Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
Ordinanza collegiale 20 ottobre 2022
Sentenza 15 settembre 2023
Rigetto
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 20/10/2022, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/10/2022
N. 01615/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00352/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 352 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
3M Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Caputi Iambrenghi, Stefano Cassamagnaghi e Anna Cristina Salzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. di NT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Caricato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Perhospital S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto De Giuseppe e Matteo Sanapo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. di Barletta-Andria-Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Scarpellini Camilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Universitaria Ospedaliera Consorziale - Policlinico Bari, Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti, A.S.L. di Bari, A.S.L. di Brindisi, A.S.L. di Foggia, A.S.L. di Lecce, I.R.C.S.S. “De Bellis”, I.R.C.S.S. “G. Paolo II”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota a firma del R.U.P. della A.S.L. di NT, trasmessa via p.e.c. prot. PI032041-22 in data 15 febbraio 2022, con cui è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50 del 2016, l'esclusione della ricorrente 3M Italia S.r.l. dalla procedura aperta telematica tramite piattaforma Empulia svolta in unione temporanea di acquisto da varie Aziende Sanitarie pugliesi “per l’affidamento della fornitura di cateteri venosi centrali e relativi accessori per la durata di cinque anni per le necessità delle aziende sanitarie: A.O.U Policlinico di Bari, A.O.U. Riuniti Foggia A.S.L. Bari, A.S.L. Barletta-Andria -Trani, A.S.L. Brindisi, A.S.L. Foggia, A.S.L. Lecce, A.S.L. NT (in qualità di Capofila), I.R.C.S.S. De Bellis, I.R.C.S.S. G. Paolo II. N. Gara 8088535” - Lotto 95 relativo alla fornitura di “Medicazione All in one […] Medicazione sterile latex free per cateteri a lunga permanenza, più di 7 giorni, con finestra trasparente in poliuretano altamente traspirante impermeabile, ipoallergenico e cravatta per fissaggio lumi. Varie misure”;
- di tutti gli atti e i verbali di gara, e relativa approvazione, ivi compresi, in particolare, in relazione al Lotto 95, i verbali delle sedute del 4, 8 e 10 giugno 2021 di valutazione della documentazione amministrativa, la determinazione n. 1309/2021 di ammissione della Perhopsital S.r.l alle successive operazioni di gara, il verbale n. 7 del 3 dicembre 2021 relativamente alla parte in cui è stata valutata anche l'offerta tecnica della Perhospital S.r.l., il verbale dell'8 febbraio 2022 della Commissione giudicatrice da cui risulta la rivalutazione dell'offerta tecnica di 3M Italia S.r.l. a seguito dell'istanza di Perhospital S.r.l. nonché il verbale della seduta pubblica del 11 febbraio 2022;
- dei Chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante, ed in particolare in relazione al Lotto 95, del quesito PI154087-21 e PI159470-21;
- della lex specialis di gara e, in particolare, del Bando di gara, del Disciplinare di gara e relativi allegati, della tabella dei Lotti, laddove interpretati nel senso di non consentire l'ammissione dell'offerta di 3M Italia S.r.l. per il Lotto 95;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, anche di natura istruttoria e di programmazione, connesso e/o consequenziale
nonché per l'accertamento
del diritto della Società ricorrente a ottenere di essere riammessa in gara e inoltre
per la condanna
della Amministrazione intimata al risarcimento del danno, in via principale, in forma specifica e, in via subordinata, per equivalente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da 3M Italia S.r.l. il 21 luglio 2022:
