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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/02/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5179/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5179/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Parte_1 C.F._1
Sonzogni, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte appellante
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Chiara CP_1 C.F._2
Ravasio, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte appellata e contro rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Rota, elettivamente Controparte_2 domiciliato come da procura in atti
Parte appellata e contro e Controparte_3 Controparte_4
Parte appellata contumace
Conclusioni
Come da rispettivi atti introduttivi
1. Il giudizio di primo grado. ha chiesto al Giudice di Pace di Bergamo di Parte_1 condannare a pagare l'importo di € 3.742,96 oltre interessi, preteso a titolo di CP_1 compenso per l'attività professionale prestata in relazione all'acquisto di un terreno sito in Treviolo di proprietà di Più in particolare, l'attore ha dedotto di aver redatto il contratto CP_5
preliminare di compravendita, di aver predisposto la richiesta di certificato di destinazione urbanistica, di aver predisposto la prelazione e la rinuncia alla conduzione, di aver steso la planimetria inerente l'individuazione della linea di confine tra il mappale 600 e il mappale 1505 fg.
9 sez. censuario di e, da ultimo, di aver prestato assistenza tecnica al notaio Per_1 Persona_2
1.1. Si è costituito in giudizio che ha chiesto il rigetto delle domande attoree. Il CP_1
convenuto ha eccepito:
di non aver mai conferito alcun incarico all'architetto da lui mai peraltro conosciuto;
Pt_1
che le prestazioni per cui l'attore chiede il pagamento del compenso sono state rese a favore del venditore;
di essersi sempre e solo relazionato con il notaio unica persona di sua fiducia. Persona_2
1.2. Si sono costituiti i terzi chiamati e e Controparte_4 CP_6 Controparte_3
quali eredi di (deceduto nel corso del giudizio), chiamato in Controparte_2 CP_5
causa dal convenuto in quanto venditore dell'immobile sito in Treviolo e committente delle prestazioni rese dall'attore Pt_1
1.2.a. I terzi chiamati e hanno dedotto di sapere Controparte_4 CP_6 Controparte_3
ben poco della vicenda oggetto di causa.
A supporto dell'infondatezza della domanda formulata dal chiamante nei loro confronti i terzi chiamati hanno eccepito che ai sensi dell'art. 6 del contratto preliminare sottoscritto tra
[...]
e le spese sono da ritenersi interamente a carico di parte acquirente. CP_1 CP_5
1.2.b. Il terzo chiamato ha dedotto che da innumerevoli anni non intrattiene Controparte_2
rapporti con la famiglia di origine e che non è al corrente e nulla sa in ordine all'oggetto di causa.
Il signor ha osservato che l'onere di pagamento delle spese sostenute dall'attore CP_5 Pt_1
relative alla vendita del terreno, ex art. 1475 cod.civ., sono a carico del solo convenuto CP_1
come peraltro pattuito al punto n. 6 del contratto preliminare di compravendita.
Ha osservato inoltre che l'attore ha citato in giudizio il convenuto chiedendo il pagamento dell'importo ancora dovuto a saldo del compenso, tale circostanza consentendo di presumere che il convenuto avesse già provveduto a versare una somma a titolo di corrispettivo al CP_1
professionista.
2. La sentenza del Giudice di Pace di Bergamo. Con sentenza n. 404/2023 del 22 marzo 2023 il
Giudice di pace di Bergamo ha riconosciuto la fondatezza della domanda attorea nei confronti del convenuto in relazione alle spese per la redazione del contratto preliminare, mentre tutte le altre voci, qualificate quale consulenza tecnica al venditore, sono state poste a carico dei venditore e quindi degli eredi, terzi chiamati in causa. Pertanto, liquidati in via equitativa gli importi dovuti all'arch. a titolo di compenso professionale, è stato condannato a pagare Pt_1 CP_1
l'importo di € 200,00 oltre iva e cpa, mentre e Controparte_4 CP_6 Controparte_3
sono stati condannati a pagare l'importo di € 350,00 oltre iva e cpa. Controparte_2
Il giudice di prime cure ha inoltre condannato l'attore a rifondere le spese di lite nei Parte_1
confronti del convenuto quantificate in € 500,00 oltre iva e c.p.a. e ha condannato i terzi CP_1 chiamati a rifondere in favore del convenuto le spese di lite pari ad € 500,00 oltre iva e cpa. CP_1
3. Il giudizio di appello. ha proposto appello contro la sentenza di primo grado, Parte_1
formulando i seguenti motivi di appello:
I. erroneità nella valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alle prestazioni svolte dall'architetto Pt_1
II. violazione dell'art. 113 c.p.c. per mancata applicazione delle tariffe professionali vigenti;
III. violazione dell'art. 92 c.p.c. in merito alla mancata compensazione delle spese di lite per soccombenza reciproca.
3.1. Si è costituito che ha chiesto di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e CP_1
in diritto.
Il signor ha ribadito in sede di appello di non aver conferito alcun incarico all'architetto CP_1 così come ha ribadito che, ai sensi dell'art. 1475 cod.civ., le spese del contratto di vendite e le Pt_1
altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente.
L'appellato ha eccepito altresì che già solo dall'esame delle singole voci di spesa esposte nella notula redatta dall'architetto si evince la totale infondatezza della pretesa creditoria del Pt_1
professionista, atteso che le voci si riferiscono a prestazioni svolte nel solo interesse del venditore e non dell'acquirente.
3.2. Si è costituito in giudizio che, in via preliminare, ha chiesto l'accoglimento Controparte_7 dell'appello principale e in subordine la conferma della sentenza di primo grado.
L'appellato, dove aver eccepito la nullità dell'atto di citazione in appello per esser stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello di legge, nel merito ha aderito al primo motivo di gravame, condividendone le ragioni con conseguente dichiarazione dell'obbligo del signor CP_1 si restituire al signor l'importo di € 130,52. Controparte_7
L'appellato si è rimesso in ordine al secondo motivo di appello. CP_5
Ha contestato, da ultimo, la fondatezza del terzo motivo di appello. 3.3. Regolarmente citati in giudizio, e sono Controparte_4 CP_6 Controparte_3
rimasti contumaci.
4. Accoglimento dell'appello. L'appello è fondato e pertanto deve essere accolto.
4.1. In diritto, vale premettere che l'art. 1475 cod.civ. dispone che
“Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è pattuito diversamente.”
Tale articolo pone una norma suppletiva in quanto la sua operatività è subordinata alla mancanza di esplicita diversa pattuizione (in questo senso Cass. n. 843/2007). Si tratta dunque di una norma volta ad interpretare in via presuntiva la volontà delle parti e dispone per il caso in cui le parti stesse non abbiano pattuito diversamente (v. Cass. n. 2536/1966).
4.2. Il signor (promittente venditore) e il signor (promissario CP_5 CP_1
acquirente), in sede di stipula del contratto preliminare, hanno espressamente previsto una regolamentazione delle spese.
L'art. 6 del contratto preliminare prevede infatti:
“Le spese per il presente contratto preliminare e per il rogito notarile, le tasse di registro e/o l'iva, nonché quelle connesse e dipendenti, sono interamente a carico della parte promissaria acquirente.”
Da tale regolamentazione pattizia emerge che le parti hanno deciso di disciplinare la materia delle spese contrattuali, sia in relazione al contratto preliminare che al contratto definitivo;
in tal modo, hanno con chiaro ed univoco intendimento deciso di non consentire l'applicazione dell'art. 1475 cod.civ. (norma, questa, in ragione della quale non sarebbero state sussumibili nella categoria delle
“spese del contratto” le spese del preliminare e pertanto, in assenza della suddetta espressa pattuizione, sarebbero state a carico del venditore, cfr. Cass. n. 8886/2014).
4.3. La formulazione della clausola n. 6 di cui si è detto nel paragrafo che precede rende evidente che il signor ha assunto l'obbligo di sostenere tutte le spese relative all'affare immobiliare, CP_1
nei suoi due diversi momenti (stipula del preliminare e stipula del definitivo), a prescindere, dunque, da un conferimento da parte sua dell'incarico ad un professionista avente ad oggetto l'esecuzione delle prestazioni relative alle suddette spese.
In altri termini, ai fini della vicenda oggetto del presente giudizio - come correttamente eccepito dall'architetto fin dal primo grado - risulta irrilevante accertare se sia stato il signor Pt_1 [...]
o il signor a conferire l'incarico all'architetto in un caso come CP_5 CP_1 Pt_1 nell'altro, il signor ha assunto l'obbligazione di pagare il compenso al professionista per CP_1
tutte le attività svolte, sia in relazione alla stipula del preliminare che in relazione alla stipula del definitivo. 4.4. L'architetto ha dedotto di aver svolto le seguenti prestazioni: Pt_1
a) stesura contratto preliminare di compravendita (€ 700,00);
b) stesura della planimetria (€ 550,00);
c) predisposizione della richiesta del certificato di destinazione urbanistica (€ 350,00);
d) predisposizione acquisizione della dichiarazione di rinunzia al diritto di prelazione e della rinuncia alla conduzione (€ 500,00);
e) assistenza tecnica per il notaio, compreso il reperimento e fornitura della documentazione necessaria per il rogito (€ 850,00).
Tali prestazioni sono riconducibili alle spese contemplate dall'articolo n. 6 del contratto preliminare stipulato tra il signor e il signor in quanto si tratta di voci di spesa in stretto CP_5 CP_1
rapporto di causalità, efficienza e strumentalità con la stipula prima di un contratto preliminare, poi di un contratto definitivo.
4.5. Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., deve ritenersi pacifico che l'architetto ha eseguito le Pt_1
prestazioni indicate nel paragrafo che precede e per cui chiede il pagamento del compenso (la circostanza ha comunque trovato conferma in sede di istruttoria orale svolta in primo grado).
Il convenuto nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, scrive, CP_1
anche con enfasi grafica del grassetto (pag. 6):
“Tali voci, infatti, si riferiscono a prestazioni svolte nel solo interesse del venditore e non dell'acquirente.”
La mancata puntuale contestazione di quei fatti li ha dunque resi pacifici, atteso che il principio di cui all'art. 115 c.p.c. opera quale relevatio ab onere probandi, in tal modo consentendo, come rilevato da attenta dottrina, di ritenere un fatto espunto dal novero dei fatti bisognevoli di prova (ecco perché può dirsi che il principio di non contestazione non rappresenta una prova legale o una inversione dell'onere probatorio, essendo piuttosto un principio che attiene al previo onere di allegazione e quindi onere di contrastare i fatti allegati da parte avversa).
4.6. In ordine al compenso professionale richiesto dall'architetto il giudice di pace nella Pt_1
sentenza appellata ha statuito quanto segue:
“Parte attrice ha omesso di provare la congruità degli importi da lui pretesi e rilevato che le pretese economiche dell'arch. appaiono essere effettivamente un Parte_1
tantino esose rispetto all'attività da lui effettivamente prestata non resta che liquidare equitativamente i singoli importi nel modo che segue […].”
Il giudice di primo grado è incorso in un errore di diritto, avendo svolto un giudizio di equità in un processo non riconducibile né al giudizio necessario di equità contemplato dall'art. 113, II comma c.p.c. né al giudizio di equità facoltativo o concordato contemplato dall'art. 114 c.p.c. L'appellante ha indicato in modo puntuale le prestazioni svolte e il relativo compenso calcolato sulla base delle tariffe professionali;
parte convenuta, se non genericamente, non ha contestato la correttezza del calcolo effettuato dall'architetto lo si ribadisce, sulla base delle tariffe Pt_1
professionali.
