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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/08/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei sig.ri magistrati: dott. Guido Santoro Presidente dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere dott. Federico Bressan Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 129/2025 R.G. V.G., iscritto a ruolo il 17.3.2025 sul reclamo proposto ex artt. 70, co. 8; 51, CCII, da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. AR C.F._1
Anna Milan, con domicilio eletto presso il difensore, in Noventa Vicentina, via Beggiato
n. 2/c, ricorrente/reclamante nei confronti di
, C.F. , in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia OD ( , legale domiciliataria in Venezia, Palazzo Reale, Piazza San P.IVA_2
Marco n. 65, resistente/reclamata
, in persona del Legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentate pro tempore, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar 14;
, C.F. , in qualità di Gestore nominato Parte_2 C.F._3 nell'ambito dalla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore del sig.
aperta dal Tribunale di Vicenza;
AR
Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento presso
l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Vicenza, C.F.
con sede in Vicenza, Contrà del Monte 13, P.IVA_4 reclamati non costituiti avverso il decreto del Tribunale di Vicenza in data 17.2.2025, Rep. n. 43 del
19.2.2025, con il quale il giudice delegato della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore n. 255-1/2024 R.G., proposta da , non ha AR omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e ha dichiarato l'inefficacia delle misure protettive accordate.
I
1. Con istanza depositata il 22.1.2024 presso l'Organismo di Composizione della crisi dell'ODCEC di Vicenza (n. prot. 710/2024), chiedeva la AR nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Cont Sovraindebitamento. L' accoglieva l'istanza nominando all'uopo la Rag.
[...]
che accettava l'incarico. Parte_2
2. In data 13.8.2024, il ricorrente, tramite l'OCC, ritenendo di rientrare nella categoria dei “consumatori”, presentava un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII prevedente la messa a disposizione dei creditori dell'importo di € 756,00, costituito dalla quota mensile di pensione eccedente il proprio sostentamento – pari ad € 126,00 – per i sei mesi di durata del piano (€ 126,00 X 6), nonché la finanza esterna rappresentata dalla somma di € 25.000,00 che, nell'ipotesi di omologa, sarebbe stata versata dal figlio . Sottolineava come il piano fosse Persona_1 sicuramente più conveniente rispetto all'ipotesi liquidatoria e chiedeva quindi che il
Tribunale, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, lo ammettesse alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e disponesse le misure protettive fino all'omologa, ovvero, per l'ipotesi di ritenuta inammissibilità della proposta, dichiarasse aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270 CCII.
3. Il G.D. con provvedimento in data 20.8.2024: dichiarava ammissibile la procedura;
disponeva il divieto di intraprendere azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento;
disponeva la pubblicazione del decreto nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
disponeva altresì che ne sia data comunicazione entro trenta giorni,
a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Cont
4. Con missiva del 23.8.2024 (prot. n. 174093 del 30/08/2024), l comunicava la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore all P_
, indicando all'Amministrazione termine entro la data del 12.9.2024 per la
[...] presentazione di eventuali osservazioni.
2 5. Con pec prot. n. 181540 dell'11.9.2024, l trasmetteva le Controparte_1 proprie osservazioni con cui si chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità della proposta.
6. Il giudice delegato, ritenuto opportuno instaurare il contraddittorio, fissava l'udienza di comparizione delle parti, nella quale le parti ribadivano le proprie posizioni ed il giudice riservava la decisione.
7. Con provvedimento Rep. 43/2025 del 19.2.2025, il giudice delegato, ritenuta l'inammissibilità della proposta, non omologava il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da e dichiarava l'inefficacia delle AR misure protettive, così motivando la decisione: “(omissis) ritenuta l'inammissibilità della proposta e del piano per la ragione assorbente che il ricorrente risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, il che costituisce condizione soggettiva ostativa all'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 69 CCII;
rilevato infatti che dalle osservazioni dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione emerge che la totalità dei debiti dei quali il propone la AR ristrutturazione è rappresentata da debiti IRPEF originati in applicazione del c.d. principio di trasparenza per presunzione, in base al quale l'amministrazione finanziaria, accertata la frode fiscale (operazioni oggettivamente non esistenti e costi non inerenti) perpetrata dalla società Bipielle s.r.l., di cui il ricorrente era amministratore e socio unico all'epoca dei fatti, ha ritenuto presuntivamente percepiti da quest'ultimo gli utili extracontabili;
presunzione che non è stata vinta dal , AR non avendo egli riassunto – come era suo onere – il giudizio avanti alla Corte di
Giustizia di secondo grado di Venezia, come da ordinanza di rinvio della Corte di
Cassazione n. 11095/05/21, con la conseguenza che la pretesa creditoria dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, fondata sulla partecipazione del ricorrente all'attività fraudolenta della società che amministrava, si è cristallizzata;
ritenuto, per quanto osservato, che il non abbia provato l'assenza (quantomeno) di colpa grave AR
(se non di mala fede o frode) nel determinare la propria situazione di sovraindebitamento, dal momento che avrebbe potuto farlo solo dando corso alla riassunzione del giudizio avanti alla Corte di Giustizia di secondo grado di Venezia;
ritenuto che
, in difetto di prova contraria alla contestazione dell'amministrazione finanziaria, ormai definitiva, non resti a questo giudice che prendere atto della sussistenza della condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69 CCII;
ritenuto in conclusione che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da
non sia omologabile;
visto l'art. 70 comma 10 CCII;
P.Q.M.
non AR
3 omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da AR
; dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate”.
[...]
8. Con ricorso depositato in pct il 17.3.2025 il ha proposto reclamo AR affidato a tre motivi – nello specifico attinenti ai seguenti profili: 1) erroneità della forma del provvedimento con cui il Tribunale di Vicenza ha pronunciato il diniego di omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il provvedimento di rigetto della domanda di omologazione avrebbe dovuto essere emesso con sentenza, anziché con decreto motivato, ai sensi dell'art. 70, comma 8,
CCII; 2) errata e viziata motivazione relativa al giudizio di inammissibilità del ricorso reso ex art. 70, comma 7, CCII, avendo il giudice di primo grado erroneamente ritenuto che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, condizione ostativa soggettiva all'accesso alla procedura ex art. 69, comma 1, CCII. In particolare, il G.D. avrebbe emesso il decreto oggetto di reclamo riscontrando la sussistenza della causa ostativa soggettiva di cui all'art. 69, comma 1, CCII, sul mero assunto che il ricorrente non avrebbe provato l'assenza (quantomeno) di colpa grave (se non di mala fede o frode) “dal momento che avrebbe potuto farlo solo dando corso alla riassunzione del giudizio avanti alla
Corte di Giustizia di secondo grado di Venezia” e che di fronte a una contestazione dell'amministrazione finanziaria “ormai definitiva, non resti a questo giudice che prendere atto della condizione soggettiva ostativa ex art. 69 CCII”. Il tutto, circoscrivendo e limitando il proprio vaglio al fatto che la pretesa tributaria è oggi definitiva, non essendo stato promosso il giudizio di riassunzione da parte del contribuente istante, senza effettuare alcun giudizio/valutazione di tipo sostanziale e senza tenere conto delle peculiarità del caso concreto e delle evidenze documentali agli atti del fascicolo telematico;
3) ingiustificata contraddittorietà del decreto di diniego di omologazione reso ex art. 70, comma 10, CCII, rispetto al decreto emesso dal medesimo Tribunale ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII. L'assenza della condizione ostativa soggettiva, su cui verte essenzialmente il reclamo (ovvero l'assenza in capo all'istante di colpa grave, malafede o frode nell'aver determinato il sovraindebitamento) era stata, già, oggetto di un preciso vaglio da parte del medesimo Tribunale in sede di apertura della procedura, che valutate le stesse circostanze fattuali, tutte adeguatamente esposte nel ricorso introduttivo e nella
Relazione del Gestore, aveva espressamente concluso che “non appaiono sussistere le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI” – concludendo, quindi, nei seguenti termini: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, dichiarare fondato ed
4 accogliere il presente Reclamo formulato ai sensi dell'art. 70 comma 8 CCII dal sig.
avverso il Decreto di rigetto della domanda di omologazione AR dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore, reso in data 17 febbraio
2024 dal Tribunale di Vicenza, nella persona del Giudice Delegato dott.ssa IL
SA nell'ambito del Procedimento rubricato al n. di R.G. 255-1/2024 Ricorso
Ristrutturazione dei debiti, Procedimento Unitario R.G.N. 255/2024, Tribunale di
Vicenza, rep. n. 43 del 19/02/2025 e, per l'effetto, Voglia pronunciarsi su tutti i consequenziali provvedimenti, revocando il provvedimento oggetto di reclamo e provvedendo con sentenza sull'omologazione ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII, stabilendo, in particolare, con sentenza, l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal sig. , per essere il piano AR ammissibile e fattibile, nonché conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII. Il tutto, rimettendo, eventualmente, gli atti al Tribunale di Vicenza per i provvedimenti conseguenti. Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre accessori di legge”.
9. L si è costituita nel giudizio di reclamo ribadendo le Controparte_1 considerazioni già svolte nel giudizio di primo grado in merito alla inammissibilità della proposta e del piano ex art. 69 co. 1 CCII e chiedendo quindi il rigetto del reclamo.
II
10. Riguardo alla prima ragione di censura, va dato atto che il procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore oggetto di causa è stato promosso da con ricorso depositato il 13.8.2024. AR
La corrispondente decisione (sfavorevole) del giudice delegato è stata assunta il
17/19.2.2025.
Alla data di entrata in vigore del D.L.gs 13.9.2024, n. 136 (c.d. “correttivo ter”), e cioè il 28.9.2024, il procedimento di riferimento era quindi ancora pendente.
Riguardo alla forma del provvedimento che definisce il procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore, considerata l'indicata scansione temporale, trova per l'effetto applicazione, ex art. 56, co. 4, D.L.gs n. 136/2024 cit.
(“
4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di
5 esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”), l'art. 70, co. 8 e 10, CCII, come modificato dall'art. 19 del D.L.gs 136/2024, che così dispone: “(omissis)
8. La sentenza che provvede sull'omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51. 9. comma abrogato dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136. 10.
In caso di diniego dell'omologazione, il giudice dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate”.
Il procedimento, quindi, avrebbe dovuto essere definito con sentenza, impugnabile ex art. 51 CCII, e non già con decreto motivato, come previsto dall'art. 70, co. 10,
CCII nel testo in vigore alla data di presentazione del ricorso, ma come si è detto non più applicabile al caso di specie in quanto ancora pendente alla data di entrata in vigore del terzo correttivo.
11. Sempre in via preliminare va ulteriormente precisato che l'impugnazione in esame deve inquadrarsi, come appena detto, nell'ipotesi di cui all'ottavo comma dell'art. 70 CCII, e non già in quella di cui al primo comma dello stesso art. 70
(secondo cui: “
1. Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti”), che presuppone l'avvenuto superamento della fase dell'ammissione, nella specie avvenuto con il richiamato decreto del 20.8.2024
(“Visto il ricorso per l'apertura di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e seg. CCII depositato da , nato ad [...]
Albettone (VI) il 06/11/1950 (C.F. ); ritenuta la competenza di C.F._1 questo Tribunale;
preso atto che la domanda è stata presentata per il tramite di un
OCC costituito nel circondario del tribunale;
rilevato che il ricorso è corredato
6 dall'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari
e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
rilevato altresì che al ricorso è allegata una relazione dell'OCC che riporta: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
considerato che
il debitore, sulla base della documentazione in atti, risulta essere un consumatore che si trova in condizione di sovraindebitamento ex art. 65 CCII, e che non appaiono sussistere le condizioni ostative di cui all'art. 69
CCII; ritenuta pertanto l'ammissibilità della proposta;
vista l'istanza del debitore di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio;
visto l'art. 70 commi 1 e 4 CCII;
P.Q.M.
dichiara ammissibile la procedura;
dispone il divieto di intraprendere azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento;
dispone la pubblicazione del presente decreto nell'apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia;
dispone altresì che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Vicenza, 20/08/2024”).
Risulta per l'effetto corretta la proposizione dell'impugnazione a questa Corte
d'Appello anziché al Tribunale a mezzo del reclamo previsto dall'art. 70, co. 1, seconda parte, CCII.
12. Venendo al merito, il reclamante sostiene l'erroneità della decisione del giudice delegato in ragione del fatto che la sorte del procedimento tributario presupposto
(definitosi irrevocabilmente per omessa riassunzione della causa avanti alla Corte di
Giustizia tributaria di Venezia dopo la cassazione con rinvio della decisione a sé favorevole), ritenuta dal giudice di rilevanza dirimente al fine di escludere l'ammissibilità della proposta, sarebbe in realtà irrilevante al fine della valutazione dell'elemento soggettivo preclusivo (ex art. 69, co. 1, CCII) a sé imputabile nella determinazione dell'indebitamento, dovendo, al fine dell'omologa della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti oggetto di causa, valutarsi esclusivamente l'insussistenza in capo a sé di colpa grave, malafede, frode, profili questi che
7 avrebbero invece dovuto essere esclusi laddove si fosse adeguatamente valutata in concreto la vicenda presupposta, che lo avrebbero visto come vittima di un raggiro posto in essere dai soggetti che si erano offerti di rilevare la società Bipielle S.r.l. a sé riconducibile.
Il motivo è infondato.
L'art. 67 CCII consente al consumatore sovraindebitato di proporre ai creditori la ristrutturazione dei propri debiti attraverso una proposta avente contenuto libero che preveda il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.
Per consumatore deve intendersi la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, pur avendola eventualmente svolta in passato (circostanza questa, che – come meglio si dirà – già di per sé esclude l'ammissibilità della proposta, considerato che la totalità dei debiti indicati nel piano si riferiscono alla gestione della società Bipielle S.r.l. unipersonale di cui il ricorrente/reclamante era socio unico e amministratore all'epoca dell'insorgenza del debito oggetto di ristrutturazione).
Quanto alle condizioni di ammissibilità, l'art. 69 CCII preclude l'accesso alla procedura al debitore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Da ciò ne discende che ai fini dell'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti, il giudice non è tenuto a vagliare la meritevolezza del consumatore, intesa come generica colpa nell'aver determinato il proprio sovraindebitamento, ma deve verificare unicamente che il debitore non abbia causato la propria situazione intenzionalmente o con negligenza. La valutazione del comportamento del debitore deve essere, invero, compiuta in tutte le procedure di composizione della crisi e consiste in un giudizio prognostico della funzione causale della procedura, nel cui ambito non si può non tenere conto di come il debitore sia giunto alla condizione di sovraindebitato, e quindi del giudizio sull'affidabilità del proponente (Cass. civ., sez. I, 27 novembre 2024, n. 30538).
Quanto all'imputazione dell'onere probatorio relativo alla sussistenza delle condizioni normative di ammissione alla procedura, la prova della sua esistenza deve essere fornita dal debitore attraverso una chiara rappresentazione delle proprie scelte negoziali ed un completo corredo documentale.
Ciò posto, deve escludersi che nel caso in esame il ricorrente/reclamante abbia fornito un'adeguata spiegazione della propria estraneità alla maturazione del debito che ha chiesto di poter definire mediante la procedura di ristrutturazione di cui si tratta.
8 La versione dei fatti rappresentata dal (v. atto di reclamo, pag. 18 – 23) è AR invero priva di un adeguato riscontro probatorio, risolvendosi questo, esclusivamente nelle valutazioni contenute nella Relazione dell'OCC, che tuttavia, siccome non accompagnata dai pertinenti allegati, non è in concreto apprezzabile, tanto più considerato che non risulta prodotta alcuna sentenza che abbia irrevocabilmente accertato la verità dei fatti così come dal medesimo descritti, escludendo qualsiasi responsabilità a suo carico.
In disparte, quindi, il rilievo che quanto dedotto dal reclamante a propria difesa non
è in concreto apprezzabile, risolvendosi nella sostanza in una apodittica auto- giustificazione non direttamente, né non altrimenti, verificabile, va ulteriormente sottolineato come l'insussistenza del requisito soggettivo previsto dall'art. 69 CCII, sub specie di inescusabile negligenza, deve senz'altro affermarsi alla luce di quanto ammesso al riguardo dallo stesso reclamante, che ha riconosciuto di aver commesso un (grave) errore nell'affidare la gestione di Bipielle S.r.l. a terzi, e segnatamente a tali e (v. reclamo, pag. 21: “Di certo il sig. ha sbagliato a Per_2 Per_3 AR mettere nelle “mani” altrui la società BIPIELLE SRL, ma ha proceduto in tal modo essendo “caduto” in uno dei tanti disegni criminosi del sig. e del Commercialista Per_2
come molti altri imprenditori della zona e non solo” e ricorso introduttivo, Per_3 pag. 2-3). E che si tratti di una grave negligenza non appare revocabile in dubbio, laddove si consideri che ritenersi esente da colpa grave l'imprenditore che prima ancora che le cessione delle quote della società si sia perfezionata, e che la formale intestazione della carica di amministratore sia passata in capo a terzi, ritenga di potersi disinteressare completamente della sorte della società e della sua gestione, essendo evidente che, anche laddove lo stesso possa non rispondere sotto il profilo penalistico delle violazioni perpetrate dai promissari acquirenti, nella prospettiva di cui qui si tratta va comunque ritenuto inescusabilmente negligente, e come tale non ammissibile alla procedura di ristrutturazione dei debiti, nessun rilievo potendo per contro assegnarsi all'originaria decisione assunta dal primo G.D. di ammettere alla procedura la domanda del , risultando nella sostanza detta decisione AR revocata dal provvedimento conclusivo del 17.2.2025.
In definitiva, la maturazione del debito di cui viene chiesta la ristrutturazione è risultato accertato essere stato la conseguenza di un'attività fraudolenta (la pretesa tributaria relativa alla tassazione di utili extracontabili oggetto del giudizio presupposto è invero divenuta definitiva, così come altrettanto definitivamente attestata è la natura fraudolenta della condotta che l'ha generata, concretizzatasi in
9 operazioni oggettivamente inesistenti e imputazione di costi non inerenti. Sul punto la Corte di Cassazione ha rilevato che “non si può tralasciare di considerare che l'avviso di accertamento notificato alla società, allegato all'atto di accertamento recapitato al contribuente e riprodotto in ossequio al principio di autosufficienza dall , recava in maniera dettagliata i plurimi elementi utilizzati Controparte_1 dall'amministrazione per giustificare l'accertamento nei confronti del sodalizio – frode fiscale perpetrata dalla stessa società Bipielle s.r.l. risultante non operativa dal 2008
e costituita strumentalmente per l'attività di altre società – circostanze non adeguatamente considerate dalla CTR”) e il ricorrente non è riuscito a dimostrare la propria radicale estraneità a tale vicenda, estraneità da doversi in realtà escludere in ragione del fatto che, anche a voler ammettere che l'intera attività di frode fiscale possa essere stata effettivamente ideata e realizzata da terzi, il è stato in AR proposito certamente negligente, essendosi per sua stessa ammissione disinteressato delle sorti della propria società di cui pure aveva mantenuto la titolarità delle quote e la titolarità della carica di amministratore unico.
Correttamente, quindi, il giudice ha dichiarato l'inammissibilità della proposta e del piano e non ha, per l'effetto, omologato il proposto piano di ristrutturazione dei debiti.
13. Come sopra anticipato, la proposta e il piano risultano inammissibili anche sotto altro profilo, e segnatamente perché il debito che il ricorrente intende definire mediante il piano di riferimento è costituito interamente da quello accertato al termine del riferito iter giudiziale svoltosi avanti al giudice tributario. Si tratta, quindi, di un debito maturato dal ricorrente, non già quale consumatore, ma quale socio amministratore di una società commerciale, e quindi, come tale, non valutabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII, posto che la domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti può essere presentata esclusivamente “dal consumatore sovraindebitato”.
Invero, l'art. 2, comma 1, lettera e), CCII, nel testo in vigore alla data di presentazione del ricorso (13.8.2024), definisce “consumatore” “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”, e in quello in vigore a seguito della modifica introdotta dal Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136 (applicabile al caso in esame ex art. 56, co. 4), “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche
10 se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore”.
Sono pertanto certamente esclusi i casi come quello in esame in cui il debito da
“ristrutturare” è costituito interamente da “debito sociale”.
In questi termini è la giurisprudenza di merito, che esclude tale possibilità, sia che si aderisca all'orientamento restrittivo, per cui non può definirsi consumatore chi abbia in passato agito, ed oggi non agisca più, come imprenditore – infatti, qualora l'obbligazione sia stata assunta per uno scopo inerente all'attività d'impresa, essa non può mutare natura per il fatto che il debitore dismetta l'attività, in quanto la finalità imprenditoriale che la caratterizzava si è definitivamente cristallizzata con l'insorgenza del debito. D'altra parte, se si autorizza un soggetto a presentare un piano di ristrutturazione dei debiti, purché non sia, al momento, un professionista o imprenditore, significa legittimare chiunque sia professionista/imprenditore a cessare la propria impresa/professione (per il tempo occorrente), salvo riprendere l'attività all'esito della omologazione, al solo fine, quindi, di usufruire dell'agevolazione del piano ex art. 67 e ss. CCII ed evitare il voto dei creditori – sia che si aderisca a quello estensivo, che ammette il piano del consumatore anche per la definizione di debiti d'impresa o professionale ogni qualvolta la debitoria consumeristica risulti comunque prevalente rispetto ai residui debiti imprenditoriali o professionali, ovvero a condizione che le obbligazioni (scadute e non adempiute) determinanti il
“sovraindebitamento” siano quelle assunte per motivi personali/familiari. Nessuna di tali ipotesi ricorre però nel caso in esame.
III
Considerato l'esito del reclamo – che viene integralmente respinto – le spese di lite del grado vanno poste integralmente a carico del reclamante e a AR favore della resistente , costituitasi in questo secondo grado con Controparte_1 il patrocinio erariale, nella misura liquidata in dispositivo con riguardo al D.M. n.
55/2014, applicati parametri medi e ritenuta la causa di valore indeterminabile e complessità media.
Sempre in ragione dell'integrale rigetto nel merito del reclamo va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
11 la Corte, definitivamente provvedendo sulla causa n. 129/2025 R.G. V.G., ritenuto di dover statuire con sentenza ex art. 70, co. 8, CCII, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta il reclamo per le ragioni di cui in motivazione.
b) condanna il reclamante a rimborsare alla resistente AR [...]
le spese di lite del presente grado, che liquida, per compensi, in € P_
2.833, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e cpa come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 22.5.2025
Il consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
12
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei sig.ri magistrati: dott. Guido Santoro Presidente dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere dott. Federico Bressan Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 129/2025 R.G. V.G., iscritto a ruolo il 17.3.2025 sul reclamo proposto ex artt. 70, co. 8; 51, CCII, da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. AR C.F._1
Anna Milan, con domicilio eletto presso il difensore, in Noventa Vicentina, via Beggiato
n. 2/c, ricorrente/reclamante nei confronti di
, C.F. , in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia OD ( , legale domiciliataria in Venezia, Palazzo Reale, Piazza San P.IVA_2
Marco n. 65, resistente/reclamata
, in persona del Legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentate pro tempore, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar 14;
, C.F. , in qualità di Gestore nominato Parte_2 C.F._3 nell'ambito dalla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore del sig.
aperta dal Tribunale di Vicenza;
AR
Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento presso
l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Vicenza, C.F.
con sede in Vicenza, Contrà del Monte 13, P.IVA_4 reclamati non costituiti avverso il decreto del Tribunale di Vicenza in data 17.2.2025, Rep. n. 43 del
19.2.2025, con il quale il giudice delegato della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore n. 255-1/2024 R.G., proposta da , non ha AR omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e ha dichiarato l'inefficacia delle misure protettive accordate.
I
1. Con istanza depositata il 22.1.2024 presso l'Organismo di Composizione della crisi dell'ODCEC di Vicenza (n. prot. 710/2024), chiedeva la AR nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Cont Sovraindebitamento. L' accoglieva l'istanza nominando all'uopo la Rag.
[...]
che accettava l'incarico. Parte_2
2. In data 13.8.2024, il ricorrente, tramite l'OCC, ritenendo di rientrare nella categoria dei “consumatori”, presentava un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII prevedente la messa a disposizione dei creditori dell'importo di € 756,00, costituito dalla quota mensile di pensione eccedente il proprio sostentamento – pari ad € 126,00 – per i sei mesi di durata del piano (€ 126,00 X 6), nonché la finanza esterna rappresentata dalla somma di € 25.000,00 che, nell'ipotesi di omologa, sarebbe stata versata dal figlio . Sottolineava come il piano fosse Persona_1 sicuramente più conveniente rispetto all'ipotesi liquidatoria e chiedeva quindi che il
Tribunale, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, lo ammettesse alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e disponesse le misure protettive fino all'omologa, ovvero, per l'ipotesi di ritenuta inammissibilità della proposta, dichiarasse aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270 CCII.
3. Il G.D. con provvedimento in data 20.8.2024: dichiarava ammissibile la procedura;
disponeva il divieto di intraprendere azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento;
disponeva la pubblicazione del decreto nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
disponeva altresì che ne sia data comunicazione entro trenta giorni,
a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Cont
4. Con missiva del 23.8.2024 (prot. n. 174093 del 30/08/2024), l comunicava la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore all P_
, indicando all'Amministrazione termine entro la data del 12.9.2024 per la
[...] presentazione di eventuali osservazioni.
2 5. Con pec prot. n. 181540 dell'11.9.2024, l trasmetteva le Controparte_1 proprie osservazioni con cui si chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità della proposta.
6. Il giudice delegato, ritenuto opportuno instaurare il contraddittorio, fissava l'udienza di comparizione delle parti, nella quale le parti ribadivano le proprie posizioni ed il giudice riservava la decisione.
7. Con provvedimento Rep. 43/2025 del 19.2.2025, il giudice delegato, ritenuta l'inammissibilità della proposta, non omologava il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da e dichiarava l'inefficacia delle AR misure protettive, così motivando la decisione: “(omissis) ritenuta l'inammissibilità della proposta e del piano per la ragione assorbente che il ricorrente risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, il che costituisce condizione soggettiva ostativa all'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 69 CCII;
rilevato infatti che dalle osservazioni dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione emerge che la totalità dei debiti dei quali il propone la AR ristrutturazione è rappresentata da debiti IRPEF originati in applicazione del c.d. principio di trasparenza per presunzione, in base al quale l'amministrazione finanziaria, accertata la frode fiscale (operazioni oggettivamente non esistenti e costi non inerenti) perpetrata dalla società Bipielle s.r.l., di cui il ricorrente era amministratore e socio unico all'epoca dei fatti, ha ritenuto presuntivamente percepiti da quest'ultimo gli utili extracontabili;
presunzione che non è stata vinta dal , AR non avendo egli riassunto – come era suo onere – il giudizio avanti alla Corte di
Giustizia di secondo grado di Venezia, come da ordinanza di rinvio della Corte di
Cassazione n. 11095/05/21, con la conseguenza che la pretesa creditoria dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, fondata sulla partecipazione del ricorrente all'attività fraudolenta della società che amministrava, si è cristallizzata;
ritenuto, per quanto osservato, che il non abbia provato l'assenza (quantomeno) di colpa grave AR
(se non di mala fede o frode) nel determinare la propria situazione di sovraindebitamento, dal momento che avrebbe potuto farlo solo dando corso alla riassunzione del giudizio avanti alla Corte di Giustizia di secondo grado di Venezia;
ritenuto che
, in difetto di prova contraria alla contestazione dell'amministrazione finanziaria, ormai definitiva, non resti a questo giudice che prendere atto della sussistenza della condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69 CCII;
ritenuto in conclusione che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da
non sia omologabile;
visto l'art. 70 comma 10 CCII;
P.Q.M.
non AR
3 omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da AR
; dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate”.
[...]
8. Con ricorso depositato in pct il 17.3.2025 il ha proposto reclamo AR affidato a tre motivi – nello specifico attinenti ai seguenti profili: 1) erroneità della forma del provvedimento con cui il Tribunale di Vicenza ha pronunciato il diniego di omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il provvedimento di rigetto della domanda di omologazione avrebbe dovuto essere emesso con sentenza, anziché con decreto motivato, ai sensi dell'art. 70, comma 8,
CCII; 2) errata e viziata motivazione relativa al giudizio di inammissibilità del ricorso reso ex art. 70, comma 7, CCII, avendo il giudice di primo grado erroneamente ritenuto che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, condizione ostativa soggettiva all'accesso alla procedura ex art. 69, comma 1, CCII. In particolare, il G.D. avrebbe emesso il decreto oggetto di reclamo riscontrando la sussistenza della causa ostativa soggettiva di cui all'art. 69, comma 1, CCII, sul mero assunto che il ricorrente non avrebbe provato l'assenza (quantomeno) di colpa grave (se non di mala fede o frode) “dal momento che avrebbe potuto farlo solo dando corso alla riassunzione del giudizio avanti alla
Corte di Giustizia di secondo grado di Venezia” e che di fronte a una contestazione dell'amministrazione finanziaria “ormai definitiva, non resti a questo giudice che prendere atto della condizione soggettiva ostativa ex art. 69 CCII”. Il tutto, circoscrivendo e limitando il proprio vaglio al fatto che la pretesa tributaria è oggi definitiva, non essendo stato promosso il giudizio di riassunzione da parte del contribuente istante, senza effettuare alcun giudizio/valutazione di tipo sostanziale e senza tenere conto delle peculiarità del caso concreto e delle evidenze documentali agli atti del fascicolo telematico;
3) ingiustificata contraddittorietà del decreto di diniego di omologazione reso ex art. 70, comma 10, CCII, rispetto al decreto emesso dal medesimo Tribunale ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII. L'assenza della condizione ostativa soggettiva, su cui verte essenzialmente il reclamo (ovvero l'assenza in capo all'istante di colpa grave, malafede o frode nell'aver determinato il sovraindebitamento) era stata, già, oggetto di un preciso vaglio da parte del medesimo Tribunale in sede di apertura della procedura, che valutate le stesse circostanze fattuali, tutte adeguatamente esposte nel ricorso introduttivo e nella
Relazione del Gestore, aveva espressamente concluso che “non appaiono sussistere le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI” – concludendo, quindi, nei seguenti termini: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, dichiarare fondato ed
4 accogliere il presente Reclamo formulato ai sensi dell'art. 70 comma 8 CCII dal sig.
avverso il Decreto di rigetto della domanda di omologazione AR dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore, reso in data 17 febbraio
2024 dal Tribunale di Vicenza, nella persona del Giudice Delegato dott.ssa IL
SA nell'ambito del Procedimento rubricato al n. di R.G. 255-1/2024 Ricorso
Ristrutturazione dei debiti, Procedimento Unitario R.G.N. 255/2024, Tribunale di
Vicenza, rep. n. 43 del 19/02/2025 e, per l'effetto, Voglia pronunciarsi su tutti i consequenziali provvedimenti, revocando il provvedimento oggetto di reclamo e provvedendo con sentenza sull'omologazione ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII, stabilendo, in particolare, con sentenza, l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal sig. , per essere il piano AR ammissibile e fattibile, nonché conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII. Il tutto, rimettendo, eventualmente, gli atti al Tribunale di Vicenza per i provvedimenti conseguenti. Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre accessori di legge”.
9. L si è costituita nel giudizio di reclamo ribadendo le Controparte_1 considerazioni già svolte nel giudizio di primo grado in merito alla inammissibilità della proposta e del piano ex art. 69 co. 1 CCII e chiedendo quindi il rigetto del reclamo.
II
10. Riguardo alla prima ragione di censura, va dato atto che il procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore oggetto di causa è stato promosso da con ricorso depositato il 13.8.2024. AR
La corrispondente decisione (sfavorevole) del giudice delegato è stata assunta il
17/19.2.2025.
Alla data di entrata in vigore del D.L.gs 13.9.2024, n. 136 (c.d. “correttivo ter”), e cioè il 28.9.2024, il procedimento di riferimento era quindi ancora pendente.
Riguardo alla forma del provvedimento che definisce il procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore, considerata l'indicata scansione temporale, trova per l'effetto applicazione, ex art. 56, co. 4, D.L.gs n. 136/2024 cit.
(“
4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di
5 esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”), l'art. 70, co. 8 e 10, CCII, come modificato dall'art. 19 del D.L.gs 136/2024, che così dispone: “(omissis)
8. La sentenza che provvede sull'omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51. 9. comma abrogato dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136. 10.
In caso di diniego dell'omologazione, il giudice dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate”.
Il procedimento, quindi, avrebbe dovuto essere definito con sentenza, impugnabile ex art. 51 CCII, e non già con decreto motivato, come previsto dall'art. 70, co. 10,
CCII nel testo in vigore alla data di presentazione del ricorso, ma come si è detto non più applicabile al caso di specie in quanto ancora pendente alla data di entrata in vigore del terzo correttivo.
11. Sempre in via preliminare va ulteriormente precisato che l'impugnazione in esame deve inquadrarsi, come appena detto, nell'ipotesi di cui all'ottavo comma dell'art. 70 CCII, e non già in quella di cui al primo comma dello stesso art. 70
(secondo cui: “
1. Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti”), che presuppone l'avvenuto superamento della fase dell'ammissione, nella specie avvenuto con il richiamato decreto del 20.8.2024
(“Visto il ricorso per l'apertura di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e seg. CCII depositato da , nato ad [...]
Albettone (VI) il 06/11/1950 (C.F. ); ritenuta la competenza di C.F._1 questo Tribunale;
preso atto che la domanda è stata presentata per il tramite di un
OCC costituito nel circondario del tribunale;
rilevato che il ricorso è corredato
6 dall'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari
e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
rilevato altresì che al ricorso è allegata una relazione dell'OCC che riporta: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
considerato che
il debitore, sulla base della documentazione in atti, risulta essere un consumatore che si trova in condizione di sovraindebitamento ex art. 65 CCII, e che non appaiono sussistere le condizioni ostative di cui all'art. 69
CCII; ritenuta pertanto l'ammissibilità della proposta;
vista l'istanza del debitore di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio;
visto l'art. 70 commi 1 e 4 CCII;
P.Q.M.
dichiara ammissibile la procedura;
dispone il divieto di intraprendere azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento;
dispone la pubblicazione del presente decreto nell'apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia;
dispone altresì che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Vicenza, 20/08/2024”).
Risulta per l'effetto corretta la proposizione dell'impugnazione a questa Corte
d'Appello anziché al Tribunale a mezzo del reclamo previsto dall'art. 70, co. 1, seconda parte, CCII.
12. Venendo al merito, il reclamante sostiene l'erroneità della decisione del giudice delegato in ragione del fatto che la sorte del procedimento tributario presupposto
(definitosi irrevocabilmente per omessa riassunzione della causa avanti alla Corte di
Giustizia tributaria di Venezia dopo la cassazione con rinvio della decisione a sé favorevole), ritenuta dal giudice di rilevanza dirimente al fine di escludere l'ammissibilità della proposta, sarebbe in realtà irrilevante al fine della valutazione dell'elemento soggettivo preclusivo (ex art. 69, co. 1, CCII) a sé imputabile nella determinazione dell'indebitamento, dovendo, al fine dell'omologa della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti oggetto di causa, valutarsi esclusivamente l'insussistenza in capo a sé di colpa grave, malafede, frode, profili questi che
7 avrebbero invece dovuto essere esclusi laddove si fosse adeguatamente valutata in concreto la vicenda presupposta, che lo avrebbero visto come vittima di un raggiro posto in essere dai soggetti che si erano offerti di rilevare la società Bipielle S.r.l. a sé riconducibile.
Il motivo è infondato.
L'art. 67 CCII consente al consumatore sovraindebitato di proporre ai creditori la ristrutturazione dei propri debiti attraverso una proposta avente contenuto libero che preveda il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.
Per consumatore deve intendersi la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, pur avendola eventualmente svolta in passato (circostanza questa, che – come meglio si dirà – già di per sé esclude l'ammissibilità della proposta, considerato che la totalità dei debiti indicati nel piano si riferiscono alla gestione della società Bipielle S.r.l. unipersonale di cui il ricorrente/reclamante era socio unico e amministratore all'epoca dell'insorgenza del debito oggetto di ristrutturazione).
Quanto alle condizioni di ammissibilità, l'art. 69 CCII preclude l'accesso alla procedura al debitore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Da ciò ne discende che ai fini dell'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti, il giudice non è tenuto a vagliare la meritevolezza del consumatore, intesa come generica colpa nell'aver determinato il proprio sovraindebitamento, ma deve verificare unicamente che il debitore non abbia causato la propria situazione intenzionalmente o con negligenza. La valutazione del comportamento del debitore deve essere, invero, compiuta in tutte le procedure di composizione della crisi e consiste in un giudizio prognostico della funzione causale della procedura, nel cui ambito non si può non tenere conto di come il debitore sia giunto alla condizione di sovraindebitato, e quindi del giudizio sull'affidabilità del proponente (Cass. civ., sez. I, 27 novembre 2024, n. 30538).
Quanto all'imputazione dell'onere probatorio relativo alla sussistenza delle condizioni normative di ammissione alla procedura, la prova della sua esistenza deve essere fornita dal debitore attraverso una chiara rappresentazione delle proprie scelte negoziali ed un completo corredo documentale.
Ciò posto, deve escludersi che nel caso in esame il ricorrente/reclamante abbia fornito un'adeguata spiegazione della propria estraneità alla maturazione del debito che ha chiesto di poter definire mediante la procedura di ristrutturazione di cui si tratta.
8 La versione dei fatti rappresentata dal (v. atto di reclamo, pag. 18 – 23) è AR invero priva di un adeguato riscontro probatorio, risolvendosi questo, esclusivamente nelle valutazioni contenute nella Relazione dell'OCC, che tuttavia, siccome non accompagnata dai pertinenti allegati, non è in concreto apprezzabile, tanto più considerato che non risulta prodotta alcuna sentenza che abbia irrevocabilmente accertato la verità dei fatti così come dal medesimo descritti, escludendo qualsiasi responsabilità a suo carico.
In disparte, quindi, il rilievo che quanto dedotto dal reclamante a propria difesa non
è in concreto apprezzabile, risolvendosi nella sostanza in una apodittica auto- giustificazione non direttamente, né non altrimenti, verificabile, va ulteriormente sottolineato come l'insussistenza del requisito soggettivo previsto dall'art. 69 CCII, sub specie di inescusabile negligenza, deve senz'altro affermarsi alla luce di quanto ammesso al riguardo dallo stesso reclamante, che ha riconosciuto di aver commesso un (grave) errore nell'affidare la gestione di Bipielle S.r.l. a terzi, e segnatamente a tali e (v. reclamo, pag. 21: “Di certo il sig. ha sbagliato a Per_2 Per_3 AR mettere nelle “mani” altrui la società BIPIELLE SRL, ma ha proceduto in tal modo essendo “caduto” in uno dei tanti disegni criminosi del sig. e del Commercialista Per_2
come molti altri imprenditori della zona e non solo” e ricorso introduttivo, Per_3 pag. 2-3). E che si tratti di una grave negligenza non appare revocabile in dubbio, laddove si consideri che ritenersi esente da colpa grave l'imprenditore che prima ancora che le cessione delle quote della società si sia perfezionata, e che la formale intestazione della carica di amministratore sia passata in capo a terzi, ritenga di potersi disinteressare completamente della sorte della società e della sua gestione, essendo evidente che, anche laddove lo stesso possa non rispondere sotto il profilo penalistico delle violazioni perpetrate dai promissari acquirenti, nella prospettiva di cui qui si tratta va comunque ritenuto inescusabilmente negligente, e come tale non ammissibile alla procedura di ristrutturazione dei debiti, nessun rilievo potendo per contro assegnarsi all'originaria decisione assunta dal primo G.D. di ammettere alla procedura la domanda del , risultando nella sostanza detta decisione AR revocata dal provvedimento conclusivo del 17.2.2025.
In definitiva, la maturazione del debito di cui viene chiesta la ristrutturazione è risultato accertato essere stato la conseguenza di un'attività fraudolenta (la pretesa tributaria relativa alla tassazione di utili extracontabili oggetto del giudizio presupposto è invero divenuta definitiva, così come altrettanto definitivamente attestata è la natura fraudolenta della condotta che l'ha generata, concretizzatasi in
9 operazioni oggettivamente inesistenti e imputazione di costi non inerenti. Sul punto la Corte di Cassazione ha rilevato che “non si può tralasciare di considerare che l'avviso di accertamento notificato alla società, allegato all'atto di accertamento recapitato al contribuente e riprodotto in ossequio al principio di autosufficienza dall , recava in maniera dettagliata i plurimi elementi utilizzati Controparte_1 dall'amministrazione per giustificare l'accertamento nei confronti del sodalizio – frode fiscale perpetrata dalla stessa società Bipielle s.r.l. risultante non operativa dal 2008
e costituita strumentalmente per l'attività di altre società – circostanze non adeguatamente considerate dalla CTR”) e il ricorrente non è riuscito a dimostrare la propria radicale estraneità a tale vicenda, estraneità da doversi in realtà escludere in ragione del fatto che, anche a voler ammettere che l'intera attività di frode fiscale possa essere stata effettivamente ideata e realizzata da terzi, il è stato in AR proposito certamente negligente, essendosi per sua stessa ammissione disinteressato delle sorti della propria società di cui pure aveva mantenuto la titolarità delle quote e la titolarità della carica di amministratore unico.
Correttamente, quindi, il giudice ha dichiarato l'inammissibilità della proposta e del piano e non ha, per l'effetto, omologato il proposto piano di ristrutturazione dei debiti.
13. Come sopra anticipato, la proposta e il piano risultano inammissibili anche sotto altro profilo, e segnatamente perché il debito che il ricorrente intende definire mediante il piano di riferimento è costituito interamente da quello accertato al termine del riferito iter giudiziale svoltosi avanti al giudice tributario. Si tratta, quindi, di un debito maturato dal ricorrente, non già quale consumatore, ma quale socio amministratore di una società commerciale, e quindi, come tale, non valutabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII, posto che la domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti può essere presentata esclusivamente “dal consumatore sovraindebitato”.
Invero, l'art. 2, comma 1, lettera e), CCII, nel testo in vigore alla data di presentazione del ricorso (13.8.2024), definisce “consumatore” “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”, e in quello in vigore a seguito della modifica introdotta dal Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136 (applicabile al caso in esame ex art. 56, co. 4), “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche
10 se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore”.
Sono pertanto certamente esclusi i casi come quello in esame in cui il debito da
“ristrutturare” è costituito interamente da “debito sociale”.
In questi termini è la giurisprudenza di merito, che esclude tale possibilità, sia che si aderisca all'orientamento restrittivo, per cui non può definirsi consumatore chi abbia in passato agito, ed oggi non agisca più, come imprenditore – infatti, qualora l'obbligazione sia stata assunta per uno scopo inerente all'attività d'impresa, essa non può mutare natura per il fatto che il debitore dismetta l'attività, in quanto la finalità imprenditoriale che la caratterizzava si è definitivamente cristallizzata con l'insorgenza del debito. D'altra parte, se si autorizza un soggetto a presentare un piano di ristrutturazione dei debiti, purché non sia, al momento, un professionista o imprenditore, significa legittimare chiunque sia professionista/imprenditore a cessare la propria impresa/professione (per il tempo occorrente), salvo riprendere l'attività all'esito della omologazione, al solo fine, quindi, di usufruire dell'agevolazione del piano ex art. 67 e ss. CCII ed evitare il voto dei creditori – sia che si aderisca a quello estensivo, che ammette il piano del consumatore anche per la definizione di debiti d'impresa o professionale ogni qualvolta la debitoria consumeristica risulti comunque prevalente rispetto ai residui debiti imprenditoriali o professionali, ovvero a condizione che le obbligazioni (scadute e non adempiute) determinanti il
“sovraindebitamento” siano quelle assunte per motivi personali/familiari. Nessuna di tali ipotesi ricorre però nel caso in esame.
III
Considerato l'esito del reclamo – che viene integralmente respinto – le spese di lite del grado vanno poste integralmente a carico del reclamante e a AR favore della resistente , costituitasi in questo secondo grado con Controparte_1 il patrocinio erariale, nella misura liquidata in dispositivo con riguardo al D.M. n.
55/2014, applicati parametri medi e ritenuta la causa di valore indeterminabile e complessità media.
Sempre in ragione dell'integrale rigetto nel merito del reclamo va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
11 la Corte, definitivamente provvedendo sulla causa n. 129/2025 R.G. V.G., ritenuto di dover statuire con sentenza ex art. 70, co. 8, CCII, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta il reclamo per le ragioni di cui in motivazione.
b) condanna il reclamante a rimborsare alla resistente AR [...]
le spese di lite del presente grado, che liquida, per compensi, in € P_
2.833, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e cpa come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 22.5.2025
Il consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
12