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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/12/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: LA DE CE Presidente estensore Federica Girfatti CE Claudia Ummarino CE, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 2563 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata ad [...] il [...], parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 DI COSTANZO GIOVANNI, come da procura in atti;
e nato ad [...] il [...], parte rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. DI COSTANZO GIOVANNI, come da procura in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche da loro Parte_1 Controparte_1 sottoscritto, in data 14/10/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 28/10/1999, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Acerra (atto n. 271, parte 2, serie A, anno 1999). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio sono nati figli ( nato a [...] il [...]), le parti hanno Per_1 indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) I coniugi chiedono di pronunciarsi la separazione personale e di essere Parte_2 autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto. Ordinando al Comune di Acerra di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio n.271 parte II, serie A, anno 1999 registri dell'ufficiale dello stato civile del Comune di Acerra;
2) La Sig.ra rinuncia ad ogni forma di mantenimento nei suoi confronti a carico del Parte_1 marito e sposterà altrove la sua residenza”. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 2563 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Acerra (atto n. 271, parte 2, serie A, anno
1999) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Acerra per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 19/12/2025
Il Presidente estensore
LA DE CE