La censura svolta dal signor in ordine all'esosità del compenso richiesto risulta irrilevante ai CP_1
fini del decidere, il giudice non potendo sindacare un valore di tal sorta quando conforme alle tabelle professionali (tale conformità, lo si ribadisce, non è stata contestata dal signor . CP_1
Deve anzi osservarsi che la quantificazione operata dal giudice di primo grado, oltre ad essere errata in diritto per la ragione già sopra rilevata, è ulteriormente errata in diritto in quanto mostra di non tener conto del disposto dell'art. 2233, II comma cod.civ. là dove è disposto che in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata, oltre che all'importanza dell'opera, anche al decoro della professione (vale rammentare che il giudice di prime cure, ha liquidato € 40,00 per la richiesta del certificato di destinazione urbanistica, € 50,00 per l'assistenza tecnica e notarile prestata, €
60,00 per la dichiarazione di rinuncia della conduzione e del diritto di prelazione, € 200,00 per la stesura della planimetria ed € 200,00 per la redazione del preliminare).
4.7. Per i motivi esposti, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere CP_1 condannato a pagare in favore di l'importo di € 3.742,96, oltre interessi ex art. Parte_1
1284, I comma cod.civ. dalla data della messa in mora (vale a dire dal 13 marzo 2018, cfr. doc. 8 att. fasc.primo grado) al saldo (in ordine alla decorrenza degli interessi dalla data della messa in mora v., ex multis, Cass. n. 24973/2022).
5. Sul rapporto processuale tra il convenuto e il terzo chiamato CP_1 CP_2
Da quanto esposto nei paragrafi che precedono emerge che l'unico soggetto debitore
[...] dell'architetto per chiaro disposto contrattuale, è il signor Pt_1 CP_1
Da tanto discende che il signor non è titolare di alcuna pretesa creditoria nei confronti del CP_1
venditore e quindi dei suoi eredi, visto che quale acquirente il signor è CP_5 CP_1
l'unico soggetto obbligato a sostenere le spese della vendita in virtù dell'espresso accordo stipulato con il venditore. deve pertanto essere condannato a restituire a l'importo di € CP_1 Controparte_2
130,52, corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
6. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa individuato con riferimento al decisum e applicando i valori medi dello scaglione di riferimento per ciascuna fase processuale (vale a dire tutte le fase in primo grado e le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale nel secondo grado).
6.1. Nel rapporto processuale del presente grado tra e le spese di lite Parte_1 CP_1
vanno poste a carico di Per compenso professionale è liquidato l'importo di € CP_1
1.701,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
6.2. Nel rapporto processuale del presente grado tra e le spese di CP_1 Controparte_2
lite vanno poste a carico di Per compenso professionale è liquidato l'importo di € CP_1
662,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
6.3. deve essere condannato a rifondere altresì le spese di lite del primo grado. CP_1
Tali spese, in relazione al rapporto processuale con sono quantificate in € 1.265,00, Parte_1
oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Le spese di primo grado, in relazione al rapporto processuale con sono Controparte_2
quantificate in € 346,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 404/2023 del 22 marzo 2023 pronunciata dal Giudice di pace di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
In riforma della suddetta sentenza di primo grado,
1. Condanna a pagare in favore di l'importo di € 3.742,96, oltre CP_1 Parte_1
interessi come da motivazione (§ 4.7).
2. Condanna a pagare in favore di l'importo di € 130,52, CP_1 Controparte_2
oltre interessi come da motivazione (§ 5).
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite del primo grado in favore di CP_1
che liquida in € 1.265,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese Parte_1
forfetarie, IVA e CPA.
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di CP_1
che liquida in 1.701,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese Parte_1
forfetarie, IVA e CPA. 5. Condanna alla rifusione delle spese di lite del primo grado in favore di CP_1
che liquida in € 346,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese Controparte_2
forfetarie, IVA e CPA.
6. Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di CP_1
che liquida in € 662,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese Controparte_2
forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 17 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5179/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Parte_1 C.F._1
Sonzogni, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte appellante
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Chiara CP_1 C.F._2
Ravasio, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte appellata e contro rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Rota, elettivamente Controparte_2 domiciliato come da procura in atti
Parte appellata e contro e Controparte_3 Controparte_4
Parte appellata contumace
Conclusioni
Come da rispettivi atti introduttivi
1. Il giudizio di primo grado. ha chiesto al Giudice di Pace di Bergamo di Parte_1 condannare a pagare l'importo di € 3.742,96 oltre interessi, preteso a titolo di CP_1 compenso per l'attività professionale prestata in relazione all'acquisto di un terreno sito in Treviolo di proprietà di Più in particolare, l'attore ha dedotto di aver redatto il contratto CP_5
preliminare di compravendita, di aver predisposto la richiesta di certificato di destinazione urbanistica, di aver predisposto la prelazione e la rinuncia alla conduzione, di aver steso la planimetria inerente l'individuazione della linea di confine tra il mappale 600 e il mappale 1505 fg.
9 sez. censuario di e, da ultimo, di aver prestato assistenza tecnica al notaio Per_1 Persona_2
1.1. Si è costituito in giudizio che ha chiesto il rigetto delle domande attoree. Il CP_1
convenuto ha eccepito:
di non aver mai conferito alcun incarico all'architetto da lui mai peraltro conosciuto;
Pt_1
che le prestazioni per cui l'attore chiede il pagamento del compenso sono state rese a favore del venditore;
di essersi sempre e solo relazionato con il notaio unica persona di sua fiducia. Persona_2
1.2. Si sono costituiti i terzi chiamati e e Controparte_4 CP_6 Controparte_3
quali eredi di (deceduto nel corso del giudizio), chiamato in Controparte_2 CP_5
causa dal convenuto in quanto venditore dell'immobile sito in Treviolo e committente delle prestazioni rese dall'attore Pt_1
1.2.a. I terzi chiamati e hanno dedotto di sapere Controparte_4 CP_6 Controparte_3
ben poco della vicenda oggetto di causa.
A supporto dell'infondatezza della domanda formulata dal chiamante nei loro confronti i terzi chiamati hanno eccepito che ai sensi dell'art. 6 del contratto preliminare sottoscritto tra
[...]
e le spese sono da ritenersi interamente a carico di parte acquirente. CP_1 CP_5
1.2.b. Il terzo chiamato ha dedotto che da innumerevoli anni non intrattiene Controparte_2
rapporti con la famiglia di origine e che non è al corrente e nulla sa in ordine all'oggetto di causa.
Il signor ha osservato che l'onere di pagamento delle spese sostenute dall'attore CP_5 Pt_1
relative alla vendita del terreno, ex art. 1475 cod.civ., sono a carico del solo convenuto CP_1
come peraltro pattuito al punto n. 6 del contratto preliminare di compravendita.
Ha osservato inoltre che l'attore ha citato in giudizio il convenuto chiedendo il pagamento dell'importo ancora dovuto a saldo del compenso, tale circostanza consentendo di presumere che il convenuto avesse già provveduto a versare una somma a titolo di corrispettivo al CP_1
professionista.
