TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/10/2025, n. 3535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3535 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 9946/2023
Il Tribunale di AP RD, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr. Eugenio Troisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9946 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in RS (Ce) alla Via Luigi Pastore n. 87, presso lo studio dell'avv.
Giorgio Coppola, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in CP_1 CP_2 C.F._2
RS (Ce) alla Via Alfonso I d'Aragona n. 20, presso lo studio dell'avv. Emilia di
Lucca, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di AP RD. INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori concludevano come in atti.
Il P.M. apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.11.2023 la sig.ra premetteva di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 10.04.1988 in SA UN (CE) con il sig. CP_3
evidenziando che da tale unione erano nati i figli e ,
[...] Per_1 Persona_2 oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Rappresentava che con decreto nr. cronol. 9589/2020 del 18.09.2020 il Tribunale di
AP RD aveva omologato la separazione dei coniugi con previsione dell'obbligo, in capo all'odierno resistente, di corrispondere al coniuge la somma mensile di euro
350,00 a titolo di mantenimento della ricorrente;
sul punto, tuttavia, chiariva che il sig.
dal mese di giugno 2023 non provvedeva a versare il mantenimento. CP_1
Deduceva inoltre di essere affetta dal 2014 da carcinoma di 2° grado, patologia che la costringeva a sottoporsi a terapie continue.
Precisava infine che tra i coniugi non era intervenuta alcuna riconciliazione e pertanto chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di cui alla separazione.
Incardinato il giudizio, si costituiva il sig. , il quale, pur non Controparte_3 opponendosi alla domanda di divorzio, contestava l'avversa domanda di conferma dell'assegno di mantenimento.
Invero, il resistente deduceva di non essere riuscito, nonostante i numerosi sforzi, a trovare un'occupazione stabile, lavorando sempre in modo saltuario. Segnatamente, sino al gennaio 2024, egli era stato percettore di reddito di cittadinanza, circostanza che gli aveva consentito di sopravvivere. Tuttavia, secondo la ricostruzione operata dal sig.
, il resistente conduceva una vita ai limiti della soglia di povertà, dovendo CP_1 provvedere, altresì, al versamento del canone di locazione relativo all'immobile in cui abitava, pari ad euro 250,00 mensili, oltre ad euro 20,00 per le spese condominiali, pag. 2/7 mentre la ricorrente poteva contare su un assegno di invalidità riconosciutole per un importo mensile di euro 330,00.
Sosteneva infine di essersi sottoposto ad interventi chirurgici alla schiena che ne avevano limitato l'abilità lavorativa,
Chiedeva quindi pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rigettarsi l'avversa domanda di assegno divorzile.
All'esito dell'udienza di comparizione del 19.02.2024 il Giudice Delegato, con provvedimento del 21.02.2024, sciolta la riserva e dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, così statuiva in via provvisoria ed urgente: - autorizza i coniugi a continuare a vivere separati nel reciproco rispetto;
- fissa per il mantenimento della ricorrente l'obbligo in capo al resistente Parte_1
di corrispondere ogni 5 del mese la somma di euro=280,00= con Controparte_3 adeguamento sulla scorta deli indici Istat come per legge; quindi, rinviava la causa all'udienza del 22.01.2025 di rimessione al Collegio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c., udienza poi differita per esigenze di ruolo.
All'udienza successiva, il Giudice Delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio, previa trasmissione al P.M., che il 28.08.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda è fondata e come tale va accolta.
Appare invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, ossia la separazione omologata dal Tribunale di AP RD con decreto nr. cronol. 9589/2020 del
18.09.2020, in atti.
Del pari risulta dimostrata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (17.07.2020), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5, L. 74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Orbene, quanto all'assegno divorzile richiesto dalla ricorrente, la domanda è fondata e va pertanto accolta, previa ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale maturata in materia. pag. 3/7 È noto, invero, sul punto l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della S.C., la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del
1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita
(assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.
In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.. Muovendo da tali presupposti, dunque, le
Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali delle parti. Qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, l'A.G. deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare pag. 4/7 ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio. Infine, il Tribunale quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato (cfr. ex multis, Cass. sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 23 aprile 2019, n. 11178).
Sulla base di tali argomentazioni, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'assegno divorzile, attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, “deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa
e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa.” (cfr. Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 4215 del 17/02/2021).
A ben vedere, pertanto, l'assegno divorzile non ha mai perso la sua funzionale assistenziale, per acquisire invece, nell'elaborazione più recente, anche una funzione perequativa/compensativa, ogniqualvolta il caso concreto sottoponga all'attenzione del giudicante la necessità di valutare l'intera storia coniugale, il concreto contributo offerto da ciascuno dei coniugi alla realizzazione della vita familiare, ferma restando la prospettiva di prognosi futura, declinata nell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive nel periodo intercorso tra la separazione e la domanda di divorzio.
Orbene, nel caso di specie, sulla base di quanto emerso dalla documentazione in atti, il
Tribunale ritiene che la ricorrente, in ragione dell'età (54 anni), delle gravi ed acclarate patologie sofferte nonché dell'assenza di una pregressa qualificazione professionale, si trovi effettivamente nell'impossibilità oggettiva di procurarsi il necessario al sostentamento personale sicché, quanto meno sotto il profilo assistenziale e in ragione pag. 5/7 del principio di solidarietà post coniugale, si giustifica la previsione di un assegno divorzile in suo favore a carico del resistente.
Quanto all'ammontare dell'assegno in questione, vanno tenute in considerazione le effettive entrate della ricorrente e la durata considerevole della convivenza coniugale
(circa 32 anni in base alle risultanze di causa).
Rileva altresì il Collegio che in sede di separazione le parti concordavano in favore della ricorrente un assegno di mantenimento di euro 350,00 a carico di , e che Controparte_3 quest'ultimo, già all'epoca dell'accordo omologato dal Tribunale, svolgeva mere prestazioni occasionali di lavoro come disossatore di carni, né vi è stato un sostanziale mutamento della situazione del dall'anno 2020, ossia di quando prendeva in CP_1 locazione l'immobile presso il quale vive anche oggi.
In ordine alle lamentate condizioni di salute, dalla documentazione versata in atti si evince che gli interventi chirurgici risalgono all'anno 2019 e, pertanto, data antecedente alla separazione.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ritiene congruo prevedere a carico del sig.
l'obbligo di versare in favore della sig.ra , a titolo Controparte_3 Parte_1 di assegno divorzile, la somma di € 280,00 mensili, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, annualmente ed automaticamente rivalutabile in base agli indici
Istat-Foi.
In ordine all'assegnazione della casa coniugale, il Collegio osserva di non dover emettere alcun provvedimento stante l'assenza di figli minori e/o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 337sexies c.c., sicché troverà applicazione il regime di diritto ordinario.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
Il Tribunale provvede, altresì, con separati decreti quanto alle istanze di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario avanzate dalle parti, stante l'ammissione in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
pag. 6/7 Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 10.04.1988 in SA UN (Ce), tra
, nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Controparte_3 ad RS (Ce) il 01.08.1969, (Atto n. 7, parte II, S. A, Atti di Matrimonio dell'anno 1988);
B) dispone che il sig. versi alla sig.ra la Controparte_3 Parte_1 somma mensile di € 280,00 a titolo di assegno divorzile, entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
C) nulla dispone in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
D) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di SA UN (Ce) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L.
1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
E) spese compensate;
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 09.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 9946/2023
Il Tribunale di AP RD, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr. Eugenio Troisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9946 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in RS (Ce) alla Via Luigi Pastore n. 87, presso lo studio dell'avv.
Giorgio Coppola, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in CP_1 CP_2 C.F._2
RS (Ce) alla Via Alfonso I d'Aragona n. 20, presso lo studio dell'avv. Emilia di
Lucca, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di AP RD. INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori concludevano come in atti.
Il P.M. apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.11.2023 la sig.ra premetteva di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 10.04.1988 in SA UN (CE) con il sig. CP_3
evidenziando che da tale unione erano nati i figli e ,
[...] Per_1 Persona_2 oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Rappresentava che con decreto nr. cronol. 9589/2020 del 18.09.2020 il Tribunale di
AP RD aveva omologato la separazione dei coniugi con previsione dell'obbligo, in capo all'odierno resistente, di corrispondere al coniuge la somma mensile di euro
350,00 a titolo di mantenimento della ricorrente;
sul punto, tuttavia, chiariva che il sig.
dal mese di giugno 2023 non provvedeva a versare il mantenimento. CP_1
Deduceva inoltre di essere affetta dal 2014 da carcinoma di 2° grado, patologia che la costringeva a sottoporsi a terapie continue.
Precisava infine che tra i coniugi non era intervenuta alcuna riconciliazione e pertanto chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di cui alla separazione.
Incardinato il giudizio, si costituiva il sig. , il quale, pur non Controparte_3 opponendosi alla domanda di divorzio, contestava l'avversa domanda di conferma dell'assegno di mantenimento.
Invero, il resistente deduceva di non essere riuscito, nonostante i numerosi sforzi, a trovare un'occupazione stabile, lavorando sempre in modo saltuario. Segnatamente, sino al gennaio 2024, egli era stato percettore di reddito di cittadinanza, circostanza che gli aveva consentito di sopravvivere. Tuttavia, secondo la ricostruzione operata dal sig.
, il resistente conduceva una vita ai limiti della soglia di povertà, dovendo CP_1 provvedere, altresì, al versamento del canone di locazione relativo all'immobile in cui abitava, pari ad euro 250,00 mensili, oltre ad euro 20,00 per le spese condominiali, pag. 2/7 mentre la ricorrente poteva contare su un assegno di invalidità riconosciutole per un importo mensile di euro 330,00.
