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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/07/2025, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9682/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies, co. III, cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9682/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARENA Parte_1 C.F._1 MARCO (C.F. ), con elezione di domicilio in VIA STRADIVARI N. 19 C.F._2 FIRENZE, presso il difensore avv. ARENA MARCO
PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI ROCCO MARIA (C.F. CP_1 P.IVA_1
), con studio in Prato Via Q. Baldinucci n.10, con elezione di domicilio presso C.F._3 il difensore avv. DI ROCCO MARIA
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo-Riconvenzionale per la risoluzione della fornitura oggetto di ingiunzione.
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 26.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto del contendere e svolgimento del giudizio pagina 1 di 9 Si controverte in ordine al decreto ingiuntivo n. 1708/2034, mediante il quale l'intestato
Tribunale di Firenze ha condannato il sig. al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della somma di €. 10.370,00, oltre interessi e spese del monitorio, a saldo degli arredi, realizzati su misura da su commissione del per le due unità abitative di proprietà di CP_1 Parte_1 quest'ultimo.
raggiunto dalla notifica di detto decreto ingiuntivo, ritenendolo ingiusto, ha Parte_1 incardinato il presente giudizio di opposizione, al fine di ottenere la revoca di detto decreto ingiuntivo.
L'ingiunto, qualificando il rapporto intercorso con la creditrice opposta come CP_1 contratto d'opera, nell'atto di citazione in opposizione, ha eccepito in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda monitoria per l'omesso esperimento della procedura di mediazione ex art. 5 D.L.vo 28/2010 e nel merito la mancata prova e la non debenza del credito preteso dall'opposta.
Nell'atto di opposizione, in via riconvenzionale, ha domandato la pronuncia di Parte_1 risoluzione del rapporto intercorso con e il conseguente risarcimento del danno, in ragione CP_1 dell'asserito grave inadempimento dell'opposta, per il ritardo e la mancata consegna di taluni mobili commissionati.
L'opposta si è costituita in giudizio, al fine di contestare l'infondatezza CP_1 dell'opposizione e della domanda riconvenzionale nella stessa contenuta ed ottenere pertanto la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività, con vittoria di spese di lite e condanna ex art. 96 cpc della parte opponente.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, l'ingiunto ha Parte_1 provveduto a corrispondere alla creditrice opposta la somma precettata di €. 12.051,84. CP_1
La causa viene ora in decisione ex art 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni come precisate all'udienza del 26.06.2025, istruita dalle parti mediante deposito di atti e documenti e con assunzione della prova testimoniale dedotta dalla parte opposta.
2. Sul riparto degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Preliminarmente, non è forse inutile ricordare che, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quale quello che ci occupa, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, ove, in ossequio al criterio generale di riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., il convenuto opposto ricopre il ruolo di attore in senso sostanziale, ed è pertanto onerato della prova dei fatti costitutivi del credito preteso;
l'attore opponente riveste di contro il ruolo di convenuto in senso sostanziale, e, pertanto, ha l'onere di provare i fatti estintivi/modificativi dell'altrui diritto (ex plurimis Cass. 6421/2003; Cass. n. 24815/2005; Cass. n. 25857/2011).
pagina 2 di 9 Giova anche ricordare che, nel giudizio di opposizione, il giudice non deve poi limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata legittimamente emessa, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore-parte convenuta opposta.
In punto di oneri probatori, nel caso, merita anche ricordare, il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, chi agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al contraente convenuto in risoluzione provare di aver esattamente adempiuto (cfr. ex multis, Cass. S.U. 13533 del 2001, Cass. 3472. 2008, Cass, n. 8736.2014).
Va inoltre ricordato che uguale criterio di riparto dell'onere probatorio, va applicato anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il debitore convenuto per l'adempimento, (la risoluzione o il risarcimento del danno) si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c..
In tal caso, difatti, entrambe le parti contrattuali hanno l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere o dell'eccezione, sicché, come il creditore che agisca per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, l'eccepiente ex art. 1460 c.c. deve provare il fatto costitutivo dell'eccezione, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.
3. Sull'eccezione di improcedibilità del giudizio, la qualificazione giuridica del rapporto intercorso fra le parti e l'inapplicabilità della Legge sulla Mediazione
Venendo al caso concreto, va subito disattesa l'eccezione d'improcedibilità della domanda, dedotta in via pregiudiziale dall'opponente al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Contrariamente a quanto opinato dall'opponente, il rapporto contrattuale intercorso tra gli odierni contendenti, non rientra infatti nell'ambito delle controversie, la cui domanda giudiziale, deve essere preceduta a pena d'improcedibilità dalla mediazione, ex art. 5 e 5 bis D.Lgs. 28/2010 s.m.i,
A parere di questo decidente, il rapporto giuridico insorto tra le parti, ha natura di contratto misto, in quanto avente ad oggetto prestazioni di dare e facere in cambio di un corrispettivo;
difatti, come riconosciuto dalla parte opponente, questa ebbe a commissionare dietro corrispettivo alla società la CP_1 realizzazione e posa in opera di arredi su misura e dei relativi elettrodomestici.
La progettazione-realizzazione e posa in opera degli arredi su misura, appare costituire la prestazione essenziale, mentre la fornitura degli elettrodomestici della cucina, appare costituire soltanto un completamento degli arredi commissionata, come del resto pare propendere la parte opponente, nel configurare il rapporto quale contratto d'opera, di cui all'art. 2222 e ss. c.c.
Va tuttavia escluso il ricorrere della figura del contratto d'opera, giacchè il rapporto negoziale per cui è causa, ha semmai natura di contratto misto (di appalto e vendita). pagina 3 di 9 Al riguardo va rilevato che sia il contratto d'appalto che il contratto d'opera, postulano entrambi l'obbligazione verso il committente di compiere, a fronte di un compenso, un'opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio in capo a chi esegue tali opere, ad ogni modo, secondo consolidata giurisprudenza, il criterio distintivo è da ravvisarsi nella struttura e nelle dimensioni dell'impresa cui è affidata la realizzazione dell'opera, dato il contratto di appalto postula un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, mentre il contratto d'opera coinvolge la piccola impresa desumibile dall'art. 2083 cod. civ., (ex multis Cass. n. 10154/2025).
Inoltre, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, la classificazione dell'imprenditore, non è peraltro sufficiente a far sussumere la fattispecie nel contratto d'opera, dato che il contratto
d'appalto non necessariamente è incompatibile con la natura artigianale dell'impresa, né con il fatto che il lavoro sia eseguito da personale in prevalenza appartenente al nucleo familiare dell'imprenditore, allorché detta esecuzione sia comunque supportata da un'organizzazione dei mezzi di una certa importanza (cfr. Tribunale di Pavia, n. 1226/2023; Cass. n. 4527/2022).
Nella vicenda che ci occupa, in assenza di allegazioni contrarie, la società opposta, non può essere considerata un piccolo imprenditore sia per la relativa forma societaria (una società di capitali, trattandosi di una s.r.l.), sia perché, in ogni caso, l'opera di progettazione/costruzione/posa in opera di mobili non è stata effettuata dalla rappresentante legale della società stessa né tanto meno dalla sua famiglia (cfr. art 2083 c.c.) ma da operai e collaboratori, quindi personale estraneo al nucleo familiare dell'opposta, il che fa propendere per la preponderanza degli elementi dell'appalto piuttosto che del contratto d'opera.
Il credito preteso, derivante da contratto misto appalto-vendita, non rientra dunque nell'ambito delle controversie che per materia sono soggette all'obbligo della mediazione, ragion per cui va disattesa l'eccezione d'improcedibilità sollevata dalla parte opponente.
4. Sul credito ingiunto e sull'eccezione d'inadempimento ex art. 1490 c.c. sollevata dalla parte opponente
Come detto, secondo costante giurisprudenza, qualora, come nel caso, il debitore convenuto per l'adempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., entrambe le parti, contrattuali, sono gravate dell'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto o dell'eccezione fatta valere.
Sicchè, come il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, l'eccipiente ex art. 1460 c.c. deve provare il fatto costitutivo dell'eccezione, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.
4.1. Sul credito ingiunto pagina 4 di 9 Nel caso, C.G.P. ha ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, sulla base della fattura dell'importo di €. 8.500,00 oltre Iva, che ha sostenuto essere stata condivisa con l'odierna parte opponente, a titolo di corrispettivo per la realizzazione e messa in opera degli arredi realizzati e messi in opera presso l'immobile di proprietà del unitamente agli elettrodomestici, indicati nei documenti di Parte_1 trasporti, già prodotti in sede monitoria (docc. 3 e 3bis allegati all'atto costitutivo dell'opposta).
L'opponente ha contestato l'inidoneità della fattura e dei DDT a dimostrare Parte_1
l'esistenza del credito preteso dall'opposta, pur confermando l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto dall'opposta a fondamento dell'impugnata ingiunzione. CP_1
In particolare ha contestato la mancata prova del credito ingiunto, poiché non Parte_1 supportato da nessun progetto, disegno e preventivo dal medesimo approvati;
ha contestato che non vi è prova né della qualità, né della quantità, né ancor prima, dell'asserita consegna degli arredi e degli elettrodomestici, di cui è preteso il pagamento, considerato che i documenti di consegna prodotti dall'opposta (docc.
3-3bis allegati alla comparsa), sono privi di sottoscrizione del destinatario;
ha eccepito l'altrui inadempimento ex artt. 1460 e 1455 c.c.; ha poi sostenuto, richiamando la corrispondenza occorsa in via stragiudiziale dai legali delle parti, che, “…dato l'acconto di € 5.000,00 versato in data 06/11/22, se non risulterà dimostrato da il maggior valore dei beni consegnati, CP_1 dovrà essere computato in acconto per la fornitura di cui alla fattura azionata e dovrà essergli restituito”.
Come noto, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche, assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002).
Il complessivo compendio istruttorio acquisito, esaminato alla luce dei suesposti principi, porta a ritenere sufficientemente provato il credito ingiunto, sia nell' “an” che nel “quantum”.
Difatti, la creditrice opposta a fronte dell'opposizione del nel rivendicare la CP_1 Parte_1 legittimità dell'ingiunzione, ha dedotto ed allegato il titolo negoziale posto a base della fattura azionata pagina 5 di 9 in via monitoria, secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella precitata sentenza n. 13533 del 2001.
E' stato l'opponente a produrre in giudizio i due preventivi del novembre 2022 Parte_1
(docc.
5-6 allegato all'atto di citazione), relativi agli arredi su misura delle due unità immobiliare richiesti dallo stesso alla creditrice opposta, e inoltre, è stato sempre a sostenere Parte_1 Parte_1 che, con riferimento agli arredi indicati nel preventivo datato novembre 2022, fu pattuito un corrispettivo complessivo scontato pari ad €. 24.000,00 e di aver versato, su richiesta dell'odierna parte opposta, nella domenica del giorno 06.11.2022, la somma contante di €. 5.000,00 a titolo di acconto sulla fornitura.
dunque, per quanto abbia evidenziato la propria mancata sottoscrizione dei Parte_1 preventivi prodotti, non li ha disconosciuti, dal momento che ha rappresentato di aver trattato ed ottenuto uno sconto sugli stessi.
Posto la non controversa esistenza di un rapporto negoziale tra le parti e raggiunta la prova sia con riguardo all'effettuazione degli ordinativi degli arredi e alla consegna di parte di questi, va condiviso quanto sostenuto dalla parte opposta e ritenuto raggiunta la prova sia dell' “an” che del
“quantum” del credito preteso.
Difatti, le prove testimoniali assunte, hanno dato conferma di quanto sostenuto dall'opposta, circa l'avvenuta consegna e installazione degli arredi e degli elettrodomestici indicati nella fattura e nei
DDT azionati in via monitoria (docc. 4-3-3bis allegati alla comparsa CGP).
L'opposta non ha errato a evidenziare che il valore della merce realizzata e consegnata alla parte opponente, è superiore rispetto all'importo ingiunto e determinato anche tenuto di conto della somma percepita di 5.000,00 in contanti, così come indicato nelle pec scambiate tra i legali delle parti, nella fase stragiudiziale, ove peraltro l'opponente, recedendo dal rapporto, per puro spirito conciliativo, offriva di corrispondere la somma di €. 3.500, a saldo della merce consegnata.
L'opposta, non ha errato neppure ad evidenziare, che l'importo ingiunto è giustificato in considerazione del valore degli arredi consegnati (la cucina e la cabina armadio), come indicati nei preventivi prodotti dalla parte opponente, nonchè in considerazione del valore degli elettrodomestici forniti al Parte_1
Il credito oggetto di ingiunzione merita conseguentemente integrale conferma, dato che, in difetto di prova di utili fatti estintivi dell'avversa pretesa creditoria, va invece disattesa l'eccezione d'inadempimento sollevata ex art. 1460-1455 c.c. dalla parte opponente.
4.2. Sull'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dalla parte opponente a carico dell'opposta pagina 6 di 9 Nel bilanciamento degli oneri rispettivamente a carico delle parti, alla luce del compendio istruttorio acquisito, l'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 cpc dispiegata dall'opponente Parte_1 ex art. 1460 c.c., è cedevole rispetto alla domanda della creditrice opposta CP_1
Infatti, l'opponente, limitandosi a contestare la valenza probatoria dei documenti di consegna prodotti e rimettendo all'opposta l'onere di provare per quantità e qualità la merce consegnata, ha opposto ex art. 1460 c.c. l'eccezione di altrui inadempimento, dolendosi del ritardo della consegna e della relativa manchevolezza, senza tuttavia indicare la merce contestata come mancante rispetto all'ordinativo impartito e i vizi di cui sarebbero affetti i mobili della cucina consegnata.
L'eccezione d'inadempimento mossa dall'opponente, per incompletezza della fornitura, per come genericamente dedotta, non giustifica tuttavia la richiesta revoca dell'ingiunzione, in quanto non idonea a paralizzare l'altrui pretesa creditoria.
L'opposta, sin dalla fase monitoria, ha dedotto ed allegato di agire per il corrispettivo degli arredi e degli elettrodomestici consegnati al e non di tutti quelli commissionati. Parte_1
Le prove testimoniale assunte hanno confermato l'avvenuta consegna della merce indicata nella fattura e relativi DDT oggetto dell'opposta ingiunzione.
All'udienza dell'8.04.2025, i testi escussi, e dipendenti della società Tes_1 Tes_2 opposta, e il sig. -collaboratore e marito della legale rappresentante della società opposta, Tes_3 che avrebbe ricevuto l'acconto in contanti di €. 5.000,00 dedotto ed allegato dalla parte opponente-, hanno confermato di aver consegnato e istallato presso l'abitazione del sig. i mobili della Parte_1 cucina e gli altri componenti del mobilio/elettrodomestici indicati nei documenti di trasporto prodotti in atti, in assenza peraltro del quando ancora in corso i lavori di ristrutturazione. Parte_1
Il contenuto delle conversazioni whatsapp, ha dimostrato l'avvenuta realizzazione dei progetti e dei mobili della cucina (si veda la pag. 4 del doc.2, relativa ad una chat del dicembre 2022, e pag 5 del doc.3, relativa ad una chat del novembre 2023, pag 5, allegati alla comparsa di parte opposta) ed attestano che le parti, hanno discusso in ordine al contenuto della fattura azionata in via monitoria (si veda la conversazione del 4 dicembre 2023, ove scrive al “ecco qua la fattura Tes_3 Parte_1 come ti ha anticipato ). Per_1
Non ultimo, va rilevato che lo stesso opponente ha confermato di aver ricevuto la Parte_1 consegna dei soli arredi della cucina, in ritardo e viziati e di aver già corrisposto all'opposta la somma contante in acconto di €. 5.000,00.
Anche l'eccezione d'inadempimento per ritardo della consegna, si è rivelata inidonea a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta e tale da non giustificare la richiesta revoca dell'ingiunzione. pagina 7 di 9 soltanto dopo il ricevimento della fattura oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo, Parte_1 tramite proprio legale, ha contestato il ritardo nella consegna degli arredi e non meglio precisati difetti degli arredi, intimando la risoluzione del rapporto e il risarcimento del danno subito (vd pec del
12.12.2023 Avv. Arena, prodotta sub doc. 5 in allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta) a causa del ritardo, per i maggiori costi locativi sostenuti e per non aver percepito gli attesi guadagni dell'unità abitativa destinata a terzi.
In assenza di accordo scritto, l'opponente, argomentando in merito alla propria qualità di parte
“consumatore”, e al fatto di aver contratto con l'opposta, per ragioni estranee alla propria attività professionale quale socio della società Trippa s.r.l., attiva nel commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande (cfr. doc. scheda persona completa di presso il Parte_1
Registro delle Imprese, allegato dall'opposto), ha contestato la violazione della norma di cui all'art. 61 del Codice del Consumo di cui al D.Lgs. 206/2002, che stabilisce che: “1.Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore, senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di scadenza di conclusione del contratto.” Gli arredi consegnati nel luglio 2023, erano dunque giunti, peraltro viziati, ben otto mesi dopo l'acconto corrisposto sulla fornitura dal nel novembre 2022. Parte_1
La circostanza secondo cui il avrebbe più volte sollecitato parte opposta alla Parte_1 consegna/installazione tempestiva dei mobili, è rimasta però circostanza soltanto meramente affermata, nonchè contrastante con gli screenshot di conversazione whatsapp prodotti dall'opposta del periodo novembre 2022 -dicembre 2023, in cui non si evince alcuna contestazione sui mobili ricevuti o su ritardi e la mancata consegna di altri.
I testi escussi hanno dichiarato che gli arredi sono stati consegnati allorchè ancora in corso le opere di ristrutturazione dell'immobile, e anche per questo l'eccezione in argomento si rivela come infondatamente posta.
5. Sulla domanda riconvenzionale di risoluzione del rapporto e risarcimento del danno ex art. 1455 c.c.
Al rigetto dell'opposizione, segue il rigetto della domanda riconvenzionale della parte opponente di risoluzione del rapporto e di risarcimento del danno, per incompatibilità logica e, ancor prima, per infondatezza, visto che nessun inadempimento per vizi e ritardi, è stato provato.
6. Sulle spese di lite e la condanna ex art. 96 c.p.c
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art 91 cpc e sono pertanto poste a carico di parte opponente.
pagina 8 di 9 Dette spese vengono liquidate come da dispositivo sulla base delle Tariffe di cui al D.M.
55/2014, aggiornate ai parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di valore individuabile a posteriori come da IR (scaglione tra € 5.201a €26.000), con riduzione dei parametri medi previsti per la fase decisionale, stante l'intervenuto decisione ex art. 281 sexies cpc.
Infine, nel caso, non sussistono le condizioni per la condanna della parte soccombente ex art. 96 cpc, che appare non aver agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave e non aver tenuto una condotta contraria al principio di lealtà processuale.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra questione o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione proposta dal sig. e per l'effetto Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1708/2024 emesso dal Tribunale di Firenze l'11/06/2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
RIGETTA la domanda riconvenzionale della parte opponente;
CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della parte opposta liquidate nella misura di € 4.500,00 per compenso, €. 25.30 per CP_1 spese esenti, oltre rimborso spese al 15 %, IVA e CAP
Firenze, 7 luglio 2025
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
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