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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GALDIERO ON, Presidente
SA ON, AT
GRANATA GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 697/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ric_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW306I700708 IVA-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Nell'interesse del ricorrente si chiede: - l'annullamento dell'avviso di accertamento TW306I700708-2025, relativo a IVA dell'anno 2020, con vittoria di spese e onorari
Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate di Cagliari si chiede:
- il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ric_1, odierno ricorrente, nell'anno 2020 svolgeva, con l'omonima ditta individuale, “lavori specializzati di costruzione - codice attività 439909”.
A seguito di controllo fiscale, in data 26 febbraio 2025 egli è stato invitato a esibire la documentazione relativa ai rapporti commerciali intervenuti con i clienti, poi effettivamente trasmessa in data 7 marzo 2025.
All'esito delle conseguenti verifiche l'Agenzia delle Entrate di Cagliari ha emesso l'avviso di accertamento in epigrafe descritto, con il quale ha contestato al sig. Ric_1 l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10%, al posto di quella ordinaria del 22%, in assenza dei relativi presupposti stabiliti dalla Tabella A Tabella
A, Parte III, lettere 127-quinquies e segg. del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente a svariati lavori svolti presso per i comuni di Cagliari, Flussio, Pozzomaggiore e Carbonia.
Con il ricorso in esame il ricorrente ha chiesto l'annullamento di tale atto impositivo, deducendo censure che saranno esaminate nella parte in diritto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Cagliari, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Fissata l'udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente sostiene che, a differenza di quanto sostenuto dall'Ufficio, nel caso di specie in esame fossero presenti i presupposti per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata.
La censura è infondata.
Secondo quanto previsto dalla Tabella A, Parte III, del d.p.r. n. 673/1972, l'aliquota agevolata è applicabile alle prestazioni aventi a oggetto, per quanto ora di interesse:
- ai sensi della lettera 127-quinquies, opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- ai sensi della lettera 127-sexies, fornitura di beni “per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies)”;
- ai sensi della lettera 127-septies, la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui all'art. 127- quinquies sopra;
- ai sensi della lettera 127-duodecies, prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies).
Stando a questa disciplina normativa, dunque, l'aliquota agevolata è applicabile solo in relazione ai corrispettivi di prestazioni aventi a oggetto la “costruzione” (cui potrebbe, forse, essere equiparata la radicale ristrutturazione) di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Viceversa l'aliquota agevolata trova applicazione ai “minori” interventi di manutenzione e restauro solo se aventi a oggetto altri tipi di beni, in particolare edifici destinati all'edilizia residenziale pubblica (cfr. lett. 127- duodecies).
Nel caso in esame, come emerge univocamente dalle risultanze documentali, efficacemente riassunte nella memoria difensiva dell'Ufficio, le fatture emesse dall'interessato avevano ad oggetto:
- per quanto riguarda il Comune di Cagliari, interventi di risanamento conservativo nei cimiteri di Luogo_1 (opere di urbanizzazione), classificabili come manutenzione ordinaria e straordinaria (allegato 3 alle memorie dell'Ufficio);
- per quanto riguarda il Comune di Flussio, interventi di riqualificazione di marciapiedi della Indirizzo_1 (opere di urbanizzazione), classificabili come manutenzione ordinaria e straordinaria (allegato 4 alle memorie dell'Ufficio);
- per quanto riguarda il Comune di Pozzomaggiore, interventi di manutenzione dell'edificio scolastico di
Indirizzo_2 cioè di un edificio pubblico non residenziale (allegato 5 alle memorie dell'Ufficio);
- per quanto riguarda il Comune di Carbonia, lavori di adeguamento alle norme antincendio (manutenzione) della scuola dell'infanzia di Indirizzo_3, cioè di un edificio pubblico non residenziale (allegati 6 e 7 alle memorie dell'Ufficio).
Si trattava, dunque, di interventi manutentivi su opere di urbanizzazione ovvero su edifici pubblici non residenziali, come tali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'aliquota IVA agevolata, per quanto sopra esposto, con la conseguente infondatezza dell'esaminata censura.
Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che, essendo le operazioni oggetto dell'accertamento ora in esame soggette al regime del c.d. split payment dell'IVA introdotto dalla legge di stabilità 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 1, comma 629, con cui è stato aggiunto l'art. 17-ter al d.p.r. n. 633/1972, l'Agenza delle Entrate potrebbe richiedere l'eccedenza IVA risultante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria -non già al fornitore/ ricorrente, bensì soltanto- all'ente pubblico beneficiario della prestazione.
Tale censura è fondata, nei termini di seguito esposti.
In base alla disciplina sullo split payment l'IVA applicata per rivalsa da parte dei fornitori di una pubblica amministrazione, invece di essere da quest'ultima al proprio fornitore insieme al corrispettivo della prestazione ricevuta, è dalla stessa amministrazione “scissa" e "trattenuta” ai fini del successivo versamento diretto all'erario. In particolare il sopra citato art. 17-ter del d.p.r. n. 633/1972 stabilisce che, in presenza dei presupposti sopra descritti, l'IVA “è versata in ogni caso dai committenti pubblici”.
Nel caso di specie, risultando pacificamente applicato tale meccanismo, la ditta ricorrente non ha, dunque, ricevuto dai propri committenti pubblici alcuna somma a titolo di IVA e non può, dunque, essere considerata responsabile del mancato versamento della stessa, competendo tale prestazione agli stessi committenti pubblici.
Né depongono in senso contrario le circolari richiamate dalla difesa dell'Ufficio, le quali, infatti, imputano al fornitore che abbia erroneamente calcolato l'IVA nella propria fattura (come accaduto nel caso di specie: vedi motivo precedente) -non già il pagamento della somma capitale spettante all'Erario a titolo di IVA, bensì soltanto- le sanzioni conseguenti all'iniziale omissione o insufficienza dell'imposta versata, essendo queste ultime conseguenza proprio dell'erroneo computo iniziale imputabile al fornitore.
Per quanto premesso il ricorso è parzialmente fondato, con il conseguente annullamento dell'avviso impugnato nella parte in cui lo stesso imputa al ricorrente il pagamento delle somme corrispondenti all'importo capitale dell'IVA omessa, fermo restando il dovere dello stesso ricorrente di pagare le relative sanzioni, se non già corrisposte.
La parziale reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese di lite tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso impugnato limitatamente alla parte in cui esso imputa al ricorrente il pagamento delle somme corrispondenti all'importo capitale dell'IVA omessa. Spese di lite compensate tra le parti del giudizio.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GALDIERO ON, Presidente
SA ON, AT
GRANATA GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 697/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ric_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW306I700708 IVA-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Nell'interesse del ricorrente si chiede: - l'annullamento dell'avviso di accertamento TW306I700708-2025, relativo a IVA dell'anno 2020, con vittoria di spese e onorari
Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate di Cagliari si chiede:
- il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ric_1, odierno ricorrente, nell'anno 2020 svolgeva, con l'omonima ditta individuale, “lavori specializzati di costruzione - codice attività 439909”.
A seguito di controllo fiscale, in data 26 febbraio 2025 egli è stato invitato a esibire la documentazione relativa ai rapporti commerciali intervenuti con i clienti, poi effettivamente trasmessa in data 7 marzo 2025.
All'esito delle conseguenti verifiche l'Agenzia delle Entrate di Cagliari ha emesso l'avviso di accertamento in epigrafe descritto, con il quale ha contestato al sig. Ric_1 l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10%, al posto di quella ordinaria del 22%, in assenza dei relativi presupposti stabiliti dalla Tabella A Tabella
A, Parte III, lettere 127-quinquies e segg. del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente a svariati lavori svolti presso per i comuni di Cagliari, Flussio, Pozzomaggiore e Carbonia.
Con il ricorso in esame il ricorrente ha chiesto l'annullamento di tale atto impositivo, deducendo censure che saranno esaminate nella parte in diritto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Cagliari, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Fissata l'udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente sostiene che, a differenza di quanto sostenuto dall'Ufficio, nel caso di specie in esame fossero presenti i presupposti per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata.
La censura è infondata.
Secondo quanto previsto dalla Tabella A, Parte III, del d.p.r. n. 673/1972, l'aliquota agevolata è applicabile alle prestazioni aventi a oggetto, per quanto ora di interesse:
- ai sensi della lettera 127-quinquies, opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- ai sensi della lettera 127-sexies, fornitura di beni “per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies)”;
- ai sensi della lettera 127-septies, la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui all'art. 127- quinquies sopra;
- ai sensi della lettera 127-duodecies, prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies).
Stando a questa disciplina normativa, dunque, l'aliquota agevolata è applicabile solo in relazione ai corrispettivi di prestazioni aventi a oggetto la “costruzione” (cui potrebbe, forse, essere equiparata la radicale ristrutturazione) di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Viceversa l'aliquota agevolata trova applicazione ai “minori” interventi di manutenzione e restauro solo se aventi a oggetto altri tipi di beni, in particolare edifici destinati all'edilizia residenziale pubblica (cfr. lett. 127- duodecies).
Nel caso in esame, come emerge univocamente dalle risultanze documentali, efficacemente riassunte nella memoria difensiva dell'Ufficio, le fatture emesse dall'interessato avevano ad oggetto:
- per quanto riguarda il Comune di Cagliari, interventi di risanamento conservativo nei cimiteri di Luogo_1 (opere di urbanizzazione), classificabili come manutenzione ordinaria e straordinaria (allegato 3 alle memorie dell'Ufficio);
- per quanto riguarda il Comune di Flussio, interventi di riqualificazione di marciapiedi della Indirizzo_1 (opere di urbanizzazione), classificabili come manutenzione ordinaria e straordinaria (allegato 4 alle memorie dell'Ufficio);
- per quanto riguarda il Comune di Pozzomaggiore, interventi di manutenzione dell'edificio scolastico di
Indirizzo_2 cioè di un edificio pubblico non residenziale (allegato 5 alle memorie dell'Ufficio);
- per quanto riguarda il Comune di Carbonia, lavori di adeguamento alle norme antincendio (manutenzione) della scuola dell'infanzia di Indirizzo_3, cioè di un edificio pubblico non residenziale (allegati 6 e 7 alle memorie dell'Ufficio).
Si trattava, dunque, di interventi manutentivi su opere di urbanizzazione ovvero su edifici pubblici non residenziali, come tali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'aliquota IVA agevolata, per quanto sopra esposto, con la conseguente infondatezza dell'esaminata censura.
Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che, essendo le operazioni oggetto dell'accertamento ora in esame soggette al regime del c.d. split payment dell'IVA introdotto dalla legge di stabilità 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 1, comma 629, con cui è stato aggiunto l'art. 17-ter al d.p.r. n. 633/1972, l'Agenza delle Entrate potrebbe richiedere l'eccedenza IVA risultante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria -non già al fornitore/ ricorrente, bensì soltanto- all'ente pubblico beneficiario della prestazione.
Tale censura è fondata, nei termini di seguito esposti.
In base alla disciplina sullo split payment l'IVA applicata per rivalsa da parte dei fornitori di una pubblica amministrazione, invece di essere da quest'ultima al proprio fornitore insieme al corrispettivo della prestazione ricevuta, è dalla stessa amministrazione “scissa" e "trattenuta” ai fini del successivo versamento diretto all'erario. In particolare il sopra citato art. 17-ter del d.p.r. n. 633/1972 stabilisce che, in presenza dei presupposti sopra descritti, l'IVA “è versata in ogni caso dai committenti pubblici”.
Nel caso di specie, risultando pacificamente applicato tale meccanismo, la ditta ricorrente non ha, dunque, ricevuto dai propri committenti pubblici alcuna somma a titolo di IVA e non può, dunque, essere considerata responsabile del mancato versamento della stessa, competendo tale prestazione agli stessi committenti pubblici.
Né depongono in senso contrario le circolari richiamate dalla difesa dell'Ufficio, le quali, infatti, imputano al fornitore che abbia erroneamente calcolato l'IVA nella propria fattura (come accaduto nel caso di specie: vedi motivo precedente) -non già il pagamento della somma capitale spettante all'Erario a titolo di IVA, bensì soltanto- le sanzioni conseguenti all'iniziale omissione o insufficienza dell'imposta versata, essendo queste ultime conseguenza proprio dell'erroneo computo iniziale imputabile al fornitore.
Per quanto premesso il ricorso è parzialmente fondato, con il conseguente annullamento dell'avviso impugnato nella parte in cui lo stesso imputa al ricorrente il pagamento delle somme corrispondenti all'importo capitale dell'IVA omessa, fermo restando il dovere dello stesso ricorrente di pagare le relative sanzioni, se non già corrisposte.
La parziale reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese di lite tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso impugnato limitatamente alla parte in cui esso imputa al ricorrente il pagamento delle somme corrispondenti all'importo capitale dell'IVA omessa. Spese di lite compensate tra le parti del giudizio.