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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/11/2025, n. 2767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2767 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. AN Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.617/2023 R.G.
tra
nella qualità di amministratrice di sostegno della madre , rapp.ta Parte_1 Parte_2
e difesa dall' Avv. Antonio Natale come da procura speciale a margine del ricorso
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Fabrizia Florio come da procura CP_1 generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.01.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso che la madre era titolare di pensione cat. IO n. 60061019, di pensione cat. SO n. 20070276, di pensione cat. INVCIV
n.07029954 trasformata in assegno sociale al raggiungimento del requisito anagrafico e di pensione CP_ INVCIV - indennità di accompagnamento, deduceva che la madre aveva ricevuto dall' in data Pt_2
03.03.2021, una richiesta di restituzione avente ad oggetto la somma di euro € 749,70 corrispondente ad importi riscossi a titolo di assegno sociale dal gennaio 2021 a febbraio 2021, asseritamente non spettanti per superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge per l'ottenimento della predetta prestazione assistenziale.
Ritenendo illegittimo il provvedimento di rideterminazione della prestazione INVICIV n.07029954, CP_ chiedeva accertarsi l'irripetibilità della somma oggetto di recupero, con condanna dell' al pagamento di quanto già eventualmente trattenuto oltre alle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
La questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, secondo cui: “In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Nel caso di specie, dal provvedimento amministrativo inviato dall' si evince che l'indebito oggetto CP_1 di recupero trae origine dal ritenuto superamento del limite reddituale previsto per l'erogazione dell'assegno sociale.
Ciò posto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità
(sintetizzato, ancora di recente nella sentenza Cass. n. 26036/2019), tale per cui “in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale” (Cass. n. 19638/2015; n.
8970/2014; n. 1446/2008; n. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte” (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge,
D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”, senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità”.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta
(Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n.
5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui la Corte di
Cassazione ha affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Quanto al caso di specie, ai sensi dell'art.3, commi 6 e 7, della legge n.335/95, "Con effetto dal 1° gennaio
1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale».
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale….".
Tanto premesso, si rileva che l' ha attivato la procedura per il recupero della prestazione CP_1 assistenziale erogata per il periodo da gennaio 2021 a febbraio 2021, deducendo il superamento del limite reddituale previsto dalla legge per l'ottenimento dell'assegno sociale.
Ciò posto, il limite reddituale coniugale previsto per l'erogazione dell'assegno sociale era pari ad €
11.778,00 per l'anno 2018.
Secondo quanto risulta dagli atti di causa, il reddito coniugale della sig. per l'anno 2018 era pari ad Pt_2
€ 23.754 (ovvero € 12.006 per la sig. ed € 11.748 per il coniuge ), Parte_2 Persona_1 superiore al limite reddituale richiesto dalla legge per la concessione della prestazione in oggetto.
Tuttavia, nella specie, non emergono elementi concreti sulla scorta dei quali affermare il dolo del pensionato, al quale non può addebitarsi di aver occultato una parte dei propri redditi.
Alla luce delle suesposte considerazioni, non ravvisandosi una situazione di dolo, deve ritenersi la irripetibilità dei ratei di pensione cat. INVCIV n. 07029954, con condanna dell' a restituire quanto CP_1 già eventualmente recuperato a tale titolo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 749,70 a titolo di ratei di pensione cat. INVCIV n. 07029954, con condanna dell' a restituire quanto già eventualmente recuperato a tale titolo;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 500,00 CP_1 oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione.
Lecce, 12.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to AN Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. AN Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.617/2023 R.G.
tra
nella qualità di amministratrice di sostegno della madre , rapp.ta Parte_1 Parte_2
e difesa dall' Avv. Antonio Natale come da procura speciale a margine del ricorso
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Fabrizia Florio come da procura CP_1 generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.01.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso che la madre era titolare di pensione cat. IO n. 60061019, di pensione cat. SO n. 20070276, di pensione cat. INVCIV
n.07029954 trasformata in assegno sociale al raggiungimento del requisito anagrafico e di pensione CP_ INVCIV - indennità di accompagnamento, deduceva che la madre aveva ricevuto dall' in data Pt_2
03.03.2021, una richiesta di restituzione avente ad oggetto la somma di euro € 749,70 corrispondente ad importi riscossi a titolo di assegno sociale dal gennaio 2021 a febbraio 2021, asseritamente non spettanti per superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge per l'ottenimento della predetta prestazione assistenziale.
Ritenendo illegittimo il provvedimento di rideterminazione della prestazione INVICIV n.07029954, CP_ chiedeva accertarsi l'irripetibilità della somma oggetto di recupero, con condanna dell' al pagamento di quanto già eventualmente trattenuto oltre alle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
La questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, secondo cui: “In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Nel caso di specie, dal provvedimento amministrativo inviato dall' si evince che l'indebito oggetto CP_1 di recupero trae origine dal ritenuto superamento del limite reddituale previsto per l'erogazione dell'assegno sociale.
Ciò posto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità
(sintetizzato, ancora di recente nella sentenza Cass. n. 26036/2019), tale per cui “in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale” (Cass. n. 19638/2015; n.
8970/2014; n. 1446/2008; n. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte” (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge,
D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”, senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità”.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta
(Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n.
5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui la Corte di
Cassazione ha affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Quanto al caso di specie, ai sensi dell'art.3, commi 6 e 7, della legge n.335/95, "Con effetto dal 1° gennaio
1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale».
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale….".
Tanto premesso, si rileva che l' ha attivato la procedura per il recupero della prestazione CP_1 assistenziale erogata per il periodo da gennaio 2021 a febbraio 2021, deducendo il superamento del limite reddituale previsto dalla legge per l'ottenimento dell'assegno sociale.
Ciò posto, il limite reddituale coniugale previsto per l'erogazione dell'assegno sociale era pari ad €
11.778,00 per l'anno 2018.
Secondo quanto risulta dagli atti di causa, il reddito coniugale della sig. per l'anno 2018 era pari ad Pt_2
€ 23.754 (ovvero € 12.006 per la sig. ed € 11.748 per il coniuge ), Parte_2 Persona_1 superiore al limite reddituale richiesto dalla legge per la concessione della prestazione in oggetto.
Tuttavia, nella specie, non emergono elementi concreti sulla scorta dei quali affermare il dolo del pensionato, al quale non può addebitarsi di aver occultato una parte dei propri redditi.
Alla luce delle suesposte considerazioni, non ravvisandosi una situazione di dolo, deve ritenersi la irripetibilità dei ratei di pensione cat. INVCIV n. 07029954, con condanna dell' a restituire quanto CP_1 già eventualmente recuperato a tale titolo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 749,70 a titolo di ratei di pensione cat. INVCIV n. 07029954, con condanna dell' a restituire quanto già eventualmente recuperato a tale titolo;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 500,00 CP_1 oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione.
Lecce, 12.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to AN Basta)