TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/11/2025, n. 3225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3225 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
RQ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13446/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPIRITO CLAUDIA, Parte_1 C.F._1 ato in CCA N. 81 a FERRARA presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 CI P.IVA_1
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 4.11.2025.
Motivi della decisione Con ricorso tempestivamente proposto in data 27 settembre 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso in data 12.08.2024 dal Questore della Provincia di Ferrara, notificato il 29 agosto 2024, con cui è stata rigettata la sua domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 10.07.2023 dalla Commissione Territoriale di Bologna, la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'istante, rappresentando come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di attività lavorativa svolta in via continuativa;
nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale. Ha quindi chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
In data 4 ottobre 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Nonostante la regolarità delle notificazioni, il non si è costituito e, pertanto, ne è Controparte_1 stata dichiarata la contumacia (v. provvedime pagina 1 di 5 Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha assegnato la causa al GOP appartenente all'Ufficio del processo il fascicolo per la prosecuzione dell'istruttoria. Quindi la causa è stata successivamente istruita mediante il deposito di ulteriori ed aggiornati documenti e audizione del ricorrente che, all'udienza del 28 ottobre 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: “.. ADR: sto lavorando come muratore presso la società IQRA SRLS di via Matteotti qui a Bologna. Ho la proroga da settembre del contratto di lavoro fino al 31.12.2025. Nei mesi da marzo ad agosto di quest'anno non ho lavorato, giuro, neppure in nero;
mi sono mantenuto con i risparmi che avevo. Prima lavoravo per un'altra società, la Work, che non mi aveva pagato alcune mensilità come ad altri miei colleghi e così abbiamo conciliato e nel 2024 ho ricevuto un assegno di quasi 4mila euro. Il mio capo è pakistano ed era rientrato lì perché c'era meno lavoro. Io lavoro 8 ore al giorno, da lunedì al venerdì. A Settembre ho lavorato solo 14 giorni, la busta-paga di ottobre ancora non l'ho ricevuta. So che all'ora vengo pagato 9 euro circa, non so se netto o lordo. L'avv. Spirito dichiara che provvederà a depositare entro il termine già fissato dal giudice delegante copia della proroga (UNILAV) del contratto di lavoro e delle relative buste-paga e di aver depositato la documentazione afferente all'attività lavorativa precedente con la nota di deposito del 7.1.2025. ADR: la mia salute è ok, grazie. ADR: non ho fatto corsi di italiano, ricordo che nel 2023 ho seguito un corso sulla sicurezza sul lavoro. ADR: vivo a Portomaggiore, in provincia di Ferrara, alla via Giordano Bruno. Vivo con un mio amico connazionale, siamo in due in casa, lui ha il contratto di affitto, io pago a lui direttamente 120,00 euro al mese. Ho intestato, però, a me il contratto per la luce. ADR: anche se lavoro a Bologna e abito in provincia di Ferrara io prendo il treno ogni giorno la mattina e poi la sera, faccio su e giù; poi, ci sono stati i mesi in cui non ho lavorato e sono rimasto a casa. ADR: in Pakistan vivono i miei genitori, precisamente a Gujrat, li sento al telefono. Sono divorziato, ho un figlio di 13 anni che però non posso sentire perché i rapporti con la mia ex-moglie non sono buoni e non mi permette di telefonargli. Mando soldi a casa quando posso, quando lavoro e quindi non ogni mese. Quando ci riesco spedisco dai 300,00 ai 500,00 euro. ADR: io sono partito dal Pakistan nel 2016 e sono stato 5 anni in Grecia dove ho lavorato sempre come muratore poi sono arrivato in Italia nel 2021 e ho presentato la domanda di asilo che però la Questura nel 2022 mi ha rifiutato. Ricordo che avevo un altro difensore e che comunque non ho fatto ricorso in Tribunale. ADR: ho detto tutto, grazie. Voglio dire che nel mio paese sono ricominciate le alluvioni, la casa dei miei genitori si è allagata e sono dovuti andare a stare a casa di mio fratello che vive in un'altra provincia. ADR: non ho mai avuto problemi con la giustizia italiana ....”.
All'esito della suddetta udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, sostituendola con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
*** Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ferrara con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Ebbene, come sopra detto, nel provvedimento impugnato la ha negato il rilascio del titolo CP_1 richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Co territoriale. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il CP_1 parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal provvedimento impugnato in atti, la domanda amministrativa è stata presentata in pagina 2 di 5 data 17.2.2023, ossia, prima dell'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del dl 20/23 convertito con modificazioni dalla l. 50/23; v. doc. 1 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, è indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato qui la propria identità, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni rese in sede giudiziale risulta che il ricorrente, immune da pregiudizi penali (v. in tal senso parere della Ct in atti), è giunto in Italia nel pagina 3 di 5 2021 e ha presentato domanda di protezione internazionale presso la Questura di Ferrara nel gennaio
2022 con la procedura “Dublino”, avendo in precedenza presentato analoga domanda in Grecia;
il 4.3.2022 l'Unità Dublino ha confermato la competenza dello stato italiano a valutare la sua domanda di asilo e con decisione del 13.5.2022 la competente Commissione Territoriale ha rigettato la richiesta. Non risulta che il ricorrente abbia impugnato tale decisione. Con istanza del 17.2.2023 ha successivamente proposto domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata con il provvedimento impugnato. Egli ha iniziato a svolgere regolare attività lavorativa nel 2022 ed ha proseguito nel corso degli anni con continuità; attualmente è assunto con contratto a tempo pieno e determinato con prossima scadenza al 31.12.2025 presso la società IQTA SRLS con sede a Bologna, che gli permette di guadagnare mensilmente circa euro 800. I redditi percepiti nel corso degli anni (euro 5000 circa nel 2022, euro 16.200 circa nel 2023, euro 16.500 circa nel 2024, euro 3200 circa fino all'agosto del 2025) attestano un miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente e gli hanno consentito di reperire un alloggio autonomo presso un immobile di cui risulta conduttore un connazionale, regolare sul territorio nazionale (cfr. comunicazione di ospitalità in atti).
L'inserimento del ricorrente nel contesto nazionale è confermato, inoltre, dallo svolgimento di attività di formazione professionale (cfr. attestato in atti) e da una buona conoscenza della lingua italiana, che, pur in assenza di idonea attestazione, ha dimostrato sostanzialmente di possedere alla luce dello svolgimento della sua audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un mediatore linguistico, come evincibile dal relativo verbale d'udienza in atti.
Sotto altro profilo, non può dubitarsi che alla durata (quattro anni) del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di
pagina 4 di 5 frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Vista la contumacia di parte resistente e considerato che la presente decisione è fondata, nella contumacia di parte resistente, sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla sulle spese di lite. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13446/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPIRITO CLAUDIA, Parte_1 C.F._1 ato in CCA N. 81 a FERRARA presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 CI P.IVA_1
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 4.11.2025.
Motivi della decisione Con ricorso tempestivamente proposto in data 27 settembre 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso in data 12.08.2024 dal Questore della Provincia di Ferrara, notificato il 29 agosto 2024, con cui è stata rigettata la sua domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 10.07.2023 dalla Commissione Territoriale di Bologna, la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'istante, rappresentando come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di attività lavorativa svolta in via continuativa;
nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale. Ha quindi chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
In data 4 ottobre 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Nonostante la regolarità delle notificazioni, il non si è costituito e, pertanto, ne è Controparte_1 stata dichiarata la contumacia (v. provvedime pagina 1 di 5 Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha assegnato la causa al GOP appartenente all'Ufficio del processo il fascicolo per la prosecuzione dell'istruttoria. Quindi la causa è stata successivamente istruita mediante il deposito di ulteriori ed aggiornati documenti e audizione del ricorrente che, all'udienza del 28 ottobre 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: “.. ADR: sto lavorando come muratore presso la società IQRA SRLS di via Matteotti qui a Bologna. Ho la proroga da settembre del contratto di lavoro fino al 31.12.2025. Nei mesi da marzo ad agosto di quest'anno non ho lavorato, giuro, neppure in nero;
mi sono mantenuto con i risparmi che avevo. Prima lavoravo per un'altra società, la Work, che non mi aveva pagato alcune mensilità come ad altri miei colleghi e così abbiamo conciliato e nel 2024 ho ricevuto un assegno di quasi 4mila euro. Il mio capo è pakistano ed era rientrato lì perché c'era meno lavoro. Io lavoro 8 ore al giorno, da lunedì al venerdì. A Settembre ho lavorato solo 14 giorni, la busta-paga di ottobre ancora non l'ho ricevuta. So che all'ora vengo pagato 9 euro circa, non so se netto o lordo. L'avv. Spirito dichiara che provvederà a depositare entro il termine già fissato dal giudice delegante copia della proroga (UNILAV) del contratto di lavoro e delle relative buste-paga e di aver depositato la documentazione afferente all'attività lavorativa precedente con la nota di deposito del 7.1.2025. ADR: la mia salute è ok, grazie. ADR: non ho fatto corsi di italiano, ricordo che nel 2023 ho seguito un corso sulla sicurezza sul lavoro. ADR: vivo a Portomaggiore, in provincia di Ferrara, alla via Giordano Bruno. Vivo con un mio amico connazionale, siamo in due in casa, lui ha il contratto di affitto, io pago a lui direttamente 120,00 euro al mese. Ho intestato, però, a me il contratto per la luce. ADR: anche se lavoro a Bologna e abito in provincia di Ferrara io prendo il treno ogni giorno la mattina e poi la sera, faccio su e giù; poi, ci sono stati i mesi in cui non ho lavorato e sono rimasto a casa. ADR: in Pakistan vivono i miei genitori, precisamente a Gujrat, li sento al telefono. Sono divorziato, ho un figlio di 13 anni che però non posso sentire perché i rapporti con la mia ex-moglie non sono buoni e non mi permette di telefonargli. Mando soldi a casa quando posso, quando lavoro e quindi non ogni mese. Quando ci riesco spedisco dai 300,00 ai 500,00 euro. ADR: io sono partito dal Pakistan nel 2016 e sono stato 5 anni in Grecia dove ho lavorato sempre come muratore poi sono arrivato in Italia nel 2021 e ho presentato la domanda di asilo che però la Questura nel 2022 mi ha rifiutato. Ricordo che avevo un altro difensore e che comunque non ho fatto ricorso in Tribunale. ADR: ho detto tutto, grazie. Voglio dire che nel mio paese sono ricominciate le alluvioni, la casa dei miei genitori si è allagata e sono dovuti andare a stare a casa di mio fratello che vive in un'altra provincia. ADR: non ho mai avuto problemi con la giustizia italiana ....”.
All'esito della suddetta udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, sostituendola con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
*** Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ferrara con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Ebbene, come sopra detto, nel provvedimento impugnato la ha negato il rilascio del titolo CP_1 richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Co territoriale. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il CP_1 parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal provvedimento impugnato in atti, la domanda amministrativa è stata presentata in pagina 2 di 5 data 17.2.2023, ossia, prima dell'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del dl 20/23 convertito con modificazioni dalla l. 50/23; v. doc. 1 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, è indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato qui la propria identità, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni rese in sede giudiziale risulta che il ricorrente, immune da pregiudizi penali (v. in tal senso parere della Ct in atti), è giunto in Italia nel pagina 3 di 5 2021 e ha presentato domanda di protezione internazionale presso la Questura di Ferrara nel gennaio
2022 con la procedura “Dublino”, avendo in precedenza presentato analoga domanda in Grecia;
il 4.3.2022 l'Unità Dublino ha confermato la competenza dello stato italiano a valutare la sua domanda di asilo e con decisione del 13.5.2022 la competente Commissione Territoriale ha rigettato la richiesta. Non risulta che il ricorrente abbia impugnato tale decisione. Con istanza del 17.2.2023 ha successivamente proposto domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata con il provvedimento impugnato. Egli ha iniziato a svolgere regolare attività lavorativa nel 2022 ed ha proseguito nel corso degli anni con continuità; attualmente è assunto con contratto a tempo pieno e determinato con prossima scadenza al 31.12.2025 presso la società IQTA SRLS con sede a Bologna, che gli permette di guadagnare mensilmente circa euro 800. I redditi percepiti nel corso degli anni (euro 5000 circa nel 2022, euro 16.200 circa nel 2023, euro 16.500 circa nel 2024, euro 3200 circa fino all'agosto del 2025) attestano un miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente e gli hanno consentito di reperire un alloggio autonomo presso un immobile di cui risulta conduttore un connazionale, regolare sul territorio nazionale (cfr. comunicazione di ospitalità in atti).
L'inserimento del ricorrente nel contesto nazionale è confermato, inoltre, dallo svolgimento di attività di formazione professionale (cfr. attestato in atti) e da una buona conoscenza della lingua italiana, che, pur in assenza di idonea attestazione, ha dimostrato sostanzialmente di possedere alla luce dello svolgimento della sua audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un mediatore linguistico, come evincibile dal relativo verbale d'udienza in atti.
Sotto altro profilo, non può dubitarsi che alla durata (quattro anni) del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di
pagina 4 di 5 frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Vista la contumacia di parte resistente e considerato che la presente decisione è fondata, nella contumacia di parte resistente, sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla sulle spese di lite. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
pagina 5 di 5