2. La sentenza del Giudice di Pace di Bergamo. Con sentenza n. 404/2023 del 22 marzo 2023 il
Giudice di pace di Bergamo ha riconosciuto la fondatezza della domanda attorea nei confronti del convenuto in relazione alle spese per la redazione del contratto preliminare, mentre tutte le altre voci, qualificate quale consulenza tecnica al venditore, sono state poste a carico dei venditore e quindi degli eredi, terzi chiamati in causa. Pertanto, liquidati in via equitativa gli importi dovuti all'arch. a titolo di compenso professionale, è stato condannato a pagare Pt_1 CP_1
l'importo di € 200,00 oltre iva e cpa, mentre e Controparte_4 CP_6 Controparte_3
sono stati condannati a pagare l'importo di € 350,00 oltre iva e cpa. Controparte_2
Il giudice di prime cure ha inoltre condannato l'attore a rifondere le spese di lite nei Parte_1
confronti del convenuto quantificate in € 500,00 oltre iva e c.p.a. e ha condannato i terzi CP_1 chiamati a rifondere in favore del convenuto le spese di lite pari ad € 500,00 oltre iva e cpa. CP_1
3. Il giudizio di appello. ha proposto appello contro la sentenza di primo grado, Parte_1
formulando i seguenti motivi di appello:
I. erroneità nella valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alle prestazioni svolte dall'architetto Pt_1
II. violazione dell'art. 113 c.p.c. per mancata applicazione delle tariffe professionali vigenti;
III. violazione dell'art. 92 c.p.c. in merito alla mancata compensazione delle spese di lite per soccombenza reciproca.
3.1. Si è costituito che ha chiesto di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e CP_1
in diritto.
Il signor ha ribadito in sede di appello di non aver conferito alcun incarico all'architetto CP_1 così come ha ribadito che, ai sensi dell'art. 1475 cod.civ., le spese del contratto di vendite e le Pt_1
altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente.
L'appellato ha eccepito altresì che già solo dall'esame delle singole voci di spesa esposte nella notula redatta dall'architetto si evince la totale infondatezza della pretesa creditoria del Pt_1
professionista, atteso che le voci si riferiscono a prestazioni svolte nel solo interesse del venditore e non dell'acquirente.
3.2. Si è costituito in giudizio che, in via preliminare, ha chiesto l'accoglimento Controparte_7 dell'appello principale e in subordine la conferma della sentenza di primo grado.
L'appellato, dove aver eccepito la nullità dell'atto di citazione in appello per esser stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello di legge, nel merito ha aderito al primo motivo di gravame, condividendone le ragioni con conseguente dichiarazione dell'obbligo del signor CP_1 si restituire al signor l'importo di € 130,52. Controparte_7
L'appellato si è rimesso in ordine al secondo motivo di appello. CP_5
Ha contestato, da ultimo, la fondatezza del terzo motivo di appello. 3.3. Regolarmente citati in giudizio, e sono Controparte_4 CP_6 Controparte_3
rimasti contumaci.
4. Accoglimento dell'appello. L'appello è fondato e pertanto deve essere accolto.
4.1. In diritto, vale premettere che l'art. 1475 cod.civ. dispone che
“Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è pattuito diversamente.”
Tale articolo pone una norma suppletiva in quanto la sua operatività è subordinata alla mancanza di esplicita diversa pattuizione (in questo senso Cass. n. 843/2007). Si tratta dunque di una norma volta ad interpretare in via presuntiva la volontà delle parti e dispone per il caso in cui le parti stesse non abbiano pattuito diversamente (v. Cass. n. 2536/1966).
4.2. Il signor (promittente venditore) e il signor (promissario CP_5 CP_1
acquirente), in sede di stipula del contratto preliminare, hanno espressamente previsto una regolamentazione delle spese.
L'art. 6 del contratto preliminare prevede infatti:
“Le spese per il presente contratto preliminare e per il rogito notarile, le tasse di registro e/o l'iva, nonché quelle connesse e dipendenti, sono interamente a carico della parte promissaria acquirente.”
Da tale regolamentazione pattizia emerge che le parti hanno deciso di disciplinare la materia delle spese contrattuali, sia in relazione al contratto preliminare che al contratto definitivo;
in tal modo, hanno con chiaro ed univoco intendimento deciso di non consentire l'applicazione dell'art. 1475 cod.civ. (norma, questa, in ragione della quale non sarebbero state sussumibili nella categoria delle
“spese del contratto” le spese del preliminare e pertanto, in assenza della suddetta espressa pattuizione, sarebbero state a carico del venditore, cfr. Cass. n. 8886/2014).
4.3. La formulazione della clausola n. 6 di cui si è detto nel paragrafo che precede rende evidente che il signor ha assunto l'obbligo di sostenere tutte le spese relative all'affare immobiliare, CP_1
nei suoi due diversi momenti (stipula del preliminare e stipula del definitivo), a prescindere, dunque, da un conferimento da parte sua dell'incarico ad un professionista avente ad oggetto l'esecuzione delle prestazioni relative alle suddette spese.
In altri termini, ai fini della vicenda oggetto del presente giudizio - come correttamente eccepito dall'architetto fin dal primo grado - risulta irrilevante accertare se sia stato il signor Pt_1 [...]
o il signor a conferire l'incarico all'architetto in un caso come CP_5 CP_1 Pt_1 nell'altro, il signor ha assunto l'obbligazione di pagare il compenso al professionista per CP_1
tutte le attività svolte, sia in relazione alla stipula del preliminare che in relazione alla stipula del definitivo. 4.4. L'architetto ha dedotto di aver svolto le seguenti prestazioni: Pt_1
a) stesura contratto preliminare di compravendita (€ 700,00);
b) stesura della planimetria (€ 550,00);
c) predisposizione della richiesta del certificato di destinazione urbanistica (€ 350,00);
d) predisposizione acquisizione della dichiarazione di rinunzia al diritto di prelazione e della rinuncia alla conduzione (€ 500,00);
e) assistenza tecnica per il notaio, compreso il reperimento e fornitura della documentazione necessaria per il rogito (€ 850,00).
Tali prestazioni sono riconducibili alle spese contemplate dall'articolo n. 6 del contratto preliminare stipulato tra il signor e il signor in quanto si tratta di voci di spesa in stretto CP_5 CP_1
rapporto di causalità, efficienza e strumentalità con la stipula prima di un contratto preliminare, poi di un contratto definitivo.
4.5. Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., deve ritenersi pacifico che l'architetto ha eseguito le Pt_1
prestazioni indicate nel paragrafo che precede e per cui chiede il pagamento del compenso (la circostanza ha comunque trovato conferma in sede di istruttoria orale svolta in primo grado).
Il convenuto nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, scrive, CP_1
anche con enfasi grafica del grassetto (pag. 6):
“Tali voci, infatti, si riferiscono a prestazioni svolte nel solo interesse del venditore e non dell'acquirente.”
La mancata puntuale contestazione di quei fatti li ha dunque resi pacifici, atteso che il principio di cui all'art. 115 c.p.c. opera quale relevatio ab onere probandi, in tal modo consentendo, come rilevato da attenta dottrina, di ritenere un fatto espunto dal novero dei fatti bisognevoli di prova (ecco perché può dirsi che il principio di non contestazione non rappresenta una prova legale o una inversione dell'onere probatorio, essendo piuttosto un principio che attiene al previo onere di allegazione e quindi onere di contrastare i fatti allegati da parte avversa).
4.6. In ordine al compenso professionale richiesto dall'architetto il giudice di pace nella Pt_1
sentenza appellata ha statuito quanto segue:
“Parte attrice ha omesso di provare la congruità degli importi da lui pretesi e rilevato che le pretese economiche dell'arch. appaiono essere effettivamente un Parte_1
tantino esose rispetto all'attività da lui effettivamente prestata non resta che liquidare equitativamente i singoli importi nel modo che segue […].”
Il giudice di primo grado è incorso in un errore di diritto, avendo svolto un giudizio di equità in un processo non riconducibile né al giudizio necessario di equità contemplato dall'art. 113, II comma c.p.c. né al giudizio di equità facoltativo o concordato contemplato dall'art. 114 c.p.c. L'appellante ha indicato in modo puntuale le prestazioni svolte e il relativo compenso calcolato sulla base delle tariffe professionali;
parte convenuta, se non genericamente, non ha contestato la correttezza del calcolo effettuato dall'architetto lo si ribadisce, sulla base delle tariffe Pt_1
professionali.