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. di NT n. 1405/2022, comunicata a 3M Italia S.r.l. in data 22 giugno 2022, di aggiudicazione in favore della Perhospital S.r.l. della procedura aperta telematica tramite piattaforma Empulia svolta in unione temporanea di acquisto da varie Aziende Sanitarie pugliesi “per l’affidamento della fornitura di cateteri venosi centrali e relativi accessori per la durata di cinque anni per le necessità delle aziende sanitarie: A.O.U Policlinico di Bari, A.O.U. Riuniti Foggia A.S.L. Bari, A.S.L. Barletta-Andria -Trani, A.S.L. Brindisi, A.S.L. Foggia, A.S.L. Lecce, A.S.L. NT (in qualità di Capofila), I.R.C.S.S. De Bellis, I.R.C.S.S. G. Paolo II. N. Gara 8088535” - Lotto 95 relativo alla fornitura di “Medicazione All in one […] Medicazione sterile latex free per cateteri a lunga permanenza, più di 7 giorni, con finestra trasparente in poliuretano altamente traspirante impermeabile, ipoallergenico e cravatta per fissaggio lumi. Varie misure” e relativi allegati;
- di ogni altro atto ad essa presupposto, anche di natura istruttoria, connesso e/o consequenziale;
- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e, segnatamente, della nota a firma del R.U.P. della A.S.L. di NT, trasmessa via PEC prot. PI032041-22 in data 15 febbraio 2022, con cui la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50 del 2016, ha comunicato l'esclusione della 3M Italia S.r.l. dalla procedura aperta telematica tramite piattaforma Empulia svolta in unione temporanea di acquisto da varie Aziende Sanitarie pugliesi “per l’affidamento della fornitura di cateteri venosi centrali e relativi accessori per la durata di cinque anni per le necessità delle aziende sanitarie: A.O.U Policlinico di Bari, A.O.U. Riuniti Foggia A.S.L. Bari, A.S.L. Barletta-Andria -Trani, A.S.L. Brindisi, A.S.L. Foggia, A.S.L. Lecce, A.S.L. NT (in qualità di Capofila), I.R.C.S.S. De Bellis, I.R.C.S.S. G. Paolo II. N. Gara 8088535” - Lotto 95 relativo alla fornitura di “Medicazione All in one […] Medicazione sterile latex free per cateteri a lunga permanenza, più di 7 giorni, con finestra trasparente in poliuretano altamente traspirante impermeabile, ipoallergenico e cravatta per fissaggio lumi. Varie misure”, di tutti gli atti e i verbali di gara, e relativa approvazione, ivi compresi in particolare, in relazione al Lotto 95, i verbali delle sedute del 4, 8 e 10 giugno 2021 di valutazione della documentazione amministrativa, la determinazione n. 1309/2021 di ammissione della Perhospital S.r.l. alle successive operazioni di gara, il verbale n. 7 del 3 dicembre 2021 relativamente alla parte in cui è stata valutata anche l'offerta tecnica della Perhospital S.r.l., il verbale dell'8 febbraio 2022 della Commissione Giudicatrice da cui risulta la rivalutazione dell'offerta tecnica di 3M Italia S.r.l. a seguito dell'istanza della Perhospital S.r.l. nonché il verbale della seduta pubblica del 11 febbraio 2022, dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante, ed in particolare in relazione al Lotto 95, del quesito PI154087-21 e PI159470-21, della lex specialis di gara ed, in particolare, del Bando di gara, del Disciplinare di gara e relativi allegati, della tabella Lotti, laddove interpretati nel senso di non consentire l'ammissione dell'offerta della 3M Italia S.r.l. per il Lotto 95 e, infine, di ogni altro atto ad essi presupposto, anche di natura istruttoria e di programmazione, connesso e/o consequenziale;
nonché per l'accertamento
del diritto della Società ricorrente a ottenere di essere riammessa in gara e dell'illegittimità dell'aggiudicazione
e per la condanna
delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante l'aggiudicazione o subentro nel contratto - previa, ove occorra, declaratoria di inefficacia del contratto qualora medio tempore stipulato con l'aggiudicataria - e, in via subordinata, per equivalente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.S.L. di NT, di Perhospital S.r.l. e della A.S.L. di Barletta-Andria-Trani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to F. Caricato, avv.to R. De Giuseppe, avv.to M. Sanapo e avv.to A. C. Salzano;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 14 marzo 2022 e depositato il 28 marzo 2022 la 3M Italia S.r.l. ha impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, la nota a firma del R.U.P., trasmessa via p.e.c. prot. PI032041-22 in data 15 febbraio 2022, con cui la A.S.L. di NT (Capofila) ha comunicato, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, l’esclusione della Società ricorrente dalla procedura aperta telematica tramite piattaforma Empulia svolta in unione temporanea di acquisto da varie Aziende Sanitarie pugliesi “per l’affidamento della fornitura di cateteri venosi centrali e relativi accessori per la durata di cinque anni per le necessità delle aziende sanitarie: A.O.U Policlinico di Bari, A.O.U. Riuniti Foggia A.S.L. Bari, A.S.L. Barletta-Andria -Trani, A.S.L. Brindisi, A.S.L. Foggia, A.S.L. Lecce, A.S.L. NT (in qualità di Capofila), I.R.C.S.S. De Bellis, I.R.C.S.S. G. Paolo II. N. Gara 8088535” - Lotto 95 relativo alla fornitura di “Medicazione All in one […] Medicazione sterile latex free per cateteri a lunga permanenza, più di 7 giorni, con finestra trasparente in poliuretano altamente traspirante impermeabile, ipoallergenico e cravatta per fissaggio lumi. Varie misure”, tutti gli atti e i verbali di gara, e relativa approvazione, ivi compresi in particolare, in relazione al Lotto 95, i verbali delle sedute del 4, 8 e 10 giugno 2021 di valutazione della documentazione amministrativa, la determinazione n. 1309/2021 di ammissione della Perhospital S.r.l. alle successive operazioni di gara, il verbale n. 7 del 3 dicembre 2021 relativamente alla parte in cui è stata valutata anche l’offerta tecnica della Perhospital S.r.l., il verbale dell’8 febbraio 2022 della Commissione giudicatrice da cui risulta la rivalutazione dell’offerta tecnica di 3M Italia s.r.l. a seguito dell’istanza della Perhospital S.r.l. nonché il verbale della seduta pubblica del 11 febbraio 2022, i Chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante, ed in particolare in relazione al Lotto 95, il quesito PI154087-21 e PI159470-21, la lex specialis di gara ed, in particolare, il Bando di gara, il Disciplinare di gara e relativi allegati, della tabella Lotti, laddove interpretati nel senso di non consentire l’ammissione dell’offerta della 3M Italia S.r.l. per il Lotto 95, nonché ogni altro atto ad essi presupposto, anche di natura istruttoria e di programmazione, connesso e/o consequenziale. Ha, altresì, domandato l’accertamento del proprio diritto a ottenere di essere riammessa in gara nonché la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica e, in via subordinata, per equivalente.
1.1 A sostegno del ricorso introduttivo ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione e falsa applicazione della lex specialis ed, in particolare, del disciplinare di gara e della tabella Lotti, violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 50/2016, e in particolare degli artt. 30, 32, 68, 95, 83 e 86. violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza ed economicità, violazione del principio del favor partecipationis, eccesso di potere: difetto di istruttoria, travisamento, difetto di motivazione e illogicità.
2) in subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 68 D. Lgs. n. 50/2016 e della L. n. 241/1090, violazione dell’art. 97 Costituzione: eccesso di potere per illogicità e violazione dei principi di economicità ed efficienza;
3) violazione e falsa applicazione della lex specialis e, in particolare, del disciplinare di gara. violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 50/2016, e in particolare degli artt. 30, 83, 86 e 89, nullità del contratto di avvalimento, violazione dell’art.120 c.p.a., eccesso di potere: difetto di istruttoria, travisamento, difetto di motivazione e illogicità.
2. In data 5 aprile 2022 si è costituita in giudizio la controinteressata Perhospital S.r.l. chiedendo di “rigettare, perché inammissibili e infondati, il ricorso introduttivo del presente giudizio e l’istanza cautelare”.
3. Il 6 aprile 2022 si costituita in giudizio anche la A.S.L. di NT eccependo “la inammissibilità e la improcedibilità del ricorso al quale qui si resiste nonché nel merito la sua totale infondatezza in fatto e diritto” e chiedendo “previa reiezione delle misure cautelari ex adverso invocate, il suo integrale rigetto”.
4. In data 11 aprile 2022 la controinteressata Perhospital S.r.l. e la A.S.L. di NT hanno depositato memorie difensive.
5. Ad esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 13 aprile 2022 questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 182 del 14 aprile 2022, ha respinto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente a mezzo del ricorso introduttivo osservando che “ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, il ricorso, in disparte da ogni considerazione in ordine alla sua tempestività, appare infondato atteso che:
- quanto ai primi due motivi di gravame, riservato ogni ulteriore approfondimento nel merito anche in ragione della circostanza che l’espletamento di una Verificazione non risulta compatibile con la celerità e snellezza dell’incidente cautelare, non pare - allo stato - che il prodotto offerto dalla Società ricorrente corrisponda alla descrizione fornita dalla lex specialis in relazione al Lotto 95 (“Medicazione All in one”, “Medicazione sterile latex free per cateteri a lunga permanenza, più di 7 giorni, con finestra trasparente in poliuretano altamente traspirante impermeabile, ipoallergenico e cravatta per fissaggio lumi. Varie misure”, il cui significato è stato chiarito dalla S.A. a mezzo di risposta del 25 maggio 2021 al Quesito PI154087), né che sia identico ovvero assolutamente equivalente sul piano funzionale a quello offerto dalla controinteressata aggiudicataria Perhospital S.r.l. posto che esso, come emerge dalla documentazione tecnica in atti e dalle relative rappresentazioni grafiche, sembra privo di un sistema di integrato di lungo fissaggio sutureless (una cravatta di fissaggio dei lumi che è dispositivo alternativo all’applicazione di punti di sutura), circostanza che sembra, peraltro, comprovata non solo dal codice di Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (C.N.D.) del Ministero della Salute attribuito al prodotto offerto dalla 3M Italia S.r.l. (M04010202 corrispondente a “Medicazione a fissaggio: in poliuretano”, in luogo di M04010299 - “Medicazione a fissaggio: altre”), ma anche del diverso e più basso prezzo unitario dello stesso;
- quanto al terzo motivo di gravame, l’aggiudicataria controinteressata Perhospital S.r.l. pare essere in possesso del requisito di capacità economico - finanziaria previsto per il Lotto 95 dall’art. 4, punto A.8, del Disciplinare di gara, posto che il fatturato specifico dichiarato dalla stessa nel D.G.U.E. (€ 2.308.000) è sufficiente a garantire il possesso del suddetto requisito per la partecipazione ai lotti 84 - 94 e 95 (pari a complessivi € 2.168.500), nel mentre il fatturato specifico per il quale la stessa Perhospital S.r.l. ha dichiarato avvalersi dei requisiti della Ausiliaria Deltamed S.r.l. è pari ad € 4.106.380 (così come riportato nel contratto di avvalimento), ed è, pertanto, corrispondente al fatturato specifico richiesto per la partecipazione ai restanti lotti (1-2- 3-5-6-7-8-21-22-23-25-26-27-28-38-39-40-72-73-74-75-76-77-80-82-83-91-92), ciò valendo a spiegare la ragione per la quale il suddetto contratto di avvalimento (di garanzia e non operativo e che, pertanto non richiede la puntuale indicazione dei mezzi messi a disposizione dell’Ausiliata) non fa menzione, per quanto qui di interesse, anche del Lotto 95”.
6. Con motivi aggiunti notificati il 21 luglio 2022 e depositati il 27 luglio 2022, la 3M Italia S.r.l. ha impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, la deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. di NT (capofila) n. 1405/2022, comunicata a 3M Italia S.r.l. in data 22 giugno 2022, di aggiudicazione del Lotto 95 della “procedura aperta telematica tramite piattaforma Empulia in Unione Temporanea di Acquisto per l’affidamento della fornitura di cateteri venosi centrali e relativi accessori per la durata di cinque anni per le necessità delle aziende sanitarie: A.O.U Policlinico di Bari, A.O.U. Riuniti Foggia A.S.L. Bari, A.S.L. Barletta-Andria -Trani, A.S.L. Brindisi, A.S.L. Foggia, A.S.L. Lecce, A.S.L. NT (in qualità di Capofila), I.R.C.S.S. De Bellis, I.R.C.S.S. G. Paolo II. N. Gara 8088535” in favore della prima classificata Perhospital S.r.l., nonché ogni altro atto ad essa presupposto, anche di natura istruttoria, connesso e/o consequenziale e gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio. Ha, altresì, domandato l’accertamento del diritto del proprio diritto a ottenere di essere riammessa in gara e dell’illegittimità dell’aggiudicazione nonché la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante l’aggiudicazione o subentro nel contratto previa, ove occorra, declaratoria di inefficacia del contratto qualora medio tempore stipulato con l’aggiudicataria e, in via subordinata, per equivalente.
6.1 A sostegno dei predetti motivi aggiunti ha dedotto le censure già poste a fondamento del ricorso introduttivo così rubricate:
1) Illegittimità derivata.
7. In data 9 settembre 2022 si è costituita in giudizio per resistere avverso i predetti motivi aggiunti anche l’Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. della provincia di Barletta-Andria-Trani.
8. Il 9 settembre 2022 la A.S.L. di NT ha depositato memorie difensive.
9. Il 10 settembre 2022 anche la controinteressata Perhospital S.r.l. ha depositato memorie difensive.
10. All’udienza in Camera di Consiglio del 14 settembre 2022 la difesa di parte ricorrente ha chiesto l'abbinamento al merito con rinuncia all'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti. Il Presidente, preso atto di ciò, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio e confermato la trattazione nel merito all'udienza pubblica del 12 ottobre 2022.
11.In data 26 settembre 2022 la Società ricorrente e la A.S.L. di NT hanno depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a..
12. Nelle date, rispettivamente, del 30 settembre 2022 e dell’1 ottobre 2022 la controinteressata Perhospital S.r.l. e la Società ricorrente hanno depositato memorie in replica.
13. Non si sono costituiti in giudizio l’Azienda Universitaria Ospedaliera Consorziale - Policlinico Bari, l’Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti, l’A.S.L. di Bari, l’A.S.L. di Brindisi, l’A.S.L. di Foggia, l’A.S.L. di Lecce, l’I.R.C.S.S. “De Bellis” e l’ I.R.C.S.S. “G. Paolo II”.
14. All’udienza pubblica del 12 ottobre 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
15. La causa non appare matura per la decisione di merito.
Il Collegio ritiene, infatti, necessario, ai fini del decidere, disporre ex art 66 c.p.a. una Verificazione, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, affidata al Dirigente dell’U.O.C. - Reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, al fine di accertare, alla luce della documentazione in atti e delle deduzioni difensive e compiuto ogni utile accertamento, se il prodotto offerto dalla Società ricorrente corrisponda o meno alla descrizione fornita dalla lex specialis in relazione al Lotto 95 (“Medicazione All in one”, “Medicazione sterile latex free per cateteri a lunga permanenza, più di 7 giorni, con finestra trasparente in poliuretano altamente traspirante impermeabile, ipoallergenico e cravatta per fissaggio lumi. Varie misure”, il cui significato è stato chiarito dalla S.A. a mezzo di risposta del 25 maggio 2021al Quesito PI154087) ovvero sia assolutamente equivalente sul piano funzionale a quello offerto dalla controinteressata aggiudicataria Perhospital S.r.l., anche chiarendo all’uopo se lo stesso sia dotato di un idoneo sistema di integrato di lungo fissaggio (c.d. sutureless); tanto fornendo anche documentazione a comprova.
15.1 Per il compimento della Verificazione si fissa il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa, al Verificatore nominato dal Tribunale, della presente ordinanza istruttoria.
Il Verificatore comunicherà con congruo anticipo alle parti la data, l’ora e il luogo in cui darà avvio alle operazioni di Verificazione.
Il Verificatore, una volta esaurito l’incarico, redigerà una relazione scritta delle operazioni compiute e dell’attività svolta, indicandone chiaramente le conclusioni. Il Verificatore invierà tale relazione alle parti, fissando alle stesse un termine congruo per formulare le eventuali osservazioni. Una volta scaduto il termine per le osservazioni, il Verificatore provvederà al deposito della relazione finale presso la Segreteria di questo T.A.R., previa integrazione dell’elaborato con la menzione delle osservazioni ricevute dalle parti e delle correlative considerazioni dello stesso Verificatore (dando altresì conto dell’eventuale accoglimento delle osservazioni di parte).
Le parti possono indicare propri tecnici, i quali potranno assistere alle operazioni di Verificazione. I nominativi di tali tecnici dovranno essere comunicati al Verificatore in occasione dell’avvio delle operazioni di Verificazione.
Il Verificatore è fin d’ora autorizzato a prendere visione e ad estrarre copia di ogni atto o documento contenuto nel fascicolo d’ufficio e nei fascicoli di parte.
Il Verificatore è altresì autorizzato a richiedere, a qualunque pubblico depositario, ogni atto o documento, non coperto da segreto, utile all’assolvimento dell'incarico.
Va riservata alla decisione definitiva ogni pronuncia sul compenso da liquidare in favore del Verificatore, sulle altre questioni oggetto della causa e sulle spese processuali del giudizio.
16. La trattazione della causa deve essere conseguentemente rinviata alla successiva udienza pubblica indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni pronuncia nel merito, in rito e sulle spese in ordine al ricorso, integrato dai motivi aggiunti, indicato in epigrafe, dispone una Verificazione ex art. 66 c.p.a., affidata al Dirigente dell’U.O.C. - Reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce nominato Verificatore, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Rinvia la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del 4 aprile 2023.
Si comunichi alle parti anche non costituite in giudizio e al Verificatore nominato dal Tribunale.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO