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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 5991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5991 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 28.10.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3847/23 ruolo contenzioso civile
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriella Ricciardi e Lorenzo Ioele Parte_1
APPELLANTE
E
sede di Avellino in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 6.9.23 la parte appellante di cui in epigrafe ha impugnato la sentenza 232/23 emessa il 7.2.23 con la quale il Tribunale di Avellino aveva rigettato il ricorso in opposizione alla ordinanza ingiunzione n. 53/22 del 15.4.22 che gli ingiungeva il pagamento, in base a verbale di accertamento ivi richiamato, della somma di euro 21733,33, quale amministratore della società cooperativa Sva per appalto illecito, infedele registrazione al lul dell'orario e delle giornate lavorate nel periodo marzo 2015 – marzo 2017 in relazione all'incarico ricevuto dalla spa
[...] per la movimentazione ed imballaggio di merce e pulizia delle aree di lavoro di quest'ultima; CP_2 eccepiva la prescrizione della pretesa, allegava l'assenza di una fattispecie di interposizione, nello specifico indicava nei soci e coloro che erano deputati alla direzione dei lavoratori Pt_2 Pt_3 interessati dall'appalto -in relazione alla organizzazione della squadra di lavoro necessaria per le indicazioni della committente e deputati alla gestione delle presenze, assenze, ferie o malattie dei dipendenti Sva- e che indossavano anche divise diverse da quelle dei dipendenti della committente
. CP_2
Il Tribunale rigettava il ricorso dopo avere respinto la eccezione di prescrizione in quanto la notifica della ingiunzione avveniva entro il quinquennio, il 22.4.22, dalla notifica del verbale ispettivo di accertamento delle violazioni il 19.7.17 (citando Cass. 21706/18 in ordine al termine di cui all'art. 28 della legge 689/81); dopo avere richiamato le pronunce di legittimità sulla ripartizione dell'onere della prova nell'ambito di causa e sul tema della interposizione illecita di manodopera;
infine ritenendo dimostrata la non genuinità dell'appalto a monte della contestazione ispettiva in base alle precise dichiarazioni dei soggetti interrogati in sede ispettiva da cui traeva l'assenza di potere direttivo, organizzativo e l'assenza di apporto di propri mezzi e l'assenza di un rischio di impresa in capo alla cooperativa all'epoca amministrata dal ricorrente;
non ammetteva la prova orale richiesta dal per la genericità della stessa. Pt_1
L'appellante lamenta la errata valutazione delle proprie difese e delle risultanze processuali.
Si è costituito a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato l' appellato, per la CP_1 conferma della sentenza gravata.
A seguito della camera di consiglio di cui all'udienza del 28.10.25 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va integralmente rigettato per quanto segue;
ciò in condivisione dell'esito raggiunto dal primo Giudice.
In ordine alla questione della prescrizione la pronuncia di Corte di Cassazione citata dal Tribunale è del tutto da condividere e l'appellante poi dimentica (affermando :“……la violazione che il Tribunale fa erroneamente coincidere con il 19 luglio 2017 senza esplicitarne la ragione……”) il chiaro riferimento del primo Giudice alla data indicata come di decorrenza della prescrizione attinente la notifica del verbale ispettivo.
Ancora, l'appellante critica il giudizio di genuinità espresso dal Tribunale sui dichiaranti lamentando che vada distinto tra dichiarazioni rese in sede di accesso e quelle rese successivamente presso l'ispettorato procedente, per poi intendere evidenziare quanto dichiarato dal lavoratore Parte_4
in particolare, “prima” e “dopo” ; ma si tratta di dichiarazioni, quelle sottolineate
[...] dall'appellante, su oggetti diversi (assenze e registrazione della retribuzione in busta paga) e poi attinenti il solo ambito della organizzazione amministrativa del lavoro -su cui poi si dirà di seguito in punto di rilevanza per la distinzione tra un appalto illecito o meno- mentre per quanto riguarda le ore e giornate lavorate trattasi di un aspetto, ovvero di un profilo della contestazione ispettiva e poi della ingiunzione di pagamento che il ricorrente per nulla affronta specificatamente -a contrastarne la sussistenza e/o ad evidenziarne l'erroneità- in sede di ricorso introduttivo nel quale l'unica esplicita rivendica attiene la genuinità dell'appalto; analogamente per le dichiarazioni dei lavoratori Per_1
e e e;
di poi, richiama brani delle dichiarazioni di tali e Per_2 Per_3 Persona_4 Per_5 Per_6 per esprimere un generalizzato giudizio di contraddittorietà tra le stesse;
giudizio espresso però, Per_7 senza alcuna specificazione e/o indicazione e/o sottolineatura o richiamo di differenze.
