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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/07/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 381/2025
Registro generale Appello Lavoro n. 655/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa IA AR MO Presidente est dott.ssa Serena Sommariva Consigliera dott.ssa Laura Bertoli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio di cui alla sentenza n. 7342/2024 della Corte di Cassazione, promosso:
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanna Pacchiana Parravicini Parte_1
e RC SC ed elettivamente domiciliato in Torino, Corso Siccardi 11 bis, presso lo studio dei difensori ricorrente
CONTRO
(già ) rappresentata e Controparte_1 Controparte_2 difesa dagli avv.ti Marina Olgiati e Salvatore Trifirò ed elettivamente domiciliata in Milano, via
San Barnaba 32, presso lo studio Trifirò and Partners Avvocati resistente
I difensori hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
RICORRENTE Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In ottemperanza a quanto disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8959/2021, voglia la Corte d'Appello di Milano dichiarare tenuta e condannare a versare Controparte_2 al sig. le seguenti somme o quelle veriori ritenute: Pt_1 A titolo di canone di locazione illegittimamente trattenuto la somma di euro 9.691,95, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi sull'importo di euro 4.652,04 per il 2005 e sull'importo di 9.691,95 dal 2006 ad oggi;
A titolo di pagamento del lavoro in giornate festive nel periodo 1996-1998 la somma di euro 469,13 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
1 A titolo di aumenti contrattuali riferiti ai CCNL 2004 e 2008 somma di euro 19.629,12 a titolo di nonché a titolo di una tantum, la somma di euro 3.446,08 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
A titolo di differenza tra quanto già percepito e quanto dovuto, sulla base del tallone calcolato come da sentenza, a titolo di indennità supplementare la somma di euro 29.602,67 oltre interessi e rivalutazione;
A titolo di differenza tra quanto già percepito e quanto dovuto, sulla base del tallone calcolato come da sentenza a titolo di indennità sostitutiva del preavviso la somma di euro 22.083,56 oltre interessi e rivalutazione;
A titolo di differenza tra quanto già percepito e quanto dovuto, sulla base del tallone calcolato come da sentenza, a titolo di TFR la somma di euro 1635,82 oltre interessi e rivalutazione;
e così per un totale di euro 86.558,33, o quella somma veriore che la Corte d'Appello riterrà dovuta oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio nonché del giudizio di Cassazione.
RESISTENTE Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: rigettare le avversarie domande perché indimostrate e/o infondate. Spese rifuse
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 7342/2024, la Corte di Cassazione, ferma la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato al dirigente coperta da giudicato, respinto il ricorso Parte_1 incidentale proposto dalla società (oggi Controparte_2 [...]
), accoglieva, dei 25 motivi di ricorso proposti da i motivi settimo e nono, CP_1 Pt_1 ritenuto assorbito l'ottavo, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo, ventitreesimo, ventiquattresimo e venticinquesimo nei termini di seguito riportati.
ha riassunto la causa formulando le conclusioni sopra riportate. Parte_1
Si è costituita la società chiedendo il rigetto delle avversarie domande. Controparte_1
Acquisiti conteggi condivisi in ordine al tallone retributivo mensile, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Il ricorso, nel rispetto delle regole di diritto enunciate dalla Suprema Corte e delle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, è fondato nei termini di seguito precisati.
Per una migliore organizzazione ed intellegibilità delle questioni in esame si procederà riportando prima i motivi accolti dalla Suprema Corte oggetto del ricorso in Cassazione proposto da
[...]
, a seguire la decisione della Cassazione sui singoli motivi, successivamente le Parte_1 domande oggetto del ricorso in riassunzione, infine le difese della società e da ultimo la decisione di questa Corte.
La Suprema Corte riassumeva così i motivi, settimo, ottavo e nono:
2 “3a) Col settimo motivo si lamenta il vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione artt. 115, 323, 324,
433, 434, 437 c.p.c., 2697 c.c. col quale il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui ha respinto la domanda di pagamento di € 9.691,95 – somma trattenuta da negli anni 2005/2006 a titolo di canone di sublocazione - ritenendo che, sul punto, si CP_1 fosse formato il giudicato.
Per quanto concerne la corresponsione della somma complessiva di € 9.691,95 a titolo di canone di sublocazione, trattenuto dalla datrice di lavoro negli anni 2005/06, la Corte d'appello ha affermato che il tribunale ha innanzitutto sostenuto che il ricorrente non avesse dedotto l'illegittimità della trattenuta per violazione degli accordi intercorsi ovvero di specifiche disposizioni collettive;
aggiungendo inoltre che, essendo stata la pretesa in oggetto avanzata solo con il ricorso introduttivo, poteva inferirsi altresì il comportamento concludente del dirigente di non contestare l'iniziativa aziendale.
Ha aggiunto la Corte d'appello che la prima ratio decidendi (ovvero la mancata contestazione degli accordi negoziali) non fosse stata specificamente censurata, per cui si era formato il giudicato sull'affermazione secondo la quale il avrebbe dovuto allegare e dimostrare che Pt_1 la trattenuta operata dal datore di lavoro aveva violato gli eventuali accordi intercorsi tra le parti e/o le disposizioni contrattuali collettive (a prescindere dalla fondatezza della difesa reiterata in questa sede da sulla operatività dell'art. 51 del DPR n. 917/86 Controparte_2
Tuir in forza del quale il datore di lavoro che concede in locazione o in uso o in comodato un alloggio al dipendente può chiedere a quest'ultimo un contributo per il godimento dell'immobile).
Con il presente motivo il ricorrente sostiene, per converso, di aver contestato anche il Pt_1 primo presupposto, affermando che aveva giustificato tale trattenuta non in forza di un CP_1 accordo raggiunto tra le parti per facta concludentia, bensì invocando l'art. 51 del TUIR. Sostiene perciò di aver espressamente “contestato che vi fosse stata allegata in giudizio l'esistenza di un accordo in ordine alla trattenuta di parte del canone”.
3b) Con l'ottavo motivo si sostiene il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti ed il ricorrente lamenta che la Corte milanese – nel rigettare la domanda di pagamento di euro 9.691,95, richiesto a titolo di canone di sublocazione trattenuto da negli anni 2005-2006 – avrebbe omesso di esaminare il fatto, a CP_1 suo dire decisivo, che le parti non avevano sottoscritto un contratto di sublocazione, circostanza dedotta dal e non contestata da . Pt_1 CP_1
3c) Con il nono motivo si sostiene il vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione art. 112 c.p.c. essendo la gravata sentenza viziata laddove non si è pronunciata sull'argomentazione del secondo Pt_1 cui la mancata contestazione, da parte dello stesso, della trattenuta effettuata da a titolo di CP_1
3 canone di sublocazione non equivaleva ad accettazione della medesima, tenuto conto che egli, nel
2005, era dirigente e, quindi, non fruiva della tutela reale e che le parti non avevano concordato il pagamento di un canone di sublocazione (avv. ric. cass., pag. 31 e ss.).
Rispetto ai suindicati motivi decideva nei termini seguenti:
“3.1. Il settimo, l'ottavo ed il nono motivo riguardano la domanda relativa alla somma di € 9.691 trattenuta da per canone di sublocazione e su cui la Corte di appello ha ritenuto che si CP_1 fosse formato il giudicato a seguito della statuizione di primo grado non integralmente impugnata in appello.
3.2. Il settimo motivo è fondato dato che risulta testualmente dal ricorso in appello (trascritto nel motivo di ricorso per cassazione) che il ricorrente avesse in realtà censurato la ratio decidendi relativa a pretesi accordi, assunta a fondamento della decisione di primo grado, avendo sostenuto che non avesse dedotto l'esistenza di un accordo per facta concludentia limitandosi invece CP_1
a sostenere che la trattenuta era dovuta ex articolo 51 TUIR.
E' vero dunque che il ricorrente abbia contestato la ratio decidendi in discorso fatta propria dalla sentenza di primo grado e che quindi la tesi del giudicato da parte della Corte di appello non potesse essere sostenuta con fondamento.
