Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00098/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02321/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2321 del 2025, proposto da
IO Di PA, rappresentato e difeso dagli avvocati Edgardo Silvestro e Giuseppe Velotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Somma Vesuviana, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
avverso il silenzio serbato dal Comune di Somma Vesuviana sull’istanza presentata dal ricorrente e assunta al protocollo comunale n. 8298 dell’11 marzo 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 35, comma 1, e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa RI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorrente:
- riferisce di aver presentato al Comune di Somma Vesuviana l’istanza prot. n. 8298 dell’11 marzo 2025, rimasta inevasa, per la definizione delle pratiche di condono edilizio pendenti in relazione al fabbricato di sua proprietà (prot. n. 6390 del 1° aprile 1986, prot. n. 21049 del 29 novembre 1986 e prot. n. 7807 del 22 marzo 1995);
- chiede, pertanto, a questo Tribunale di ordinare al Comune di Somma Vesuviana “ di adottare i provvedimenti intesi alla conclusione del procedimento e, per il caso di ulteriore inerzia, … la nomina di un Commissario ad Acta ”, invocando a tal fine gli articoli 2 e 2- bis della legge n. 241 del 1990;
Considerato che:
- come da avviso dato nel corso dell’udienza camerale di discussione della causa, e come già affermato dalla Sezione in precedenti pronunce, l’odierno ricorso avverso il silenzio dev’essere ritenuto inammissibile, stante la proroga legislativa regionale a provvedere intervenuta sulle domande di condono edilizio prodotte si sensi della legge n. 47 del 1985 e della legge n. 724 del 1994;
- in particolare, all’azionato rimedio non può darsi corso, “ non essendo ancora spirato, al momento della proposizione della domanda giudiziale, il termine per provvedere fissato dall’art. 9, comma 1, della legge regionale n. 10/2004, che così dispone: "Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge n. 47/1985, capo IV ed alla legge n. 724/1994, articolo 39, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai comuni entro il 31 dicembre 2024"; … termine … successivamente traslato al 31 dicembre 2025 in forza dell’art. 54, comma 1, della legge regionale n. 25/2024; … nel senso dell’incidenza della traslazione del termine in parola sulla tempistica procedimentale in tema di condono edilizio, si è altresì pronunciata la Sezione VI del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8646 del 20 dicembre 2019 ” (T.A.R. Campania, sezione terza, sentenza 14 luglio 2025, n. 5293);
Ritenuto, pertanto, stante la pendenza – anche nel momento in cui è stato instaurato il presente giudizio – del termine assegnato all’Amministrazione per esercitare il potere invocato, di dover dichiarare il ricorso inammissibile, alla luce dell’articolo 31 del codice del processo amministrativo che per l’azione avverso il silenzio esige il decorso dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo (cfr. T.A.R. Campania, sezione terza, sentenza 20 marzo 2025 n. 2324; T.A.R. Lazio, sezione seconda quater , sentenza 6 maggio 2020 n. 4739);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Somma Vesuviana.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RL LLOL, Presidente FF
Rosalba Giansante, Consigliere
RI LL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LL | RL LLOL |
IL SEGRETARIO