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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16803 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51335 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024;
TRA
- , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Marilena Cicchino, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- , , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
02.09.1943, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Terziani, giusta procura speciale in atti;
-resistente-
NONCHE'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 28.10.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, la signora adiva questo Tribunale esponendo che aveva contratto Pt_1 matrimonio con il sig. in data 31.12.1988 a GA (successivamente CP_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2025, atto n. 00007, p.2, s.C17), e che dalla loro unione era nato il figlio Per_1
(17.11.1980), maggiorenne ed economicamente autonomo, che da tempo aveva lasciato la casa familiare;
che il rapporto matrimoniale, dapprima sereno, nell'anno
2023 era entrato in crisi, per incompatibilità caratteriali e dissidi, che avevano comportato un progressivo allontanamento fra i coniugi.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva fosse dichiarata la separazione, chiedeva altresì l'assegnazione della casa coniugale, in via Francesco Soave n. 17, di sua esclusiva proprietà.
1 Si costituiva in giudizio il sig. il quale, contestando la domanda di CP_1 separazione formulata dalla moglie, rappresentava preliminarmente che la stessa soffriva di schizofrenia paranoidea con comportamento bipolare per la quale era stato aperto un procedimento dinanzi al Giudice Tutelare di Roma (NRG 9071/25) per il riconoscimento dell'amministrazione di sostegno in suo favore. Il signor riferiva di essersi sempre occupato durante la vita matrimoniale della CP_1 cura della signora aiutandola ad affrontare la sua malattia (dichiarazione Pt_1
INPS 2014 “INVALIDA con totale e permanente inabilità Lavorativa 100% per esiti da intervento (2002) di resezione anteriore del retto per adenocarcinoma metastatico ed embolizzazione epatica, successiva surrenalectomia sinistra (2007) per sospetta ripetizione e riscontro strumentale di micronoduli solidi polmonari bilaterali;
SINDROME PARANOIDEA IN TERAPIA FARMACOLOGICA
CONTINUATIVA”, cfr. doc. 3). Oltre a ciò, riferiva che dal 2020 la moglie non si preoccupava più di assumere i farmaci prescrittile e aveva frequenti sbalzi d'umore, presentando denunce infondate nei suoi confronti.
Tanto premesso, il resistente chiedeva preliminarmente l'acquisizione degli atti del procedimento di amministrazione di sostegno (RG n. 9071/25) presso il Giudice
Tutelare di Roma o comunque la sospensione del procedimento di separazione;
la produzione della documentazione medico sanitaria e delle cartelle cliniche della signora infine, chiedeva fosse dichiarata l'inammissibilità e l'infondatezza Pt_1 della domanda di separazione giudiziale proposta dalla moglie.
Con provvedimento del 29.10.2025 il Giudice Delegato, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28.10.2025, sentite le parti, evidenziava preliminarmente la capacità processuale ai sensi dell'art. 75 cpc della signora la quale aveva Pt_1 risposto a tutte le domande formulatele confermando la determinazione a separarsi;
sottolineava altresì che il diritto di autodeterminarsi circa il proprio status è un diritto personalissimo, che compete anche al beneficiario di una ADS, quale NON era comunque la signora;
non autorizzava il deposito dei certificati medici
/documenti richiesti per scadenza dei termini processuali;
autorizzava i coniugi a vivere separati, disponendo che il sig. provvedesse ad allontanarsi dalla CP_1 casa coniugale entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Il GD concedeva infine un termine per il deposito dell'estratto dell'atto di matrimonio e all'esito riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito al solo status di separazione.
Status di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto dalle argomentazioni e dalla documentazione prodotta è effettivamente emersa una frattura della comunione della coppia, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La improseguibilità della convivenza è stata più volte ribadita dalla signora il Pt_1 cui proposito di addivenire ad una separazione e di chiudere ogni rapporto con il
2 marito è rimasto saldo per lungo tempo (per oltre un anno dal deposito del ricorso), dimostrando che la comunione spirituale era ormai venuta meno.
Con riguardo alle opposizioni formulate dal sig. circa la mancata CP_1 capacità di autodeterminarsi della moglie (affetta da schizofrenia paranoidea con comportamento bipolare) e della pendenza di procedimento per l'apertura di amministrazione di sostegno, le stesse non possono trovare accoglimento avuto riguardo al fatto che il diritto di autodeterminarsi circa il proprio status è un diritto personalissimo che rientra nella sfera più ampia della libertà individuale. Nella specie, la legge riconosce il diritto di un individuo di prendere decisioni autonome sulla propria vita, e questo include la decisione di separarsi. La signora ha Pt_1 dato prova del suo libero convincimento, rimasto fermo per lungo tempo, rispondendo in maniera precisa a tutte le domande formulatele. Ha altresì rinunciato alla domanda di mantenimento nei confronti del marito.
La casa familiare
Parte ricorrente altresì ha chiesto disporsi l'assegnazione in suo favore della ex casa coniugale sita in via Francesco Soave n. 17.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio, ma mira a tutelare l'interesse dei figli minori o maggiorenni non indipendenti economicamente conviventi con i genitori alla conservazione dell'ambiente domestico in cui gli stessi sono cresciuti inteso non solo come abitazione ma come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, come rete di relazioni familiari, scolastiche ed amicali onde evitare il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si è sempre svolta la loro esistenza (cfr. Cass. n. 25604 e n. 32231 del 2018;
Cass. n. 21334 del 2013; Cass. n. 18603 del 2021). Nel caso in esame, non essendoci figli minori o maggiorenni non autonomi (i coniugi hanno un figlio adulto che vive altrove con la sua famiglia) non vi sono i presupposti per l'assegnazione della casa che rimarrà nella disponibilità della signora in virtù del titolo di proprietà.
Pertanto, il godimento dell'immobile dovrà essere regolato unicamente dalle norme che discendono dal titolo giuridico su cui esso si fonda. Il marito dovrà allontanarsi dalla casa coniugale, in cui rimarrà la moglie, nel termine già fissato nell'ordinanza del GD.
Spese di lite
In considerazione delle ragioni della decisione e della rispettiva soccombenza, deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51335/2024 R.G.A.C., con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale di , Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], e , , Controparte_1 C.F._2 nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in data 31.12.1988 a GA;
3 - ordina l'annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Roma (anno 2025, atto n. 00007, p.2, s.C17);
- rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla signora
Pt_1
- dichiara compensate le spese di giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51335 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024;
TRA
- , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Marilena Cicchino, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- , , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
02.09.1943, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Terziani, giusta procura speciale in atti;
-resistente-
NONCHE'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 28.10.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, la signora adiva questo Tribunale esponendo che aveva contratto Pt_1 matrimonio con il sig. in data 31.12.1988 a GA (successivamente CP_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2025, atto n. 00007, p.2, s.C17), e che dalla loro unione era nato il figlio Per_1
(17.11.1980), maggiorenne ed economicamente autonomo, che da tempo aveva lasciato la casa familiare;
che il rapporto matrimoniale, dapprima sereno, nell'anno
2023 era entrato in crisi, per incompatibilità caratteriali e dissidi, che avevano comportato un progressivo allontanamento fra i coniugi.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva fosse dichiarata la separazione, chiedeva altresì l'assegnazione della casa coniugale, in via Francesco Soave n. 17, di sua esclusiva proprietà.
1 Si costituiva in giudizio il sig. il quale, contestando la domanda di CP_1 separazione formulata dalla moglie, rappresentava preliminarmente che la stessa soffriva di schizofrenia paranoidea con comportamento bipolare per la quale era stato aperto un procedimento dinanzi al Giudice Tutelare di Roma (NRG 9071/25) per il riconoscimento dell'amministrazione di sostegno in suo favore. Il signor riferiva di essersi sempre occupato durante la vita matrimoniale della CP_1 cura della signora aiutandola ad affrontare la sua malattia (dichiarazione Pt_1
INPS 2014 “INVALIDA con totale e permanente inabilità Lavorativa 100% per esiti da intervento (2002) di resezione anteriore del retto per adenocarcinoma metastatico ed embolizzazione epatica, successiva surrenalectomia sinistra (2007) per sospetta ripetizione e riscontro strumentale di micronoduli solidi polmonari bilaterali;
SINDROME PARANOIDEA IN TERAPIA FARMACOLOGICA
CONTINUATIVA”, cfr. doc. 3). Oltre a ciò, riferiva che dal 2020 la moglie non si preoccupava più di assumere i farmaci prescrittile e aveva frequenti sbalzi d'umore, presentando denunce infondate nei suoi confronti.
Tanto premesso, il resistente chiedeva preliminarmente l'acquisizione degli atti del procedimento di amministrazione di sostegno (RG n. 9071/25) presso il Giudice
Tutelare di Roma o comunque la sospensione del procedimento di separazione;
la produzione della documentazione medico sanitaria e delle cartelle cliniche della signora infine, chiedeva fosse dichiarata l'inammissibilità e l'infondatezza Pt_1 della domanda di separazione giudiziale proposta dalla moglie.
Con provvedimento del 29.10.2025 il Giudice Delegato, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28.10.2025, sentite le parti, evidenziava preliminarmente la capacità processuale ai sensi dell'art. 75 cpc della signora la quale aveva Pt_1 risposto a tutte le domande formulatele confermando la determinazione a separarsi;
sottolineava altresì che il diritto di autodeterminarsi circa il proprio status è un diritto personalissimo, che compete anche al beneficiario di una ADS, quale NON era comunque la signora;
non autorizzava il deposito dei certificati medici
/documenti richiesti per scadenza dei termini processuali;
autorizzava i coniugi a vivere separati, disponendo che il sig. provvedesse ad allontanarsi dalla CP_1 casa coniugale entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Il GD concedeva infine un termine per il deposito dell'estratto dell'atto di matrimonio e all'esito riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito al solo status di separazione.
Status di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto dalle argomentazioni e dalla documentazione prodotta è effettivamente emersa una frattura della comunione della coppia, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La improseguibilità della convivenza è stata più volte ribadita dalla signora il Pt_1 cui proposito di addivenire ad una separazione e di chiudere ogni rapporto con il
2 marito è rimasto saldo per lungo tempo (per oltre un anno dal deposito del ricorso), dimostrando che la comunione spirituale era ormai venuta meno.
Con riguardo alle opposizioni formulate dal sig. circa la mancata CP_1 capacità di autodeterminarsi della moglie (affetta da schizofrenia paranoidea con comportamento bipolare) e della pendenza di procedimento per l'apertura di amministrazione di sostegno, le stesse non possono trovare accoglimento avuto riguardo al fatto che il diritto di autodeterminarsi circa il proprio status è un diritto personalissimo che rientra nella sfera più ampia della libertà individuale. Nella specie, la legge riconosce il diritto di un individuo di prendere decisioni autonome sulla propria vita, e questo include la decisione di separarsi. La signora ha Pt_1 dato prova del suo libero convincimento, rimasto fermo per lungo tempo, rispondendo in maniera precisa a tutte le domande formulatele. Ha altresì rinunciato alla domanda di mantenimento nei confronti del marito.
La casa familiare
Parte ricorrente altresì ha chiesto disporsi l'assegnazione in suo favore della ex casa coniugale sita in via Francesco Soave n. 17.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio, ma mira a tutelare l'interesse dei figli minori o maggiorenni non indipendenti economicamente conviventi con i genitori alla conservazione dell'ambiente domestico in cui gli stessi sono cresciuti inteso non solo come abitazione ma come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, come rete di relazioni familiari, scolastiche ed amicali onde evitare il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si è sempre svolta la loro esistenza (cfr. Cass. n. 25604 e n. 32231 del 2018;
Cass. n. 21334 del 2013; Cass. n. 18603 del 2021). Nel caso in esame, non essendoci figli minori o maggiorenni non autonomi (i coniugi hanno un figlio adulto che vive altrove con la sua famiglia) non vi sono i presupposti per l'assegnazione della casa che rimarrà nella disponibilità della signora in virtù del titolo di proprietà.
Pertanto, il godimento dell'immobile dovrà essere regolato unicamente dalle norme che discendono dal titolo giuridico su cui esso si fonda. Il marito dovrà allontanarsi dalla casa coniugale, in cui rimarrà la moglie, nel termine già fissato nell'ordinanza del GD.
Spese di lite
In considerazione delle ragioni della decisione e della rispettiva soccombenza, deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51335/2024 R.G.A.C., con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale di , Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], e , , Controparte_1 C.F._2 nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in data 31.12.1988 a GA;
3 - ordina l'annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Roma (anno 2025, atto n. 00007, p.2, s.C17);
- rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla signora
Pt_1
- dichiara compensate le spese di giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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