Premesso che in punto di dovuta allegazione e di “circolarità” di essa e della prova -per come è strutturato il rito attraverso il quale è celebrato il presente giudizio- il ricorrente nulla ha infatti, mai prima argomentato in sede di ricorso introduttivo circa la eventuale speciosità , incongruenza, incoerenza, inverosimiglianza delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, limitandosi ad articolare la prova orale di cui dopo si dirà.
Premesso ciò va detto che le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva sono determinanti perché plurime (si tratta delle dichiarazioni rilasciate anche dai propri dipendenti e e Pt_2 Pt_3 Per_3
e poi indicati come testi dal ricorrente); ed anche perché provenienti da soggetti aventi diversi Tes_1 ruoli nella organizzazione del lavoro della sedicente committente ed anche da alcuni dipendenti della cooperativa;
ancora, perché riguardano tutti gli ambiti tutti rispetto ai quali va verificata la realtà della fornitura di manodopera e cioè quanto a eterodirezione da parte della committente, commistione di luoghi e compiti lavorativi.
Rispetto a tutto ciò la prova capitolata è del tutto generica;
vanno qui richiamati i riferimenti tautologici e/o meramente negativi e /o aggettivanti dei capitoli di prova , in particolare: 1 “….gli amministratori o i dipendenti della ….non si intromettevano nella gestione del personale….” CP_2
e 6 “……organizzati e coordinati per il lavoro da svolgere dai sig.ri e ...”; elementi Pt_2 Pt_3 di deficienza della capitolazione della prova già rilevati dal Tribunale, nonché di irrilevanza perché anche a voler dimostrare la gestione delle presenze ciò concernerebbe un ambito, peraltro limitato, inerente la sola organizzazione amministrativa della gestione del personale.
Peraltro alcuna concreta, specifica, mirata critica è rivolta al Tribunale circa l'utilizzo processuale delle dichiarazioni dei lavoratori della committente -con la loro convergenza verso la emersione di una mera fornitura di manodopera- e circa la eventuale “inattendibilità” delle stesse.
Infine, la censura circa la rilevanza assegnata dal Tribunale alla compresenza lavorativa tra dipendenti della cooperativa e dipendenti della committente è fuori fuoco nella evidente valorizzazione effettuata in primo grado a rilevare la “fonte” della eterodirezione in capo alla committente.
Ogni superiore considerazione conduce al rigetto dell'appello. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza con la liquidazione di cui al dispositivo secondo lo scaglione di valore individuabile in base alla somma oggetto di ingiunzione ed alla assenza di istruttoria nel presente grado.
La Corte, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado liquidate in favore dell'appellato in euro 1900,00 oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 28.10.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 28.10.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3847/23 ruolo contenzioso civile
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriella Ricciardi e Lorenzo Ioele Parte_1
APPELLANTE
E
sede di Avellino in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 6.9.23 la parte appellante di cui in epigrafe ha impugnato la sentenza 232/23 emessa il 7.2.23 con la quale il Tribunale di Avellino aveva rigettato il ricorso in opposizione alla ordinanza ingiunzione n. 53/22 del 15.4.22 che gli ingiungeva il pagamento, in base a verbale di accertamento ivi richiamato, della somma di euro 21733,33, quale amministratore della società cooperativa Sva per appalto illecito, infedele registrazione al lul dell'orario e delle giornate lavorate nel periodo marzo 2015 – marzo 2017 in relazione all'incarico ricevuto dalla spa
[...] per la movimentazione ed imballaggio di merce e pulizia delle aree di lavoro di quest'ultima; CP_2 eccepiva la prescrizione della pretesa, allegava l'assenza di una fattispecie di interposizione, nello specifico indicava nei soci e coloro che erano deputati alla direzione dei lavoratori Pt_2 Pt_3 interessati dall'appalto -in relazione alla organizzazione della squadra di lavoro necessaria per le indicazioni della committente e deputati alla gestione delle presenze, assenze, ferie o malattie dei dipendenti Sva- e che indossavano anche divise diverse da quelle dei dipendenti della committente
. CP_2
Il Tribunale rigettava il ricorso dopo avere respinto la eccezione di prescrizione in quanto la notifica della ingiunzione avveniva entro il quinquennio, il 22.4.22, dalla notifica del verbale ispettivo di accertamento delle violazioni il 19.7.17 (citando Cass. 21706/18 in ordine al termine di cui all'art. 28 della legge 689/81); dopo avere richiamato le pronunce di legittimità sulla ripartizione dell'onere della prova nell'ambito di causa e sul tema della interposizione illecita di manodopera;
infine ritenendo dimostrata la non genuinità dell'appalto a monte della contestazione ispettiva in base alle precise dichiarazioni dei soggetti interrogati in sede ispettiva da cui traeva l'assenza di potere direttivo, organizzativo e l'assenza di apporto di propri mezzi e l'assenza di un rischio di impresa in capo alla cooperativa all'epoca amministrata dal ricorrente;
non ammetteva la prova orale richiesta dal per la genericità della stessa. Pt_1
L'appellante lamenta la errata valutazione delle proprie difese e delle risultanze processuali.
Si è costituito a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato l' appellato, per la CP_1 conferma della sentenza gravata.
A seguito della camera di consiglio di cui all'udienza del 28.10.25 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va integralmente rigettato per quanto segue;
ciò in condivisione dell'esito raggiunto dal primo Giudice.
In ordine alla questione della prescrizione la pronuncia di Corte di Cassazione citata dal Tribunale è del tutto da condividere e l'appellante poi dimentica (affermando :“……la violazione che il Tribunale fa erroneamente coincidere con il 19 luglio 2017 senza esplicitarne la ragione……”) il chiaro riferimento del primo Giudice alla data indicata come di decorrenza della prescrizione attinente la notifica del verbale ispettivo.
Ancora, l'appellante critica il giudizio di genuinità espresso dal Tribunale sui dichiaranti lamentando che vada distinto tra dichiarazioni rese in sede di accesso e quelle rese successivamente presso l'ispettorato procedente, per poi intendere evidenziare quanto dichiarato dal lavoratore Parte_4
in particolare, “prima” e “dopo” ; ma si tratta di dichiarazioni, quelle sottolineate
[...] dall'appellante, su oggetti diversi (assenze e registrazione della retribuzione in busta paga) e poi attinenti il solo ambito della organizzazione amministrativa del lavoro -su cui poi si dirà di seguito in punto di rilevanza per la distinzione tra un appalto illecito o meno- mentre per quanto riguarda le ore e giornate lavorate trattasi di un aspetto, ovvero di un profilo della contestazione ispettiva e poi della ingiunzione di pagamento che il ricorrente per nulla affronta specificatamente -a contrastarne la sussistenza e/o ad evidenziarne l'erroneità- in sede di ricorso introduttivo nel quale l'unica esplicita rivendica attiene la genuinità dell'appalto; analogamente per le dichiarazioni dei lavoratori Per_1
e e e;
di poi, richiama brani delle dichiarazioni di tali e Per_2 Per_3 Persona_4 Per_5 Per_6 per esprimere un generalizzato giudizio di contraddittorietà tra le stesse;
giudizio espresso però, Per_7 senza alcuna specificazione e/o indicazione e/o sottolineatura o richiamo di differenze.
Premesso che in punto di dovuta allegazione e di “circolarità” di essa e della prova -per come è strutturato il rito attraverso il quale è celebrato il presente giudizio- il ricorrente nulla ha infatti, mai prima argomentato in sede di ricorso introduttivo circa la eventuale speciosità , incongruenza, incoerenza, inverosimiglianza delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, limitandosi ad articolare la prova orale di cui dopo si dirà.
Premesso ciò va detto che le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva sono determinanti perché plurime (si tratta delle dichiarazioni rilasciate anche dai propri dipendenti e e Pt_2 Pt_3 Per_3
e poi indicati come testi dal ricorrente); ed anche perché provenienti da soggetti aventi diversi Tes_1 ruoli nella organizzazione del lavoro della sedicente committente ed anche da alcuni dipendenti della cooperativa;
ancora, perché riguardano tutti gli ambiti tutti rispetto ai quali va verificata la realtà della fornitura di manodopera e cioè quanto a eterodirezione da parte della committente, commistione di luoghi e compiti lavorativi.
Rispetto a tutto ciò la prova capitolata è del tutto generica;
vanno qui richiamati i riferimenti tautologici e/o meramente negativi e /o aggettivanti dei capitoli di prova , in particolare: 1 “….gli amministratori o i dipendenti della ….non si intromettevano nella gestione del personale….” CP_2
e 6 “……organizzati e coordinati per il lavoro da svolgere dai sig.ri e ...”; elementi Pt_2 Pt_3 di deficienza della capitolazione della prova già rilevati dal Tribunale, nonché di irrilevanza perché anche a voler dimostrare la gestione delle presenze ciò concernerebbe un ambito, peraltro limitato, inerente la sola organizzazione amministrativa della gestione del personale.
Peraltro alcuna concreta, specifica, mirata critica è rivolta al Tribunale circa l'utilizzo processuale delle dichiarazioni dei lavoratori della committente -con la loro convergenza verso la emersione di una mera fornitura di manodopera- e circa la eventuale “inattendibilità” delle stesse.
Infine, la censura circa la rilevanza assegnata dal Tribunale alla compresenza lavorativa tra dipendenti della cooperativa e dipendenti della committente è fuori fuoco nella evidente valorizzazione effettuata in primo grado a rilevare la “fonte” della eterodirezione in capo alla committente.
Ogni superiore considerazione conduce al rigetto dell'appello. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza con la liquidazione di cui al dispositivo secondo lo scaglione di valore individuabile in base alla somma oggetto di ingiunzione ed alla assenza di istruttoria nel presente grado.
La Corte, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado liquidate in favore dell'appellato in euro 1900,00 oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 28.10.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone