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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 36/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
, c.f. , rappresentata e
[...] P.IVA_1
difesa dall'avv.to CARO MICHELE, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dal funzionario delegato P.IVA_2
Dr.ssa Valentina Annamaria Faro dell' Controparte_2
APPELLATO
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L. 689/1981, lavoro/prev. CONCLUSIONI
Le parti concludono come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
FATTI DI CAUSA
La società sportiva ha proposto appello alla Parte_1
sentenza del Tribunale della Spezia che ha respinto l'opposizione alle ordinanze ingiunzione nn. 567/2021, 568/2021 e 569/2021, emesse anche nei confronti dei tre trasgressori CP_3
e (ciascuno in Controparte_4 Controparte_5
relazione al proprio periodo di presidenza del C.d.A.), aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di sanzioni amministrative per violazione della disciplina di cui alla L. n.
68/1999 che impone l'assunzione di una quota di lavoratori disabili aventi diritto al collocamento mirato.
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la pretesa sanzionatoria per violazione della normativa di cui sopra.
L'appello riguarda solo la mancata considerazione, quale invalido da computarsi nella quota, del dipendente il Persona_1
quale – secondo il primo giudice che ha recepito la tesi dell' – non poteva essere ricompreso tra i Controparte_1
soggetti disabili in quanto non più in età lavorativa.
L'appellante sostiene che il Tribunale ha errato ad interpretare la normativa in esame, in quanto il predetto lavoratore era diventato inabile nel corso del rapporto di lavoro;
pertanto la fattispecie in esame non è regolata dall' art. 1 ma dal successivo art. 4 comma
4 della L. n. 68/1999 che, a differenza della prima disposizione,
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non prevede che i disabili rientranti nella quota di riserva debbano essere in età lavorativa.
Chiede quindi che la sanzione amministrativa sia rideterminata senza tener conto di tale violazione. Cont Costituitosi tardivamente, l eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per aver la società appellante prestato acquiescenza alla sentenza, avendo richiesto (ed ottenuto) di poter pagare la sanzione con la rateizzazione prevista dall'art. 26 della L. n. 689/1981; nel merito chiede il rigetto del gravame.
Fissata udienza al 6 febbraio 2025 per consentire all'appellante di Cont replicare all'eccezione sollevata da , la Corte ha deciso come da separato dispositivo all'esito della discussione dei difensori delle parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va anzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per implicita acquiescenza alla sentenza impugnata.
Si rileva infatti che l'istanza di pagamento rateale è stata presentata dalla società odierna appellante subito dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 26 della L. n. 689/1981, che ha introdotto il beneficio della rateizzazione a favore dei soggetti che si trovino in condizioni economiche disagiate;
tale norma non prevede affatto che la concessione di una simile richiesta precluda la possibilità dell'istante di contestare in giudizio il merito della pretesa sanzionatoria, non potendosi pertanto ritenere che vi sia un
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riconoscimento, neppure implicito, della pretesa sanzionatoria.
Al riguardo la giurisprudenza è costante nel ritenere che “in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, il pagamento, da parte dell'indicato autore della violazione amministrativa, della sanzione irrogata con l'ordinanza-ingiunzione, potendo ricollegarsi alla volontà dell'intimato di evitare, a scopo cautelativo, le conseguenze derivanti dalla natura di titolo esecutivo del provvedimento sanzionatorio, non comporta, di per sé, acquiescenza ad essa, né incide sull'interesse dello stesso ad insorgere in sede giurisdizionale avverso il provvedimento medesimo. Diversamente avviene nella fattispecie disciplinata dall'art. 16 della legge n. 689/1981, che – prevedendo il “pagamento in misura ridotta”, da parte dell'indicato (nel processo verbale di contestazione della violazione) autore della violazione, corrispondente alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, ossia prima che l'ordinanza-ingiunzione sia emessa –
implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte del contravventore, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche a fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale.” (Cass. n.
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28479 del 30/09/2022).
Nel merito l'appello è comunque infondato.
La legge prevede un meccanismo articolato per la formazione delle graduatorie dei lavoratori disabili collocabili obbligatoriamente, individuando, per i datori di lavoro di medio- grandi dimensioni, l'assunzione di una quota di lavoratori disabili in percentuale rispetto al numero globale dei dipendenti sotto la quale non è possibile scendere, a pena di sanzione amministrativa.
La violazione contestata consiste proprio nella mancata copertura della quota riservata alla assunzione degli invalidi prevista dalla
L. n. 68/1999, non potendosi – ad avviso dell' - CP_1
computare in tale quota il dipendente , in quanto – seppur Per_1
invalido nella misura del 100% dal 1° febbraio 2018 – a tale data aveva già raggiunto l'età pensionabile, essendo nato nel 1950.
Tale impostazione è stata recepita nella sentenza impugnata.
La tesi della società appellante - secondo cui il requisito dell' età lavorativa previsto dall'art. 1 della predetta legge non sarebbe necessario nel caso in esame, dovendosi applicare il differente disposto di cui all'art. 4 che non fa alcun riferimento all'età del lavoratore invalido - non pare condivisibile.
La scelta del legislatore di attribuire il diritto all'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio ai soli disabili in età lavorativa dipende dal fatto che i soggetti in età pensionabile sono già tutelati dal diritto ad accedere al trattamento di quiescenza.
Stesso discorso deve valere per il lavoratore che diventa inabile
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nel corso del rapporto di lavoro: il comma 4° dell' art. 4 della L.
n. 68/1999 esclude la possibilità di computare nella quota di riserva quei lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60% (o, comunque, qualora siano divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro). Ciò significa che - al contrario - vanno inseriti nella quota di riserva i soggetti che, in corso di rapporto, divengano inabili in misura pari o superiore al 60% per cause non imputabili al datore di lavoro.
Ma anche in questo caso deve trattarsi di lavoratori divenuti invalidi in età lavorativa, essendo quest'ultimo un requisito imprescindibile previsto dalla legge per la tutela di questa categoria protetta di lavoratori, per i motivi sopra esposti.
E lo stesso discorso vale anche per i soggetti già disabili e assunti direttamente senza il tramite del collocamento obbligatorio, come stabilito dal precedente comma 3 bis.
In tutti questi casi, anche se nelle ultime disposizioni citate non si fa espresso riferimento al requisito dell'età lavorativa,
l'inserimento del disabile nella quota di riserva presuppone che lo stesso non sia già in età pensionabile, come previsto dal precedente art. 1.
A ragionare come vorrebbe la società appellante, si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra disabili disoccupati in
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età pensionabile, che non possono essere inseriti nelle liste di collocamento mirato, e disabili lavoratori in età pensionabile che potrebbero invece continuare a far parte della quota di riserva;
il tutto con una incongruità del sistema che il legislatore non ha certamente voluto.
Né coglie nel segno la sia pur suggestiva tesi della società appellante, secondo cui - seguendo l' interpretazione fatta propria dal primo giudice - si creerebbe una penalizzazione per il datore di lavoro che sarebbe tenuto al mantenimento di un invalido in più, non potendo licenziare il lavoratore divenuto disabile in età pensionabile ed essendo obbligato ad assumerne un altro dalle liste di collocamento.
Si rileva, al riguardo, che il comma 4 del cit. art. 4 esclude la possibilità di licenziare solo i lavoratori invalidi con riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60%, se possono essere adibiti a mansioni equivalenti o inferiori;
mentre per i lavoratori con una disabilità pari o superiore al 60% tale divieto non è affatto previsto. Ciò significa che nel caso in esame, il sig.
, in quanto non assunto obbligatoriamente tramite le liste Per_1
di collocamento e divenuto invalido nell'accertata misura del
100%, ben avrebbe potuto essere licenziato dal datore di lavoro per inidoneità sopravvenuta alla mansione mediante la procedura appositamente prevista dall'art. 10 comma 3 della medesima L.
n. 68 del 1999.
Correttamente quindi il primo giudice ha ritenuto che nel periodo per cui è causa sia stata violata la normativa sulla quota di riserva
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relativa ai lavoratori disabili, con conseguente conferma della sanzione applicata nelle ordinanze ingiunzioni opposte.
Per questi motivi
l'appello va respinto.
Le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi indicati nelle tabelle ministeriali vigenti in base al valore della causa, con l'abbattimento del 20% previsto dalla legge (art. 9 D.Lgs n. 149/2015) in caso di costituzione in giudizio dell'amministrazione tramite funzionari, seguono la soccombenza.
Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18,
l. 228/2012), dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 06/02/2025
LA CONSIGLIERA EST.
Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE
Federico Grillo Pasquarelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 36/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
, c.f. , rappresentata e
[...] P.IVA_1
difesa dall'avv.to CARO MICHELE, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dal funzionario delegato P.IVA_2
Dr.ssa Valentina Annamaria Faro dell' Controparte_2
APPELLATO
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L. 689/1981, lavoro/prev. CONCLUSIONI
Le parti concludono come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
FATTI DI CAUSA
La società sportiva ha proposto appello alla Parte_1
sentenza del Tribunale della Spezia che ha respinto l'opposizione alle ordinanze ingiunzione nn. 567/2021, 568/2021 e 569/2021, emesse anche nei confronti dei tre trasgressori CP_3
e (ciascuno in Controparte_4 Controparte_5
relazione al proprio periodo di presidenza del C.d.A.), aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di sanzioni amministrative per violazione della disciplina di cui alla L. n.
68/1999 che impone l'assunzione di una quota di lavoratori disabili aventi diritto al collocamento mirato.
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la pretesa sanzionatoria per violazione della normativa di cui sopra.
L'appello riguarda solo la mancata considerazione, quale invalido da computarsi nella quota, del dipendente il Persona_1
quale – secondo il primo giudice che ha recepito la tesi dell' – non poteva essere ricompreso tra i Controparte_1
soggetti disabili in quanto non più in età lavorativa.
L'appellante sostiene che il Tribunale ha errato ad interpretare la normativa in esame, in quanto il predetto lavoratore era diventato inabile nel corso del rapporto di lavoro;
pertanto la fattispecie in esame non è regolata dall' art. 1 ma dal successivo art. 4 comma
4 della L. n. 68/1999 che, a differenza della prima disposizione,
2
non prevede che i disabili rientranti nella quota di riserva debbano essere in età lavorativa.
Chiede quindi che la sanzione amministrativa sia rideterminata senza tener conto di tale violazione. Cont Costituitosi tardivamente, l eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per aver la società appellante prestato acquiescenza alla sentenza, avendo richiesto (ed ottenuto) di poter pagare la sanzione con la rateizzazione prevista dall'art. 26 della L. n. 689/1981; nel merito chiede il rigetto del gravame.
Fissata udienza al 6 febbraio 2025 per consentire all'appellante di Cont replicare all'eccezione sollevata da , la Corte ha deciso come da separato dispositivo all'esito della discussione dei difensori delle parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va anzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per implicita acquiescenza alla sentenza impugnata.
Si rileva infatti che l'istanza di pagamento rateale è stata presentata dalla società odierna appellante subito dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 26 della L. n. 689/1981, che ha introdotto il beneficio della rateizzazione a favore dei soggetti che si trovino in condizioni economiche disagiate;
tale norma non prevede affatto che la concessione di una simile richiesta precluda la possibilità dell'istante di contestare in giudizio il merito della pretesa sanzionatoria, non potendosi pertanto ritenere che vi sia un
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riconoscimento, neppure implicito, della pretesa sanzionatoria.
Al riguardo la giurisprudenza è costante nel ritenere che “in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, il pagamento, da parte dell'indicato autore della violazione amministrativa, della sanzione irrogata con l'ordinanza-ingiunzione, potendo ricollegarsi alla volontà dell'intimato di evitare, a scopo cautelativo, le conseguenze derivanti dalla natura di titolo esecutivo del provvedimento sanzionatorio, non comporta, di per sé, acquiescenza ad essa, né incide sull'interesse dello stesso ad insorgere in sede giurisdizionale avverso il provvedimento medesimo. Diversamente avviene nella fattispecie disciplinata dall'art. 16 della legge n. 689/1981, che – prevedendo il “pagamento in misura ridotta”, da parte dell'indicato (nel processo verbale di contestazione della violazione) autore della violazione, corrispondente alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, ossia prima che l'ordinanza-ingiunzione sia emessa –
implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte del contravventore, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche a fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale.” (Cass. n.
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28479 del 30/09/2022).
Nel merito l'appello è comunque infondato.
La legge prevede un meccanismo articolato per la formazione delle graduatorie dei lavoratori disabili collocabili obbligatoriamente, individuando, per i datori di lavoro di medio- grandi dimensioni, l'assunzione di una quota di lavoratori disabili in percentuale rispetto al numero globale dei dipendenti sotto la quale non è possibile scendere, a pena di sanzione amministrativa.
La violazione contestata consiste proprio nella mancata copertura della quota riservata alla assunzione degli invalidi prevista dalla
L. n. 68/1999, non potendosi – ad avviso dell' - CP_1
computare in tale quota il dipendente , in quanto – seppur Per_1
invalido nella misura del 100% dal 1° febbraio 2018 – a tale data aveva già raggiunto l'età pensionabile, essendo nato nel 1950.
Tale impostazione è stata recepita nella sentenza impugnata.
La tesi della società appellante - secondo cui il requisito dell' età lavorativa previsto dall'art. 1 della predetta legge non sarebbe necessario nel caso in esame, dovendosi applicare il differente disposto di cui all'art. 4 che non fa alcun riferimento all'età del lavoratore invalido - non pare condivisibile.
La scelta del legislatore di attribuire il diritto all'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio ai soli disabili in età lavorativa dipende dal fatto che i soggetti in età pensionabile sono già tutelati dal diritto ad accedere al trattamento di quiescenza.
Stesso discorso deve valere per il lavoratore che diventa inabile
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nel corso del rapporto di lavoro: il comma 4° dell' art. 4 della L.
n. 68/1999 esclude la possibilità di computare nella quota di riserva quei lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60% (o, comunque, qualora siano divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro). Ciò significa che - al contrario - vanno inseriti nella quota di riserva i soggetti che, in corso di rapporto, divengano inabili in misura pari o superiore al 60% per cause non imputabili al datore di lavoro.
Ma anche in questo caso deve trattarsi di lavoratori divenuti invalidi in età lavorativa, essendo quest'ultimo un requisito imprescindibile previsto dalla legge per la tutela di questa categoria protetta di lavoratori, per i motivi sopra esposti.
E lo stesso discorso vale anche per i soggetti già disabili e assunti direttamente senza il tramite del collocamento obbligatorio, come stabilito dal precedente comma 3 bis.
In tutti questi casi, anche se nelle ultime disposizioni citate non si fa espresso riferimento al requisito dell'età lavorativa,
l'inserimento del disabile nella quota di riserva presuppone che lo stesso non sia già in età pensionabile, come previsto dal precedente art. 1.
A ragionare come vorrebbe la società appellante, si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra disabili disoccupati in
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età pensionabile, che non possono essere inseriti nelle liste di collocamento mirato, e disabili lavoratori in età pensionabile che potrebbero invece continuare a far parte della quota di riserva;
il tutto con una incongruità del sistema che il legislatore non ha certamente voluto.
Né coglie nel segno la sia pur suggestiva tesi della società appellante, secondo cui - seguendo l' interpretazione fatta propria dal primo giudice - si creerebbe una penalizzazione per il datore di lavoro che sarebbe tenuto al mantenimento di un invalido in più, non potendo licenziare il lavoratore divenuto disabile in età pensionabile ed essendo obbligato ad assumerne un altro dalle liste di collocamento.
Si rileva, al riguardo, che il comma 4 del cit. art. 4 esclude la possibilità di licenziare solo i lavoratori invalidi con riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60%, se possono essere adibiti a mansioni equivalenti o inferiori;
mentre per i lavoratori con una disabilità pari o superiore al 60% tale divieto non è affatto previsto. Ciò significa che nel caso in esame, il sig.
, in quanto non assunto obbligatoriamente tramite le liste Per_1
di collocamento e divenuto invalido nell'accertata misura del
100%, ben avrebbe potuto essere licenziato dal datore di lavoro per inidoneità sopravvenuta alla mansione mediante la procedura appositamente prevista dall'art. 10 comma 3 della medesima L.
n. 68 del 1999.
Correttamente quindi il primo giudice ha ritenuto che nel periodo per cui è causa sia stata violata la normativa sulla quota di riserva
7
relativa ai lavoratori disabili, con conseguente conferma della sanzione applicata nelle ordinanze ingiunzioni opposte.
Per questi motivi
l'appello va respinto.
Le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi indicati nelle tabelle ministeriali vigenti in base al valore della causa, con l'abbattimento del 20% previsto dalla legge (art. 9 D.Lgs n. 149/2015) in caso di costituzione in giudizio dell'amministrazione tramite funzionari, seguono la soccombenza.
Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18,
l. 228/2012), dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 06/02/2025
LA CONSIGLIERA EST.
Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE
Federico Grillo Pasquarelli
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