Sosteneva infine di essersi sottoposto ad interventi chirurgici alla schiena che ne avevano limitato l'abilità lavorativa,
Chiedeva quindi pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rigettarsi l'avversa domanda di assegno divorzile.
All'esito dell'udienza di comparizione del 19.02.2024 il Giudice Delegato, con provvedimento del 21.02.2024, sciolta la riserva e dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, così statuiva in via provvisoria ed urgente: - autorizza i coniugi a continuare a vivere separati nel reciproco rispetto;
- fissa per il mantenimento della ricorrente l'obbligo in capo al resistente Parte_1
di corrispondere ogni 5 del mese la somma di euro=280,00= con Controparte_3 adeguamento sulla scorta deli indici Istat come per legge; quindi, rinviava la causa all'udienza del 22.01.2025 di rimessione al Collegio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c., udienza poi differita per esigenze di ruolo.
All'udienza successiva, il Giudice Delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio, previa trasmissione al P.M., che il 28.08.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda è fondata e come tale va accolta.
Appare invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, ossia la separazione omologata dal Tribunale di AP RD con decreto nr. cronol. 9589/2020 del
18.09.2020, in atti.
Del pari risulta dimostrata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (17.07.2020), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5, L. 74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Orbene, quanto all'assegno divorzile richiesto dalla ricorrente, la domanda è fondata e va pertanto accolta, previa ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale maturata in materia. pag. 3/7 È noto, invero, sul punto l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della S.C., la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del
1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita
(assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.
In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.. Muovendo da tali presupposti, dunque, le
Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali delle parti. Qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, l'A.G. deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare pag. 4/7 ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio. Infine, il Tribunale quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato (cfr. ex multis, Cass. sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 23 aprile 2019, n. 11178).
Sulla base di tali argomentazioni, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'assegno divorzile, attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, “deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa
e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa.” (cfr. Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 4215 del 17/02/2021).
A ben vedere, pertanto, l'assegno divorzile non ha mai perso la sua funzionale assistenziale, per acquisire invece, nell'elaborazione più recente, anche una funzione perequativa/compensativa, ogniqualvolta il caso concreto sottoponga all'attenzione del giudicante la necessità di valutare l'intera storia coniugale, il concreto contributo offerto da ciascuno dei coniugi alla realizzazione della vita familiare, ferma restando la prospettiva di prognosi futura, declinata nell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive nel periodo intercorso tra la separazione e la domanda di divorzio.
Orbene, nel caso di specie, sulla base di quanto emerso dalla documentazione in atti, il
Tribunale ritiene che la ricorrente, in ragione dell'età (54 anni), delle gravi ed acclarate patologie sofferte nonché dell'assenza di una pregressa qualificazione professionale, si trovi effettivamente nell'impossibilità oggettiva di procurarsi il necessario al sostentamento personale sicché, quanto meno sotto il profilo assistenziale e in ragione pag. 5/7 del principio di solidarietà post coniugale, si giustifica la previsione di un assegno divorzile in suo favore a carico del resistente.
Quanto all'ammontare dell'assegno in questione, vanno tenute in considerazione le effettive entrate della ricorrente e la durata considerevole della convivenza coniugale
(circa 32 anni in base alle risultanze di causa).
Rileva altresì il Collegio che in sede di separazione le parti concordavano in favore della ricorrente un assegno di mantenimento di euro 350,00 a carico di , e che Controparte_3 quest'ultimo, già all'epoca dell'accordo omologato dal Tribunale, svolgeva mere prestazioni occasionali di lavoro come disossatore di carni, né vi è stato un sostanziale mutamento della situazione del dall'anno 2020, ossia di quando prendeva in CP_1 locazione l'immobile presso il quale vive anche oggi.
In ordine alle lamentate condizioni di salute, dalla documentazione versata in atti si evince che gli interventi chirurgici risalgono all'anno 2019 e, pertanto, data antecedente alla separazione.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ritiene congruo prevedere a carico del sig.
l'obbligo di versare in favore della sig.ra , a titolo Controparte_3 Parte_1 di assegno divorzile, la somma di € 280,00 mensili, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, annualmente ed automaticamente rivalutabile in base agli indici
Istat-Foi.
In ordine all'assegnazione della casa coniugale, il Collegio osserva di non dover emettere alcun provvedimento stante l'assenza di figli minori e/o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 337sexies c.c., sicché troverà applicazione il regime di diritto ordinario.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
Il Tribunale provvede, altresì, con separati decreti quanto alle istanze di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario avanzate dalle parti, stante l'ammissione in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
pag. 6/7 Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 10.04.1988 in SA UN (Ce), tra
, nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Controparte_3 ad RS (Ce) il 01.08.1969, (Atto n. 7, parte II, S. A, Atti di Matrimonio dell'anno 1988);
B) dispone che il sig. versi alla sig.ra la Controparte_3 Parte_1 somma mensile di € 280,00 a titolo di assegno divorzile, entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
C) nulla dispone in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
D) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di SA UN (Ce) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L.
1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
E) spese compensate;
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 09.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 7/7