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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1008/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1008/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. GENOVALI CARLA Parte_1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. NANNIZZI SILVIA CP_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.12.2022 la parte ricorrente adiva il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro affinché: “previa ammissione di CTU medico -legale, accerti e dichiari che il ricorrente è affetto da lombodiscoartrosi e meniscopatia e condropatia ginocchio sinistro, contratte nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, dalle quali consegue inabilità permanente al lavoro rispettivamente nella misura del 9 % e 6 % e così complessivamente, nella misura del 14 % od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condanni l' , CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondergli il relativo indennizzo sotto forma di rendita o in capitale, nella misura di legge, ai sensi del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo. Con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Chiede ammettersi prova per testi sui capitoli da 1 a 10 indicando i Signori Controparte_2 Parte_2 CP_3
, Signor legale rappresentate Coop. Proservice;
CTU medico legale, indicando sin d'ora quale CT di parte la
[...] CP_4
Dott.ssa ” Persona_1
Il ricorrente rappresentava: di essere stato addetto, dal 2001 al 2012, in qualità di titolare artigiano e lavoratore subordinato, a montaggio smontaggio di illuminazione stradale natalizia e per feste/sagre paesane;
dal 2013 al 2014, come lavoratore subordinato, di aver svolto lavoro stagionale come “tuttofare” in albergo e dal 2015 al 2017, come lavoratore dipendente, di essere stato addetto, per spettacoli estivi, al montaggio smontaggio palchi;
lamenta di aver sviluppato, a causa dello svolgimento di tali attività lavorative, lombodiscoartrosi e meniscopatia ginocchio sinistro. Aveva quindi presentato domande all' per il riconoscimento delle due malattie professionali, CP_1 entrambe respinte dall' ; cui hanno fatto seguito ricorsi che non hanno avuto esito. CP_1
1 L' si costituiva tempestivamente e, pur non contestando le mansioni svolte dal ricorrente, contestava CP_1
i periodi nonché l'orario giornaliero indicato in ricorso. Contestava, quindi, in fatto e in diritto le domande ex adverso proposte, confutando che l'attività svolta dal ricorrente, priva della continuità necessaria allo sviluppo di una tecnopatia, abbia comportato esposizione al rischio di contrarre le malattie denunciate e che vi sia nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e le suddette patologie. In particolar modo si rimetteva alle relazioni del proprio C.T.P. dott Per_2
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e all'esito di udienza cartolare è stata decisa con sentenza.
***
Il ricorso è infondato.
Nel caso di specie ci troviamo di fronte a malattie cd. “non tabellate”, malattie ad eziologia multifattoriale, e alla luce degli atti del giudizio acquisiti, questa Giudice ritiene che non vi siano elementi sufficienti al fine di poter ritenere che sussista la malattia professionale lamentata e la relativa esposizione che avrebbe causato la patologia. Questo giudicante ha ritenuto, altresì, di non poter disporre un'istruttoria testimoniale in ordine all'esposizione al dedotto fattore di rischio non avendo la parte ricorrente formulato precisi elementi di prova e attese le difese dell' che non ha contestato lo svolgimento delle mansioni indicate nel CP_1 ricorso. Invero, dall'esame dell'estratto contributivo (doc.1) allegato al presente ricorso, emergono periodi lavorativi brevi, discontinui e spesso part-time, trattandosi di lavori stagionali o comunque legati a particolari eventi e ricorrenze. In particolar modo parte ricorrente, relativamente agli anni dal 2015 al 2017, asserisce di aver svolto le proprie mansioni per 8 ore al giorno, mentre dall'estratto contributivo si rilevano prestazioni lavorative per la quasi totalità part-time. Non è pertanto emerso lo svolgimento di un'attività, potenzialmente idonea a determinare le patologie, in maniera abituale e sistematica, risultando, dunque, priva di quella continuità necessaria a connotare come tale il fattore di rischio. Pertanto, in assenza della prova circa l'effettiva esposizione al rischio ed il relativo nesso eziologico tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta, lo svolgimento della ctu medica risulterebbe meramente esplorativo e la domanda non può che essere rigettata. Spese compensate vanno compensate stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Spese compensate. Lucca, 29 marzo 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
2 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1008/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. GENOVALI CARLA Parte_1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. NANNIZZI SILVIA CP_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.12.2022 la parte ricorrente adiva il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro affinché: “previa ammissione di CTU medico -legale, accerti e dichiari che il ricorrente è affetto da lombodiscoartrosi e meniscopatia e condropatia ginocchio sinistro, contratte nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, dalle quali consegue inabilità permanente al lavoro rispettivamente nella misura del 9 % e 6 % e così complessivamente, nella misura del 14 % od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condanni l' , CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondergli il relativo indennizzo sotto forma di rendita o in capitale, nella misura di legge, ai sensi del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo. Con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Chiede ammettersi prova per testi sui capitoli da 1 a 10 indicando i Signori Controparte_2 Parte_2 CP_3
, Signor legale rappresentate Coop. Proservice;
CTU medico legale, indicando sin d'ora quale CT di parte la
[...] CP_4
Dott.ssa ” Persona_1
Il ricorrente rappresentava: di essere stato addetto, dal 2001 al 2012, in qualità di titolare artigiano e lavoratore subordinato, a montaggio smontaggio di illuminazione stradale natalizia e per feste/sagre paesane;
dal 2013 al 2014, come lavoratore subordinato, di aver svolto lavoro stagionale come “tuttofare” in albergo e dal 2015 al 2017, come lavoratore dipendente, di essere stato addetto, per spettacoli estivi, al montaggio smontaggio palchi;
lamenta di aver sviluppato, a causa dello svolgimento di tali attività lavorative, lombodiscoartrosi e meniscopatia ginocchio sinistro. Aveva quindi presentato domande all' per il riconoscimento delle due malattie professionali, CP_1 entrambe respinte dall' ; cui hanno fatto seguito ricorsi che non hanno avuto esito. CP_1
1 L' si costituiva tempestivamente e, pur non contestando le mansioni svolte dal ricorrente, contestava CP_1
i periodi nonché l'orario giornaliero indicato in ricorso. Contestava, quindi, in fatto e in diritto le domande ex adverso proposte, confutando che l'attività svolta dal ricorrente, priva della continuità necessaria allo sviluppo di una tecnopatia, abbia comportato esposizione al rischio di contrarre le malattie denunciate e che vi sia nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e le suddette patologie. In particolar modo si rimetteva alle relazioni del proprio C.T.P. dott Per_2
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e all'esito di udienza cartolare è stata decisa con sentenza.
***
Il ricorso è infondato.
Nel caso di specie ci troviamo di fronte a malattie cd. “non tabellate”, malattie ad eziologia multifattoriale, e alla luce degli atti del giudizio acquisiti, questa Giudice ritiene che non vi siano elementi sufficienti al fine di poter ritenere che sussista la malattia professionale lamentata e la relativa esposizione che avrebbe causato la patologia. Questo giudicante ha ritenuto, altresì, di non poter disporre un'istruttoria testimoniale in ordine all'esposizione al dedotto fattore di rischio non avendo la parte ricorrente formulato precisi elementi di prova e attese le difese dell' che non ha contestato lo svolgimento delle mansioni indicate nel CP_1 ricorso. Invero, dall'esame dell'estratto contributivo (doc.1) allegato al presente ricorso, emergono periodi lavorativi brevi, discontinui e spesso part-time, trattandosi di lavori stagionali o comunque legati a particolari eventi e ricorrenze. In particolar modo parte ricorrente, relativamente agli anni dal 2015 al 2017, asserisce di aver svolto le proprie mansioni per 8 ore al giorno, mentre dall'estratto contributivo si rilevano prestazioni lavorative per la quasi totalità part-time. Non è pertanto emerso lo svolgimento di un'attività, potenzialmente idonea a determinare le patologie, in maniera abituale e sistematica, risultando, dunque, priva di quella continuità necessaria a connotare come tale il fattore di rischio. Pertanto, in assenza della prova circa l'effettiva esposizione al rischio ed il relativo nesso eziologico tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta, lo svolgimento della ctu medica risulterebbe meramente esplorativo e la domanda non può che essere rigettata. Spese compensate vanno compensate stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Spese compensate. Lucca, 29 marzo 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
2 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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