La censura svolta dal signor in ordine all'esosità del compenso richiesto risulta irrilevante ai CP_1
fini del decidere, il giudice non potendo sindacare un valore di tal sorta quando conforme alle tabelle professionali (tale conformità, lo si ribadisce, non è stata contestata dal signor . CP_1
Deve anzi osservarsi che la quantificazione operata dal giudice di primo grado, oltre ad essere errata in diritto per la ragione già sopra rilevata, è ulteriormente errata in diritto in quanto mostra di non tener conto del disposto dell'art. 2233, II comma cod.civ. là dove è disposto che in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata, oltre che all'importanza dell'opera, anche al decoro della professione (vale rammentare che il giudice di prime cure, ha liquidato € 40,00 per la richiesta del certificato di destinazione urbanistica, € 50,00 per l'assistenza tecnica e notarile prestata, €
60,00 per la dichiarazione di rinuncia della conduzione e del diritto di prelazione, € 200,00 per la stesura della planimetria ed € 200,00 per la redazione del preliminare).
4.7. Per i motivi esposti, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere CP_1 condannato a pagare in favore di l'importo di € 3.742,96, oltre interessi ex art. Parte_1
1284, I comma cod.civ. dalla data della messa in mora (vale a dire dal 13 marzo 2018, cfr. doc. 8 att. fasc.primo grado) al saldo (in ordine alla decorrenza degli interessi dalla data della messa in mora v., ex multis, Cass. n. 24973/2022).
5. Sul rapporto processuale tra il convenuto e il terzo chiamato CP_1 CP_2
Da quanto esposto nei paragrafi che precedono emerge che l'unico soggetto debitore
[...] dell'architetto per chiaro disposto contrattuale, è il signor Pt_1 CP_1
Da tanto discende che il signor non è titolare di alcuna pretesa creditoria nei confronti del CP_1
venditore e quindi dei suoi eredi, visto che quale acquirente il signor è CP_5 CP_1
l'unico soggetto obbligato a sostenere le spese della vendita in virtù dell'espresso accordo stipulato con il venditore. deve pertanto essere condannato a restituire a l'importo di € CP_1 Controparte_2
130,52, corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
6. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa individuato con riferimento al decisum e applicando i valori medi dello scaglione di riferimento per ciascuna fase processuale (vale a dire tutte le fase in primo grado e le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale nel secondo grado).
6.1. Nel rapporto processuale del presente grado tra e le spese di lite Parte_1 CP_1
vanno poste a carico di Per compenso professionale è liquidato l'importo di € CP_1
1.701,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
6.2. Nel rapporto processuale del presente grado tra e le spese di CP_1 Controparte_2
lite vanno poste a carico di Per compenso professionale è liquidato l'importo di € CP_1
662,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
6.3. deve essere condannato a rifondere altresì le spese di lite del primo grado. CP_1
Tali spese, in relazione al rapporto processuale con sono quantificate in € 1.265,00, Parte_1
oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Le spese di primo grado, in relazione al rapporto processuale con sono Controparte_2
quantificate in € 346,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 404/2023 del 22 marzo 2023 pronunciata dal Giudice di pace di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
In riforma della suddetta sentenza di primo grado,
1. Condanna a pagare in favore di l'importo di € 3.742,96, oltre CP_1 Parte_1
interessi come da motivazione (§ 4.7).
2. Condanna a pagare in favore di l'importo di € 130,52, CP_1 Controparte_2
oltre interessi come da motivazione (§ 5).
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite del primo grado in favore di CP_1
che liquida in € 1.265,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese Parte_1
forfetarie, IVA e CPA.
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di CP_1
che liquida in 1.701,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese Parte_1
forfetarie, IVA e CPA. 5. Condanna alla rifusione delle spese di lite del primo grado in favore di CP_1
che liquida in € 346,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese Controparte_2
forfetarie, IVA e CPA.
6. Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di CP_1
che liquida in € 662,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese Controparte_2
forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 17 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo