, il secondo periodo della lett. b) del comma 7 bis cit.).
Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi, con riguardo alla natura delle questioni controverse,
l'orientamento costante della Suprema Corte in forza del quale "la selezione prevista nel settore sanitario per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa (D.Lgs. n. 502 del 1992, artt.
e 15-ter) non integra un concorso in senso tecnico, essendo articolata "secondo uno schema destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria operata dal direttore generale".
Schema, questo, "che non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente Cont fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali" (v. Cassazione civile Sezioni Unite, 06/03/2020 n. 6455; nonché tra le altre, Cass., S.U., 3 febbraio 2014, n. 2290; Cass., S.U., 9 maggio 2016, n. 9281).
È stato, in particolare, evidenziato che, ai sensi dell'art. 15, comma 7 bis, D.lgs. 502/92, l'attività selettiva di competenza della commissione ("composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo") si svolge in base ad una "analisi comparativa" su vari parametri (curricula, titoli professionali, competenze organizzative e gestionali, volumi dell'attività svolta, aderenza al profilo ricercato ed esiti di un colloquio) e si conclude con la formazione di "una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti" da presentare al direttore generale.
3 Tale attività di valutazione, che esita in una graduatoria (con relativi punteggi dei candidati), sebbene presenti caratteri di accentuata procedimentalizzazione, rimane, comunque, preparatoria di un provvedimento finale, quello del conferimento dell'incarico dirigenziale di struttura complessa, che mantiene intatta la sua natura di atto discrezionale, quale scelta fiduciaria del direttore generale, sebbene da motivarsi "analiticamente", ove non ricada sul candidato che non abbia ottenuto il migliore punteggio.
Ciò non elide, tuttavia, il carattere non concorsuale della procedura complessivamente considerata, non essendo la graduatoria formata dalla commissione finalizzata ad imporre il conferimento dell'incarico al candidato inserito nella terna che ha ottenuto il miglior punteggio, bensì restando tale affidamento nella discrezionalità del direttore generale, il quale può orientarsi anche verso altro candidato, pur dovendo, in tal caso, motivare puntualmente al fine di soddisfare l'esigenza (che permea la ratio legis, come reso evidente anche dall'art. 15, comma 7-bis, lett. d) di rendere trasparente e controllabile una siffatta scelta, pur sempre effettuata tra candidati individuati come potenzialmente idonei a ricoprire l'incarico in base ad una previa valutazione ancorata a parametri oggettivi e predeterminati (Cass. S.U. 64550/20).
Quanto alle conseguenze derivanti dalla connotazione non concorsuale della procedura con riguardo alla tutela invocabile dal candidato che assuma di essere stato illegittimamente pretermesso, giova, poi, richiamare Cass. Sez. Lav. n. 25314/2009 secondo cui la validità o invalidità dell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale da parte del direttore generale della può essere vagliata Parte_5 soltanto sulla base delle norme e dei principi propri del diritto privato e la caducazione dell'atto può essere pronunciata soltanto con i rimedi previsti da questo ramo del diritto.
Discende dai principi generali del diritto privato che l'annullamento dell'atto unilaterale o del contratto può essere pronunciata soltanto nei casi previsti dalla legge.
Mentre il sistema delle nullità è un sistema non tipizzato e non tassativo e mira a proteggere interessi tendenzialmente generali, il sistema delle cause di annullamento è tendenzialmente tipico e tassativo e mira a proteggere interessi particolari.
E' stato plasticamente affermato in dottrina che non esiste una ragione generale di annullabilità al di là delle fattispecie puntualmente previste dalla legge (ad es. errore, dolo, violenza, incapacità ecc.), a differenza del sistema delle nullità che, accanto alla mancanza di elementi essenziali, prevede una figura
"aperta" con il richiamo al contrasto dell'atto con norme imperative, con i parametri dell'ordine pubblico e del buon costume.
Da tempo la dottrina e la giurisprudenza riconoscono alla buona fede (oggettiva) (art. 1375 c.c.) ed alla correttezza (art. 1175 c.c.) il valore di fonte di integrazione del contratto e, quindi, anche dell'atto
4 unilaterale di contenuto patrimoniale (art. 1324 c.c.), e ricollegano ai comportamenti delle parti inosservanti di tali obblighi le conseguenze proprie della responsabilità per inadempimento.
Peraltro non mancano nella dottrina più recente tesi che tendono a invocare la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede come ragione di nullità dell'atto patrimoniale, valorizzando il carattere
"aperto" delle cause di nullità e parificando la violazione dei predetti obblighi alle figure "aperte" delle norme imperative, dell'ordine pubblico e del buon costume.
La giurisprudenza di gran lunga prevalente è, però, ferma nel ravvisare nella violazione degli obblighi di correttezza e buona fede una fonte di responsabilità (contrattuale o precontrattuale), ma non una causa di annullamento dell'atto o del contratto poichè la violazione di tali obblighi non è riconducibile ad alcuna delle cause di annullamento previste dalla legge.
La Cass. Sez. Un. n. 15764 del 2011 ha elaborato il principio di diritto secondo cui "La procedura per il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, ai sensi degli artt. 15 e 15 ter del d.lgs. 20 dicembre 1992, n. 502, non ha natura concorsuale, essendo demandato ad apposita commissione soltanto il compito di predisporre un elenco di candidati idonei (senza attribuzione di punteggi e senza formazione di graduatoria) da sottoporre al direttore generale, il quale conferisce l'incarico con scelta di carattere fiduciario affidata alla propria responsabilità manageriale. Detta scelta è ispirata al criterio del buon andamento della P.A., senza che, nel contesto del lavoro pubblico contrattualizzato, il ricorso a tale criterio possa giustificare comportamenti discriminatori o, più in generale, la violazione dei canoni di correttezza e buona fede che presiedono ogni rapporto contrattuale e il cui non corretto adempimento costituisce fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti dei candidati non prescelti, ma non determina, in assenza di una specifica disposizione che lo preveda, l'invalidità dell'atto" (Nella specie, le Sezioni Unite, in applicazione dell'anzidetto principio, hanno cassato la sentenza della Corte territoriale la quale aveva considerato le valutazioni di idoneità dei candidati operate dall'apposita commissione alla stregua di giudizi comparativi e non di mera idoneità ed aveva fatto discendere dalla violazione dei criteri di correttezza e buona fede l'annullamento del provvedimento di conferimento dell'incarico a favore di un altro soggetto).
Dai principi innanzi sintetizzati emerge come, nella peculiare procedura per la scelta del direttore di struttura complessa, la natura squisitamente fiduciaria della decisione del direttore generale prevalga sugli aspetti procedimentali che connotano la selezione della terna dei candidati, sì da collocare le eventuali illegittimità che abbiano viziato la scelta nell'alveo della violazione dei principi di buona fede e correttezza, suscettibili di dar luogo a una tutela risarcitoria ma mai all'annullamento dell'atto, non essendo specificamente prevista per tale ipotesi una forma tipizzata di invalidità tale da rendere ammissibile una tutela demolitoria (in tal senso, cfr., altresì, Corte d'Appello di Reggio 18.12.2020, n.
520).
5 Inoltre, in applicazione dei sopra esposti principi, alla luce di quanto sostenuto da autorevole giurisprudenza di legittimità – il cui principio si ritiene condivisibile ed applicabile alla fattispecie concreta – al giudice ordinario non è consentita una pronuncia di natura costitutiva di un rapporto dirigenziale come tale di carattere fiduciario, quale è quello di dirigente sanitario di struttura complessa
(v., ex plurimis, Cassazione civile, Sez. Lav. 19.2.2016, n. 3291; Cass. 3 novembre 2006, n. 23549; Cass.
6 aprile 2005, n. 7131).
La suddetta ricostruzione ermeneutica implica la presa d'atto del giudicante in ordine ai limiti fissati dalla normativa di riferimento al controllo giurisdizionale che non può estendersi al merito della scelta discrezionale, di carattere essenzialmente fiduciario, compiuta dall'organo di vertice alla stregua delle valutazioni tecniche di apposita commissione, incaricata nella fase preselettiva non già di stilare una graduatoria bensì di indicare una terna di soggetti ritenuti parimenti idonei a ricoprire l'incarico in questione.
Con quanto detto innanzi non è, pertanto, in linea un'eventuale indagine allo scopo di verificare, in concreto, quale tra i due medici aspiranti all'incarico possedesse maggiore esperienza ed attitudini professionali, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzarsi presso la struttura complessa da dirigere.
Viceversa, nella specifica materia l'organo giurisdizionale è chiamato a svolgere un controllo circa l'intrinseca validità, coerenza e appropriatezza degli argomenti che il direttore generale dell'
[...]
è tenuto ad esplicitare, ai sensi dell'art. 15, comma 7 bis, lett. b), D.lgs. n. 502/92 e successive Parte_5 modificazioni, onde assolvere all'obbligo ivi sancito di analitica motivazione della scelta, ove questa cada, come nella specie, su quello dei candidati che non abbia conseguito il migliore punteggio nell'ambito della terna predisposta dalla commissione.
Insomma, l'organo giurisdizionale, lungi dal sostituirsi all' nell'effettuare simile scelta, Parte_5 deve limitarsi ad analizzare i contenuti della delibera di conferimento dell'incarico onde ricavare, esclusivamente, dal loro tenore tutti gli elementi per verificare che la scelta di carattere fiduciario sia stata compiuta dall'Amministrazione nel rispetto dei canoni contrattuali di correttezza e buona fede, ossia nel corretto esercizio del potere-dovere di preordinare detta scelta al migliore e più efficiente funzionamento del servizio pubblico.
In definitiva, a giudizio dell'odierno giudicante, come si ricava dalla formulazione della norma ratione temporis vigente, la scelta del candidato è ancora rimessa, come per la disciplina precedente alla
Riforma Balduzzi, alla discrezionalità del direttore generale, considerato che non gli è precluso di nominare, tra i tre candidati proposti, quello che sia collocato in una posizione inferiore;
ma, rispetto al passato, trattasi di discrezionalità fortemente limitata, in quanto una scelta diversa da colui che risulti il
6 primo secondo la graduatoria stilata dalla commissione può avvenire soltanto se giustificata da un'analitica motivazione.
Le Sezioni unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 6455 del 06.03.2020, richiamando un proprio precedente (ordinanza n.4227 del 17.02.2017), hanno ribadito che la procedura di conferimento in oggetto è articolata "secondo uno schema che prevede la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di Cont un professionista ad opera del direttore generale della nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali" (così, testualmente, nella massima), precisando, in motivazione, che l'attività di valutazione "rimane comunque, preparatoria di un provvedimento finale, quello di conferimento dell'incarico dirigenziale di struttura complessa, che mantiene intatta la sua natura di atto discrezionale, quale scelta fiduciaria del direttore generale, sebbene da motivarsi 'analiticamente', ove non ricada sul candidato che non abbia ottenuto il migliore punteggio".
Dunque, nel regime applicabile alla fattispecie di cui è causa, la procedura non ha carattere concorsuale, la scelta mantiene un carattere essenzialmente fiduciario e deve essere improntata ai canoni di correttezza e buona fede che costituiscono fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti dei candidati non prescelti, ma non determina, in assenza di una specifica disposizione che lo preveda, l'invalidità dell'atto.
Dalla eventuale inosservanza dei criteri di correttezza e buona fede può discendere solo una pretesa risarcitoria (del candidato non prescelto) per perdita di chances, ma non l'annullamento dell'atto di conferimento dell'incarico dell'altro concorrente, tanto meno una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro dirigenziale.
Tanto premesso nel ricorso in esame non è stata proposta alcuna domanda di risarcimento del danno per perdita di chance, alla luce di questi principi, tenuto conto della normativa ratione temporis applicabile, nessuna delle domande svolte dal ricorrente può trovare accoglimento: non quella diretta all'annullamento del contratto del vincitore e, per l'effetto ad ottenere giudizialmente l'incarico, che non costituisce oggetto di un diritto e che richiede la manifestazione di una scelta fiduciaria da parte del Cont direttore generale della Non può trovare accoglimento neanche la domanda avente ad oggetto la rinnovazione della procedura per incompatibilità di un membro della commissione, perché destinata chiaramente a determinare l'invalidità dell'atto di scelta del direttore generale, preclusa nei termini sopra indicati.
In conclusione il ricorso, per come formulato, non può trovare accoglimento
La particolarità e difficoltà della materia trattata, anche alla luce delle modifiche legislative intervenute sull'art.15 cit. costituisce giusto motivo per compensare integralmente le spese di lite.
7 .
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa., così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza del 17/11/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4307/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “categoria e qualifica” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall'avv.to Andrea Abbamonte ed elettivamente domiciliato Parte_1 le sito in Caserta alla via Colombo 53, RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rapp.ta e difesa dagli avvocati Domenico Sorrentino ed Antimo D'Alessandro ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in Caserta (CE) alla Via F. Palasciano, snc, RESISTENTE NONCHE'
Controparte_2
CONTROINTERESSATO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.07.2021, il ricorrente in epigrafe indicato, dipendente dell CP_3 resistente esponeva: - di essere dipendente dell presso il Presidio Ospedaliero-“San Parte_2
Giovanni di IO e Ruggi d'Aragona” – Scuola Medica Salernitana, con qualifica di dirigente medico dell'U.O.C. di Cardiochirurgia, a far data dal 03.02.1993; che aveva già espletato, con qualifica e funzioni similari, alle dipendenze di distinte , ulteriori incarichi analiticamente indicati Controparte_4 in ricorso;
- che, con delibera n. 147 del 09.10.2019, l' Controparte_5 [...]
” aveva indetto avviso pubblico per titoli e colloquio, Parte_3 ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 502/1992, per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore dell'UOC di Cardiochirurgia;
che, all'esito della valutazione dei titoli dei candidati e del colloquio, la
Commissione aveva stilato una terna di idonei nell'ambito della quale si era posizionato al primo posto
1 con punti n. 70, a fronte del terzo posto in cui sia era classificato il dott. con punti n. Controparte_2
68 ; che, con nota prot. N. 360 del 04.05.2021, a firma del Direttore Generale p.t., l' preso CP_1 atto dei cit. verbali della commissione, aveva individuato il dr. quale vincitore Controparte_2 dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa di cardiochirurgia;
che in definitiva l' aveva preferito al suo profilo – primo della Controparte_5 terna con il punteggio di punti 68 – il profilo professionale del dott. terzo della terna con CP_2 punteggio n. 68 perché asseritamente più aderente al fabbisogno aziendale.
Deduceva l'illegittimità di tale delibera e nomina per violazione e falsa applicazione dell'art. 35 comma 3 lettera e) del d.lgs. 165/2001 per incompatibilità di un membro della Commissione, dott. Persona_1 nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. 502/1992, carenza di motivazione e violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di “a. In via preliminare, accertare e dichiarare l'illegittimità della composizione della Commissione Esaminatrice della procedura che ci occupa, per incandidabilità/incompatibilità alla carica del Presidente dott. ex art. 35 Persona_1 co.3 lett e) del D.Lgs .n. 165/2001;
b. per l'effetto dichiarare l'invalidità dell'intera procedura e condannare dell'Amministrazione resistente a ripetere le operazioni concorsuali, previa nomina di una diversa Commissione;
c. in via logicamente gradata, accertare e dichiarare, anche in via incidentale, l'illegittimità della Delibera n. 360 del
04.05.2021 con cui il Direttore Generale p.t. della ha conferito, ai Controparte_1 sensi dell'art. 15 del D.Lgs.n.502/1992 l'incarico quinquennale di Direttore dell' U.O.C. Cardiochirurgia Pt_4 dell' esistente al dott. dunque per l'effetto, disapplicare e/o annullare il suddetto provvedimento; CP_6 Controparte_2
d. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l'incarico di Direttore dell'U.O.C. di
Cardiochirurgia dell' esistente, perché primo della terna degli idonei con il miglior punteggio;
e. accertare e dichiarare CP_6 la nullità del contratto stipulato, nelle more, dall' con il dott. Controparte_1 [...] perché occasionato da una procedura selettiva illegittima, per i motivi esposti in narrativa; CP_2
f. condannare la convenuta l al pagamento delle spese di giustizia, nonché al Controparte_1 rimborso del contributo di iscrizione a ruolo della causa per il principio della soccombenza”
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' Controparte_7
, che resisteva all'avverso ricorso deducendo la sua infondatezza e concludeva per il suo
[...] rigetto.
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022.
2 All'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante il deposito della presente sentenza.
La domanda non può trovare accoglimento.
La procedura di nomina del direttore medico di struttura complessa è disciplinata dall'art.15 del decreto legislativo n.502 del 1992.
Per quanto qui di interesse, la norma di riferimento, ratione temporis vigente, è quella contenuta nel comma 7 bis dell'art.15 cit. (testo in vigore dal: 11-11-2012 al: 26-8-2022) introdotto dall'art.4, comma
1, lett. b, del decreto legge n.158 del 2012, convertito nella legge n.189 del 2012 (c.d. Riforma Balduzzi), che, dopo aver previsto la competenza delle Regioni a disciplinare i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nonché la modalità di selezione da parte della commissione incaricata di individuare la terna dei candidati idonei al conferimento del posto, stabilisce che "il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione;
ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta" (così, testualmente, il secondo periodo della lett. b) del comma 7 bis cit.).
Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi, con riguardo alla natura delle questioni controverse,
l'orientamento costante della Suprema Corte in forza del quale "la selezione prevista nel settore sanitario per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa (D.Lgs. n. 502 del 1992, artt.
e 15-ter) non integra un concorso in senso tecnico, essendo articolata "secondo uno schema destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria operata dal direttore generale".
Schema, questo, "che non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente Cont fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali" (v. Cassazione civile Sezioni Unite, 06/03/2020 n. 6455; nonché tra le altre, Cass., S.U., 3 febbraio 2014, n. 2290; Cass., S.U., 9 maggio 2016, n. 9281).
È stato, in particolare, evidenziato che, ai sensi dell'art. 15, comma 7 bis, D.lgs. 502/92, l'attività selettiva di competenza della commissione ("composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo") si svolge in base ad una "analisi comparativa" su vari parametri (curricula, titoli professionali, competenze organizzative e gestionali, volumi dell'attività svolta, aderenza al profilo ricercato ed esiti di un colloquio) e si conclude con la formazione di "una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti" da presentare al direttore generale.
3 Tale attività di valutazione, che esita in una graduatoria (con relativi punteggi dei candidati), sebbene presenti caratteri di accentuata procedimentalizzazione, rimane, comunque, preparatoria di un provvedimento finale, quello del conferimento dell'incarico dirigenziale di struttura complessa, che mantiene intatta la sua natura di atto discrezionale, quale scelta fiduciaria del direttore generale, sebbene da motivarsi "analiticamente", ove non ricada sul candidato che non abbia ottenuto il migliore punteggio.
Ciò non elide, tuttavia, il carattere non concorsuale della procedura complessivamente considerata, non essendo la graduatoria formata dalla commissione finalizzata ad imporre il conferimento dell'incarico al candidato inserito nella terna che ha ottenuto il miglior punteggio, bensì restando tale affidamento nella discrezionalità del direttore generale, il quale può orientarsi anche verso altro candidato, pur dovendo, in tal caso, motivare puntualmente al fine di soddisfare l'esigenza (che permea la ratio legis, come reso evidente anche dall'art. 15, comma 7-bis, lett. d) di rendere trasparente e controllabile una siffatta scelta, pur sempre effettuata tra candidati individuati come potenzialmente idonei a ricoprire l'incarico in base ad una previa valutazione ancorata a parametri oggettivi e predeterminati (Cass. S.U. 64550/20).
Quanto alle conseguenze derivanti dalla connotazione non concorsuale della procedura con riguardo alla tutela invocabile dal candidato che assuma di essere stato illegittimamente pretermesso, giova, poi, richiamare Cass. Sez. Lav. n. 25314/2009 secondo cui la validità o invalidità dell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale da parte del direttore generale della può essere vagliata Parte_5 soltanto sulla base delle norme e dei principi propri del diritto privato e la caducazione dell'atto può essere pronunciata soltanto con i rimedi previsti da questo ramo del diritto.
Discende dai principi generali del diritto privato che l'annullamento dell'atto unilaterale o del contratto può essere pronunciata soltanto nei casi previsti dalla legge.
Mentre il sistema delle nullità è un sistema non tipizzato e non tassativo e mira a proteggere interessi tendenzialmente generali, il sistema delle cause di annullamento è tendenzialmente tipico e tassativo e mira a proteggere interessi particolari.
E' stato plasticamente affermato in dottrina che non esiste una ragione generale di annullabilità al di là delle fattispecie puntualmente previste dalla legge (ad es. errore, dolo, violenza, incapacità ecc.), a differenza del sistema delle nullità che, accanto alla mancanza di elementi essenziali, prevede una figura
"aperta" con il richiamo al contrasto dell'atto con norme imperative, con i parametri dell'ordine pubblico e del buon costume.
Da tempo la dottrina e la giurisprudenza riconoscono alla buona fede (oggettiva) (art. 1375 c.c.) ed alla correttezza (art. 1175 c.c.) il valore di fonte di integrazione del contratto e, quindi, anche dell'atto
4 unilaterale di contenuto patrimoniale (art. 1324 c.c.), e ricollegano ai comportamenti delle parti inosservanti di tali obblighi le conseguenze proprie della responsabilità per inadempimento.
Peraltro non mancano nella dottrina più recente tesi che tendono a invocare la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede come ragione di nullità dell'atto patrimoniale, valorizzando il carattere
"aperto" delle cause di nullità e parificando la violazione dei predetti obblighi alle figure "aperte" delle norme imperative, dell'ordine pubblico e del buon costume.
La giurisprudenza di gran lunga prevalente è, però, ferma nel ravvisare nella violazione degli obblighi di correttezza e buona fede una fonte di responsabilità (contrattuale o precontrattuale), ma non una causa di annullamento dell'atto o del contratto poichè la violazione di tali obblighi non è riconducibile ad alcuna delle cause di annullamento previste dalla legge.
La Cass. Sez. Un. n. 15764 del 2011 ha elaborato il principio di diritto secondo cui "La procedura per il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, ai sensi degli artt. 15 e 15 ter del d.lgs. 20 dicembre 1992, n. 502, non ha natura concorsuale, essendo demandato ad apposita commissione soltanto il compito di predisporre un elenco di candidati idonei (senza attribuzione di punteggi e senza formazione di graduatoria) da sottoporre al direttore generale, il quale conferisce l'incarico con scelta di carattere fiduciario affidata alla propria responsabilità manageriale. Detta scelta è ispirata al criterio del buon andamento della P.A., senza che, nel contesto del lavoro pubblico contrattualizzato, il ricorso a tale criterio possa giustificare comportamenti discriminatori o, più in generale, la violazione dei canoni di correttezza e buona fede che presiedono ogni rapporto contrattuale e il cui non corretto adempimento costituisce fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti dei candidati non prescelti, ma non determina, in assenza di una specifica disposizione che lo preveda, l'invalidità dell'atto" (Nella specie, le Sezioni Unite, in applicazione dell'anzidetto principio, hanno cassato la sentenza della Corte territoriale la quale aveva considerato le valutazioni di idoneità dei candidati operate dall'apposita commissione alla stregua di giudizi comparativi e non di mera idoneità ed aveva fatto discendere dalla violazione dei criteri di correttezza e buona fede l'annullamento del provvedimento di conferimento dell'incarico a favore di un altro soggetto).
Dai principi innanzi sintetizzati emerge come, nella peculiare procedura per la scelta del direttore di struttura complessa, la natura squisitamente fiduciaria della decisione del direttore generale prevalga sugli aspetti procedimentali che connotano la selezione della terna dei candidati, sì da collocare le eventuali illegittimità che abbiano viziato la scelta nell'alveo della violazione dei principi di buona fede e correttezza, suscettibili di dar luogo a una tutela risarcitoria ma mai all'annullamento dell'atto, non essendo specificamente prevista per tale ipotesi una forma tipizzata di invalidità tale da rendere ammissibile una tutela demolitoria (in tal senso, cfr., altresì, Corte d'Appello di Reggio 18.12.2020, n.
520).
5 Inoltre, in applicazione dei sopra esposti principi, alla luce di quanto sostenuto da autorevole giurisprudenza di legittimità – il cui principio si ritiene condivisibile ed applicabile alla fattispecie concreta – al giudice ordinario non è consentita una pronuncia di natura costitutiva di un rapporto dirigenziale come tale di carattere fiduciario, quale è quello di dirigente sanitario di struttura complessa
(v., ex plurimis, Cassazione civile, Sez. Lav. 19.2.2016, n. 3291; Cass. 3 novembre 2006, n. 23549; Cass.
6 aprile 2005, n. 7131).
La suddetta ricostruzione ermeneutica implica la presa d'atto del giudicante in ordine ai limiti fissati dalla normativa di riferimento al controllo giurisdizionale che non può estendersi al merito della scelta discrezionale, di carattere essenzialmente fiduciario, compiuta dall'organo di vertice alla stregua delle valutazioni tecniche di apposita commissione, incaricata nella fase preselettiva non già di stilare una graduatoria bensì di indicare una terna di soggetti ritenuti parimenti idonei a ricoprire l'incarico in questione.
Con quanto detto innanzi non è, pertanto, in linea un'eventuale indagine allo scopo di verificare, in concreto, quale tra i due medici aspiranti all'incarico possedesse maggiore esperienza ed attitudini professionali, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzarsi presso la struttura complessa da dirigere.
Viceversa, nella specifica materia l'organo giurisdizionale è chiamato a svolgere un controllo circa l'intrinseca validità, coerenza e appropriatezza degli argomenti che il direttore generale dell'
[...]
è tenuto ad esplicitare, ai sensi dell'art. 15, comma 7 bis, lett. b), D.lgs. n. 502/92 e successive Parte_5 modificazioni, onde assolvere all'obbligo ivi sancito di analitica motivazione della scelta, ove questa cada, come nella specie, su quello dei candidati che non abbia conseguito il migliore punteggio nell'ambito della terna predisposta dalla commissione.
Insomma, l'organo giurisdizionale, lungi dal sostituirsi all' nell'effettuare simile scelta, Parte_5 deve limitarsi ad analizzare i contenuti della delibera di conferimento dell'incarico onde ricavare, esclusivamente, dal loro tenore tutti gli elementi per verificare che la scelta di carattere fiduciario sia stata compiuta dall'Amministrazione nel rispetto dei canoni contrattuali di correttezza e buona fede, ossia nel corretto esercizio del potere-dovere di preordinare detta scelta al migliore e più efficiente funzionamento del servizio pubblico.
In definitiva, a giudizio dell'odierno giudicante, come si ricava dalla formulazione della norma ratione temporis vigente, la scelta del candidato è ancora rimessa, come per la disciplina precedente alla
Riforma Balduzzi, alla discrezionalità del direttore generale, considerato che non gli è precluso di nominare, tra i tre candidati proposti, quello che sia collocato in una posizione inferiore;
ma, rispetto al passato, trattasi di discrezionalità fortemente limitata, in quanto una scelta diversa da colui che risulti il
6 primo secondo la graduatoria stilata dalla commissione può avvenire soltanto se giustificata da un'analitica motivazione.
Le Sezioni unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 6455 del 06.03.2020, richiamando un proprio precedente (ordinanza n.4227 del 17.02.2017), hanno ribadito che la procedura di conferimento in oggetto è articolata "secondo uno schema che prevede la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di Cont un professionista ad opera del direttore generale della nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali" (così, testualmente, nella massima), precisando, in motivazione, che l'attività di valutazione "rimane comunque, preparatoria di un provvedimento finale, quello di conferimento dell'incarico dirigenziale di struttura complessa, che mantiene intatta la sua natura di atto discrezionale, quale scelta fiduciaria del direttore generale, sebbene da motivarsi 'analiticamente', ove non ricada sul candidato che non abbia ottenuto il migliore punteggio".
Dunque, nel regime applicabile alla fattispecie di cui è causa, la procedura non ha carattere concorsuale, la scelta mantiene un carattere essenzialmente fiduciario e deve essere improntata ai canoni di correttezza e buona fede che costituiscono fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti dei candidati non prescelti, ma non determina, in assenza di una specifica disposizione che lo preveda, l'invalidità dell'atto.
Dalla eventuale inosservanza dei criteri di correttezza e buona fede può discendere solo una pretesa risarcitoria (del candidato non prescelto) per perdita di chances, ma non l'annullamento dell'atto di conferimento dell'incarico dell'altro concorrente, tanto meno una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro dirigenziale.
Tanto premesso nel ricorso in esame non è stata proposta alcuna domanda di risarcimento del danno per perdita di chance, alla luce di questi principi, tenuto conto della normativa ratione temporis applicabile, nessuna delle domande svolte dal ricorrente può trovare accoglimento: non quella diretta all'annullamento del contratto del vincitore e, per l'effetto ad ottenere giudizialmente l'incarico, che non costituisce oggetto di un diritto e che richiede la manifestazione di una scelta fiduciaria da parte del Cont direttore generale della Non può trovare accoglimento neanche la domanda avente ad oggetto la rinnovazione della procedura per incompatibilità di un membro della commissione, perché destinata chiaramente a determinare l'invalidità dell'atto di scelta del direttore generale, preclusa nei termini sopra indicati.
In conclusione il ricorso, per come formulato, non può trovare accoglimento
La particolarità e difficoltà della materia trattata, anche alla luce delle modifiche legislative intervenute sull'art.15 cit. costituisce giusto motivo per compensare integralmente le spese di lite.
7 .
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa., così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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