Articolo 11 della Legge 27 febbraio 1985, n. 49
Articolo 10Articolo 12
Versione
6 marzo 1985
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Versione
10 luglio 1986
Art. 11.
L' articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 , e' sostituito dal seguente:
"Sono esclusi dalle operazioni previste dal presente decreto tutti gli enti cooperativi non soggetti, ai sensi delle leggi speciali, alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quelli che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci". ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n. 165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige".
Entrata in vigore il 10 luglio 1986
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