3.3. Come addotto dal ricorrente, la Corte ha quindi violato le norme citate nel sostenere un'avvenuta acquiescenza alla sentenza con passaggio in giudicato sul punto che non vi è stata, atteso che aveva espressamente indicato la parte del provvedimento che intendeva Pt_1 appellare e le modifiche richieste;
e tale parte di provvedimento riguardava proprio il fatto che esso si fondasse su una prospettazione (esistenza o meno di un accordo in tema di sublocazione) che a detta del non era stata avanzata dalle parti. Pt_1
3.4. Ne consegue anche l'accoglimento del nono motivo perché la Corte di appello non si è neppure pronunciata sulla contestazione della seconda ratio decidendi avendo erroneamente sostenuto che fosse passata in giudicato la prima ratio.
3.5. L'ottavo motivo deve ritenersi invece assorbito in virtù dell'accoglimento del motivo precedente.”
Con il ricorso in riassunzione, chiede la condanna della società al pagamento Parte_1 della somma di € 9.961,75, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di canone di sublocazione trattenuto dalla società negli anni 2005-2006, “essendo pacifico che il ha contestato che vi Pt_1 fosse un accordo con in ordine a tale trattenuta”. CP_1
Sono pacifiche le trattenute operate dal 2005 a titolo di “contributo subl” per € 125 e a titolo di
“contributo subl spese” per € 262,67 (cfr. buste paga ) per un totale di € 4.652,04 nel 2005 ed €
4.652,04 nel 2006, pari a complessivi € 9.691,75.
4 Nello specifico, con il ricorso di primo grado, ai punti 60 e 61, contestava l'esistenza di un Pt_1 accordo con -“60. A partire dal 2005 ha trattenuto dalla busta paga del ricorrente la CP_1 CP_1 somma di euro 387,67, pari a euro 125,00 a titolo di “contributo subl” ed euro 262,67 a titolo di
“contributo subl spese” (doc 39-41). 61. Nessun contratto di sublocazione è mai stato sottoscritto tra le parti. 62. ha illegittimamente trattenuto al ricorrente un importo complessivo di euro CP_1
9.691,75, pari a euro 4.652,04 nel 2005 ed euro 4.652,04 nel 2006”-.
Con il ricorso in riassunzione, sostiene l'assenza di prova da parte di circa Pt_1 CP_1
l'esistenza di un accordo che, anzi, nel costituirsi in giudizio, sosteneva la legittimità della trattenuta sotto altro e ben diverso profilo, e cioè in quanto necessitata dalle disposizioni in tema di imposte di cui all'art. 51 TUIR, come evidenziato nella sentenza di primo grado ove a pag. 7 è precisato: “In proposito, la società ha documentato di essere il locatore dell'appartamento poi concesso al ricorrente, ed ha evidenziato che, diversamente che dal passato, la trattenuta per il godimento dell'alloggio veniva disposta anche in forza delle previsioni dell'art. 51 TUIR”).
Tra l'altro, la motivazione del giudice nella parte in cui (pag. 8) ha ritenuto inconferente l'argomento fondato sull'art. 51 TUIR, non è stata impugnata da , per cui si è formato il CP_1 giudicato.
L'argomento è anche infondato, secondo il ricorrente, atteso che la predetta norma non impone alcun contributo.
Infine, la mancata contestazione della trattenuta non significa accettazione della stessa ma rileva solo ai fini della prescrizione che, comunque, non corre in corso di rapporto del dirigente, quale era quello del ricorrente.
Secondo la società resistente non è a dover dimostrare l'esistenza dell'accordo di CP_1 sublocazione e di un accordo sulle trattenute effettuate ma è il ricorrente a dover dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti di esclusione della trattenuta. Tra l'altro, la trattenuta risulta dalle buste paga e fatture prodotte dal ricorrente (docc. 39 e 40) nonchè dalla fattura risulta l'addebito delle somme in forza del contratto di sublocazione in essere tra le parti.
Il Collegio osserva come sulla questione in oggetto la società, con la memoria di I grado (pag. 63, punto XIX), avesse così argomentato: dal 1999 al 2007, ha soggiornato a Milano presso Pt_1 un appartamento condotto in locazione dalla CI (avv. doc. 33); tale appartamento è stato concesso in sub locazione al ricorrente. A decorrere dal 2005, ha provveduto ad effettuare CP_1 una trattenuta per il godimento dell'alloggio, come previsto dall'art. 51 del TUIR 6. In passato,
non aveva effettuato la trattenuta, pur potendolo fare, rinunciando, poi, ad applicarla CP_1 retroattivamente.”
5 Come evidenziato da la società non pretendeva il canone in ragione di un'asserita Pt_1 sublocazione intervenuta tra le parti bensì in funzione dell'art. 51 TUIR, come evidenziato anche dal primo giudice che ha ritenuto inconferente il richiamo a detta norma. Detta valutazione non è stata impugnata dalla società, per cui sull'inconferenza dell'art. 51 TUIR, intitolato
“Determinazione del reddito di lavoro dipendente”, e che nulla specifica e nulla prevede in proposito, si è formato il giudicato.
La società, quindi, come anche evidenziato dalla Suprema Corte, nemmeno ha provato l'esistenza di un accordo tra le parti a fondamento delle trattenute operate, per cui la stessa va condannata al pagamento in favore di della somma di € 9.691,75 a titolo di canone illegittimamente Pt_1 trattenuto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
La Suprema Corte riassumeva così il motivo quattordicesimo:
“6a) Col quattordicesimo motivo si denuncia il vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione art. 2948
c.c. avendo la Corte milanese errato nel rigettare la domanda di pagamento di € 469,13, richiesti a titolo di maggiorazione per lavoro asseritamente prestato in giornate festive nel periodo dal novembre 1996 al febbraio 1998, sul presupposto che il preteso diritto del ricorrente di percepire tale importo, in assenza di atti interruttivi, si fosse già prescritto, considerato che, nel predetto periodo, il non era dirigente e, quindi, la prescrizione decorreva in corso di rapporto. Pt_1
Per converso, secondo il ricorrente, la prescrizione non si sarebbe compiuta, poiché, quando, nell'aprile 1998, il ricorrente aveva ottenuto la qualifica dirigenziale e, quindi, non aveva più potuto fruire della tutela reale, la prescrizione sarebbe rimasta sospesa, con la conseguenza che il suo asserito diritto di ottenere il pagamento dell'importo sopra indicato non si sarebbe estinto.”
Rispetto al suindicato motivo decideva nei termini seguenti:
“Il motivo è fondato atteso che la prescrizione, qui quinquennale, non era certamente maturata nel periodo dal 1996 al 1998; mentre successivamente, quando il ricorrente è divenuto dirigente la prescrizione non poteva più decorrere essendo sospesa per non essere il rapporto garantito dalla tutela reale.
Per quanto concerne la sospensione della prescrizione nei confronti del lavoratore con qualifica di dirigente, i precedenti di questa Corte sono univoci in senso positivo (cfr. Cass. nn.
22172/2017, 968/2003 , 5809/2010) e sono condivisi da questo Collegio, poiché si discute di lavoratori che, non potendo contare su misure di tutela reale, sono esposti al rischio della perdita del posto di lavoro, sicchè rimane valido quanto affermato dalla Corte Cost. nella nota sentenza n.
63 del 1966 che introdusse la sospensione della prescrizione per i crediti di lavoro non assistiti da tutela reale;
allorchè osservò che «il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può
6 spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti» (punto 3. del
Considerato in diritto).”
Con il ricorso in riassunzione, chiede la condanna della società al pagamento della somma Pt_1 di € 469,13, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
Evidenzia che il lavoro svolto nelle giornate festive non è stato remunerato ai sensi del CCNL come risulta dalle buste paga, offrendo a riprova uno specchietto relativo al pagato e al dovuto secondo il CCNL applicato.
La società resistente, pur non contestando il principio di diritto affermato dalla Cassazione, in fatto sostiene la correttezza del pagamento del lavoro festivo come da buste paga, lamentando l'assenza di illustrazione della domanda e di allegazione del CCNL.
Il Collegio osserva che l'onere probatorio circa il corretto pagamento del lavoro svolto nelle giornate festive secondo il CCNL applicato grava sulla società che non lo ha assolto, essendosi la stessa limitata a sostenere, senlle za fornire alcuna prova, di aver corrisposto le maggiorazioni contrattualmente previste.
La società, pacifico il lavoro svolto nelle giornate festive e non provato il corretto pagamento delle stesse, va condannata al pagamento in favore di della somma di € 469,13 - non contestata Pt_1 nel quantum-, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, a titolo di differenze retributive per lavoro svolto in giornate festive.
La Suprema Corte riassumeva così i motivi quindicesimo e sedicesimo:
“7a) Col quindicesimo motivo il ricorrente prospetta il vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione art. 2 CCNL Dirigenti 22.12.1999, art. 6 CCNL 27.5.2004, art. 2 CCNL 23.1.2008, violazione art. 1362 c.c. per avere la Corte di appello, in riforma della pronuncia di primo grado, respinto la sua domanda di pagamento di € 20.352,16, richiesto a titolo di aumenti contrattuali relativi al periodo anteriore al distacco (fino al luglio 2008) e l'importo di € 4.659,00 per una tantum.
La Corte ha motivato il proprio convincimento evidenziando che risultava per tabulas che gli assegni personali versati all'odierno ricorrente nel corso del rapporto prevedessero clausole di assorbimento e che, quindi, aveva correttamente assorbito gli aumenti contrattuali previsti CP_1 dal CCNL dirigenti dal gennaio 2000 al luglio 2008, nonché l'importo erogato una tantum, in conformità con le disposizioni contrattuali collettive che stabilivano espressamente l'assorbibilità degli assegni personali con le suddette voci retributive. Così facendo, il Collegio aveva però erroneamente interpretato dette disposizioni del CCNL, dal cui tenore letterale risulterebbe, invece, che gli aumenti contrattuali non sono assorbibili dagli assegni personali in via generale, ma soltanto se questi ultimi sono stati erogati in data successiva a quella prevista dalla
7 contrattazione collettiva (art. 2 CCNL Dirigenti 22.12.1999, art. 6 CCNL 27.5.2004, art. 2 CCNL
23.1.2008).
7b) Col sedicesimo motivo si sostiene il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”: controparte lamenta che il Collegio milanese - nel rigettare la domanda del ricorrente di pagamento di euro 20.352,16, richiesto a titolo di aumenti contrattuali relativi al periodo anteriore al distacco (fino al luglio 2008) e di euro 4.659,00 per una tantum, sull'asserito erroneo presupposto dell'assorbibilità in via generale degli aumenti contrattuali con gli assegni personali, indipendentemente dal momento di erogazione di questi ultimi - non ha esaminato un fatto decisivo, quale la data in cui il ha ricevuto le somme che hanno assorbito tali Pt_1 aumenti contrattuali.”
Rispetto ai suindicati motivi decideva nei termini seguenti:
“7.1. Il quindicesimo motivo di ricorso è fondato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'appello, le disposizioni contrattuali indicate non prevedono una generale e secca assorbibilità degli aumenti contrattuali introdotti, bensì un assorbimento ad opera soltanto delle somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 1997 (CCNL 1999), ovvero da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2002 ( CCNL 2004) o ancora soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2006 (CCNL 2008) .
Conseguentemente è fondato anche il motivo successivo (sedicesimo) non avendo la Corte
d'appello tenuto conto del fatto decisivo costituito dalla data in cui ha ricevuto le somme Pt_1 relative ai superminimi che ha ritenuto assorbiti in toto dagli aumenti contrattuali salariali, senza comparare la decorrenza con le previsioni di cui ai citati CCNL. Diversamente si era espresso il giudice di primo grado che aveva calcolato il relativo importo in euro 20.352,16 per aumenti contrattuali e in euro 4.659,75 per una tantum, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze come da conteggi allegati al ricorso e limitatamente al periodo antecedente il 2008.”
Con il ricorso in riassunzione, chiede il riconoscimento degli aumenti contrattuali riferiti ai Pt_1
CCNL 1999, 2004 e 2008 laddove non assorbiti ad opera di somme concesse dall'azienda dopo il
31.12.1997 per gli aumenti di cui al CCNL del 1999, dopo il 31.12.2002 per gli aumenti di cui al
CCNL del 2004 e dopo il 31.12.2006 per gli aumenti di cui al CCNL del 2008.
In particolare, “Poiché è pacifico che il ricorrente non ha ricevuto aumenti dopo quello di cui al 1 luglio 2000 (doc. 32 fasc.I grado appare evidente che le somme previste a titolo di Pt_1 aumenti e una tantum dai CCNL del 2004 del 2008 non erano assorbibili, atteso che quelle norme ne prevedevano la compensazione soltanto ad opera di “somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2006” (CCNL 2004) ovvero di “somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2006” (CCNL 2008).
8 Poiché è pacifico che il signor non ha ricevuto aumenti dopo il 24 luglio 2000 (doc. 32) Pt_1
andrà condannata a versare al ricorrente la somma di euro 19.629,12 a titolo di aumenti CP_1 contrattuali riferiti ai CCNL 2004 e 2008 sino al luglio 2008 nonché la somma di euro 3.446,08 chiesta a titolo di una tantum, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.”
Secondo la società era onere del ricorrente provare il mancato pagamento degli aumenti contrattuali e dell'una tantum, producendo a tal fine le buste paga relative all'intera durata del periodo richiamato (sino al 2017), mentre il ricorrente aveva prodotto le buste paga solo sino al
2006.
Il Collegio rileva come la domanda di pagamento della somma di € 19.629,12 per aumenti contrattuali e di € 3.446,08 a titolo di una tantum riguardi il periodo antecedente il distacco del luglio 2008 per il quale il lavoratore, come rilevato anche dal Tribunale, aveva allegato la documentazione relativa (buste paga). Lo stesso, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, ha provato il mancato pagamento degli aumenti contrattuali non assorbibili nei termini specificati dalla Suprema Corte.
La società va, quindi, condannata al pagamento della somma di € 19.629,12 a titolo di aumenti contrattuali riferiti ai CCNL 2004 e 2008 e della somma di € 3.446,08 a titolo di una tantum, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
La Suprema Corte riassumeva così il motivo ventitreesimo,
“9a) Con il ventitreesimo motivo si deduce vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione art. 34 CCNL
Dirigenti Terziario 21.7.2016, art. 1362 c.c. con cui il ricorrente denuncia che la Corte milanese avrebbe errato laddove ha escluso gli aumenti contrattuali dal tallone utile per il calcolo dell'indennità supplementare, con conseguente asserita violazione dell'art. 34 CCNL Dirigenti
Terziario, secondo cui detta indennità va calcolata sull'ultima retribuzione lorda.
Rispetto al suindicato motivo decideva nei termini seguenti:
“Il motivo è fondato nei limiti degli aumenti non assorbiti per il periodo precedente a quelli indicati dal CCNL.”
La Suprema Corte riassumeva così i motivi ventiquattresimo e venticinquesimo:
“9b) Con il ventiquattresimo motivo si deduce “vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione art. 39
CCNL Dirigenti Terziario 21.7.2016, art. 1362, 2120 e 2121 c.c. con cui il deduce che la Pt_1 pronuncia d'appello avrebbe errato ad escludere gli aumenti contrattuali dal tallone utile per il calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso e, così facendo, avrebbe violato: i) l'art. 39 CCNL
9 Dirigenti Terziario, secondo cui detta indennità va computata sulla retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni per gli eventuali elementi variabili;
ii) l'art. 2121 cod. civ., in base al quale nella retribuzione utile ai fini del preavviso si deve tenere conto di ogni compenso di carattere continuativo;
iii) l'art. 2120 cod. civ., che - peraltro - si riferisce al calcolo del TFR e non dell'indennità sostitutiva del preavviso.
10) Con il motivo venticinque si lamenta “violazione art. 2120 c.c., art. 41 ccnl” posto che la sentenza impugnata – non avendo riconosciuto le suddette somme rivendicate dal ricorrente – non ne ha neppure computato l'incidenza sul tfr, in violazione dell'art. 2120 cod. civ., secondo cui, ai fini del calcolo dello stesso, vanno prese in considerazione tutte le somme corrisposte al lavoratore a titolo non occasionale, salva diversa previsione del contratto collettivo.
10.1. Con i motivi 23, 24 e 25 il ricorrente censura l'errore della sentenza gravata per aver escluso gli aumenti contrattuali rivendicati dal ricorrente, alla luce dei motivi precedenti, dal tallone utile per il calcolo dell'indennità supplementare, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del tfr.”
Rispetto ai suindicati motivi decideva nei termini seguenti:
“I motivi sono fondati in parte qua, relativamente agli aumenti contrattuali non assorbibili ed all'una tantum che sono stati riconosciuti come dovuti al ricorrente ai sensi dei motivi 7 e 9 che precedono.”
Con il ricorso in riassunzione, chiede che, quale conseguenza dell'accoglimento dei motivi Pt_1
23, 24, 25, gli aumenti di cui al CCNL 2004 e 2008 per € 19.629,12 e l'una tantum per € 3.446,08 vengano computati nel tallone utile per il calcolo dell'indennità supplementare, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del tfr.
Chiede quindi:
- a titolo di indennità supplementare la differenza tra il riconosciuto e il dovuto pari ad €
29.602,67, oltre interessi e rivalutazione dal 2017 al saldo;
-a titolo di indennità di preavviso la differenza di € 22.083,56, oltre interessi e rivalutazione da luglio 2017 al saldo;
-a titolo di incidenza dell'indennità sostitutiva del preavviso sul tfr la differenza di € 1.635,82.
La società non contesta il diritto ma la quantificazione delle somme richieste.
In particolare, il ricorrente, ai fini del calcolo dell'incidenza su indennità sostitutiva del preavviso e su indennità supplementare nonché sul TFR, utilizza, secondo la società, un tallone retributivo non corretto e differente da quello accertato dalla Corte di Cassazione.
Nello specifico, il ricorrente a pag. 17 del ricorso calcola il tallone retributivo in € 12.290,80 avendo inserito erroneamente la somma di € 1.166,00 a titolo di benefit alloggio che la Corte di
10 Cassazione ha invece escluso laddove ha respinto i motivi di ricorso 8a), 8b) e 8c) (pag 27 Cass).
Indica, quindi, la differenza dovuta nella somma di € 11.341,31.
Inoltre, sempre nel conteggio a pag. 17 il ricorrente, ai fini del calcolo dell'indennità supplementare, riconosciuta in 18 mensilità, utilizza un tallone mensile che però tiene conto di una retribuzione mensile “pesante” di € 7.269,88 senza però alcun dettaglio di calcolo, con l'unica precisazione che la retribuzione tiene conto degli aumenti di cui ai CCNL 2004 e 2008 e una tantum.
Quanto alle differenze a titolo di indennità di preavviso, evidenzia che, ai sensi di quanto previsto dal CCNL dei dirigenti del terziario del 2017 (cfr. art. 39, comma 13: cfr. avv. doc. 93, fasc. di primo grado), l'indennità sostitutiva del preavviso “(…) va assoggettata alla normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del settimo comma del presente articolo, la maturazione del trattamento di fine rapporto e delle ferie nonché, in base all'art. 2121 c.c., la maturazione dei ratei delle mensilità supplementari”.
Indica, quindi, le differenze dovute in € 11.341,31 a titolo di indennità supplementare, in €
4.132,08 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed in 3026,08 l'incidenza del preavviso sul
TFR, per un totale di € 15.779,47 a fronte della somma totale di € 53.321,65 richiesta dal ricorrente.
All'udienza del 18.2.2025, a seguito di ampia discussione delle parti sulla individuazione del corretto tallone retributivo mensile, si è addivenuti, su indicazione della Corte, all'individuazione comune dei criteri da seguire nell'elaborazione di un calcolo congiunto, verbalizzati nei termini seguenti: “invita le parti ad elaborare conteggi condivisi del tallone retributivo mensile partendo dall'ultima retribuzione di cui alla busta paga di agosto 2008 pari ad € 5.852,65 con aggiunta degli aumenti retributivi come indicati in maniera analitica dalla società oltre all'una tantum e ai fringe auto e telefono, da moltiplicarsi per 14 e dividersi per 12 e aggiungendo la retribuzione variabile di € 2.372,81, nonché ai soli fini dell'indennità di preavviso aggiungendo anche l'incidenza delle ferie per € 730,21”.
I conteggi condivisi hanno portato ad individuare in € 11.081,02 (la società indica € 11.082,02) il tallone mensile per il calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso e in € 10.351,81 il tallone mensile per il calcolo dell'indennità supplementare.
Considerato il tallone retributivo come sopra individuato concordemente dalle parti, la società va condannata al pagamento in favore di al pagamento della somma di € Parte_1
24.648,86 a titolo di differenze per indennità sostituiva di preavviso (€ 7.577,10), per indennità supplementare (€ 16.510,49), per incidenza tfr su preavviso (€ 561,27) ( IV motivo in riassunzione).
11 In definitiva, in ragione delle argomentazioni sin qui svolte la società va condannata al pagamento delle seguenti somme di denaro:
- € 9.691,75 a titolo di canone illegittimamente trattenuto (I motivo in riassunzione);
- € 469,13 a titolo di differenze retributive per lavoro svolto in giornate festive (II motivo in riassunzione);
- € 19.629,12 a titolo di aumenti contrattuali riferiti ai CCNL 2004 e 2008 ed € 3.446,08 a titolo di una tantum, (III motivo in riassunzione);
-€ 24.648,86 a titolo di differenze per indennità sostituiva di preavviso (€ 7.577,10), per indennità supplementare (€ 16.510,49), per incidenza tfr su preavviso (€ 561,27) ( IV motivo in riassunzione).
Il tutto oltre interessi legali ex art. 1284, co 1, c.c. e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Quanto agli interessi moratori ex art. 1284, co 4, c.c. chiesti dal ricorrente per la prima volta nell'ambito dei conteggi, la domanda è inammissibile perché non formulata nell'ambito del ricorso originario e in ogni caso è infondata in quanto gli interessi richiesti non maturano sui crediti da lavoro (cfr. Cass. n. 11343/2025).
Ai fini della regolazione delle spese di lite, il Collegio condivide il principio per cui “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato” (cfr. Cass. n.
10245/19; Cass. n. 29202/2020; Cass. n.6151/2024); deve poi tenersi conto del fatto che “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass., 11/11/2024, n. 29056).
Considerato l'esito del giudizio, che ha visto sostanzialmente vincitore, le Parte_1 spese di lite liquidate come da dispositivo ( € 7.000 per il primo grado, € 7.000 per l'appello, €
5.500 per il giudizio in Cassazione, € 5.000 per giudizio di rinvio), in ragione del valore e della natura della controversia, dell'assenza di istruttoria orale, vanno poste a carico della società
. Controparte_1
12
PQM
Decidendo in sede di rinvio, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle seguenti somme: € 9.691,75 a titolo di canone di sublocazione;
€ 469,13, a titolo di
[...] differenze retributive per lavoro svolto in giornate festive;
€ 19.629,12 a titolo di aumenti contrattuali riferiti ai CCNL 2004 e 2008; € 3.446,08 a titolo di una tantum;
€ 7.577,10 a titolo differenze indennità sostitutiva del preavviso;
€ 16.510,49 a titolo differenze indennità supplementare;
€ 561,27 a titolo di incidenza tfr su preavviso.
Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Condanna alla rifusione delle spese di tutti gradi e del presente giudizio di rinvio Controparte_1 nella misura di € 24.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Milano 13.5.2025
La Presidente est
IA AR MO
13
Registro generale Appello Lavoro n. 655/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa IA AR MO Presidente est dott.ssa Serena Sommariva Consigliera dott.ssa Laura Bertoli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio di cui alla sentenza n. 7342/2024 della Corte di Cassazione, promosso:
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanna Pacchiana Parravicini Parte_1
e RC SC ed elettivamente domiciliato in Torino, Corso Siccardi 11 bis, presso lo studio dei difensori ricorrente
CONTRO
(già ) rappresentata e Controparte_1 Controparte_2 difesa dagli avv.ti Marina Olgiati e Salvatore Trifirò ed elettivamente domiciliata in Milano, via
San Barnaba 32, presso lo studio Trifirò and Partners Avvocati resistente
I difensori hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
RICORRENTE Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In ottemperanza a quanto disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8959/2021, voglia la Corte d'Appello di Milano dichiarare tenuta e condannare a versare Controparte_2 al sig. le seguenti somme o quelle veriori ritenute: Pt_1 A titolo di canone di locazione illegittimamente trattenuto la somma di euro 9.691,95, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi sull'importo di euro 4.652,04 per il 2005 e sull'importo di 9.691,95 dal 2006 ad oggi;
A titolo di pagamento del lavoro in giornate festive nel periodo 1996-1998 la somma di euro 469,13 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
1 A titolo di aumenti contrattuali riferiti ai CCNL 2004 e 2008 somma di euro 19.629,12 a titolo di nonché a titolo di una tantum, la somma di euro 3.446,08 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
A titolo di differenza tra quanto già percepito e quanto dovuto, sulla base del tallone calcolato come da sentenza, a titolo di indennità supplementare la somma di euro 29.602,67 oltre interessi e rivalutazione;
A titolo di differenza tra quanto già percepito e quanto dovuto, sulla base del tallone calcolato come da sentenza a titolo di indennità sostitutiva del preavviso la somma di euro 22.083,56 oltre interessi e rivalutazione;
A titolo di differenza tra quanto già percepito e quanto dovuto, sulla base del tallone calcolato come da sentenza, a titolo di TFR la somma di euro 1635,82 oltre interessi e rivalutazione;
e così per un totale di euro 86.558,33, o quella somma veriore che la Corte d'Appello riterrà dovuta oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio nonché del giudizio di Cassazione.
RESISTENTE Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: rigettare le avversarie domande perché indimostrate e/o infondate. Spese rifuse
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 7342/2024, la Corte di Cassazione, ferma la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato al dirigente coperta da giudicato, respinto il ricorso Parte_1 incidentale proposto dalla società (oggi Controparte_2 [...]
), accoglieva, dei 25 motivi di ricorso proposti da i motivi settimo e nono, CP_1 Pt_1 ritenuto assorbito l'ottavo, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo, ventitreesimo, ventiquattresimo e venticinquesimo nei termini di seguito riportati.
ha riassunto la causa formulando le conclusioni sopra riportate. Parte_1
Si è costituita la società chiedendo il rigetto delle avversarie domande. Controparte_1
Acquisiti conteggi condivisi in ordine al tallone retributivo mensile, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Il ricorso, nel rispetto delle regole di diritto enunciate dalla Suprema Corte e delle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, è fondato nei termini di seguito precisati.
Per una migliore organizzazione ed intellegibilità delle questioni in esame si procederà riportando prima i motivi accolti dalla Suprema Corte oggetto del ricorso in Cassazione proposto da
[...]
, a seguire la decisione della Cassazione sui singoli motivi, successivamente le Parte_1 domande oggetto del ricorso in riassunzione, infine le difese della società e da ultimo la decisione di questa Corte.
La Suprema Corte riassumeva così i motivi, settimo, ottavo e nono:
2 “3a) Col settimo motivo si lamenta il vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione artt. 115, 323, 324,
433, 434, 437 c.p.c., 2697 c.c. col quale il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui ha respinto la domanda di pagamento di € 9.691,95 – somma trattenuta da negli anni 2005/2006 a titolo di canone di sublocazione - ritenendo che, sul punto, si CP_1 fosse formato il giudicato.
Per quanto concerne la corresponsione della somma complessiva di € 9.691,95 a titolo di canone di sublocazione, trattenuto dalla datrice di lavoro negli anni 2005/06, la Corte d'appello ha affermato che il tribunale ha innanzitutto sostenuto che il ricorrente non avesse dedotto l'illegittimità della trattenuta per violazione degli accordi intercorsi ovvero di specifiche disposizioni collettive;
aggiungendo inoltre che, essendo stata la pretesa in oggetto avanzata solo con il ricorso introduttivo, poteva inferirsi altresì il comportamento concludente del dirigente di non contestare l'iniziativa aziendale.
Ha aggiunto la Corte d'appello che la prima ratio decidendi (ovvero la mancata contestazione degli accordi negoziali) non fosse stata specificamente censurata, per cui si era formato il giudicato sull'affermazione secondo la quale il avrebbe dovuto allegare e dimostrare che Pt_1 la trattenuta operata dal datore di lavoro aveva violato gli eventuali accordi intercorsi tra le parti e/o le disposizioni contrattuali collettive (a prescindere dalla fondatezza della difesa reiterata in questa sede da sulla operatività dell'art. 51 del DPR n. 917/86 Controparte_2
Tuir in forza del quale il datore di lavoro che concede in locazione o in uso o in comodato un alloggio al dipendente può chiedere a quest'ultimo un contributo per il godimento dell'immobile).
Con il presente motivo il ricorrente sostiene, per converso, di aver contestato anche il Pt_1 primo presupposto, affermando che aveva giustificato tale trattenuta non in forza di un CP_1 accordo raggiunto tra le parti per facta concludentia, bensì invocando l'art. 51 del TUIR. Sostiene perciò di aver espressamente “contestato che vi fosse stata allegata in giudizio l'esistenza di un accordo in ordine alla trattenuta di parte del canone”.
3b) Con l'ottavo motivo si sostiene il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti ed il ricorrente lamenta che la Corte milanese – nel rigettare la domanda di pagamento di euro 9.691,95, richiesto a titolo di canone di sublocazione trattenuto da negli anni 2005-2006 – avrebbe omesso di esaminare il fatto, a CP_1 suo dire decisivo, che le parti non avevano sottoscritto un contratto di sublocazione, circostanza dedotta dal e non contestata da . Pt_1 CP_1
3c) Con il nono motivo si sostiene il vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione art. 112 c.p.c. essendo la gravata sentenza viziata laddove non si è pronunciata sull'argomentazione del secondo Pt_1 cui la mancata contestazione, da parte dello stesso, della trattenuta effettuata da a titolo di CP_1
3 canone di sublocazione non equivaleva ad accettazione della medesima, tenuto conto che egli, nel
2005, era dirigente e, quindi, non fruiva della tutela reale e che le parti non avevano concordato il pagamento di un canone di sublocazione (avv. ric. cass., pag. 31 e ss.).
Rispetto ai suindicati motivi decideva nei termini seguenti:
“3.1. Il settimo, l'ottavo ed il nono motivo riguardano la domanda relativa alla somma di € 9.691 trattenuta da per canone di sublocazione e su cui la Corte di appello ha ritenuto che si CP_1 fosse formato il giudicato a seguito della statuizione di primo grado non integralmente impugnata in appello.
3.2. Il settimo motivo è fondato dato che risulta testualmente dal ricorso in appello (trascritto nel motivo di ricorso per cassazione) che il ricorrente avesse in realtà censurato la ratio decidendi relativa a pretesi accordi, assunta a fondamento della decisione di primo grado, avendo sostenuto che non avesse dedotto l'esistenza di un accordo per facta concludentia limitandosi invece CP_1
a sostenere che la trattenuta era dovuta ex articolo 51 TUIR.
E' vero dunque che il ricorrente abbia contestato la ratio decidendi in discorso fatta propria dalla sentenza di primo grado e che quindi la tesi del giudicato da parte della Corte di appello non potesse essere sostenuta con fondamento.
3.3. Come addotto dal ricorrente, la Corte ha quindi violato le norme citate nel sostenere un'avvenuta acquiescenza alla sentenza con passaggio in giudicato sul punto che non vi è stata, atteso che aveva espressamente indicato la parte del provvedimento che intendeva Pt_1 appellare e le modifiche richieste;
e tale parte di provvedimento riguardava proprio il fatto che esso si fondasse su una prospettazione (esistenza o meno di un accordo in tema di sublocazione) che a detta del non era stata avanzata dalle parti. Pt_1
3.4. Ne consegue anche l'accoglimento del nono motivo perché la Corte di appello non si è neppure pronunciata sulla contestazione della seconda ratio decidendi avendo erroneamente sostenuto che fosse passata in giudicato la prima ratio.
3.5. L'ottavo motivo deve ritenersi invece assorbito in virtù dell'accoglimento del motivo precedente.”
Con il ricorso in riassunzione, chiede la condanna della società al pagamento Parte_1 della somma di € 9.961,75, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di canone di sublocazione trattenuto dalla società negli anni 2005-2006, “essendo pacifico che il ha contestato che vi Pt_1 fosse un accordo con in ordine a tale trattenuta”. CP_1
Sono pacifiche le trattenute operate dal 2005 a titolo di “contributo subl” per € 125 e a titolo di
“contributo subl spese” per € 262,67 (cfr. buste paga ) per un totale di € 4.652,04 nel 2005 ed €
4.652,04 nel 2006, pari a complessivi € 9.691,75.
4 Nello specifico, con il ricorso di primo grado, ai punti 60 e 61, contestava l'esistenza di un Pt_1 accordo con -“60. A partire dal 2005 ha trattenuto dalla busta paga del ricorrente la CP_1 CP_1 somma di euro 387,67, pari a euro 125,00 a titolo di “contributo subl” ed euro 262,67 a titolo di
“contributo subl spese” (doc 39-41). 61. Nessun contratto di sublocazione è mai stato sottoscritto tra le parti. 62. ha illegittimamente trattenuto al ricorrente un importo complessivo di euro CP_1
9.691,75, pari a euro 4.652,04 nel 2005 ed euro 4.652,04 nel 2006”-.
Con il ricorso in riassunzione, sostiene l'assenza di prova da parte di circa Pt_1 CP_1
l'esistenza di un accordo che, anzi, nel costituirsi in giudizio, sosteneva la legittimità della trattenuta sotto altro e ben diverso profilo, e cioè in quanto necessitata dalle disposizioni in tema di imposte di cui all'art. 51 TUIR, come evidenziato nella sentenza di primo grado ove a pag. 7 è precisato: “In proposito, la società ha documentato di essere il locatore dell'appartamento poi concesso al ricorrente, ed ha evidenziato che, diversamente che dal passato, la trattenuta per il godimento dell'alloggio veniva disposta anche in forza delle previsioni dell'art. 51 TUIR”).
Tra l'altro, la motivazione del giudice nella parte in cui (pag. 8) ha ritenuto inconferente l'argomento fondato sull'art. 51 TUIR, non è stata impugnata da , per cui si è formato il CP_1 giudicato.
L'argomento è anche infondato, secondo il ricorrente, atteso che la predetta norma non impone alcun contributo.
Infine, la mancata contestazione della trattenuta non significa accettazione della stessa ma rileva solo ai fini della prescrizione che, comunque, non corre in corso di rapporto del dirigente, quale era quello del ricorrente.
Secondo la società resistente non è a dover dimostrare l'esistenza dell'accordo di CP_1 sublocazione e di un accordo sulle trattenute effettuate ma è il ricorrente a dover dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti di esclusione della trattenuta. Tra l'altro, la trattenuta risulta dalle buste paga e fatture prodotte dal ricorrente (docc. 39 e 40) nonchè dalla fattura risulta l'addebito delle somme in forza del contratto di sublocazione in essere tra le parti.
Il Collegio osserva come sulla questione in oggetto la società, con la memoria di I grado (pag. 63, punto XIX), avesse così argomentato: dal 1999 al 2007, ha soggiornato a Milano presso Pt_1 un appartamento condotto in locazione dalla CI (avv. doc. 33); tale appartamento è stato concesso in sub locazione al ricorrente. A decorrere dal 2005, ha provveduto ad effettuare CP_1 una trattenuta per il godimento dell'alloggio, come previsto dall'art. 51 del TUIR 6. In passato,
non aveva effettuato la trattenuta, pur potendolo fare, rinunciando, poi, ad applicarla CP_1 retroattivamente.”
5 Come evidenziato da la società non pretendeva il canone in ragione di un'asserita Pt_1 sublocazione intervenuta tra le parti bensì in funzione dell'art. 51 TUIR, come evidenziato anche dal primo giudice che ha ritenuto inconferente il richiamo a detta norma. Detta valutazione non è stata impugnata dalla società, per cui sull'inconferenza dell'art. 51 TUIR, intitolato
“Determinazione del reddito di lavoro dipendente”, e che nulla specifica e nulla prevede in proposito, si è formato il giudicato.
La società, quindi, come anche evidenziato dalla Suprema Corte, nemmeno ha provato l'esistenza di un accordo tra le parti a fondamento delle trattenute operate, per cui la stessa va condannata al pagamento in favore di della somma di € 9.691,75 a titolo di canone illegittimamente Pt_1 trattenuto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
La Suprema Corte riassumeva così il motivo quattordicesimo:
“6a) Col quattordicesimo motivo si denuncia il vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione art. 2948
c.c. avendo la Corte milanese errato nel rigettare la domanda di pagamento di € 469,13, richiesti a titolo di maggiorazione per lavoro asseritamente prestato in giornate festive nel periodo dal novembre 1996 al febbraio 1998, sul presupposto che il preteso diritto del ricorrente di percepire tale importo, in assenza di atti interruttivi, si fosse già prescritto, considerato che, nel predetto periodo, il non era dirigente e, quindi, la prescrizione decorreva in corso di rapporto. Pt_1
Per converso, secondo il ricorrente, la prescrizione non si sarebbe compiuta, poiché, quando, nell'aprile 1998, il ricorrente aveva ottenuto la qualifica dirigenziale e, quindi, non aveva più potuto fruire della tutela reale, la prescrizione sarebbe rimasta sospesa, con la conseguenza che il suo asserito diritto di ottenere il pagamento dell'importo sopra indicato non si sarebbe estinto.”
Rispetto al suindicato motivo decideva nei termini seguenti:
“Il motivo è fondato atteso che la prescrizione, qui quinquennale, non era certamente maturata nel periodo dal 1996 al 1998; mentre successivamente, quando il ricorrente è divenuto dirigente la prescrizione non poteva più decorrere essendo sospesa per non essere il rapporto garantito dalla tutela reale.
Per quanto concerne la sospensione della prescrizione nei confronti del lavoratore con qualifica di dirigente, i precedenti di questa Corte sono univoci in senso positivo (cfr. Cass. nn.
22172/2017, 968/2003 , 5809/2010) e sono condivisi da questo Collegio, poiché si discute di lavoratori che, non potendo contare su misure di tutela reale, sono esposti al rischio della perdita del posto di lavoro, sicchè rimane valido quanto affermato dalla Corte Cost. nella nota sentenza n.
63 del 1966 che introdusse la sospensione della prescrizione per i crediti di lavoro non assistiti da tutela reale;
allorchè osservò che «il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può
6 spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti» (punto 3. del
Considerato in diritto).”
Con il ricorso in riassunzione, chiede la condanna della società al pagamento della somma Pt_1 di € 469,13, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
Evidenzia che il lavoro svolto nelle giornate festive non è stato remunerato ai sensi del CCNL come risulta dalle buste paga, offrendo a riprova uno specchietto relativo al pagato e al dovuto secondo il CCNL applicato.
La società resistente, pur non contestando il principio di diritto affermato dalla Cassazione, in fatto sostiene la correttezza del pagamento del lavoro festivo come da buste paga, lamentando l'assenza di illustrazione della domanda e di allegazione del CCNL.
Il Collegio osserva che l'onere probatorio circa il corretto pagamento del lavoro svolto nelle giornate festive secondo il CCNL applicato grava sulla società che non lo ha assolto, essendosi la stessa limitata a sostenere, senlle za fornire alcuna prova, di aver corrisposto le maggiorazioni contrattualmente previste.
La società, pacifico il lavoro svolto nelle giornate festive e non provato il corretto pagamento delle stesse, va condannata al pagamento in favore di della somma di € 469,13 - non contestata Pt_1 nel quantum-, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, a titolo di differenze retributive per lavoro svolto in giornate festive.
La Suprema Corte riassumeva così i motivi quindicesimo e sedicesimo:
“7a) Col quindicesimo motivo il ricorrente prospetta il vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione art. 2 CCNL Dirigenti 22.12.1999, art. 6 CCNL 27.5.2004, art. 2 CCNL 23.1.2008, violazione art. 1362 c.c. per avere la Corte di appello, in riforma della pronuncia di primo grado, respinto la sua domanda di pagamento di € 20.352,16, richiesto a titolo di aumenti contrattuali relativi al periodo anteriore al distacco (fino al luglio 2008) e l'importo di € 4.659,00 per una tantum.
La Corte ha motivato il proprio convincimento evidenziando che risultava per tabulas che gli assegni personali versati all'odierno ricorrente nel corso del rapporto prevedessero clausole di assorbimento e che, quindi, aveva correttamente assorbito gli aumenti contrattuali previsti CP_1 dal CCNL dirigenti dal gennaio 2000 al luglio 2008, nonché l'importo erogato una tantum, in conformità con le disposizioni contrattuali collettive che stabilivano espressamente l'assorbibilità degli assegni personali con le suddette voci retributive. Così facendo, il Collegio aveva però erroneamente interpretato dette disposizioni del CCNL, dal cui tenore letterale risulterebbe, invece, che gli aumenti contrattuali non sono assorbibili dagli assegni personali in via generale, ma soltanto se questi ultimi sono stati erogati in data successiva a quella prevista dalla
7 contrattazione collettiva (art. 2 CCNL Dirigenti 22.12.1999, art. 6 CCNL 27.5.2004, art. 2 CCNL
23.1.2008).
7b) Col sedicesimo motivo si sostiene il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”: controparte lamenta che il Collegio milanese - nel rigettare la domanda del ricorrente di pagamento di euro 20.352,16, richiesto a titolo di aumenti contrattuali relativi al periodo anteriore al distacco (fino al luglio 2008) e di euro 4.659,00 per una tantum, sull'asserito erroneo presupposto dell'assorbibilità in via generale degli aumenti contrattuali con gli assegni personali, indipendentemente dal momento di erogazione di questi ultimi - non ha esaminato un fatto decisivo, quale la data in cui il ha ricevuto le somme che hanno assorbito tali Pt_1 aumenti contrattuali.”
Rispetto ai suindicati motivi decideva nei termini seguenti:
“7.1. Il quindicesimo motivo di ricorso è fondato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'appello, le disposizioni contrattuali indicate non prevedono una generale e secca assorbibilità degli aumenti contrattuali introdotti, bensì un assorbimento ad opera soltanto delle somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 1997 (CCNL 1999), ovvero da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2002 ( CCNL 2004) o ancora soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2006 (CCNL 2008) .
Conseguentemente è fondato anche il motivo successivo (sedicesimo) non avendo la Corte
d'appello tenuto conto del fatto decisivo costituito dalla data in cui ha ricevuto le somme Pt_1 relative ai superminimi che ha ritenuto assorbiti in toto dagli aumenti contrattuali salariali, senza comparare la decorrenza con le previsioni di cui ai citati CCNL. Diversamente si era espresso il giudice di primo grado che aveva calcolato il relativo importo in euro 20.352,16 per aumenti contrattuali e in euro 4.659,75 per una tantum, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze come da conteggi allegati al ricorso e limitatamente al periodo antecedente il 2008.”
Con il ricorso in riassunzione, chiede il riconoscimento degli aumenti contrattuali riferiti ai Pt_1
CCNL 1999, 2004 e 2008 laddove non assorbiti ad opera di somme concesse dall'azienda dopo il
31.12.1997 per gli aumenti di cui al CCNL del 1999, dopo il 31.12.2002 per gli aumenti di cui al
CCNL del 2004 e dopo il 31.12.2006 per gli aumenti di cui al CCNL del 2008.
In particolare, “Poiché è pacifico che il ricorrente non ha ricevuto aumenti dopo quello di cui al 1 luglio 2000 (doc. 32 fasc.I grado appare evidente che le somme previste a titolo di Pt_1 aumenti e una tantum dai CCNL del 2004 del 2008 non erano assorbibili, atteso che quelle norme ne prevedevano la compensazione soltanto ad opera di “somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2006” (CCNL 2004) ovvero di “somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2006” (CCNL 2008).
8 Poiché è pacifico che il signor non ha ricevuto aumenti dopo il 24 luglio 2000 (doc. 32) Pt_1
andrà condannata a versare al ricorrente la somma di euro 19.629,12 a titolo di aumenti CP_1 contrattuali riferiti ai CCNL 2004 e 2008 sino al luglio 2008 nonché la somma di euro 3.446,08 chiesta a titolo di una tantum, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.”
Secondo la società era onere del ricorrente provare il mancato pagamento degli aumenti contrattuali e dell'una tantum, producendo a tal fine le buste paga relative all'intera durata del periodo richiamato (sino al 2017), mentre il ricorrente aveva prodotto le buste paga solo sino al
2006.
Il Collegio rileva come la domanda di pagamento della somma di € 19.629,12 per aumenti contrattuali e di € 3.446,08 a titolo di una tantum riguardi il periodo antecedente il distacco del luglio 2008 per il quale il lavoratore, come rilevato anche dal Tribunale, aveva allegato la documentazione relativa (buste paga). Lo stesso, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, ha provato il mancato pagamento degli aumenti contrattuali non assorbibili nei termini specificati dalla Suprema Corte.
La società va, quindi, condannata al pagamento della somma di € 19.629,12 a titolo di aumenti contrattuali riferiti ai CCNL 2004 e 2008 e della somma di € 3.446,08 a titolo di una tantum, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
La Suprema Corte riassumeva così il motivo ventitreesimo,
“9a) Con il ventitreesimo motivo si deduce vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione art. 34 CCNL
Dirigenti Terziario 21.7.2016, art. 1362 c.c. con cui il ricorrente denuncia che la Corte milanese avrebbe errato laddove ha escluso gli aumenti contrattuali dal tallone utile per il calcolo dell'indennità supplementare, con conseguente asserita violazione dell'art. 34 CCNL Dirigenti
Terziario, secondo cui detta indennità va calcolata sull'ultima retribuzione lorda.
Rispetto al suindicato motivo decideva nei termini seguenti:
“Il motivo è fondato nei limiti degli aumenti non assorbiti per il periodo precedente a quelli indicati dal CCNL.”
La Suprema Corte riassumeva così i motivi ventiquattresimo e venticinquesimo:
“9b) Con il ventiquattresimo motivo si deduce “vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione art. 39
CCNL Dirigenti Terziario 21.7.2016, art. 1362, 2120 e 2121 c.c. con cui il deduce che la Pt_1 pronuncia d'appello avrebbe errato ad escludere gli aumenti contrattuali dal tallone utile per il calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso e, così facendo, avrebbe violato: i) l'art. 39 CCNL
9 Dirigenti Terziario, secondo cui detta indennità va computata sulla retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni per gli eventuali elementi variabili;
ii) l'art. 2121 cod. civ., in base al quale nella retribuzione utile ai fini del preavviso si deve tenere conto di ogni compenso di carattere continuativo;
iii) l'art. 2120 cod. civ., che - peraltro - si riferisce al calcolo del TFR e non dell'indennità sostitutiva del preavviso.
10) Con il motivo venticinque si lamenta “violazione art. 2120 c.c., art. 41 ccnl” posto che la sentenza impugnata – non avendo riconosciuto le suddette somme rivendicate dal ricorrente – non ne ha neppure computato l'incidenza sul tfr, in violazione dell'art. 2120 cod. civ., secondo cui, ai fini del calcolo dello stesso, vanno prese in considerazione tutte le somme corrisposte al lavoratore a titolo non occasionale, salva diversa previsione del contratto collettivo.
10.1. Con i motivi 23, 24 e 25 il ricorrente censura l'errore della sentenza gravata per aver escluso gli aumenti contrattuali rivendicati dal ricorrente, alla luce dei motivi precedenti, dal tallone utile per il calcolo dell'indennità supplementare, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del tfr.”
Rispetto ai suindicati motivi decideva nei termini seguenti:
“I motivi sono fondati in parte qua, relativamente agli aumenti contrattuali non assorbibili ed all'una tantum che sono stati riconosciuti come dovuti al ricorrente ai sensi dei motivi 7 e 9 che precedono.”
Con il ricorso in riassunzione, chiede che, quale conseguenza dell'accoglimento dei motivi Pt_1
23, 24, 25, gli aumenti di cui al CCNL 2004 e 2008 per € 19.629,12 e l'una tantum per € 3.446,08 vengano computati nel tallone utile per il calcolo dell'indennità supplementare, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del tfr.
Chiede quindi:
- a titolo di indennità supplementare la differenza tra il riconosciuto e il dovuto pari ad €
29.602,67, oltre interessi e rivalutazione dal 2017 al saldo;
-a titolo di indennità di preavviso la differenza di € 22.083,56, oltre interessi e rivalutazione da luglio 2017 al saldo;
-a titolo di incidenza dell'indennità sostitutiva del preavviso sul tfr la differenza di € 1.635,82.
La società non contesta il diritto ma la quantificazione delle somme richieste.
In particolare, il ricorrente, ai fini del calcolo dell'incidenza su indennità sostitutiva del preavviso e su indennità supplementare nonché sul TFR, utilizza, secondo la società, un tallone retributivo non corretto e differente da quello accertato dalla Corte di Cassazione.
Nello specifico, il ricorrente a pag. 17 del ricorso calcola il tallone retributivo in € 12.290,80 avendo inserito erroneamente la somma di € 1.166,00 a titolo di benefit alloggio che la Corte di
10 Cassazione ha invece escluso laddove ha respinto i motivi di ricorso 8a), 8b) e 8c) (pag 27 Cass).
Indica, quindi, la differenza dovuta nella somma di € 11.341,31.
Inoltre, sempre nel conteggio a pag. 17 il ricorrente, ai fini del calcolo dell'indennità supplementare, riconosciuta in 18 mensilità, utilizza un tallone mensile che però tiene conto di una retribuzione mensile “pesante” di € 7.269,88 senza però alcun dettaglio di calcolo, con l'unica precisazione che la retribuzione tiene conto degli aumenti di cui ai CCNL 2004 e 2008 e una tantum.
Quanto alle differenze a titolo di indennità di preavviso, evidenzia che, ai sensi di quanto previsto dal CCNL dei dirigenti del terziario del 2017 (cfr. art. 39, comma 13: cfr. avv. doc. 93, fasc. di primo grado), l'indennità sostitutiva del preavviso “(…) va assoggettata alla normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del settimo comma del presente articolo, la maturazione del trattamento di fine rapporto e delle ferie nonché, in base all'art. 2121 c.c., la maturazione dei ratei delle mensilità supplementari”.
Indica, quindi, le differenze dovute in € 11.341,31 a titolo di indennità supplementare, in €
4.132,08 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed in 3026,08 l'incidenza del preavviso sul
TFR, per un totale di € 15.779,47 a fronte della somma totale di € 53.321,65 richiesta dal ricorrente.
All'udienza del 18.2.2025, a seguito di ampia discussione delle parti sulla individuazione del corretto tallone retributivo mensile, si è addivenuti, su indicazione della Corte, all'individuazione comune dei criteri da seguire nell'elaborazione di un calcolo congiunto, verbalizzati nei termini seguenti: “invita le parti ad elaborare conteggi condivisi del tallone retributivo mensile partendo dall'ultima retribuzione di cui alla busta paga di agosto 2008 pari ad € 5.852,65 con aggiunta degli aumenti retributivi come indicati in maniera analitica dalla società oltre all'una tantum e ai fringe auto e telefono, da moltiplicarsi per 14 e dividersi per 12 e aggiungendo la retribuzione variabile di € 2.372,81, nonché ai soli fini dell'indennità di preavviso aggiungendo anche l'incidenza delle ferie per € 730,21”.
I conteggi condivisi hanno portato ad individuare in € 11.081,02 (la società indica € 11.082,02) il tallone mensile per il calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso e in € 10.351,81 il tallone mensile per il calcolo dell'indennità supplementare.
Considerato il tallone retributivo come sopra individuato concordemente dalle parti, la società va condannata al pagamento in favore di al pagamento della somma di € Parte_1
24.648,86 a titolo di differenze per indennità sostituiva di preavviso (€ 7.577,10), per indennità supplementare (€ 16.510,49), per incidenza tfr su preavviso (€ 561,27) ( IV motivo in riassunzione).
11 In definitiva, in ragione delle argomentazioni sin qui svolte la società va condannata al pagamento delle seguenti somme di denaro:
- € 9.691,75 a titolo di canone illegittimamente trattenuto (I motivo in riassunzione);
- € 469,13 a titolo di differenze retributive per lavoro svolto in giornate festive (II motivo in riassunzione);
- € 19.629,12 a titolo di aumenti contrattuali riferiti ai CCNL 2004 e 2008 ed € 3.446,08 a titolo di una tantum, (III motivo in riassunzione);
-€ 24.648,86 a titolo di differenze per indennità sostituiva di preavviso (€ 7.577,10), per indennità supplementare (€ 16.510,49), per incidenza tfr su preavviso (€ 561,27) ( IV motivo in riassunzione).
Il tutto oltre interessi legali ex art. 1284, co 1, c.c. e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Quanto agli interessi moratori ex art. 1284, co 4, c.c. chiesti dal ricorrente per la prima volta nell'ambito dei conteggi, la domanda è inammissibile perché non formulata nell'ambito del ricorso originario e in ogni caso è infondata in quanto gli interessi richiesti non maturano sui crediti da lavoro (cfr. Cass. n. 11343/2025).
Ai fini della regolazione delle spese di lite, il Collegio condivide il principio per cui “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato” (cfr. Cass. n.
10245/19; Cass. n. 29202/2020; Cass. n.6151/2024); deve poi tenersi conto del fatto che “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass., 11/11/2024, n. 29056).
Considerato l'esito del giudizio, che ha visto sostanzialmente vincitore, le Parte_1 spese di lite liquidate come da dispositivo ( € 7.000 per il primo grado, € 7.000 per l'appello, €
5.500 per il giudizio in Cassazione, € 5.000 per giudizio di rinvio), in ragione del valore e della natura della controversia, dell'assenza di istruttoria orale, vanno poste a carico della società
. Controparte_1
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PQM
Decidendo in sede di rinvio, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle seguenti somme: € 9.691,75 a titolo di canone di sublocazione;
€ 469,13, a titolo di
[...] differenze retributive per lavoro svolto in giornate festive;
€ 19.629,12 a titolo di aumenti contrattuali riferiti ai CCNL 2004 e 2008; € 3.446,08 a titolo di una tantum;
€ 7.577,10 a titolo differenze indennità sostitutiva del preavviso;
€ 16.510,49 a titolo differenze indennità supplementare;
€ 561,27 a titolo di incidenza tfr su preavviso.
Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Condanna alla rifusione delle spese di tutti gradi e del presente giudizio di rinvio Controparte_1 nella misura di € 24.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Milano 13.5.2025
La Presidente est
IA AR MO
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