Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4499/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) sig. Parte_1
Nato a Capua (CE) il 12.04.1984
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Manuela Ulivi presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) sig.ra Parte_2
Nata a Stoccarda (DE) il 16.11.1984
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Manuela Ulivi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Capua (CE), il 2 agosto 2017
(anno 2017 atto n. 39 parte II serie A)
In separazione dei beni.
con le seguenti figlie:
- nata il [...] a [...], cittadina italiana Persona_1
- nata il [...] a [...], cittadina italiana Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto in data
4.4.2025 e depositato in data 8.4.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, c.c.;
• ordinare al Comune di Capua di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) le figlie minori ed saranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_2 che eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per le figlie (tra cui quelle relative alla loro salute, istruzione, formazione, educazione e residenza), e separatamente, con riguardo alle decisioni quotidiane ed ordinarie, ciascuno nei tempi in cui avrà le figlie con sé;
2) la casa familiare sita in Milano (MI), via degli Imbriani n. 51 verrà assegnata alla madre che ivi rimarrà a vivere con le figlie minori;
Il padre vedrà e terrà con sé le figlie secondo i tempi e le modalità che seguono:
i) a fine settimana alternati dal sabato mattina fino al lunedì mattina, nonché due pomeriggi infrasettimanali indicativamente nelle giornate di mercoledì e venerdì per tre ore, dalle 18.00 alle
21.00; inoltre il padre accompagnerà le figlie a scuola tutte le mattine, recandosi a casa della madre e preparandole per uscire;
si precisa in ogni caso che i genitori intendono avvalersi dell'aiuto dei nonni materni per la gestione delle minori;
ii) durante le vacanze natalizie saranno alternati in due parti i tempi di permanenza con ciascun genitore, dal 23/12 al 30/12 e dal 30/12 al 6/1; si concorda che per l'anno 2024 le minori resteranno con la madre per il primo periodo (dal 23/12 al 30/12) mentre trascorreranno con il padre il secondo periodo (dal 30/12 al 6/01);
iii) le vacanze di Pasqua saranno trascorse dalle minori alternando di anno in anno questo periodo con l'uno o l'altro genitore;
iv) durante le vacanze concomitanti con i giorni di Carnevale,
v) durante le vacanze estive le minori trascorreranno con i nonni materni un periodo di due o tre settimane nel mese di luglio, mentre il mese di agosto verrà suddiviso tra i genitori in due parti, secondo il calendario che verrà concordato entro il mese di aprile di ciascun anno;
vi) in caso di malattia, scioperi, chiusura della scuola o impegni di uno dei genitori, questi si impegnano a trovare un accordo per la migliore gestione delle figlie, eventualmente dividendo i costi in caso di necessità di ricorrere a figure terze per il loro accudimento;
vii) in occasione dei compleanni delle figlie saranno presenti entrambi i genitori, e in occasione dei rispettivi compleanni di questi ultimi, essi trascorreranno la giornata con le figlie;
3) i genitori si impegnano, per i primi due anni dalla separazione, a non iniziare una convivenza o comunque a non introdurre nella vita delle figlie un'altra figura che sia in relazione affettiva con ciascuno di loro. Una volta trascorso il periodo previsto, si impegnano in ogni caso a mantenere la dovuta gradualità e condivisione nel rapporto con eventuali compagni;
4) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di assegno perequativo quale Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento delle figlie, la somma di € 900,00 (€ 450,00 per ciascuna figlia) somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre
2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di ottobre 2024 (prima rivalutazione ottobre 2025);
5) i genitori si impegnano ad aprire un conto per le figlie a nome di entrambi;
6) l'Assegno unico per le figlie, che oggi ammonta ad € 110,00, e qualsiasi altro contributo economico da parte dell'INPS sarà versato sul suddetto conto cointestato;
7) il padre terrà a proprio carico il 70% delle spese extra assegno relative alle figlie secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 3° co.
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e della tenera età delle minori.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio in Capua (CE), il 2 agosto 2017;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capua (CE) perché provveda alle annotazioni. 6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott.Giuseppe Gennari.
Così deciso in Milano, il 7.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG