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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/11/2025, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1379/2021 R.G., vertente tra:
TRA
C.F. 1 rappresentato e difeso dagli avvocati Parte 1 C.F.
CC NO ed NT Di LE, elettivamente domiciliato presso lo studio del promo giusta mandato in atti;
ATTORE
E
C.F. C.F. 2 " in proprio e quale Controparte 1
amministratrice del Condominio "Il Sorriso" di Tursi, Via Roma n.4/C, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Labriola, con studio in Policoro, elettivamente domiciliata in Potenza, presso lo studio dell'avv. Francesca Sassano, come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Parte 1 conveniva in giudizio [...]Con atto di citazione, ritualmente notificato,
Controparte 1 in proprio e quale amministratrice del condominio "Il Sorriso " di Tursi, domandandone, previo accertamento dell'espletamento di tutte le prestazioni professionali rese dall'attore sino alla data delle intervenute dimissioni, la condanna al pagamento del residuo credito professionale, da liquidare, al netto dei pagamenti già eseguiti, in € 48,173,87 oltre Cassa ed IVA ove e se dovuti, o nella diversa, maggiore e minore somma, che fosse risultata di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda, l'attore allegava: che la convenuta, anche nella qualità di amministratrice del condominio “Il Sorriso” di Tursi sito in Via Roma 4/C, della quale ella era comproprietaria unitamente al fratello Persona 1 gli aveva conferito incarico professionale avente ad oggetto “redazione del progetto architettonico, calcolo strutturale e calcolo geotecnico, assistenza ai contrarti di appalto, direzione lavori, assistenza al collaudo, misura e contabilità dell'intervento di adeguamento sismico"; che egli regolarmente espletava l'incarico di cui all'intervenuto conferimento, oltre alle ulteriori prestazioni professionali che gli erano conferite in corso d'opera, puntualmente indicate, in dettaglio, nell'atto introduttivo;
che, a fronte dell'attività professionale resa, aveva ricevuto solo pagamenti in acconto per complessivi € 35.934,93 come da fatture depositate in giudizio;
che residuava un credito di € 48.173,87 oltre IVA e Cassa, dovendosi stimare il dovuto, in base al contratto ed alle vigenti tariffe professionali di cui al D.M. 17.6.2016, in €
84.108,80; che egli aveva rassegnato le proprie dimissioni a causa di un anomalo andamento del cantiere e di sospensioni arbitrarie dei lavori il 25.8.2020; che aveva provveduto e redigere lo stato di consistenza per l'avvicendamento nella carica di direttore dei lavori, che avveniva il 3.9.2020; che, malgrado solleciti ed avvio di procedura di negoziazione assistita, il credito era rimasto insoddisfatto.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, che eccepiva, in via preliminare il mancato espletamento della procedura di mediazione, contrattualmente convenuta tra le parti nella lettera di incarico e, di conseguenza, l'improcedibilità della domanda in giudizio;
nel merito, la parte contestava l'ammontare del dovuto, non avendo il professionista allegato alcun visto di congruità della parcella.
La convenuta eccepiva, inoltre, che ella aveva anche trasmesso un piano di rientro per la somma complessiva di € 13.354,69 e domandava espletarsi CTU per l'accertamento del residuo, ed eventuale credito.
Nella prima memoria 183 c.p.c, la parte convenuta precisava che il professionista aveva violato la norma del codice deontologico degli ingegneri, in forza della quale il primo avrebbe dovuto comunicare eventuali circostanze dalle quali avrebbe potuto derivare il compenso inziale pattuito, indicando l'entità della variazione, e ribadiva la necessità di nomina di un CTU, precisando che alcune prestazioni erano state rese senza alcun accordo scritto tra le parti e che parte di esse rientravano in quelle dovute in forza del precedente conferimento.
La causa, per la quale il giudice disponeva l'espletamento della mediazione convenuta contrattualmente tra le parti, era poi istruita mediante acquisizioni documentali.
Con ordinanza del 21.2.2023 era emessa ordinanza di pagamento ex art. 186 bis c.p.c. per la somma della quale la convenuta si era dichiarata debitrice, di € 13.354,69.
Espletata la CTU richiesta anche dalle parti, la causa era riservata a sentenza con termini 190 c.p.c. all'udienza del 16.7.2025.
La domanda dell'attore è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni e nei limiti che di seguito si esplicitano.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione contrattualmente prevista all'art. 8 della lettera di incarico del 27.10.2018 sottoscritta dalle parti, la quale peraltro prevede anche la competenza, per ogni controversia, del Tribunale di Potenza, correttamente adito dal professionista.
Ed infatti, l'art. 5 sexies del D.Lg.s 28/2010 anche prima della riforma di cui al D.Lg.s 149/2022 prevede che: "1. Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2....". (analoga norma era prevista nella formulazione previgente all'art. 5 del citato d.lgs.)
Quanto al profilo processuale, si ritiene corretta l'evocazione in giudizio del condominio in persona della sua amministratrice, e della stessa anche in proprio.
L'esistenza del condominio – del quale farebbero parte la amministratrice ed il fratello- in persona della sua amministratrice, non viene contestata dalla parte convenuta, sebbene nell'incarico di cui alla lettera del 27.10.2018 ( e non 2021 come in citazione) si faccia riferimento non al condominio, ma in linea generale, all'immobile sito in Tursi alla Via Roma 4/C iscritto in catasto al foglio 41, particella
305.
Ovviamente, ferma restante la legittimazione dell'amministratore, va ribadito il carattere parziario della responsabilità dei condomini per le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio, dall'amministratore, in base al principio generale per il quale “in riferimento alle obbligazioni assunte dall' amministratore, o comunque, nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli suoi componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie". (cfr. nei principi Cass. S.U. 9148/2008)
Nel merito, il creditore ha depositato documentazione completa dalla quale si evince che egli ha espletato non solo tutte le attività convenute nella lettera di incarico del 27.10.2018, ma anche tutte le ulteriori attività professionali indicate in citazione.
In particolare, è documentato anche come il medesimo professionista abbia redatto un progetto ulteriore per la ottenuta perizia di variante e curato la pratica non contemplata in contratto-
-
"Sismabonus" per l'ottenimento di sgravio fiscale, oltre che relazione di ultimazione della struttura, debitamente trasmessa alle autorità competenti. Inconferente è l'eccezione relativa alla mancanza di forma scritta per le ulteriori attività espletate, stante la non necessità che il contratto d'opera professionale sia redatto per iscritto, laddove si rileva, altresì, come, all'art. 8 della originaria lettera di incarico, le parti demandassero ad eventuale e successivo "accordo” eventuali incarichi aggiuntivi, senza prevedere, contestualmente, alcun vincolo di forma.
Le opere eseguite risultano peraltro dalla redazione, da parte dell'attore, di relazione sullo stato di consistenza delle opere, peraltro essendovi in atti anche SAL.
Va rilevato, in ordine ai criteri di quantificazione dei compensi residui, che la lettera di incarico prevedeva, per la parte della prestazione professionale ivi conferita, un criterio di determinazione del compenso, pari al 10%, oltre spese accessorie, dell'importo dei lavori contabilizzati a consuntivo 66
lordo revisionato non ribassato" e che, per le atre attività eventualmente commissionate, le parti avrebbero determinato i compensi con diverso e separato accordo, richiamando anche, per quanto non previsto, alle norme del codice civile ed all'ordinamento professionale. (cfr. art. 3 della letta di incarico sottoscritta)
Inoltre, in tema di contratto d'opera professionale, l'art. 2233 c.c. prevede che, se il compenso non è convenuto tra le parti, esso va determinato secondo le tariffe o gli usi e, in mancanza, dal giudice.
In citazione, correttamente, il professionista ha richiamato, oltre al contratto, il d.m. 17.6.2016 di approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attivita' di progettazione e alle attivita' di cui all'art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice dei contratti pubblici>>.
Il CTU nominato, ing. Controparte 2 , sulla scorta degli atti e della contabilità dei lavori depositati in atti dall'attore, facendo applicazione dei criteri della lettera di incarico ed ai parametri ivi richiamati, nonché delle tariffe professionali vigenti all'epoca di esecuzione dell'incarico, ed in base alla contabilizzazione dei lavori come emergenti dai SAL e dalla relazione sullo stato di consistenza delle opere, precedente alle dimissioni del professionista, alla fine recependo anche i rilievi del CTP di parte attrice sulla sottostima di alcune voci nella bozza di elaborato ( segnatamente in relazione alla incidenza di diverse categorie di lavori nella realizzata variante progettuale), ha accertato che all'attore, in relazione a tutte le attività espletate e documentate, spetta la somma aggiuntiva di € 43.693,91. (cfr. relazione depositata e allegato 13 contenenti le conclusioni definitive e gli atti esaminati)
La somma predetta, tuttavia, tiene conto solo degli importi ricevuti dal professionista prima della introduzione del giudizio, con la conseguenza che, dalla somma predetta, indicata al netto degli accessori di legge, come per legge dovuti, dovrà essere detratta la somma, che l'attore dichiara di avere ricevuto, di € 13.354,69 di cui all'ordinanza di pagamento emessa in corso di causa. (somma netta €
30.339,22) Pertanto e come domandato, mancando domanda di pagamento degli interessi, la parte convenuta, ovvero il Condominio, in persona della sua amministratrice, va condannata al pagamento in favore dell'attore, della somma lorda di € 43,693,91 oltre accessori, Cassa ed IVA. ( al netto della somma versata in corso di causa il netto dovuto è di € 30.339,22).
Quanto, invece, alla responsabilità della stessa, in proprio e quale condomina, in proprio vanno richiamati i principi generali di cui alla sentenza Cass. S.U. n. 9148/2008, dovendosene affermare la responsabilità pro quota.
La parte convenuta, soccombente, va condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 5.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive, queste liquidate in
€ 545,00, importo determinato in base: al valore della causa, alle attività processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione ed decisionale) ed ai criteri tariffari di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i., questi applicati in somma sostanzialmente intermedia tra minimi e medi di tariffa, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Va rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. in difetto di allegazioni specifiche e prova a sostegno, e considerato che, in ogni caso, la somma dovuta è inferiore, per come accertata dal CTU, a quella domandata in citazione. (sul tema cfr. n. 15629/2010, n. 21798/2015)
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico della parte convenuta. ( sul tema cfr. Cass. nn. 15629/2010, 21798/2015)
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1
in proprio e quale amministratore del condominio "Il nei confronti di Controparte 1
Sorriso❞ di Tursi, ogni altra deduzione, domanda ed eccezione disattesa:
Accoglie la domanda dell'attore e, accertato il residuo debito del Condominio in € 43,693,91 oltre
Cassa ed IVA, condanna la parte convenuta al pagamento della somma di € 30.339,22, oltre Cassa ed IVA, accertando la responsabilità, pro quota, del debito in capo a Controparte 1 in
proprio, nei termini e secondo i criteri di cui in parte motiva;
Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive, queste liquidate in € 545,00;
Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico della parte convenuta.
Potenza 15.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1379/2021 R.G., vertente tra:
TRA
C.F. 1 rappresentato e difeso dagli avvocati Parte 1 C.F.
CC NO ed NT Di LE, elettivamente domiciliato presso lo studio del promo giusta mandato in atti;
ATTORE
E
C.F. C.F. 2 " in proprio e quale Controparte 1
amministratrice del Condominio "Il Sorriso" di Tursi, Via Roma n.4/C, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Labriola, con studio in Policoro, elettivamente domiciliata in Potenza, presso lo studio dell'avv. Francesca Sassano, come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Parte 1 conveniva in giudizio [...]Con atto di citazione, ritualmente notificato,
Controparte 1 in proprio e quale amministratrice del condominio "Il Sorriso " di Tursi, domandandone, previo accertamento dell'espletamento di tutte le prestazioni professionali rese dall'attore sino alla data delle intervenute dimissioni, la condanna al pagamento del residuo credito professionale, da liquidare, al netto dei pagamenti già eseguiti, in € 48,173,87 oltre Cassa ed IVA ove e se dovuti, o nella diversa, maggiore e minore somma, che fosse risultata di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda, l'attore allegava: che la convenuta, anche nella qualità di amministratrice del condominio “Il Sorriso” di Tursi sito in Via Roma 4/C, della quale ella era comproprietaria unitamente al fratello Persona 1 gli aveva conferito incarico professionale avente ad oggetto “redazione del progetto architettonico, calcolo strutturale e calcolo geotecnico, assistenza ai contrarti di appalto, direzione lavori, assistenza al collaudo, misura e contabilità dell'intervento di adeguamento sismico"; che egli regolarmente espletava l'incarico di cui all'intervenuto conferimento, oltre alle ulteriori prestazioni professionali che gli erano conferite in corso d'opera, puntualmente indicate, in dettaglio, nell'atto introduttivo;
che, a fronte dell'attività professionale resa, aveva ricevuto solo pagamenti in acconto per complessivi € 35.934,93 come da fatture depositate in giudizio;
che residuava un credito di € 48.173,87 oltre IVA e Cassa, dovendosi stimare il dovuto, in base al contratto ed alle vigenti tariffe professionali di cui al D.M. 17.6.2016, in €
84.108,80; che egli aveva rassegnato le proprie dimissioni a causa di un anomalo andamento del cantiere e di sospensioni arbitrarie dei lavori il 25.8.2020; che aveva provveduto e redigere lo stato di consistenza per l'avvicendamento nella carica di direttore dei lavori, che avveniva il 3.9.2020; che, malgrado solleciti ed avvio di procedura di negoziazione assistita, il credito era rimasto insoddisfatto.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, che eccepiva, in via preliminare il mancato espletamento della procedura di mediazione, contrattualmente convenuta tra le parti nella lettera di incarico e, di conseguenza, l'improcedibilità della domanda in giudizio;
nel merito, la parte contestava l'ammontare del dovuto, non avendo il professionista allegato alcun visto di congruità della parcella.
La convenuta eccepiva, inoltre, che ella aveva anche trasmesso un piano di rientro per la somma complessiva di € 13.354,69 e domandava espletarsi CTU per l'accertamento del residuo, ed eventuale credito.
Nella prima memoria 183 c.p.c, la parte convenuta precisava che il professionista aveva violato la norma del codice deontologico degli ingegneri, in forza della quale il primo avrebbe dovuto comunicare eventuali circostanze dalle quali avrebbe potuto derivare il compenso inziale pattuito, indicando l'entità della variazione, e ribadiva la necessità di nomina di un CTU, precisando che alcune prestazioni erano state rese senza alcun accordo scritto tra le parti e che parte di esse rientravano in quelle dovute in forza del precedente conferimento.
La causa, per la quale il giudice disponeva l'espletamento della mediazione convenuta contrattualmente tra le parti, era poi istruita mediante acquisizioni documentali.
Con ordinanza del 21.2.2023 era emessa ordinanza di pagamento ex art. 186 bis c.p.c. per la somma della quale la convenuta si era dichiarata debitrice, di € 13.354,69.
Espletata la CTU richiesta anche dalle parti, la causa era riservata a sentenza con termini 190 c.p.c. all'udienza del 16.7.2025.
La domanda dell'attore è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni e nei limiti che di seguito si esplicitano.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione contrattualmente prevista all'art. 8 della lettera di incarico del 27.10.2018 sottoscritta dalle parti, la quale peraltro prevede anche la competenza, per ogni controversia, del Tribunale di Potenza, correttamente adito dal professionista.
Ed infatti, l'art. 5 sexies del D.Lg.s 28/2010 anche prima della riforma di cui al D.Lg.s 149/2022 prevede che: "1. Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2....". (analoga norma era prevista nella formulazione previgente all'art. 5 del citato d.lgs.)
Quanto al profilo processuale, si ritiene corretta l'evocazione in giudizio del condominio in persona della sua amministratrice, e della stessa anche in proprio.
L'esistenza del condominio – del quale farebbero parte la amministratrice ed il fratello- in persona della sua amministratrice, non viene contestata dalla parte convenuta, sebbene nell'incarico di cui alla lettera del 27.10.2018 ( e non 2021 come in citazione) si faccia riferimento non al condominio, ma in linea generale, all'immobile sito in Tursi alla Via Roma 4/C iscritto in catasto al foglio 41, particella
305.
Ovviamente, ferma restante la legittimazione dell'amministratore, va ribadito il carattere parziario della responsabilità dei condomini per le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio, dall'amministratore, in base al principio generale per il quale “in riferimento alle obbligazioni assunte dall' amministratore, o comunque, nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli suoi componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie". (cfr. nei principi Cass. S.U. 9148/2008)
Nel merito, il creditore ha depositato documentazione completa dalla quale si evince che egli ha espletato non solo tutte le attività convenute nella lettera di incarico del 27.10.2018, ma anche tutte le ulteriori attività professionali indicate in citazione.
In particolare, è documentato anche come il medesimo professionista abbia redatto un progetto ulteriore per la ottenuta perizia di variante e curato la pratica non contemplata in contratto-
-
"Sismabonus" per l'ottenimento di sgravio fiscale, oltre che relazione di ultimazione della struttura, debitamente trasmessa alle autorità competenti. Inconferente è l'eccezione relativa alla mancanza di forma scritta per le ulteriori attività espletate, stante la non necessità che il contratto d'opera professionale sia redatto per iscritto, laddove si rileva, altresì, come, all'art. 8 della originaria lettera di incarico, le parti demandassero ad eventuale e successivo "accordo” eventuali incarichi aggiuntivi, senza prevedere, contestualmente, alcun vincolo di forma.
Le opere eseguite risultano peraltro dalla redazione, da parte dell'attore, di relazione sullo stato di consistenza delle opere, peraltro essendovi in atti anche SAL.
Va rilevato, in ordine ai criteri di quantificazione dei compensi residui, che la lettera di incarico prevedeva, per la parte della prestazione professionale ivi conferita, un criterio di determinazione del compenso, pari al 10%, oltre spese accessorie, dell'importo dei lavori contabilizzati a consuntivo 66
lordo revisionato non ribassato" e che, per le atre attività eventualmente commissionate, le parti avrebbero determinato i compensi con diverso e separato accordo, richiamando anche, per quanto non previsto, alle norme del codice civile ed all'ordinamento professionale. (cfr. art. 3 della letta di incarico sottoscritta)
Inoltre, in tema di contratto d'opera professionale, l'art. 2233 c.c. prevede che, se il compenso non è convenuto tra le parti, esso va determinato secondo le tariffe o gli usi e, in mancanza, dal giudice.
In citazione, correttamente, il professionista ha richiamato, oltre al contratto, il d.m. 17.6.2016 di approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attivita' di progettazione e alle attivita' di cui all'art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice dei contratti pubblici>>.
Il CTU nominato, ing. Controparte 2 , sulla scorta degli atti e della contabilità dei lavori depositati in atti dall'attore, facendo applicazione dei criteri della lettera di incarico ed ai parametri ivi richiamati, nonché delle tariffe professionali vigenti all'epoca di esecuzione dell'incarico, ed in base alla contabilizzazione dei lavori come emergenti dai SAL e dalla relazione sullo stato di consistenza delle opere, precedente alle dimissioni del professionista, alla fine recependo anche i rilievi del CTP di parte attrice sulla sottostima di alcune voci nella bozza di elaborato ( segnatamente in relazione alla incidenza di diverse categorie di lavori nella realizzata variante progettuale), ha accertato che all'attore, in relazione a tutte le attività espletate e documentate, spetta la somma aggiuntiva di € 43.693,91. (cfr. relazione depositata e allegato 13 contenenti le conclusioni definitive e gli atti esaminati)
La somma predetta, tuttavia, tiene conto solo degli importi ricevuti dal professionista prima della introduzione del giudizio, con la conseguenza che, dalla somma predetta, indicata al netto degli accessori di legge, come per legge dovuti, dovrà essere detratta la somma, che l'attore dichiara di avere ricevuto, di € 13.354,69 di cui all'ordinanza di pagamento emessa in corso di causa. (somma netta €
30.339,22) Pertanto e come domandato, mancando domanda di pagamento degli interessi, la parte convenuta, ovvero il Condominio, in persona della sua amministratrice, va condannata al pagamento in favore dell'attore, della somma lorda di € 43,693,91 oltre accessori, Cassa ed IVA. ( al netto della somma versata in corso di causa il netto dovuto è di € 30.339,22).
Quanto, invece, alla responsabilità della stessa, in proprio e quale condomina, in proprio vanno richiamati i principi generali di cui alla sentenza Cass. S.U. n. 9148/2008, dovendosene affermare la responsabilità pro quota.
La parte convenuta, soccombente, va condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 5.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive, queste liquidate in
€ 545,00, importo determinato in base: al valore della causa, alle attività processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione ed decisionale) ed ai criteri tariffari di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i., questi applicati in somma sostanzialmente intermedia tra minimi e medi di tariffa, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Va rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. in difetto di allegazioni specifiche e prova a sostegno, e considerato che, in ogni caso, la somma dovuta è inferiore, per come accertata dal CTU, a quella domandata in citazione. (sul tema cfr. n. 15629/2010, n. 21798/2015)
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico della parte convenuta. ( sul tema cfr. Cass. nn. 15629/2010, 21798/2015)
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1
in proprio e quale amministratore del condominio "Il nei confronti di Controparte 1
Sorriso❞ di Tursi, ogni altra deduzione, domanda ed eccezione disattesa:
Accoglie la domanda dell'attore e, accertato il residuo debito del Condominio in € 43,693,91 oltre
Cassa ed IVA, condanna la parte convenuta al pagamento della somma di € 30.339,22, oltre Cassa ed IVA, accertando la responsabilità, pro quota, del debito in capo a Controparte 1 in
proprio, nei termini e secondo i criteri di cui in parte motiva;
Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive, queste liquidate in € 545,00;
Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico della parte convenuta.
Potenza 15.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro